OGGETTO: Manutenzione impianti con Reverse charge

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1 CIRCOLARE N. 3/2015 UMBERTIDE, 22 Maggio 2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Manutenzione impianti con Reverse charge Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con la C.M. 14/E del , l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il nuovo reverse charge si applica anche alla manutenzione di impianti relativi ad edifici. Premessa Con la Circolare 14/E del , l Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all estensione del Reverse charge. I chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dalla introduzione della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative. Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l indicazione inversione contabile. Manutenzione impianti Nel definire l ambito oggettivo di estensione del Reverse charge nel settore edile, il Legislatore ha fatto riferimento all installazione di impianti e non alla loro manutenzione. NOTA BENE - Di conseguenza, era possibile supporre che il Reverse charge trovasse applicazione per l installazione degli impianti ma non per la loro manutenzione.

2 Tuttavia, utilizzando come riferimento i codici ATECO tale interpretazione non deve ritenersi Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione). Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione). Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione. corretta. Questi infatti fanno riferimento anche alla manutenzione di impianti elettrici, elettronici ed idraulici. SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIOE SU UN IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO Il tenore letterale della norma porta ad escludere che si applichi il Reverse charge ex 7, co. 6, lett. a ter, D.P.R. 633/1972. Il codice ATECO ricomprende anche la manutenzione di impianti idraulici relativi ad edifici. Sebbene l Amministrazione Finanziaria non ammetta esplicitamente che le manutenzioni degli impianti sono ricomprese nell ambito oggettivo della norma, il riferimento ai codici ATECO non lascia adito a dubbi. Le manutenzioni degli impianti, sempre che si riferiscano ad edifici, sono da assoggettare al Reverse charge ex 7, co. 6, lett. a ter, D.P.R. 633/1972.

3 OGGETTO: Nuove Black list Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.M pubblicato sulla GU dell è stata modificata la lista degli Stati da considerare paradisiaci ai fini della deducibilità dei costi in UNICO. La nuova Black list sarà efficace solo dal 2015 (UNICO 2016). Per la compilazione di UNICO 2015, periodo d imposta 2014, pertanto, si dovrà far ancora riferimento alla previgente versione del D.M per l indeducibilità dei costi. Premessa Con il co. 678 dell articolo unico della Legge di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell Economia l emanazione di una Black list ai fini dell applicazione dell 10, co bis, D.P.R. 917/1986, utilizzando come unico parametro di riferimento l esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. Si attendeva l emanazione del Decreto attuativo della citata disposizione che, seppur in ritardo e con qualche modifica, è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 dell 11 Maggio 2015 (D.M ). Nota bene - L esigenza di emanare tale Black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia (San Marino, Hong Kong, Lussemburgo, Singapore, ecc ), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti.

4 Le modifiche al D.M Con il D.M , pubblicato sulla GU dell , è stata conferma la suddivisione dei paesi Black list già contenuta nei precedente Decreti (D.M ). Il suddetto D.M. si compone di tre articoli: nell articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; con il nuovo Decreto l articolo 1 viene completamente riscritto e vengono indicati i seguenti Stati che si considerano sempre paradisiaci ai fini della disciplina sull indeducibilità dei costi Black list: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles,, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Rispetto alle precedente versione sono state espunti. Alderney (Isole del Canale), Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Montserrat. nell articolo 2, che fornisce alcuni Stati da considerare paradisiaci con alcune eccezioni rappresentate da talune tipologie societarie, vengono espunti: - Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; - Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. nell articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano Black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Da tale articolo vengono espunti la Costarica e le isole Mauritius.

5 Paese Alderney (Isole del Canale) D.M Andorra Angola art. 3 Limitazioni Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Modifiche D.M Anguilla Antigua art. 3 Antille Olandesi Con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni Aruba Bahamas Bahrein art. 2 Barbados Barbuda Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Belize, Bermuda Brunei Costa Rica art. 3 Dominica; art. 3 Emirati Arabi Uniti art. 2 Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; Con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico

6 Ecuador art. 3 DOTT. PIER FRANCESCO DI RIENZO assoggettate ad imposta Con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi Filippine Giamaica art. 3 Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia art. 3 Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstei Con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

7 n Lussemburg o NO Macao Maldive (Solo per D.M ) con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31 luglio 1929; Malesia Mauritius art. 3 Con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Offshore Companies e alle International Companies Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama art. 3 Polinesia francese Monaco art. 2 San Marino NO Portorico art. 3 Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

8 Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore art. 2 Taiwan NO Svizzera art. 3 Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); art. 3 Vanuatu (Solo per D.M ) con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

9 OGGETTO: Prestito vitalizio ipotecario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 44/2015 ha introdotto una nuova disciplina per il prestito vitalizio ipotecario, rendendolo uno strumento particolarmente interessante per i soggetti che hanno più di 60 anni di età. Grazie a questa particolare forma di finanziamento, infatti, non sono previste scadenze periodiche per il rimborso delle somme, in quanto la restituzione del capitale preso a prestito avviene in un unica soluzione al momento della morte del soggetto finanziato. Premessa La Legge n. 44/2015 ha introdotto una nuova disciplina per il prestito vitalizio ipotecario rendendolo uno strumento particolarmente interessante per i soggetti che hanno più di 60 anni di età. COS È CHI PUÒ RICHIEDERLO È un prestito che ha per oggetto la concessione da parte di banche, nonché di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine. Persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti. È previsto il rimborso integrale in un'unica soluzione: COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL CAPITALE PRESO A PRESTITO - al momento della morte del soggetto finanziato; - qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; - qualora si compiano atti che riducano significativamente il valore dell immobile, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

10 È prevista la capitalizzazione annuale degli interessi. Ciò significa che, ogni anno, vengono calcolati gli interessi sugli GLI INTERESSI interessi. Il finanziato può tuttavia concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese. In questo caso non si applica la capitalizzazione annuale sulla quota per la quale è stato previsto il rimborso anticipato. I finanziamenti sono garantiti da ipoteca di primo grado. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che fanno sorgere il diritto alla restituzione, il finanziatore vende l'immobile. La vendita avviene ad un valore pari a quello di mercato, LE GARANZIE determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore. Le somme ricavate dalla vendita sono utilizzate per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15% per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. Come appare immediato comprendere dalle caratteristiche sopra esposte, questa forma di finanziamento è particolarmente interessante, perché, se da un lato consente al finanziato di ottenere la liquidità necessaria senza essere tenuto al rimborso delle somme a scadenze prefissate, dall altra gli consente di continuare ad abitare il suo immobile di proprietà. Giova tuttavia a tal proposito ricordare che gli stessi obiettivi possono essere raggiunti anche con la vendita della nuda proprietà. In tal caso, però, la proprietà dell immobile viene persa, mentre, con il prestito vitalizio, il finanziato rimane sempre proprietario dell immobile (che è soltanto ipotecato).

11 Il prestito vitalizio Il prestito vitalizio non è una figura nuova nel nostro Ordinamento, in quanto è stato introdotto per la prima volta con la Legge n. 248/2005 (articolo 11-quaterdecies comma 12). La sua iniziale formulazione, tuttavia, non era particolarmente interessante, tanto che pochissimi sono stati i casi in cui si è fatto ricorso a questo strumento. Ecco il motivo per il quale il Parlamento, con la Legge n. 44/2015 ha deciso di introdurre una disciplina più dettagliata e degna di maggiore interesse. Oggi, quindi, le persone fisiche che hanno più di sessanta anni compiuti possono decidere di accedere ad una maggiore liquidità grazie a questo nuovo prestito vitalizio ipotecario. IL MUTUO IPOTECARIO IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO È possibile accedere a maggiore liquidità, iscrivendo ipoteca sull immobile. Le singole rate dovranno essere rimborsate alle scadenze previste. È possibile accedere a maggiore liquidità e le rate non dovranno essere rimborsate periodicamente. Il finanziato potrà quindi non versare alcunché. Alla sua morte la banca (o gli eredi) provvederanno a vendere l immobile per rimborsare il finanziamento. Come appare immediato comprendere, pertanto, il finanziato sarà sicuramente al riparo da azioni esecutive da parte della banca fino alla sua morte.

12 LA VENDITA NON COPRE L INTERO IMPORTO FINANZIATO? Ipotizziamo che un soggetto (avente più di 60 anni compiuti) abbia richiesto un prestito vitalizio ipotecario per euro. A seguito della vendita dell immobile oggetto di ipoteca l importo ricavato è pari ad euro Le euro residue potranno essere richieste agli eredi? NO La banca che ha erogato il prestito dovrà necessariamente far riferimento esclusivamente alla somma ricavata dalla vendita dell immobile e null altro potrà pretendere dagli eredi. È previsto il pagamento degli interessi alla scadenza del contratto, applicando la capitalizzazione su base annua. Ciò significa che, ogni anno, gli interessi vengono calcolati e si aggiungo al capitale nel calcolo degli interessi dell anno successivo. La somma da rimborsare potrebbe quindi essere molto più elevata di quella originariamente presa a prestito, soprattutto ove la restituzione avvenga a differenza di molti anni. Ecco il motivo per il quale il Legislatore ha ammesso la possibilità, per il finanziato, di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, sfuggendo quindi alla capitalizzazione annuale degli interessi. Tuttavia, in caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/1993, secondo il quale la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

13 GLI INTERESSI È prevista la capitalizzazione annuale degli interessi, i quali saranno versati al verificarsi di uno degli eventi che comporta il rimborso dell intero finanziamento. Il finanziato può concordare modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, i quali, quindi, non concorrono al calcolo degli interessi degli anni successivi. ATTENZIONE ATTENZIONE Ogni anno si calcolano gli interessi sugli interessi, ragion per cui le somme potrebbero lievitare notevolmente. Il ritardato pagamento di 7 rate, anche non consecutive, comporta la risoluzione del contratto.

Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.

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