Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Daniella Arcuri
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Dichiarazione integrativa e mancata indicazione di un reddito da locazione L immobile ad uso non abitativo A cura di Andrea Amantea Categoria: Imprese Sottocategoria: Agevolazioni La locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo è disciplinata principalmente dall art. 27 della Legge 392/79 Disciplina delle locazioni di immobili urbani che fa particolare riferimento agli immobili adibiti ad una delle attività indicate: industriali, commerciali e artigianali; di interesse turistico; di lavoro autonomo; alberghiera; ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, sedi di partiti e sindacati. Tala tipo di locazione può avere anche carattere stagionale. Con la Circolare n 42 del 12 ottobre 2016, relativa alle dichiarazione dei redditi in presenza di errori o presentate in ritardo, l Agenzia delle Entrate si è soffermata sul particolare caso dell omissione di un reddito da locazione e nello specifico di quello derivante da un contratto di locazione ad uso non abitativo; facciamo riferimento quindi a quegli immobili per i quali non è possibile ricorrere alla tassazione sostitutiva della cedolare secca. Andiamo ad analizzare quindi quelle che sono in caso di mancata indicazione del reddito, le sanzioni a cui potrebbe andare incontro il proprietario dell immobile destinato a locazione per destinazioni diverse da quelle abitative nonché le possibilità di ricorrere all istituto del ravvedimento operoso al momento della presentazione di una dichiarazione integrativa. 1
2 PREMESSA L omessa indicazione di un reddito da locazione di immobili destinati sia ad uso abitativo sia ad esempio ad uso commerciale rientra tra gli errori non rilevabili in sede di controllo automatico o formale di cui rispettivamente agli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73. Le sanzioni che possono configurarsi in capo al contribuente possono essere differenti a seconda se l integrazione della dichiarazione avviene entro o oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorso al ravvedimento è disciplinato dall art.13 del D.L. 472/97 che appunto prevede la possibilità di versare la sanzione secondo delle riduzioni che variano in funzione del momento in cui l omissione viene regolarizzata; in particolare il comma 1 alla lettera a-bis) prevede che: La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:(..) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso. L OMESSA INDICAZIONE DEL REDDITO DA LOCAZIONE E L INTEGRATIVA NEI 90 GG La regolarizzazione dell omessa indicazione di un reddito da locazione ricorrendo al ravvedimento operoso, in caso di dichiarazione integrativa presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, è quella rinvenibile all art. 8 del D.Lgs. 471/97. Omessa indicazione di un reddito da locazione Dichiarazione integrativa entro 90 gg Sanzione prevista dall art. 8 del D.Lgs. 471/97, da euro 250 a euro ravvedibile ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 472/97. Facciamo particolare riferimento alle violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni che non integrino un ipotesi di infedele dichiarazione, violazioni nelle quali può ascriversi quella dell infedeltà dichiarativa corretta dal contribuente nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine. 2
3 Normativa art. 8 D.lgs 472/97 Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5(infedeltà dichiarativa), se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro Rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l eventuale omesso versamento con l applicazione delle sanzioni di cui all art. 13 del D.L. 471/97 (sanzione del 30% dell imposta non versata) ricorrendo anche in questo caso al ravvedimento operoso. Esempio n 1 Un contribuente nel modello Unico presentato entro il 30 settembre 2016 omette di indicare un reddito da locazione per un immobile destinato ad uso non abitativo pari a euro; l omissione viene sanata tramite integrativa presentata entro il 30 novembre 2016; l imposta Irpef non versata ammonta ad euro Il contribuente sarà tenuto a versare: euro pari alla maggiore imposta da versare e gli interessi calcolati al tasso legale di riferimento; 30% dell imposta da versare (articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 con le riduzioni previste) ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all art.13 del D.Lgs. 471/972. A tale importo andrà aggiunto l importo di 1/9 della sanzione di 250 prevista dall articolo 8 del D.Lgs 471/97, ossia 28 euro. 3
4 TRASCORSI I 90 GG Come precisato dalla circolare 42 successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, dal 1 gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato La normativa contenuta nell art. 1, comma 2 del D.L. 471/97 appunto prevede che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Omessa indicazione di un reddito da locazione Presento l integrativa oltre i 90 gg Si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato In pratica il contribuente che omette di indicare nella dichiarazione originaria un reddito da locazione relativo ad un immobile non ad uso abitativo, sarà tenuto a versare: L imposta evasa maggiorata degli interessi; sanzione del 90% dell imposta non versata alla scadenza (nell art. 1, comma 2 del D.L. 471/97) ricorrendo al ravvedimento. La sanzione del 90% in questo caso assorbe anche quella prevista per l omesso versamento di cui all art.13 del D.Lgs. 471/97. 4
5 Esempio n 2. Omessa indicazione di un reddito e presentazione della dichiarazione integrativa oltre i 90 gg Riprendendo i dati dell esempio precedente: omessa indicazione di un reddito da locazione per un immobile ad uso non abitativo pari a euro; l omissione viene sanata tramite integrativa presentata oltre il 10/02/2017; l imposta Irpef non versata ammonta ad euro Il contribuente verserà: A tale importo va aggiunta la sanzione del 90% (art. 1comma 2 D.Lgs 471/97) sul reddito non dichiarato in precedenza alla quale si applica la riduzione di cui all art.13 del D.Lgs. 472/97 lettera b. *la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; Imposta non versata Interessi moratori 3,92 Sanzione di cui all art. 1 D.Lgs. 471/97 comma 2 337,50 Totale da versare 3341,42 TABELLA DI RACCORDO L omessa indicazione di un reddito da locazione di un immobile ad uso non abitativo Tipo di errore/omissione Come rimediare L omessa indicazione di un reddito da locazione Presentazione di una dichiarazione integrativa 5
6 Presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 gg dal termine ordinario. Oltre i 90 gg ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oltre i 90 gg ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Sanzione violazione 1/9 della sanzione di 250 prevista dall articolo 8 del D.LGS 471/97, ossia 28 euro. Sanzione violazione sanzione del 90% (art. 1, comma 2 D.Lgs. 471/97) della maggiore imposta da versare sulla quale si applica la riduzione ad 1/8. Sanzione del 90% della maggiore imposta da versare sulla quale si applica la riduzione ad 1/7. Sanzione omesso versamento 30% dell imposta da versare con le riduzioni previste ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all art.13 del D.Lgs 471/972. Sanzioni omesso versamento Non dovuta Non dovuta RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI D.Lgs. 472/97; D.Lgs. 471/97; DPR 600/73; D.Lgs. 158/2015; Circolare n. 42/E/ Riproduzione riservata - 6
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