Le Armi non Convenzionali e il Rischio CBRN La Normativa Internazionale

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1 Le Armi non Convenzionali e il Rischio CBRN La Normativa Internazionale Ugo Del Gais Consigliere Qualificato - Istruttore DIU area4@criroma6.org 1/33

2 Agenda DIU e le Regole Fondamentali Le armi Chimiche e Batteriologiche nella storia Dichiarazione di San Pietroburgo 1868 Dichiarazione circa l'uso dei proiettili che spandono gas asfissianti o deleteri 1899 Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici 1925 III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del /33

3 Agenda Trattato di Tlatelolco 1967 Trattato di non proliferazione nucleare 1968 Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione 1972 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione /33

4 Umanitario (DIU) DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO CONFLITTI ARMATI Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati PACE Diritto Internazionale dei Diritti Umani 4/33

5 Che cosa è il DIU? Un insieme di regole codificate o consuetudinarie chi tutela? Tutti i soggetti che non prendono, o che non possono prendere più parte alle ostilità quando si applica il DIU? In caso di conflitto armato 5/33

6 Le Regole Fondamentali del DIU: 1 Le persone messe fuori combattimento e coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Dovranno essere in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole; 2 E vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento; 3 I feriti e i malati dovranno essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che li avrà in suo potere. La protezione è valida anche per il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto e il materiale sanitario. L emblema della Croce Rossa è il segno di questa protezione e deve essere sempre rispettato; 4 Le parti in conflitto faranno, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, in modo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili debbono essere oggetto di attacchi, che dovranno essere diretti esclusivamente contro gli obiettivi militari. Fonti: I-IV Conv. Ginevra 1949 e I-II Prot. Agg /33

7 Le Regole Fondamentali del DIU: 5 I combattenti catturati e i civili che sono soggetti all autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza e di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi; 6 Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, né a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti. 7 Le parti in conflitto e i membri delle forze armate non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi e metodi di guerra. E vietato fare uso di armi e metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive. Fonti: I-IV Conv. Ginevra 1949 e I-II Prot. Agg /33

8 Le armi non convenzionali nella storia Un buon esempio di guerra chimica primitiva viene dalle società guerriere stanziate in Sudafrica nella tarda età della pietra (circa a.c.) conosciute come San. Essi usavano frecce avvelenate, imbevendo il legno e le punte con veleni ricavati dall'ambiente circostante, principalmente da scorpioni o serpenti, ma si ritiene che venissero usate anche alcune piante velenose. La freccia era lanciata sulla vittima, solitamente un'antilope, e poi il cacciatore la seguiva fino a quando questa non collassava (neuro tossine). Esistono scritti cinesi risalenti al IV secolo a.c. che descrivono l'uso di soffietti per pompare fumo da fuochi accesi con vegetali tossici (alcune varietà di senape, ed altri), nei tunnel scavati dagli assedianti. Scritti cinesi ancora più antichi, circa del 1000 a.c., contengono centinaia di ricette per la produzione di gas velenosi od irritanti da usare in guerra ed in altre occasioni. Tramite questi reperti siamo venuti a conoscenza delle «nebbie cacciatrici di uomini» che contenevano arsenico, e dell'uso di calce finemente triturata, dispersa nell'aria per sedare una rivolta popolare nell'anno 178. Fonte Wikipedia 8/33

9 Le armi non convenzionali nella storia Nel V secolo a.c., durante la guerra del Peloponneso le forze di Sparta allestirono durante un assedio una miscela incendiata di legno, resina e zolfo sperando che il fumo velenoso incapacitasse gli ateniesi. Sparta non era però unica depositaria di questa tecnologia: si narra che Solone usò radici di elleboro per avvelenare le acque della città di Cirrha durante un assedio nel 590 a.c. I persiani ricorsero all'uso di veleni per opporsi all'avanzata di Alessandro Magno ( a.c.); i romani contro i sasanidi tra il 247 ed il 363 d.c.; i bizantini li utilizzarono contro gli arabi tra il 636 ed il 711. È noto anche l'uso di armi chimiche nella Cina medievale. Il cronista polacco Jan Długosz narra l'impiego di gas velenosi da parte degli eserciti mongoli nella battaglia di Legnica nel Fonte Wikipedia 9/33

10 Le armi non convenzionali nella storia Le popolazioni barbare usarono fin dall'antichità le armi biologiche, senza esserne coscienti, essendone portatori sani. I barbari del nord dell'euro-asia avevano infatti una proteina recettore presente nei linfociti, che attacca i batteri Yersinia, responsabili delle diffusioni pestilenziali, mentre la popolazione mediterranea era dotata della proteina CCR5, inefficace contro tali batteri. Fonti: Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa 10/33

11 Le armi non convenzionali nella storia Durante il Medioevo, gli attacchi biologici venivano compiuti lanciando i cadaveri nelle città nemiche coi trabucchi o lasciandoli nelle riserve d'acqua per avvelenarle. Nel 1347 in Crimea, i corpi di alcuni guerrieri tartari di Ganī Bek, morti di peste, vennero gettati oltre le mura della colonia genovese di Caffa (oggi Feodosia, Ucraina) dopo un assedio protrattosi per mesi. Questo episodio potrebbe essere stato responsabile dell'avvento della peste nera in Europa tramite il traffico marittimo. Fonti: Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa 11/33

12 Dichiarazione di San Pietroburgo 1868 Il solo fine legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l indebolimento delle forze militari del nemico. A tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il maggior numero possibile di nemici. Si va al di là dello scopo anzidetto, se si impiegano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile. 12/33

13 Dichiarazione circa l uso di proiettili che spandono gas asfissianti o deleteri Aja, il 29 luglio paesi firmatari Le Potenze contraenti s interdicono l uso di proiettili che hanno per fine unico di spandere gas asfissianti o deleteri... La presente Dichiarazione non è d obbligo se non per le Potenze contraenti, in caso di guerra tra due o piú fra loro... Cesserà d essere obbligatoria non appena, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente si unirà a uno dei combattenti... 13/33

14 Dichiarazione circa l uso di proiettili che spandono gas asfissianti o deleteri Aja, il 29 luglio paesi firmatari Quando accada che una dell Alte Parti contraenti denunzi la presente Dichiarazione, questa denunzia non produrrà i suoi effetti che un anno appresso la notificazione fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da esso a tutte le altre Potenze contraenti. Questa denunzia non produrrà i suoi effetti che rispetto alla Potenza che l avrà notificata. 14/33

15 Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Ginevra il 17 giugno paesi firmatari I plenipotenziari sottoscritti a nome dei loro rispettivi Governi considerando che l uso in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, di tutte le materie e procedimenti analoghi, è stato a giusta ragione condannato dall opinione generale del mondo civile ; A tale conclusione sono giunti considerando che il divieto di quest uso è stato inserito in trattati di cui sono parte il maggior numero delle Potenze del mondo; 15/33

16 Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici Ginevra il 17 giugno paesi firmatari allo scopo di fare universalmente riconoscere come incorporata nel diritto internazionale questa proibizione, la quale si impone alla coscienza e alla pratica delle nazioni le quali dichiarano: Che le Alte Parti Contraenti, per quanto esse non siano già Parte di trattati che proibiscono quest uso, riconoscono questa proibizione, accettano d estendere la proibizione di quest uso ai mezzi di guerra batteriologica e convengono di considerarsi vincolate fra esse ai termini di questa dichiarazione. 16/33

17 III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948 Prima definizione di arma chimica Qualsiasi equipaggiamento o apparecchiatura appositamente concepita per l utilizzazione a scopi militari delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche di una qualsiasi sostanza chimica. Definizione arma biologica Qualsiasi equipaggiamento o apparecchio concepito per utilizzare a fini militari insetti nocivi o altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici. Definizione arma nucleare Ogni arma che contiene, o è concepita per contenere, o utilizzare un combustibile nucleare, o degli isotopi radioattivi e che per esplosione o altra trasformazione nucleare non controllata, o per radioattività del combustibile nucleare, o degli isotopi radioattivi, è capace di distruzioni di massa, danni generalizzati o avvelenamenti di massa. 17/33

18 Trattato di Tlatelolco Mexico City 14 febbraio paesi firmatari Arma nucleare tattica Primo esempio di Trattato istitutivo delle Zone Libere da Armi Nucleari (NWFZ, secondo l'acronimo inglese) dell America Latina e dei Caraibi e cioè l'area dei territori compresi tra il 35 parallelo nord e il 75 parallelo sud. Nuova definizione di arma nucleare Qualsiasi dispositivo suscettibile di liberare energia nucleare in modo non controllato e che possiede un insieme di caratteristiche atte all impiego per scopi bellici. l apparecchio che possa servire al trasporto o alla propulsione del dispositivo non è compreso in tale definizione se esso può essere separato dal dispositivo e non fa parte di esso. 18/33

19 Trattato di non proliferazione nucleare Londra, Mosca e Washington il 1 luglio paesi firmatari Punti di interesse del preambolo: Gli Stati sono consci della catastrofe che investirebbe tutta l umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo; esprimendo il loro appoggio dell Agenzia internazionale dell energia atomica, nel principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali; Le potenze nucleari devono mettere a disposizione di tutte le Parti, le informazioni scientifiche derivanti dallo sviluppo pacifico dell energia nucleare. 19/33

20 Trattato di non proliferazione nucleare Londra, Mosca e Washington il 1 luglio paesi firmatari Artt. 1 & 2 Ciascuno degli Stati si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare, a produrre o altrimenti procurarsi, armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi. 20/33

21 Trattato di non proliferazione nucleare Londra, Mosca e Washington il 1 luglio paesi firmatari Artt. 3,4,5 & 6 Garanzie, accordi e negoziati da concludere con l'agenzia internazionale per l energia atomica, per impedire la diversione di energia nucleare dall impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi. Nessuna disposizione deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l utilizzazione pacifica dell energia nucleare, senza discriminazione e conformemente al Trattato. Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede, trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo, sotto stretto ed efficace controllo internazionale. 21/33

22 Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. 152 paesi firmatari Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 Punti di interesse del preambolo: Riconosciuta l'importanza rivestita finora dal protocollo di Ginevra del 1925, nella limitazione degli orrori della guerra, tramite l'utilizzo di armi chimiche e batteriologiche; Deciso nell interesse di tutta l umanità ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine; Riconoscendo che un intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine, rappresenta una prima tappa possibile verso l attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi biologiche, essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine. 22/33

23 Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. Londra, Mosca e Washington il 10 aprile paesi firmatari Art. 1 Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s impegna a mai e in nessuna circostanza mettere a punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell altro, né conservare: 1. agenti microbiologici e altri agenti biologici, come anche tossine, qualunque ne sia l origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; 2. armi, equipaggiamento e vettori, destinati all impiego di tali agenti o tossine, a fini ostili e in conflitti armati. 23/33

24 Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 Art paesi firmatari virus Ebola Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il piú rapidamente possibile e in ogni caso non piú tardi di nove mesi dopo l entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all articolo I della Convenzione, che si trovassero in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l ambiente. 24/33

25 Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972 Gli stati dovranno inoltre: 152 paesi firmatari Batterio Antrace Non trasferire, aiutare, incoraggiare alcuno Stato o Gruppi internazionali, ne a sua volta, fabbricare o acquistare agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori; Cooperare se dovessero esserci problemi inerenti la materia ed a denunciare al Consiglio di Sicurezza dell'onu, le violazioni agli obblighi posti in essere dalla Convenzione; Facilitare e agevolare, il massimo scambio possibile d equipaggiamento, di materie e d informazioni scientifiche e tecniche, in rapporto con l impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine, a fini pacifici. 25/33

26 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione 176 paesi firmatari Parigi il 13 gennaio 1993 Punti di interesse del preambolo: Riconosciuta l'importanza rivestita finora dal protocollo di Ginevra del 1925, verso il disarmo generale e completo inclusa la proibizione e l eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa; Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici, nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche, nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti; convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni... 26/33

27 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Parigi il 13 gennaio paesi firmatari Art. 1 Obblighi Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza: a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque; b) fare uso di armi chimiche; c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l uso di armi chimiche; d) assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi maniera, qualunque attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione. Inoltre si impegna a distruggere le armi chimiche di cui è il proprietario o il detentore, che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, qualunque impianto di produzione di armi chimiche, a non usare agenti chimici di ordine pubblico quale metodo di guerra. 27/33

28 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Parigi il 13 gennaio paesi firmatari Art. 2 Definizioni Per «armi chimiche» s intende quanto segue, insieme, o separatamente: a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi; b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o in altro modo nefasti, a causa delle proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoruscita di questi ultimi come risultato dell impiego di tali munizioni e dispositivi; c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere usato direttamente in connessione con l impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b). 28/33

29 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Parigi il 13 gennaio paesi firmatari Gli stati dovranno inoltre: Fare una serie di dichiarazioni sulla precisa ubicazione, la quantità globale e l inventario dettagliato delle armi chimiche e degli impianti di produzione; Forniranno un piano generale dettagliato con i tempi d'esecuzione, per la distruzione delle armi chimiche e gli impianti di produzione, che detengono o possiedono o che sono ubicati in qualunque luogo sotto la loro giurisdizione, accorderanno la massima priorità ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell ambiente; Specificheranno gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene, ai fini del controllo dell ordine pubblico. 29/33

30 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Parigi il 13 gennaio paesi firmatari Gli stati dovranno inoltre: Assoggettare i composti chimici previsti alla Tabella 1 nella parte VI dell Annesso sulla verifica, al divieto di produzione, stoccaggio, ecc. Sottoporre i composti chimici (ed agli impianti) previsti alle Tabelle 2 e 3 nella parte VI dell Annesso sulla verifica, al controllo dei dati e alla verifica in loco. A garanzia delle attività lecite e non contrarie alla Convenzione, verranno effettuate verifiche conformi all'annesso sulla confidenzialità. Gli Stati Parti istituiscono l Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche per conseguire l oggetto e lo scopo della presente Convenzione, assicurare l attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale, ai fini della sua conformità, e rappresentare un istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parti. 30/33

31 Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Parigi il 13 gennaio paesi firmatari Annesso 1 Annesso sui composti chimici - Direttive per la classificazione dei composti chimici e tabelle; Annesso 2 Annesso sull applicazione della Convenzione e la verifica (anche per la distruzione delle armi chimiche e degli impianti di produzione) e delle attività non vietate dalla Convenzione; Annesso 3 Annesso sulla protezione delle informazioni riservate. 31/33

32 Domande? 32/33

33 Grazie per l attenzione!! Ugo Del Gais area4@criroma6.org 33/33

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