Regolamento per la gestione del patrimonio
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- Dorotea Manzi
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1 Regolamento per la gestione del patrimonio Approvato dall Organo di indirizzo nella seduta del 19 aprile 2013
2 Art. 1 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di seguito indicata come Fondazione, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 2 (Finalità del processo di gestione del patrimonio) 1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. 2) Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l adozione di criteri prudenziali di diversificazione del rischio; b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione; c) incrementare il patrimonio nel corso del tempo, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio e la sua capacità di produrre reddito; d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali. 3) Nelle scelte di investimento, la Fondazione: a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo; b) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne o eliminarne gli effetti e salvaguardare l integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici. TITOLO II ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO Art. 3 (Separazione ruoli e responsabilità) L Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei revisori vigila - 2 di 8 -
3 affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite. Art. 4 (Organo di indirizzo) 1) Sono di competenza dell Organo di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con riguardo: a) alle classi di attività oggetto di investimento; b) alla tipologia delle modalità di gestione del patrimonio; c) alla definizione del portafoglio immobilizzato e del portafoglio non immobilizzato (o gestito); d) alla scelta dell'abbinamento rischio/rendimento - compresa l'asset class di strumenti finanziari conseguente - per la gestione del patrimonio affidata ad intermediari abilitati, individuati e selezionati da parte dell Organo di indirizzo stesso; e) alla individuazione, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni; f) alla destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione. 2) L Organo di indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate. 3) L Organo di indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell art. 7 dello Statuto, nonché alla individuazione degli stessi. Art. 5 (Consiglio di amministrazione) 1) Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento all Organo di indirizzo. 2) In particolare spettano al Consiglio di amministrazione: a) la definizione esecutiva delle decisioni dell'organo di indirizzo; b) la gestione del rapporto con gli intermediari abilitati nel caso di affidamento della gestione del patrimonio all'esterno; c) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento; d) l assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate, nell'ambito delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti deliberate dall'organo di indirizzo; e) la verifica, il controllo e la valutazione dei gestori esterni e dell andamento degli investimenti; f) la selezione di eventuali consulenti esterni. - 3 di 8 -
4 Art. 6 (Informative del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione relaziona con cadenza semestrale l Organo di indirizzo circa l andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Art. 7 (Struttura operativa) La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, supporta le decisioni del Consiglio di amministrazione con il compito di: a) sorvegliare i rischi e i rendimenti degli investimenti collaborando con l eventuale consulente; b) controllare l attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d investimento impartite; c) curare la gestione delle attività di tesoreria; d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione; e) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all attuazione dei programmi erogativi. TITOLO III INVESTIMENTI Art. 8 (Composizione degli investimenti) 1) Il patrimonio della Fondazione può essere immobilizzato e non immobilizzato (o patrimonio gestito). Esso può essere costituito da attività finanziarie (partecipazioni, gestioni esterne, gestioni dirette, altre attività) e attività immobiliari 2) Il portafoglio immobilizzato è formato dagli investimenti definiti tali con delibera dell'organo di indirizzo, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell impiego. 3) Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio immobilizzato. Di ciò l Organo di indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio. Art. 9 (Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito) 1) Nel caso di affidamento della gestione patrimoniale ad intermediario abilitato, la selezione degli investimenti è effettuata dall'intermediario stesso in relazione all'abbinamento rischio/rendimento e nel rispetto delle asset class di strumenti finanziari definiti dall'organo di indirizzo. - 4 di 8 -
5 2) Nel caso di gestione diretta, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dall Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, nella selezione degli investimenti, tiene in particolare conto i seguenti elementi: a) coerenza con le finalità della Fondazione; b) grado di rischio nelle sue diverse componenti; c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale); d) flusso di liquidità periodico; e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell investimento; f) grado di liquidabilità dell investimento. Art. 10 (Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito) 1) La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati. 2) La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. 3) Nel caso di gestione diretta, nella valutazione del rischio complessivo connesso all insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di amministrazione considera in particolare i rischi di: a) controparte; b) liquidabilità; c) mercato; d) valuta; e) credito; f) carattere geopolitico. Art. 11 (Investimenti collegati alla missione) 1) La Fondazione può svolgere la propria attività istituzionale anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali. 2) Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla: a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi; b) presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura; c) presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale. - 5 di 8 -
6 TITOLO IV GESTIONE DEL PATRIMONIO Art. 12 (Modalità di gestione del patrimonio) 1) La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l eventuale supporto di consulenti, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati. 2) L Organo di indirizzo stabilisce, con delibera da assumersi di norma ogni due anni ed in occasione dell approvazione del bilancio, se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all interno della Fondazione stessa, ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno. 3) Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio immobilizzato, salvo diversa determinazione dell'organo di indirizzo. 4) L'Organo di indirizzo può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite. 5) In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale. TITOLO V PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DEL CONSULENTE ESTERNO Art. 13 (Collaborazioni esterne) Per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti in base a criteri rispondenti all esclusivo interesse della Fondazione. Art. 14 (Principi di selezione degli intermediari abilitati) 1) La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati: a) l assetto e la solidità dell intermediario; b) la struttura organizzativa; c) lo skill professionale della classe dirigente e del team di gestione; d) le risorse dedicate; e) la massa gestita; f) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa; g) l esperienza maturata con gli investitori istituzionali di lungo periodo; - 6 di 8 -
7 h) gli strumenti di controllo dei rischi; i) l economicità dell offerta; j) le perfomance finanziarie precedenti; k) l'indipendenza; l) le modalità di monitoraggio. 2) Nell assegnazione dei mandati di gestione, l'organo di indirizzo, deve preventivamente verificare le proposte di almeno tre intermediari. A tal fine, periodicamente e comunque con cadenza almeno quadriennale, l'organo di indirizzo procede - secondo modalità definite dallo stesso Organo - ad attivare apposite procedure di selezione degli intermediari. 3) Nel caso in cui sussistano situazioni di conflitto di interessi si applicano le diposizioni del vigente regolamento sul conflitto di interessi. 4) Il Consiglio di amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati con l assistenza della Struttura operativa interna e dell eventuale consulente. Art. 15 (Principi di selezione del consulente esterno) 1) La eventuale nomina del consulente da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l altro dei seguenti elementi: a) competenza e professionalità; b) precedenti lavorativi e rapporti con clientela istituzionale; c) tipologia degli strumenti di controllo dei rischi; d) economicità dell offerta. 2) Nell assegnazione dell incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l affidamento nell esclusivo interesse della Fondazione. 3) Nel caso in cui sussistano situazioni di conflitto di interessi si applicano le diposizioni del vigente regolamento sul conflitto di interessi. TITOLO VI PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE Art. 16 (Monitoraggio) Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell attività di gestione del patrimonio. - 7 di 8 -
8 Art. 17 (Rendicontazione) Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value. TITOLO VII PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA Art. 18 (Pubblicità del Regolamento e del bilancio) Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione. Norma transitoria Il presente Regolamento entra in vigore il 19 aprile Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. - 8 di 8 -
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