CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
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1 MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa/DNA! CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
2 MEDICO COMPETENTE D.Lgs. 81/08 Art 2 c. 1h: Medico in possesso di uno dei 7toli e dei requisi7 forma7vi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effekuare la sorveglianza sanitaria e per tum gli altri comi7 di cui la presente decreto; D.Lgs. 81/08 Art 2 c. 1m: SORVEGLIANZA SANITARIA Insieme degli am medici, finalizza7 alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fakori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell amvità lavora7va;
3 Obblighi del MEDICO COMPETENTE (Art. 25) 1/4 a) collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della akuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori, all amvità di formazione e informazione nei confron7 dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i par7colari 7pi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizza7ve del lavoro. Collabora inoltre alla akuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effekua la sorveglianza sanitaria di cui all ar7colo 41 akraverso protocolli sanitari defini7 in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scien7fici più avanza7; c) is>tuisce, aggiorna e custodisce, soao la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore soaoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo streaamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei rela>vi risulta>, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
4 Obblighi del MEDICO COMPETENTE (Art. 25) 2/4 d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispeko delle disposizioni di cui al decreto legisla7vo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie rela>ve alla conservazione della medesima. L originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispeao di quanto disposto dal decreto legisla>vo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sokopos7 e, nel caso di esposizione ad agen7 con effem a lungo termine, sulla necessità di sokoporsi ad accertamen7 sanitari anche dopo la cessazione della amvità che comporta l esposizione a tali agen7. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentan7 dei lavoratori per la sicurezza;
5 Obblighi del MEDICO COMPETENTE (Art. 25) 3/4 h) informa ogni lavoratore interessato dei risulta7 della sorveglianza sanitaria di cui all ar7colo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscriko, in occasione delle riunioni di cui all ar7colo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentan7 dei lavoratori per la sicurezza, i risulta7 anonimi collemvi della sorveglianza sanitaria effekuata e fornisce indicazioni sul significato di dem risulta7 ai fini della akuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori; l) visita gli ambien7 di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
6 Obblighi del MEDICO COMPETENTE (Art. 25) 4/4 m) partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risulta7 gli sono forni7 con tempes7vità ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante autocer7ficazione, il possesso dei 7toli e requisi7 di cui all ar7colo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle poli1che sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) 1/4 1. La sorveglianza sanitaria è effekuata dal medico competente: a) nei casi previs7 dalla norma7va vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consul7va di cui all ar7colo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavora7vi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende a) visita medica preven7va intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è des7nato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamen7, qualora non prevista dalla rela7va norma7va, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L organo di vigilanza, con provvedimento mo7vato, può disporre contenu7 e periodicità della sorveglianza sanitaria differen7 rispeko a quelli indica7 dal medico competente;
8 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) 2/4 c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscembili di peggioramento a causa dell amvità lavora7va svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneià alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l idoneià alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previs7 dalla norma7va vigente; e- bis) visita medica preven1va in fase pre- assun1va; e- ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per mo1vi di salute di durata superiore ai sessanta giorni con1nua1vi, al fine di verificare l idoneità alla mansione. 2- bis. Le visite mediche preven1ve possono essere svolte in fase preassun1va, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipar1men1 di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipar1men1 di prevenzione non è incompa1bile con le disposizioni dell ar1colo 39, comma 3.
9 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) 3/4 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effekuate: b) per accertare sta7 di gravidanza; c) negli altri casi vieta7 dalla norma7va vigente. 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnos7che mira7 al rischio ritenu7 necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall ordinamento, le visite di cui al comma 2, lekere a), b), d), e- bis) e e- ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacen7. 5. Gli esi7 della visita medica devono essere allega7 alla cartella sanitaria e di rischio di cui all ar7colo 25, comma 1, lekera c), secondo i requisi7 minimi contenu7 nell Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informa7zzato, secondo quanto previsto dall ar7colo Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguen7 giudizi rela7vi alla mansione specifica: a) idoneità ; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
10 SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41) 4/4 6- bis. Nei casi di cui alle leaere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscriao dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisa7 i limi7 temporali di validità. 9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formula> in fase preassun>va è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamen7, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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