Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo
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1 n 14 del 06 aprile 2012 circolare n 271 del 05 aprile 2012 referente BERENZI/mr Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo E stato approvato il decreto (Decreto MEF 14 marzo 2012, pubblicato in G.U. 19 marzo 2012, n. 66) che disciplina le modalità per determinare l aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dalla manovra salva Italia. L agevolazione si rende applicabile già dal 2011 e consiste in una deduzione dalla base imponibile di un importo pari al rendimento teorico (3%) dell incremento dei patrimonio aziendale rispetto a quello esistente al 31 dicembre Sommario 1. Ambito soggettivo 2. Ambito oggettivo Soggetti Ires Soggetti Irpef 3. Tetto massimo e utilizzo dell agevolazione 4. Momento di rilevanza delle variazioni del patrimonio 5. Il regime del consolidato fiscale 6. Il regime della trasparenza 1. Ambito soggettivo Possono usufruire dell agevolazione: le società di capitali; gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; le società di persone in contabilità ordinaria; le imprese individuali in contabilità ordinaria. Restano invece escluse dall applicazione le imprese: 1. assoggettate a fallimento, dall inizio dell esercizio in cui viene dichiarato il fallimento; 2. assoggettate a liquidazione coatta, dall inizio dell esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; 3. assoggettate ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall inizio dell esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara aperta la procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali; 4. marittime che svolgono come attività prevalente attività per le quali è stata esercitata l opzione per la tonnage tax. pagina 235
2 2. Ambito oggettivo Soggetti Ires Per i soggetti Ires l agevolazione consiste in una deduzione dalla base imponibile IRES pari alla seguente formula: R x CP Dove: R rappresenta il rendimento nozionale che è un tasso d interesse che viene fissato al 3% per i primi 3 periodi d imposta dell agevolazione ( ) e dal 2014 verrà fissato annualmente con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio successivo all anno di riferimento; CP è la variazione in aumento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ed è dato dalla somma algebrica di una serie di variazioni in aumento e diminuzione. In particolare sono considerate variazioni in aumento, se deliberati a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010: 1. gli aumenti di capitale sociale (non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, anche se eseguiti successivamente a tale data); 2. i versamenti di sovrapprezzo azioni o quote; 3. i versamenti in conto capitale o a fondo perduto; 4. la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili; 5. la rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti derivanti da precedenti finanziamenti in denaro verso le società; 6. la compensazione dei crediti aventi natura finanziaria (cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro), in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale; 7. gli utili accantonati a riserva esclusi quelli destinati a riserve non disponibili. Sono considerate riserve non disponibili, e quindi non rilevano tra le variazioni in aumento, quelle formatesi con utili diversi da quelli realmente conseguiti, quali ad esempio quelle derivanti da processi di valutazione; rientrano in questa categoria anche le riserve di utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, sono indistribuibili o utilizzabili ad aumento del capitale sociale o a copertura perdite; queste ultime rileveranno a partire dall esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità. Rientrano tra le riserve indisponibili: la riserva determinata a fronte dei maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell art. 2426, comma 1, n. 4 del codice civile (equità method); la riserva di cui all art. 2426, n. 8bis del codice civile derivante da attività e passività in valuta; la riserva per rivalutazioni volontarie; la riserva per acquisto azioni proprie. Non costituiscono riserve indisponibili: la riserva legale (in quanto non distribuibile ma utilizzabile a copertura delle perdite); le riserve in sospensione d imposta; la riserva statutaria o facoltativa in quanto la loro formazione e gli eventuali vincoli al loro utilizzo non derivano da obblighi di legge. Per le imprese e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti costituite dopo il 31 dicembre 2010, costituisce incremento rilevante anche il patrimonio di costituzione o il
3 fondo di dotazione, per l ammontare derivante da conferimenti in denaro. In linea generale costituiscono elementi negativi della variazione del capitale proprio tutte le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Pertanto, rilevano invece tra le variazioni in diminuzione: 1. le riduzioni di patrimonio netto per attribuzione ai soci di riserve di utili; 2. le riduzioni di patrimonio netto per attribuzione ai soci di riserve per sovrapprezzo azioni o quote; 3. le riduzioni di patrimonio netto per attribuzione ai soci di capitale o riserve di capitale; 4. i conferimenti in denaro fatti a favore di società controllate, o sottoposte a controllo dal medesimo controllante, ovvero divenute tali a seguito del conferimento; 5. gli acquisti di partecipazioni in società controllate, o sottoposte a controllo dal medesimo controllante, ovvero divenute tali a seguito del conferimento; 6. gli acquisti di aziende o rami d aziende appartenenti a società controllate, o sottoposte a controllo dal medesimo controllante, ovvero divenute tali a seguito del conferimento; 7. i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; 8. i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi black-list ; 9. gli incrementi dei crediti di finanziamento nei confronti delle società controllate, o sottoposte a controllo dal medesimo controllante, ovvero divenute tali a seguito del conferimento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre Per i soggetti IAS la riduzione di patrimonio netto conseguente all acquisto di azioni proprie rileva nei limiti degli utili accantonati a riserve diverse da quelle indisponibili; negli stessi limiti rilevano gli incrementi di patrimonio netto connessi alla cessione delle azioni stesse. La relazione illustrativa chiarisce che non rilevano come decremento: le riduzioni del patrimonio netto derivanti da perdite; l utilizzo di riserve o di utili a copertura delle perdite di esercizio; la distribuzione dell utile di esercizio. Soggetti Irpef Per i soggetti Irpef l agevolazione consiste in una deduzione dalla base imponibile pari alla seguente formula: R x PN Dove: R rappresenta il rendimento nozionale che è un tasso d interesse che viene fissato al 3% per i primi 3 periodi d imposta dell agevolazione ( ) e dal 2014 verrà fissato annualmente con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio successivo all anno di riferimento; PN è il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, al netto dei prelevamenti in conto utili effettuati dall imprenditore/socio. Se l importo dell agevolazione è maggiore rispetto al reddito complessivo netto dell esercizio, l eccedenza: potrà essere dedotta dal reddito degli esercizi successivi per le persone fisiche;
4 viene attribuita all imprenditore e ai collaboratori familiari in proporzione alle relative quote di partecipazione al reddito per le imprese familiari; viene attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione all utile per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. La quota di agevolazione dedotta dal reddito d impresa, concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società beneficiarie della deduzione, ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito e delle detrazioni. 3. Tetto massimo e utilizzo dell agevolazione L agevolazione ha comunque un tetto massimo che è rappresentato dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie. L importo dell agevolazione che eccede il reddito complessivo al netto di eventuali perdite pregresse può essere computato in diminuzione del reddito complessivo netto dei periodi d imposta successivi, senza alcun limite temporale e quantitativo. 4. Momento di rilevanza delle variazioni del patrimonio Ai fini della determinazione dell agevolazione occorre ragguagliare le variazioni di capitale proprio pro rata temporis. In particolare gli incrementi derivanti: da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; dalla rinuncia ai crediti dei soci rilevano a partire dalla data dell atto di rinuncia; dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale rilevano a partire dalla data in cui assume effetto la compensazione; dall accantonamento di utili rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono verificati. Per i soggetti Ias l incremento di patrimonio derivante dall emissione di diritti di opzione e obbligazioni convertibili rileva dall esercizio in cui viene esercitata l opzione. 5. Il regime del consolidato fiscale Per le società e gli enti che hanno optato per il regime del consolidato fiscale (nazionale o mondiale), la parte di agevolazione che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto della singola società, può essere dedotto dal reddito complessivo netto del consolidato fino a concorrenza del medesimo. L eventuale eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del consolidato potrà essere utilizzata dalle singole società consolidate nella determinazione del reddito degli esercizi successivi. Le eccedenze generatesi in capo alle singole società anteriormente all esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo non sono trasferibili al consolidato e potranno essere utilizzate solo dalle società che le hanno prodotte. 6. Il regime della trasparenza Per le società che hanno optato per il regime della trasparenza, la quota di agevolazione che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto della società trasparente è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili ed è da questi utilizzabile nella determinazione del proprio reddito complessivo.
5 Per le srl a ristretta base azionaria che hanno optato per il regime della trasparenza, la quota di agevolazione che non ha trovato capienza nel reddito complessivo netto della società trasparente è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili ed è da questi utilizzabile nella determinazione del proprio reddito d impresa. Eventuali eccedenze di agevolazione generatesi in periodi precedenti rispetto a quello di esercizio dell opzione per la trasparenza rimangono in capo alla società trasparente per abbattere il reddito degli esercizi successivi e non possono essere attribuite ai soci. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini
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