COMUNE DI MONZUNO Medaglia d Oro al Merito Civile

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1 COMUNE DI MONZUNO Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE IN MONZUNO CAPOLUOGO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA come previsto dalla Legge Regionale n. 12/1999 art. 6 comma 1 lett. b) INDICE Art. 1 - TIPOLOGIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art. 2 - LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO Art. 3 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO Art. 4 - POSTEGGIO: CONCESSIONE MIGLIORIE SCAMBIO ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI Art. 5 SUBINGRESSO Art. 6 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL POSTEGGIO Art. 7 - REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO Art. 8 - REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI Art. 9 - RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO Art ASSENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI Art CIRCOLAZIONE STRADALE Art SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA Art MODALITA UTILIZZO POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA Art NORME IGIENICO SANITARIE Art SANZIONI Allegato alla deliberazione consiliare n. 92 del

2 ART. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. Il presente regolamento ai sensi dalla Legge Regionale n. 12/1999 art. 6 comma 1, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ed abroga tutte le eventuali precedenti disposizioni in materia. 2. L esercizio dell attività è disciplinato dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 114/98, Legge Regionale n. 12/99, Deliberazione della Giunta Regionale n del , Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. ART. 2 LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO 1. L area mercatale si trova nel centro abitato di Monzuno Capoluogo (area parcheggio) antistante il Municipio: a. è un area adibita a parcheggio (MQ. 660,00) per ospitare n. 13 stalli; b. la superficie destinata ai posteggi è di mq. 364,50 così distribuiti: - n. 4 posteggi di mt. 6,00 x 4,50 - n. 3 posteggi di mt. 8,00 x 4,50 - n. 2 posteggi di mt. 7,00 x 4,50 - n. 2 posteggi di mt. 5,00 x 3,00 - n. 1 posteggio di mt. 9,00 x 4,50 - n. 1 posteggio n. mt. 5,00 x 3,00 (riservato a n 2 produttori agricoli) c. come da all allegata planimetria 1, l area è dotata di impianti adeguati per allacciamento all energia elettrica; d. nelle immediate vicinanze vi è un area di parcheggio (area lottizzazione Cà di Ianello); e. non è provvista di autonomi servizi igienici, ma servita di tali servizi presso pubblici esercizi nelle vicinanze e presso il Municipio al Piano Terra. 2. Nel caso di svolgimento di altre manifestazioni che occupino l area mercatale si stabilisce che il mercato si svolga lungo la VIA LUIGI CASAGLIA per la quale si dà atto che: a. é posta nel centro abitato di Monzuno Capoluogo, è lunga ml. 130 ospita 13 banchi, in occasione di manifestazioni che occupino l area mercatale, come evidenziato nell allegata planimetria 2 ; b. è dotata di allacciamenti all energia elettrica; c. in occasione del mercato il transito viario sarà dirottato su altre Vie Matteotti Panoramica - Belvedere XXV Aprile; d. l accesso all area parcheggio Cà di Ianello è ugualmente disponibile per i consumatori e venditori. 3. il mercato settimanale di Monzuno è a merceologia esclusiva come previsto dalla Pagina 2 di 14

3 vigente normativa regionale in materia art. 6 1 comma lett. b) per meglio qualificarlo al fine ottemperare alle esigenze dei cittadini e alla carenza di particolari attività al dettaglio in sede fissa. 4. Le specializzazioni merceologiche sono ricomprese nelle segmentazioni merceologiche sotto riportate: Merceologie prioritarie Settore Alimentare N 1 posteggio: Rosticceria Gastronomia N 1 posteggio: Erboristeria N 1 posteggio: Prodotti ittici N 1 posteggio: Produttori agricoli locali (***) (frutta e verdura) N 1 posteggio: Produttori agricoli locali (***) (salumi, latte e derivati) N 1 posteggio: (**) Produttori agricoli locali (***) (miele, confetture e prodotti biologici) (**) Da dividere tra n. 2 produttori (***) Aventi Azienda agricola in tutto o in parte nel Comune di Monzuno Merceologie compatibili Produttori agricoli (frutta, verdura, salumi, latte e derivati, miele, confetture, prodotti biologici ecc.) Ortofrutta Prodotti tipici italiani Gastronomia tradizionale italiana Merceologie prioritarie Settore Non Alimentare N 1 posteggio: Bigiotteria, profumi e articoli da regalo N 1 posteggio: Articoli sportivi, caccia e pesca N 1 posteggio: Calzature uomo, donna, bambino N 1 posteggio: Piante e Fiori N 1 posteggio: Pelletteria e Accessori in pelle N 1 posteggio: Abbigliamento uomo, donna N 1 posteggio: Ferramenta, casalinghi, complementi d arredo Merceologie compatibili Porcellana, vetreria Alimenti e accessori per animali Intimo uomo, donna Giocattoli 5. Il mercato si svolgerà con cadenza settimanale nella giornata di SABATO dalle ore 8.00 alle ore Pagina 3 di 14

4 6. I concessionari del posteggio dovranno avere installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell area relativa al posteggio a ciascun assegnatario entro le ore 8.00 (periodo ora solare) ed ore 8.00 (periodo ora legale). E concessa una tolleranza di 60 minuti debitamente motivata, che comunque dovrà essere comunicata agli Agenti del Servizio di Polizia Municipale entro le ore 8.00 telefonando ai numeri che saranno comunicati ad ogni operatore. 7. Non è permesso installarsi nell area mercatale individuata prima delle ore 7.00 e/o sgombrare la stessa prima delle ore se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). 8. Entro le ore tutti i posteggi dovranno essere sgomberati in tutta l area mercatale così che possa essere ripristinato l utilizzo della stessa come area di parcheggio auto. 9. L operatore ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori della Raccolta Differenziata e nei luoghi prescritti. ART. 3 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 1. Il mercato si svolge nella giornata indicata all art. 2 co. 5) salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può autorizzare l anticipazione, la posticipazione del mercato. In assenza, il mercato si svolge regolarmente. 2. Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre, Pasqua. 3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 36 c.3 L 142/90 e successive modificazioni). 4. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato. 5. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell anno successivo. Pagina 4 di 14

5 ART. 4 POSTEGGIO: MIGLIORIA CONCESSIONE - SCAMBIO AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI 1. MIGLIORIA Gli spostamenti di posteggio per miglioria, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7 lett. a) e c) della Delib. Reg.le n. 1368/1999 salvo il caso di istituzione di nuovi mercati. a) Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all art. 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre. b) Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi. c) Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi o dei banchi-autoservizi. d) In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e dei banchi-autoservizi, si assegnano i posteggi seguendo l ordine di graduatoria di cui al successivo art. 9. Fino a quando la graduatoria non sarà redatta, in forma definitiva, si fa riferimento all autocertificazione relativa all anzianità di azienda presentata da ciascun richiedente ). e) I soggetti convocati all assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di idonea delega scritta riportante gli estremi dell autorizzazione amministrativa. f) Le domande di spostamento di posteggio di cui alle lettere b) e c) vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie. g) La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. Il Comune, dall 1 al 31 maggio e dall 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto l elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all art. 7 e saranno assegnate con le modalità di cui all art. 8 c. 2 Pagina 5 di 14

6 2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO a) Il Comune, dall 1 al 31 gennaio e dall 1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l elenco dei posteggi liberi da assegnare con l indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Farà fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. c) L assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell ordine i seguenti criteri: Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un unica autorizzazione; In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell autorizzazione amministrativa riferita all azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368). d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione. e) Sull autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l anzianità di azienda. f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata. Non può essere ceduta a nessun titolo se non con l azienda commerciale (NB. intendesi: totale o uno o più rami di azienda. g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni. 3. SCAMBIO POSTEGGIO a) Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell ambito dello stesso settore merceologico del mercato. b) Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi. c) La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato 4. AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI Solo al fine di agevolare (laddove è possibile) gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i) della Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure: a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita. Pagina 6 di 14

7 b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi. c) A cessione avvenuta, l acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all art. 5. ART. 5 SUBINGRESSO (ART.4 L.R. N.12/1999) 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempreché venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dalla L.R. 25/06/1999 n A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata regolare domanda di voltura al Comune sia dell autorizzazione che della concessione di posteggio, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica sul posteggio autorizzato. La concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comune, a seguito di istruttoria favorevole, con durata pari a quella del titolo ritirato. 3. In caso di morte del titolare dell autorizzazione, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all art.5 del D.Lgs. n.114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. 4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve presentare la domanda di voltura dell autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può richiedere la sospensione dell'attività (art.4 c.2 L.R. n.12/1999). Entro lo stesso termine può cedere l azienda a terzi. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società. 6. In caso di trasferimento di gestione dell azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre previa richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario. ART. 6 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO 1. Il Comune (ai sensi di quanto disposto dalla Del. G.r. n.1368/1999 punto 2 lett.i), su richiesta degli interessati, può concedere l ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell azienda o del ramo d azienda, rendano al Comune l autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. 2. L accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all azienda rilevata, nonché Pagina 7 di 14

8 la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d ufficio della planimetria dell area mercatale. 3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell ampliamento. 4. I soggetti interessati all ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo possono, prima dell attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti, richiedere al Comune parere preventivo in merito fornendo tutti gli elementi/ documenti necessari all espressione dello stesso. ART. 7 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO 1. L autorizzazione è revocata nel caso in cui l operatore: a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/98. b) Non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell interessato. c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, chiamata a svolgere incarichi elettivi. d) Perda la qualifica di Imprenditore Agricolo. e) Rinunci all autorizzazione. 2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all operatore deve essere assegnato, senza oneri per l Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune. 3. Per gli operatori che concorrono all assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi. 4. In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio. 5. La revoca dell autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio. ART. 8 REGISTRO DI MERCATO GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI 1. Presso l Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: la planimetria di mercato con l indicazione numerata dei posteggi; l elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione. Pagina 8 di 14

9 2. Presso l Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, nonché per il servizio di vigilanza, il Registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla: maggiore anzianità dell attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa; maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa. ed il Registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a: maggiore anzianità di presenza (riferita ad un unica autorizzazione) con firma alla spunta. maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa. ART. 9 RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO 1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell ambito del settore merceologico. 2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell ambito del settore merceologico. 1. ASSENZE ART. 10 ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI a) I concessionari di posteggio non presenti all orario stabilito nel presente Regolamento, salvo quanto previsto all art. 2 comma 6), non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. Può essere comunque concesso loro, entro le ore 9.00, un posteggio eventualmente rimasto libero dalla spunta. b) Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell orario stabilito salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato. c) Ai fini dell art comma lett. b del D.Lgs 114/1998 non sono conteggiati: d) l assenza determinata da malattia, gravidanza, purché entro i 30 (trenta) giorni successivi, sia presentata idonea documentazione. Non è conteggiata neppure l assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata per partecipazioni ad assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto; Pagina 9 di 14

10 e) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell autorizzazione; f) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate. g) In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, esso sempre ai fini dell art comma lett. b del D.Lgs 114/1998 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. 2. ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 che abbiano firmato l apposito Registro entro l orario di cui all art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell attività. b) I posteggi temporaneamente non occupati, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, vengono assegnati ad operatori che si impegnano a vendere le stesse merceologie dei titolari mancanti entro il numero massimo di posteggi previsti per tali merceologie come indicato al precedente art. 2. c) In caso di indisponibilità di spuntisti offrenti le stesse merceologie dei titolari mancanti, si procede all assegnazione del posteggio ad operatori commerciali che si impegnano a vendere merceologie compatibili di cui all art. 2 del presente Regolamento, secondo l ordine ed entro il limite massimo di posteggi previsti dallo stesso. d) Nell ipotesi di ulteriore disponibilità di posteggi, l assegnazione verrà fatta nell ambito delle merceologie prioritarie e compatibili, secondo l ordine delle stesse indicate all art. 2 del presente Regolamento, anche superando il numero massimo dei posteggi previsti dallo stesso. e) L assegnazione avviene seguendo l ordine della cosiddetta graduatoria degli spuntisti. f) La graduatoria è determinata dal numero di volte che l operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l attività (art comma lett. f del D.Lgs 114/98). g) In caso di parità di numero di presenze, nell assegnazione ha diritto di priorità, il titolare dell azienda con maggiore anzianità dell autorizzazione amministrativa riferita all azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell operatore interessato di autocertificazione. h) L operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o vi rinuncia dopo l assegnazione non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria. i) In occasione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell aggiornamento della graduatoria degli spuntisti. Pagina 10 di 14

11 j) Nell ambito del mercato: l esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante; il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione; il concessionario di un solo posteggio titolare di altra o altre autorizzazioni: non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare; se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante. k) Le presenze sono rilevate dall Ufficio di Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dallo stesso. l) Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2 3 comma L.R. 12/99). m) La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per 3 (tre) anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l azzeramento delle presente effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dal presente art. 11 comma 1. ART. 11 CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell area destinata al mercato. 2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all area del mercato. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell art. 3 della LR 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA. ART. 12 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell aspetto e nel decoro. 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso. Pagina 11 di 14

12 3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture. 4. Gli esercenti, in ogni caso, non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario stabilito. 6. Non è permesso (occupare passi carrabili od) ostruire ingressi di abitazioni o negozi. ART. 13 MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA 1. Pena l esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all art. 14, l operatore ha l obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. 2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi. 3. Nell ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d igiene, l operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell autorizzazione. 4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. 5. Con l uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all esercizio dell attività. 6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 1,50 mt. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio. 7. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno mt. 2 dal suolo. 8. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. 9. E vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. 10. E vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all incanto. 11. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. Pagina 12 di 14

13 12. Gli esercenti presenti sull area mercatale devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, evidenziando in maniera chiara e leggibile i prezzi delle merci poste in vendita; devono altresì rispettare le norme relative alla etichettatura delle merci, mettendo in condizione i consumatori di conoscere il contenuto dei prodotti esposti ed ogni altra disposizione di legge. 13. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello. ART. 14 NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell Autorità sanitaria 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo 3) I libretti di idoneità sanitaria o titolo equipollente di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza. 4) E cura dell operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato. ART. 15 SANZIONI 1. Il commercio su aree pubbliche senza l autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2582,28 a 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a 3098,74: a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati; b) esercitare il commercio itinerante o la vendita effettuata dai produttori agricoli nell area mercatale o nel raggio di m. 500; c) cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio; d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa. 3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65 a 309,87: a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato, b) sostare nell area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato; Pagina 13 di 14

14 c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento; d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario prestabilito; e) non esibire l autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza; f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto; g) lasciare il posteggio incustodito; h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo; i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio; l) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un altezza inferiore a m.2; m) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso; n) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita; o) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe e comunque non superiori ai limiti di legge; p) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli. 4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,82 a 154, Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. 6. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 3 giornate di mercato). 7. Due violazioni alle norme punite ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 ripetute nell arco di 5 anni comportano l applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività di vendita fino ad un massimo di 2 giornate di mercato da computare, a tutti gli effetti, come assenze. 8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza. Pagina 14 di 14

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