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1 D I S C I P L I N A R E per la concessione di contributi in abbattimento del tasso di interesse, a fondo perduto e in abbattimento dei costi di commissione alle piccole/medie imprese, operanti in provincia che accedono a finanziamenti garantiti, in vigore dal 1/1/2014 ART. 1 - FINALITA' La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rimini concede contributi, conformandosi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con lo scopo di sostenere l'accesso al credito finalizzato allo sviluppo imprenditoriale da parte delle piccole/medie imprese socie di Cooperative e Consorzi di Garanzia Fidi (in seguito Confidi ), che accedono a finanziamenti. ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI ED ESCLUSIONI Possono beneficiare dei contributi di cui al presente disciplinare le piccole e medie imprese 1 : - iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rimini, - attive, - in regola con il pagamento del diritto annuale, - aventi sede legale in provincia di Rimini ovvero, limitatamente ai contributi di cui al successivo art. 3 punto B, le imprese aventi unità locale operativa in provincia di Rimini ed a condizione che gli investimenti siano destinati a tale unità locale. Non possono essere destinatarie di contributi: - le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive, - le imprese che abbiano protesti in corso (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli amministratori nel caso di società). I suddetti requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Spetta ai Confidi la verifica preliminare, mentre la Camera di Commercio si riserva ogni controllo al momento della liquidazione del contributo. Restano, inoltre, escluse le società che svolgono attività di affitto d azienda, locazione di immobili propri e simili. Per data di presentazione della domanda si intende la data di rilascio della garanzia da parte del Confidi. Art. 3 - OGGETTO DELL INTERVENTO Sono oggetto di contributo i finanziamenti bancari e le locazioni finanziarie concessi e/o stipulati da istituti di credito e/o società di leasing e finalizzati a sostenere gli investimenti e le spese di cui ai seguenti punti A, B, C e D. I contributi sono destinati: A) A favore di imprese aventi i seguenti requisiti: - neo imprese che risultano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio da non più di due anni dalla data di presentazione della domanda di contributo; - imprese giovanili, con la totalità di giovani fra i 18 e 40 anni, non compiuti alla data di presentazione della 1 Per piccole e medie imprese si intendono quelle individuate in base al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

2 domanda di contributo; - imprese a prevalente partecipazione femminile, il cui titolare o almeno due terzi dei soci siano donne, anche in riferimento a quanto previsto dalla normativa a favore dell'imprenditoria femminile; B) A sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle imprese, anche non aventi i requisiti di cui al punto A, che effettuano investimenti per interventi diretti a: - rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività di impresa; - installazione di impianti; - acquisto di macchinari, impianti, stampi, attrezzature, arredi, beni mobili purché attinenti l attività svolta e/o la salvaguardia ambientale, di nuova fabbricazione o usati, a condizione che per l acquisto di tale bene non siano già stati erogati aiuti di fonte pubblica; - acquisto di mezzi di trasporto, purché strettamente necessari per l attività svolta, compresi gli eventuali costi di allestimento, di nuova fabbricazione o usati, a condizione che per l acquisto di tale bene non siano già stati erogati aiuti di fonte pubblica; - hardware e software purché legati all attività d impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale ed al controllo di gestione; - assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita; - innovazione di tecnologia e di prodotto, anche in materia ambientale; - introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi; - introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale; - certificazione di qualità, eticosociale o ambientale. Al fine di favorire l apertura di nuove unità locali operative sono ammissibili al contributo anche le richieste da parte di soggetti che non hanno ancora perfezionato l iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rimini, purché tale iscrizione avvenga entro 6 mesi dalla data di erogazione del prestito. L importo ammesso a contribuzione sarà esclusivamente quello determinato dalle fatture, al netto di IVA e di altre spese non riconducibili all'investimento. Saranno agevolati gli investimenti successivi alla data di presentazione della richiesta di contributo da parte dell'impresa, riconoscendo al massimo una franchigia di sei mesi. Nell ipotesi di finanziamento bancario è ammissibile al contributo anche il riscatto finale dei beni oggetto di leasing; viceversa in caso di locazione finanziaria il riscatto finale dei beni è escluso dal contributo. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio: - l'acquisto e la costruzione di beni immobili; - le cessioni d azienda e/o acquisizioni di attività preesistenti (avviamento e licenze); - l acquisto di terreni; - l acquisto di scorte; - le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune; - l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi - le spese notarili, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant altro non strettamente attinente l attività esercitata. C) A sostenere l accesso al credito finalizzato al miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese, attraverso l aumento di mezzi propri, per mezzo di: - aumento di capitale sociale (i soci effettuano direttamente l aumento di capitale sociale e possono successivamente, entro sei mesi dalla data del primo versamento, richiedere alla banca un finanziamento a tasso convenzionato); - prestito partecipativo (in questo caso l aumento di capitale sociale viene finanziato direttamente dalla banca con un tasso convenzionato. Il rimborso della rata del prestito impegna congiuntamente l impresa, per la quota interessi, ed i singoli soci, per la quota capitale). D) All abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate o deliberate dal confidi a

3 fronte di affidamenti di durata non superiore a 36 mesi. Può essere ammessa al contributo la quota di commissione composta dalle spese di istruttoria e alla quota per la gestione della garanzia, mentre sono escluse altre eventuali spese (ad esempio spese per versamento fondo rischi). Non vengono liquidati contributi per affidamenti non erogati dall istituto di credito. ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Per le imprese di cui al punto A art. 3, il contributo è pari al 4% del finanziamento erogato e garantito dal Confidi fino ad un massimale agevolato pari ad Per le imprese di cui ai punti B e C art. 3 il contributo consiste nell'abbattimento del tasso di interesse fino ad un massimo di due punti in ragione d'anno rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate dal Confidi con i diversi partner bancari o società di leasing su finanziamenti della durata massima di 60 mesi. In questo caso il tetto massimo delle operazioni finanziarie è stabilito in ,00. Il massimale può essere raggiunto anche con più domande di contributo nel corso dello stesso anno solare, compresa una sola richiesta riferita all intervento di cui al punto A, computando i soli importi agevolati. Per ogni finanziamento il contributo dovuto è determinato corrispondendo all impresa, in un'unica soluzione, i contributi relativi alle singole rate di ammortamento in forma attualizzata. Il conteggio dell abbattimento è effettuato sul tasso d interesse in vigore alla data della stipula del finanziamento per i mutui a tasso variabile, sul tasso del mutuo per i finanziamenti a tasso fisso. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione ai sensi dell art. 2 del Regolamento (CE) N.69/2001 della Commissione del 12 gennaio L attualizzazione è riferita alla data di stipula del finanziamento. Per le imprese di cui al punto D art. 3, il contribuito è pari al 40% della commissione dovuta, fino ad un massimo di 800,00. ART. 5 - REGIME DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Il contributo in oggetto non è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica. Il contributo è erogato in regime de minimis. Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo nell'arco di tre anni superiore a quanto stabilito dalla Commissione Europea e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione stessa 2. Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese dei settori: pesca e acquacoltura, produzione primaria dei prodotti agricoli e carboniero, nonché le imprese in difficoltà. ART. 6 - MODALITA' DI RICHIESTA Per fruire del contributo camerale l'impresa dovrà presentare apposita domanda al Confidi, di norma 30 giorni prima dell'erogazione del finanziamento o della stipula del contratto di locazione finanziaria e comunque antecedentemente all investimento, nella quale dovrà dichiarare: - che non beneficia e/o che non beneficerà per il presente intervento di altri aiuti di natura pubblica, - di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni ed in particolare delle disposizioni relative al regime de minimis di cui all'art. 5, 2 In base al Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d importanza minore ( de minimis ), l importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i EUR nell arco di tre esercizi finanziari. L importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i EUR nell arco di tre esercizi finanziari. In base al Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell agricoltura e della pesca, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3000 EUR.

4 - di possedere i requisiti previsti (di cui all art. 2) e, in particolare, di essere una piccola/media impresa. L'impresa si impegna altresì a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente agli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti alla data di concessione del contributo. Il Confidi è responsabile della legittimità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell iniziativa e al presente disciplinare. Il Confidi provvede all'istruttoria della pratica ed alla verifica della conformità al presente disciplinare. Al termine, richiede la liquidazione del contributo alla Camera di Commercio con apposita istanza in bollo, con la quale dichiara, nella forma delle dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000: - la conformità dell intervento al presente disciplinare e, pertanto, il proprio benestare alla liquidazione del contributo all impresa; - di essere in possesso di copia delle fatture (con riferimento agli interventi di cui al punto B dell art. 3; - di essere disponibile agli eventuali controlli. Ad ogni richiesta deve essere allegato: - istanza dell impresa in originale o in copia; - piano di ammortamento; - conteggio contributo dovuto dalla Camera di Commercio effettuato dal Confidi o dalla banca finanziatrice o dalla società di leasing (solo per gli interventi di cui ai punti B e C art. 3 - abbattimento del tasso di interesse); - limitatamente agli interventi di cui all art. 3 lettera B, una relazione illustrativa dell investimento effettuato, comprendente anche l elenco dettagliato delle fatture a corredo, con indicati gli estremi identificativi, l oggetto e l importo; - limitatamente agli interventi di cui all art. 3 lettera C (miglioramento della struttura patrimoniale), una relazione sulle modalità di attuazione; - limitatamente agli interventi di cui all art. 3 lettera D (abbattimento costi commissioni) copia della ricevuta di pagamento ovvero dichiarazione liberatoria del confidi in merito all ammontare della commissione (riferita alle spese di istruttoria e concessione della garanzia) e alla data del versamento da parte dell impresa; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell impresa relativa agli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti (redatta al momento della trasmissione della richiesta di liquidazione del contributo). ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE Le domande a valere sullo stanziamento di ogni anno dovranno pervenire alla Camera di Commercio, complete della documentazione indicata, esclusivamente dal 1 gennaio al il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Tuttavia, sono ammissibili al contributo anche le domande presentate al Confidi (e per le quali è stata concessa la garanzia) nell anno solare precedente 3. I contributi verranno corrisposti dalla Camera di Commercio direttamente alle imprese, subordinatamente al ricevimento da parte del Confidi della documentazione di cui all art. 6, previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente disciplinare. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento della somma impegnata in base all'ordine cronologico di presentazione alla Camera di Commercio da parte del Confidi. Possono essere presentate anche domande di imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, al momento inattive. In questo caso la liquidazione del contributo è comunque subordinata alla verifica della dichiarazione di inizio attività, purché tale dichiarazione avvenga entro 6 mesi dalla data di erogazione del prestito. Inoltre, qualora la documentazione presentata sia incompleta o inesatta, potranno essere richieste integrazioni, anche per le vie brevi, di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Fino a 3 Ad esempio, l impresa presenta la domanda di contributo al Confidi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno X, la documentazione può utilmente pervenire alla Camera di Commercio di Rimini fino al 31 dicembre dell anno X+1 (il contributo viene erogato sullo stanziamento dell anno X+1); se presentata nell anno X, il contributo viene erogato sullo stanziamento dell anno X.

5 quando non pervenga completa risposta l istruttoria della domanda resta sospesa. In tali casi, per stabilire l ordine cronologico di liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene resa disponibile, con qualunque mezzo, purché sia univocamente ricavabile la data di consegna; le integrazioni possono essere fornite indifferentemente dall impresa interessata e/o dal Confidi. Le domande non regolarizzate entro 60 giorni saranno considerate inammissibili e il contributo non potrà essere liquidato. ART. 8 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO Per quanto riguarda i contributi relativi all art. 3 lettera A, i requisiti di impresa giovanile (con riferimento alla data di presentazione della domanda) e di impresa a prevalente partecipazione femminile devono sussistere per almeno due anni, pena la revoca del contributo. Per quanto riguarda i contributi relativi all art. 3 lettera B, le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa non potranno essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la revoca del beneficio camerale. A tal riguardo il Confidi si impegna a svolgere attività di vigilanza e controllo ed a segnalare, tempestivamente, alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale. Nel caso di revoca totale o parziale del contributo da parte della Camera di Commercio e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti per qualsiasi motivo, l impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata. ART. 9 - STANZIAMENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI La Camera di Commercio stabilisce, in sede di redazione del preventivo economico, lo stanziamento da destinare a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi per l'erogazione di contributi diretti alle imprese e in conto interessi ovvero in apporto al fondo rischi. A tale scopo i Confidi fanno apposita istanza alla Camera di Commercio, indicando per quale modalità di contribuzione (direttamente alle imprese e in conto interessi ovvero in apporto al fondo rischi) intendono avvalersi, entro il 30 settembre di ogni anno. La ripartizione dello stanziamento di bilancio fra i Confidi richiedenti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: a) nella misura del 10% in parti uguali fra i Confidi richiedenti; b) nella misura del 40% in proporzione all ammontare dei finanziamenti erogati dall 1/1 al 31/12; c) nella misura del 40% in proporzione all'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dall 1/1 al 31/12, al netto delle cogaranzie e/o controgaranzie ricevute; d) nella misura del 10% in proporzione al numero dei finanziamenti erogati dall 1/1 al 31/12. A tal fine, i Confidi comunicano, contestualmente alla richiesta di partecipazione agli interventi camerali sopra richiamata, tali dati, come risultati dall ultimo bilancio approvato, riferiti esclusivamente alla provincia di Rimini. I Confidi che presentano la richiesta per la prima volta dovranno allegare alla richiesta anche copia dell ultimo bilancio approvato, l indicazione dei territori di operatività, l anno di avvio dell operatività in provincia di Rimini, nonché tutti i dati relativi all operatività come richiamati all art. 10 (contributi in apporto al fondo rischi), in totale e con riferimento alla provincia di Rimini. ART CONTRIBUTI IN APPORTO AL FONDO RISCHI Entro il 31 dicembre di ogni anno i Confidi possono chiedere la liquidazione del plafond ad essi assegnato, non utilizzato per l'erogazione di contributi diretti alle imprese e in conto interessi, in apporto al fondo rischi allegando alla richiesta il rendiconto dell'attività svolta come risultante dall ultimo bilancio approvato, contenente almeno i seguenti dati:

6 - ammontare finanziamenti attivati; - numero dei finanziamenti attivati; - ammontare delle garanzie effettivamente prestate (esposizione al rischio) dal 1/1 al 31/12, inteso come somma delle fideiussioni rilasciate nell'anno di riferimento, anche al netto di cogaranzie e controgaranzie ricevute; - ammontare delle garanzie in essere al 31/12 (esposizione al rischio cumulata nel tempo), inteso come somma dell'esposizione al rischio come sopra determinata più l'ammontare delle garanzie prestate in anni precedenti ed ancora in essere, anche al netto di cogaranzie e controgaranzie ricevute; - ammontare del fondo rischi di garanzia iscritto a bilancio e degli altri mezzi di garanzia disponibili; - numero dei soci al 31/12. Con lo scopo di favorire la concessione di contributi direttamente alle imprese, la quota liquidabile in apporto al fondo rischi non potrà superare il 75% del plafond assegnato a ciascun Confidi (ad esclusione del caso in cui il Confidi abbia chiesto (nei termini indicati all art. 9), l assegnazione del plafond esclusivamente in apporto al fondo rischi).

C.R.I.A.S. Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima.

C.R.I.A.S. Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima. C.R.I.A.S. Credito di esercizio Le richieste possono essere presentate direttamente presso le sedi C.R.I.A.S. oppure presso le banche convenzionate con quest'ultima. Finanziamento destinato a sopperire

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