Iva 2009 Le regole per i rivenditori di auto a cura di Fabio Garrini

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1 Il Punto sull Iva Iva 2009 Le regole per i rivenditori di auto a cura di Fabio Garrini Con il presente intervento si prosegue l analisi delle modalità di compilazione della dichiarazione Iva di alcune tipologie di contribuenti. Oltre agli interventi di approfondimento su singoli quadri della dichiarazione Iva, nei precedenti numeri si è dato risalto alle peculiarità di compilazione previste per i contribuenti minimi 7 oltre che per le società immobiliari 8. In questa sede ci si concentrerà su di un altra categoria di contribuenti che richiede alcune accortezze nella compilazione delle dichiarazione Iva, ossia coloro che operano nel campo della rivendita di autovetture; per tali soggetti, l attenzione deve essere posta sui seguenti aspetti del modello Iva 2009, che saranno di seguito dettagliatamente analizzati: la nuova sez.2 del quadro VH, nella quale deve essere dato conto dei versamenti effettuati con il modello F24 immatricolazioni auto UE; nel quadro VL devono essere indicati i versamenti auto UE effettuati in anni precedenti relativi a vetture cedute nel corso del 2008, così come i versamenti auto UE effettuati nel 2008 ma relativi a vetture che verranno cedute nei prossimi esercizi; infine, si deve verificare la compilazione del quadro VG e segnatamente la sez.2 relativa ai beni usati nel quale riepilogare i dati per la determinazione dell imposta sulla base del regime del margine (globale), utilizzando la sez.2 del prospetto B per ricavare i dati necessari. La sezione 2 del quadri VH e l immatricolazione di auto comunitarie Nel quadro VH devono essere separatamente evidenziati, per ciascun periodo di liquidazione (mese/trimestre a seconda della periodicità a cui è soggetto il contribuente), i versamenti effettuati con i modelli F24 immatricolazioni auto UE. Tale istituto, come noto, è finalizzato a scongiurare il perpetrarsi delle cosiddette frodi carosello in funzione delle quali il rivenditore nazionale, quando acquista una vettura da altro paese comunitario, interpone un soggetto nullatenente, il quale trasferisce la vettura al rivenditore nazionale a prezzo ridotto. In questo modo si trova a debito d Iva, che non versa. Conseguentemente, si produce un duplice effetto negativo: la frode ai danni delle casse erariali; ed un effetto distorsivo sulla concorrenza nel settore automobilistico (i rivenditori onesti non possono competere con il prezzo praticato al pubblico dal rivenditore che ha beneficiato del raggiro appena descritto). La previsione del modello F24 immatricolazioni auto UE mira ad evitare tale meccanismo fraudolento: l immatricolazione del veicolo può, infatti, avvenire solo dopo che sia stato verificato il corretto versamento dell imposta relativa alla prima cessione nazionale del veicolo. 7 8 Cfr. E.Vial, Dichiarazione Iva 2009: il regime dei minimi in n.6_09. Cfr. S.Pellegrino e F.Furlani, La dichiarazione Iva per le società immobiliari in n.6_09. 27

2 Tale modello di versamento prevede l indicazione del codice telaio del veicolo, in modo che possa essere stabilita una correlazione diretta ed univoca tra l imposta versata e ciascun veicolo per il quale il rivenditore di auto intende richiedere l immatricolazione. Relativamente alle regole di applicazione della presente procedura si deve ricordare che: si applica ai soli acquisti intracomunitari di veicoli, quindi gli acquisti dalla UE di veicoli sia nuovi che usati per i quali non è applicabile il regime del margine; si applica alle sole vetture provenienti dal mercato parallelo, in quanto le vetture provenienti direttamente dalle case costruttrici sono dotate di apposito codice antifalsificazione che rende impossibile il meccanismo fraudolento di cui sopra; non si applica per l immatricolazione di autoveicoli che siano utilizzati quali beni strumentali da parte dei soggetti che hanno posto in essere l acquisto intracomunitario (C.M. n.52/e/08); la recente C.M. n.3/e del 4 febbraio 2009 ha avuto modo di ricordare che la presente procedura si applica in tutti i casi in cui il veicolo venga commercializzato in Italia, tanto per i veicoli fabbricati in Italia e trasferiti in altro Stato membro della UE per l allestimento o il completamento e reimportati per essere commercializzati in Italia, quanto per i veicoli fabbricati all estero, importati in Italia e successivamente trasferiti in altro Stato membro della UE per l allestimento o il completamento, quindi importati nuovamente per essere commercializzati in Italia; la R.M. n.19/e del 27 gennaio 2009 chiarisce che, al fine di immatricolare un veicolo per il cui allestimento è stato utilizzato un telaio proveniente da altro paese comunitario, non serve effettuare il versamento dell Iva con il modello F24 immatricolazioni: secondo l Agenzia delle Entrate, infatti, in questa fattispecie non si deve azionare la particolare procedura antifrode prevista dal D.L. n.262/06 in quanto oggetto di acquisto intracomunitario non è stato un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio ma, bensì, un componente che è stato impiegato per la costruzione di un veicolo. L indicazione separata dei versamenti con F24 immatricolazioni auto UE non è una novità assoluta in quanto, già nella scorsa dichiarazione, era prevista la medesima indicazione per il mese di dicembre (la disciplina in questione è infatti operativa dal 3 dicembre 2007): la novità del presente modello dichiarativo risiede nella costituzione di una apposita sezione nella quale allocare tali versamenti. Ciascuno dei 12 righi della sezione seconda deve ricomprendere i versamenti effettuati con i modelli F24 immatricolazioni auto UE relativi a quel determinato periodo; la verifica è piuttosto agevole in quanto è sufficiente verificare i codici tributo (istituiti attraverso la R.M. n.377/e/07) con i quali sono stati effettuati i versamenti: da 6231 a 6234 da 6201 a 6212 per i versamenti effettuati da contribuenti con periodo di liquidazione trimestrale per i versamenti effettuati dai contribuenti che liquidano mensilmente l imposta 28

3 Per l analisi dettagliata delle regole di funzionamento a livello contabile di tale meccanismo antifrode si rinvia al precedente intervento sulla presente rivista 9, ma in questa sede vale comunque la pena di ricordare alcuni punti al solo fine di analizzare come i dati delle liquidazioni periodiche debbano essere indicati all interno del quadro VH. Vediamo le modalità di compilazione del quadro VH partendo proprio da quegli esempi. Liquidazioni a debito Quando il contribuente presenta una liquidazione a debito (e con un debito superiore a quanto già versato con riferimento ai singoli veicoli) il meccanismo di versamento che anticipa l immatricolazione costituisce, nei fatti, un acconto e il sistema è virtuoso. Esempio Si consideri il contribuente che vende la vettura al prezzo di Iva. Prima dell immatricolazione, provvede al versamento dell Iva relativa a tale veicolo ( ) attraverso il modello F24 immatricolazioni (poniamo in data 8 gennaio 2008). A A questo punto, essendo il contribuente mensile, entro il 18 febbraio (il 16 cadeva di sabato), ha provveduto a liquidare l imposta relativa al mese di gennaio 2008, verificando un debito d imposta pari ad Il versamento effettivamente dovuto a tale data è pari ad 5.000, calcolato sottraendo da (debito della liquidazione periodica) il versamento già effettuato prima dell immatricolazione con riferimento allo specifico veicolo ( ) A questo punto si tratta di esporre i dati nel quadro VH; al riguardo le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Iva ricordano che: la sezione 1 del presente quadro deve essere compilata indicando, nei righi corrispondenti a ciascun periodo di liquidazione, le risultanze delle liquidazioni periodiche determinate tenendo conto dell imposta versata separatamente mediante il modello F24 immatricolazione auto UE. Conseguentemente, se la liquidazione si chiude a debito come nel caso precedente: nei campi debiti dovranno essere indicati esclusivamente gli importi versati utilizzando gli ordinari codici tributo previsti per l effettuazione dei versamenti periodici Iva 9 Cfr. F.Garrini F24 immatricolazioni: le implicazioni contabili in n.49 del 24 dicembre

4 Liquidazioni a credito Analoghe considerazioni devono essere proposte nel caso di liquidazione che, a seguito dell imposta anticipata con il modello F24 immatricolazioni auto UE, risulta a credito. Esempio Si ipotizzi che, nel mese di febbraio 2008, il contribuente abbia effettuato una sola operazione: acquisto dalla Germania una vettura 10 e vendita per Iva. In questo mese il contribuente ha Iva a credito derivante dalla registrazione di fatture di acquisto per Iva vendite A dedurre Iva acquisti A dedurre versamento Iva con codice Credito risultante dalla liquidazione La compilazione del quadro VH segue le medesime regole descritte in precedenza; le istruzioni prevedono che: nei campi crediti dovranno essere indicati gli importi rideterminati per effetto dei versamenti eseguiti mediante l apposito modello F24 immatricolazione auto UE Per semplicità, negli esempi che seguiranno si trascura l Iva a credito e a debito derivante dalla doppia annotazione della fattura di acquisto intracomunitario sui registri acquisti e vendite (l effetto sulla liquidazione dell imposta è infatti ovviamente nullo). 30

5 Malgrado i versamenti siano separatamente evidenziati nelle due sezioni del quadro VH, il rigo VL 29 colonna 1 (il contenuto della colonna 2 sarà descritto nel successivo paragrafo) accoglie tutti i versamenti Iva effettuati in corso d anno relativi al 2008, quindi anche quelli effettuati per l immatricolazione di veicoli comunitari. Immatricolazioni di vetture non vendute nel periodo Nella compilazione della dichiarazione Iva occorre prestare attenzione ad un diffuso comportamento da parte degli operatori del settore: quello di immatricolare vetture a proprio nome per realizzare obiettivi di vendita aziendali. In tal caso, il rivenditore assume la veste di primo cessionario nazionale dell autoveicolo. Conseguentemente, se si tratta di veicolo privo del codice antifalsificazione, esso è soggetto alla disciplina del modello F24 immatricolazioni auto UE. La C.M. n.52/e/08 ha chiarito che il rivenditore sarà tenuto al versamento dell imposta prima dell immatricolazione sulla base del valore normale del veicolo. Tale imposta, però, non concorrerà alla liquidazione di quel periodo in quanto la vettura non è stata venduta, ma costituisce un anticipo di Iva, che andrà a ridurre il versamento dovuto nel periodo di liquidazione in cui la vettura è stata effettivamente venduta. Di tale meccanismo si deve dare conto nel quadro VL. Le istruzioni alla compilazione del rigo VL 29 chiariscono, infatti, che nella colonna 1 devono essere indicati: i versamenti effettuati nel corso del 2008 oggetto della dichiarazione e relativi a cessioni avvenute nello stesso anno. Si tratta di versamenti ricompresi nella sez.2 del quadro VH, in quanto relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2008 (si ipotizzi ); i versamenti effettuati nel corso dell anno 2008 ma relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad una futura cessione. Tali versamenti non riguardano operazioni effettuate nel corso del 2008, quindi non hanno concorso alle liquidazioni del periodo. Essi devono essere evidenziati al rigo VL 24 per essere sterilizzati dalla liquidazione complessiva del 2008 (si ipotizzi ); i versamenti effettuati in anni precedenti (quindi per le immatricolazioni di dicembre 2007) ma relativi a cessioni avvenute nell anno L ammontare di tali ultimi versamenti deve essere evidenziato nel campo 2 del rigo VL29 (si ipotizzi )

6 Vetture usate Le riflessioni, fino ad ora proposte, riguardano le vetture nuove 11 e segnatamente quelle oggetto di un acquisti intracomunitario quindi cedute dal rivenditore di autovetture in applicazione dell ordinario regime Iva (seppure con l anticipo del versamento dell imposta al fine di consentirne l immatricolazione). In realtà, tali soggetti si trovano spesso a commerciare veicoli usati (tanto veicoli provenienti da privati, che veicoli in esenzione ex art.10 punto 27-quinquies DPR n.633/72, perché il precedente proprietario non aveva detratto l imposta, così come veicoli sui quali è stata addebitata Iva in ragione del 10% o del 15% del corrispettivo, ma non anche nel caso di imposta addebitata in ragione del 40% del corrispettivo) 12 : in relazione a tali veicoli, ai sensi del co.6 dell art.36 del D.L. n.41/95, si applica il regime del margine. Tale metodo prevede che l imposta dovuta sia calcolata scorporandola dal margine conseguito; si tratta quindi di un metodo base da base dove il margine viene determinato come differenza tra corrispettivo di vendita (che non ha Iva esposta) e il costo di acquisto della vettura e delle spese di ripristino di questa (rendendo indetraibile l eventuale Iva assolta in sede di acquisto). Qualora la base costo realizzata in un determinato periodo di liquidazione sia superiore alla base vendite, si genera un credito di costo che andrà a ridurre il margine determinato con riferimento alla liquidazione successiva. I rivenditori professionali, oltre al metodo analitico (margine determinato specificamente per ogni cessione posta in essere), possono optare per il metodo globale (o per masse ). Il metodo globale è quello naturale per i rivenditori professionali, per cui se intendono avvalersi del metodo analitico devono esercitare apposita opzione all interno del quadro VO della dichiarazione. VO9 casella 3 Opzione per il metodo analitico VO9 casella 5 Revoca opzione per il metodo analitico I rivenditori professionali utilizzano il margine globale in quanto, oltre ad essere di più semplice gestione (non è necessario tenere distinte le singole autovetture ma il calcolo è complessivo sulle basi del periodo), è anche maggiormente conveniente: esso permette, infatti, di compensare i margini negativi ottenuti da alcune vendite con i margini positivi realizzati sulle altre (possibilità preclusa a chi utilizza il metodo analitico), versando l imposta su di un margine netto. Il metodo globale prevede che il margine da cui scorporare l Iva dovuta venga determinato su base annua prendendo a riferimento tutte le operazioni effettuate nel periodo d imposta: pertanto, l imposta liquidata provvisoriamente in ciascuna liquidazione periodica deve essere riderterminata all interno della dichiarazione Iva Si fa riferimento al concetto di usato comunitario : mentre nel caso di acquisto nazionale un veicolo è usato anche un solo giorno dopo la prima immatricolazione, quando i veicoli provengono dalla UE si considerano usati alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e purché la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. Si ricordi poi che tali due condizioni devono essere presenti contemporaneamente, per cui la mancanza anche di una sola di esse porta a considerare gli stessi mezzi come nuovi. La questione, di grande interesse pratico, è stata oggetto di esame da parte dell Agenzia delle Entrate nella teleconferenza del 17 gennaio Come noto l art.30 co.6 della L. n.388/00 permette(va) di applicare il regime del margine alla rivendite di veicoli acquisitati con addebito di Iva in ragione del 10% o al 15% del corrispettivo: la risposta dell Agenzia è stata nel senso di non applicare il regime del margine quando l Iva viene addebitata sul 40% del corrispettivo (beni acquistati dal 2007, ma altresì beni acquistati precedentemente se è stato chiesto il rimborso parziale dell Iva). Parrebbe invece ancora applicabile per le cessioni in applicazione dell Iva sul 10% / 15% del corrispettivo. Sulla questione si interverrà prossimamente con un contributo dedicato, auspicando che nel frattempo la posizione dell Agenzia sia espressa chiaramente in un documento di prassi ufficiale. 32

7 Per effettuare tale ricalcolo, si utilizza il prospetto B parte 2 riportato in appendice alle istruzioni della dichiarazione Iva nel quale inserire i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2008; dalla compilazione di tale prospetto si possono ricavare i dati che devono essere riportati all interno del quadri (il quadro VG e il quadro VE). A questo punto il risultato può essere duplice: 1. se il contribuente ha realizzato un margine negativo, questo deve essere riportato nel rigo VG22. Come precedentemente ricordato, esso costituirà un credito di costo che potrà essere utilizzato nella liquidazione di gennaio (o del primo trimestre) 2009, e sarà riconsiderato nella liquidazione della prossima dichiarazione Iva (come quest anno, al rigo VG20 viene preso in considerazione il margine negativo rinviato dal 2007); 2. nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un margine positivo (come solitamente accade nel caso di rivenditori professionali di autovetture), egli dovrà indicare tale importo nel rigo VG A questo punto occorrerà indicare i dati, come sopra determinati, all interno del quadro VE assieme alle altre operazioni attive poste in essere nel corso del 2008: 33

8 la differenza indicata al punto 18 (pari ad ) tra il totale dei corrispettivi ( ) e il margine lordo complessivo ( ) deve essere indicata al rigo VE32; il margine netto (pari ad ) con la relativa imposta scorporata (pari ad ) deve essere indicato al rigo VE22 (in questo caso si ipotizza infatti beni che abbiano aliquota 20%) Vale la pena osservare come, dalla riliquidazione complessiva delle operazioni registrate nell ambito del regime del margine nel corso del periodo d imposta, potrebbe risultare una liquidazione d imposta diversa rispetto a quella dell ultimo mese/trimestre del Si pensi al caso di margini positivi nei primi mesi dell anno che hanno comportato l obbligo di effettuare dei versamenti Iva e margini negativi negli ultimi mesi dell anno. Dalla rideterminazione annuale, il contribuente risulterà aver effettuato complessivamente maggiori versamenti rispetto a quanto dovuto, finendo a credito nella dichiarazione annuale. D altro canto, egli si vedrà riconosciuto un credito di costo risultante dalla dichiarazione annuale che necessariamente sarà inferiore rispetto a quello risultante nella liquidazione di dicembre 2008 ovvero del quarto trimestre 2008 (in quanto, nell esempio, in parte è andato a ridurre il margine delle operazioni realizzate nei primi mesi dell anno). 34

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