Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO
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- Natalia Giusti
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1 Allegato LO SCUDO FISCALE - IMMOBILI ALL ESTERO L art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (re)introdotto la specifica disciplina, c.d. scudo fiscale, che consente a coloro che hanno esportato o detenuto capitali ed altre attività all estero, in violazione delle disposizioni tributarie sul c.d. monitoraggio fiscale, di provvedere a sanare la propria posizione fiscale. In sintesi, le modalità operative a seconda della tipologia di attività detenute all estero sono 2: 1. il rimpatrio (ad esempio, del denaro); 2. la regolarizzazione (ad esempio, di un immobile). Le caratteristiche, principali, della disciplina in esame, sono così riassunte: LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO Come noto nel mod. UNICO è presente il quadro RW destinato all indicazione degli Investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero. La compilazione del quadro RW è irrilevante al fine del calcolo del reddito imponibile ma si rende necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti dal DL n. 167/90, costituenti il c.d. monitoraggio fiscale. In particolare, per quanto riguarda gli immobili detenuti all estero, si rammenta che gli stessi vanno indicati nel quadro RW se: concessi in locazione; oggetto di cessione imponibile in Italia; tenuti a disposizione posizione. Nell ipotesi di un immobile a disposizione (ad esempio, casa vacanze) l adempimento è richiesto soltanto nel caso in cui, nello Stato estero, (ad esempio, Spagna) l immobile è assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (sulla base delle tariffe d estimo o criteri similari). 2
2 Diversamente, nel caso di un immobile a disposizione in uno Stato estero (ad esempio, Francia) che non assoggetta lo stesso a tassazione il suddetto adempimento (compilazione del quadro RW) è escluso. Va evidenziato che nei casi di mancata o incompleta compilazione del quadro RW l art. 19, DL n. 350/2001, prevede l applicazione di una sanzione dal 5% al 25% degli importi non dichiarati e la confisca dei beni per un valore pari a quello non dichiarato. Il comma 7 dell art. 13-bis, DL n. 78/2009 ha raddoppiato la misura della predetta sanzione. Poiché le violazioni in esame hanno natura tributaria alle stesse è applicabile l istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Va tenuto presente altresì la presunzione introdotta dall art. 12 del citato DL n. 78/2009 in base alla quale le attività di natura finanziaria detenute all estero in Stati black list, in violazione agli obblighi del monitoraggio fiscale sono costituite con redditi sottratti a tassazione in Italia. Qualora il contribuente non sia in grado di fornire la prova contraria le sanzioni, previste per l omessa o infedele dichiarazione, sono raddoppiate. L Agenzia delle Entrate con la recente Circolare , n. 43/E, è intervenuta fornendo, in particolare, interessanti chiarimenti in merito alla regolarizzazione degli immobili detenuti all estero. Dopo aver rammentato che la regolarizzazione riguarda gli immobili detenuti all estero: a partire da una data non successiva al ; in uno Stato UE, in uno Stato aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) ovvero in altro Stato extra UE che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali; l Agenzia si sofferma sul presupposto stesso della regolarizzazione individuato nella violazione delle disposizioni relative al citato monitoraggio fiscale. 3
3 Come desumibile dalla citata Circolare n. 43/E gli Stati dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione sono i seguenti: L Agenzia, dopo aver confermato le sopra riportate corrette modalità di compilazione del quadro RW per gli immobili detenuti all estero, precisa che per gli immobili per i quali lo Stato estero non ne prevede la tassazione e che quindi, in ottemperanza alle regole sopra descritte, non sono stati correttamente indicati nel quadro RW è possibile, comunque, usufruire dello scudo fiscale per sanare la mancata indicazione nel quadro RW delle somme transitate all estero ed utilizzate per acquistare l immobile. La stessa Agenzia indica, sempre per la medesima fattispecie, una nuova regola per il futuro, prevedendo che a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in corso, nel quadro RW dovrà essere indicato qualsiasi immobile tenuto a disposizione sizione all estero anche se ivi non assoggettato a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto da ora in poi (dal mod. UNICO 2010, relativo al 2009) assume rilievo, ai fini dell indicazione nel quadro RW dell immobile detenuto all estero, la sua mera potenzialità di produrre un reddito. LE SOMME UTILIZZATE PER L ACQUISTO DELL IMMOBILE ALL ESTERO Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale delle somme di denaro utilizzate per l acquisto dell immobile all estero si rammenta che, in linea generale, anche queste devono essere indicate nel quadro RW ed in particolare nella Sezione III, Trasferimenti da, verso e sull estero che hanno interessato gli investimenti all estero ovvero le attività estere di natura finanziaria se di importo superiore ad Tuttavia evidenziamo che, nella suddetta Sezione, vanno indicati solo i flussi di denaro correlati agli investimenti indicati nella Sezione II, Investimenti all estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Ciò è desumibile dalle istruzioni al mod. UNICO PF e confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 54/E. In merito evidenziamo che il trasporto a seguito di contante all estero, di importo superiore a , è oggetto di uno specifico adempimento (ex art. 3, DL n. 167/90) che consiste nella compilazione e presentazione (ad esempio, in Dogana) di un apposita dichiarazione. 4
4 Anche la violazione di tale specifico adempimento può essere sanata usufruendo della disciplina dello scudo fiscale. Gli obblighi dichiarativi inerenti gli immobili detenuti all estero ed il conseguente ricorso allo scudo fiscale possono essere così riassunti: L Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 43/E, precisa che i contribuenti che usufruiscono dello scudo fiscale sono esonerati per l anno 2009, ossia nel mod. UNICO 2010 PF, dall obbligo di compilazione del quadro RW per le attività oggetto dell emersione ossia indicate nella dichiarazione riservata. LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA REGOLARIZZAZIONE I soggetti interessati devono presentare ad un intermediario abilitato (ad esempio, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, Poste Italiane Spa, ecc.) entro il la dichiarazione riservata, utilizzando l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Gli immobili regolarizzati dovranno essere indicati nel quadro B della Dichiarazione riservata delle attività emerse che contiene gli stessi dati e notizie richiesti nel quadro RW del mod. UNICO. 5
5 In particolare a rigo B3, Beni immobili e diritti immobiliari, va indicato il valore degli immobili (e degli altri diritti immobiliari) regolarizzati, suddivisi per Stato estero di ubicazione. A seguito della regolarizzazione il soggetto interessato dovrà indicare l immobile nel quadro RW e dichiarare l eventuale relativo reddito in dichiarazione, dal 2010 in avanti. In merito all individuazione del valore da indicare nella dichiarazione riservata l Agenzia, nella Circolare n. 43/E in esame, chiarisce che la redazione di una specifica perizia di stima dell immobile: non è obbligatoria; è consigliata, al fine di rendere attendibile il valore dichiarato; va conservata a cura del contribuente (non va quindi allegata alla dichiarazione riservata ). La disponibilità della perizia si potrebbe suggerire nei casi in cui l interessato alla regolarizzazione non disponga di alcuna documentazione a dimostrazione del costo del bene regolarizzato. Si ritiene che la perizia di stima possa essere redatta da un professionista italiano o da un professionista straniero. La citata Circolare, in merito al valore dell immobile da indicare nella dichiarazione riservata precisa che questo deve essere: compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante da un apposita perizia di stima. In merito si evidenzia che l effetto dello scudo fiscale è quello di precludere l attività di accertamento dell Ufficio con riferimento a presupposti verificatisi fino al e nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione riservata. Al fine di conseguire i benefici della regolarizzazione, ossia il c.d. scudo fiscale, è necessario versare una somma pari al 5% dell importo indicato nella dichiarazione riservata (il versamento è effettuato entro il , in forma anonima dall intermediario abilitato che riceve la dichiarazione riservata ). Come precisato dalla citata Circolare n. 43/E non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all estero. Tale imposta, inoltre, non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. IMMOBILE SITUATO IN UNO STATO NON INCLUSO NELLA TABELLA Se l immobile si trova in uno Stato per il quale non è consentito di usufruire della regolarizzazione (ossia, non è ricompreso nella sopra riportata tabella) le possibilità per sanare le violazioni commesse utilizzando lo scudo fiscale sono essenzialmente le seguenti: vendita dell immobile e rimpatrio delle somme incassate; cartolarizzazione dell immobile, mediante conferimento in una società estera (immobiliare) e successivo rimpatrio delle relative partecipazioni. 6
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