2. AVVERTENZE GENERALI 1

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1 2. AVVERTENZE GENERALI REPERIBILITÀ DEI MODELLI - VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI Reperibilità dei modelli I modelli di dichiarazione IVA e le relative istruzioni non vengono stampati dall amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell agenzia delle entrate e dal sito del ministero dell economia e delle finanze nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione. Si precisa che i suddetti modelli possono essere stampati in bianco e nero. Approvazione dei modelli Ai sensi dell art. 8 co. 1 del DPR 322/98, la dichiarazione annuale IVA deve essere redatta su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento dell Agenzia delle Entrate. I modelli di dichiarazione IVA e le relative istruzioni di compilazione devono essere approvati dall Agenzia delle Entrate entro il 15 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. Per effetto dell art. 1 co. 361 della L n. 244 (Finanziaria 2008), i provvedimenti dell Agenzia delle Entrate, tra cui quelli che approvano i nuovi modelli di dichiarazione, non devono più essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo sul relativo sito Internet ( Disponibilità dei modelli I modelli di dichiarazione IVA, comprese le relative istruzioni, possono essere: scaricati dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate ( o del Ministero dell Economia e delle Finanze ( dove sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico; prelevati da altri siti Internet, a condizione che abbiano le previste caratteristiche tecniche e rechino l indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione; stampati con sistemi tipografici, nel rispetto delle previste caratteristiche tecniche; stampati in bianco e nero mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo. Versamenti e rateizzazione L IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Importo minimo del saldo IVA Ai sensi dell art. 3 del DPR n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l arrotondamento all unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l importo minimo da versare è pari a 11,00 euro. Scadenza di versamento del saldo IVA Ai sensi dell art. 6 del DPR n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve avvenire entro il 16 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Il saldo IVA relativo al 2016 deve quindi essere versato entro il Facoltà di differimento entro il termine di versamento delle imposte sui redditi Il versamento del saldo IVA può essere differito entro il termine stabilito dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte sui redditi, corrispondendo le previste maggiorazioni (si veda oltre). 1 Commento a cura di Corinna Cosentino, Simonetta La Grutta e Massimo Negro. 33

2 Nuovi termini di versamento delle imposte sui redditi L art. 7-quater co. 19 del DL n. 193, conv. L n. 225, ha infatti modificato i termini per i versamenti del saldo e della prima rata di acconto derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, previsti dall art. 17 del DPR 435/2001. Persone fisiche e società di persone Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati), le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, sono stabilite: al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%. Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Ad esempio, considerando una persona fisica o una società di persone, i termini di versamento del saldo relativo al 2016 e del primo acconto del 2017 scadranno: il , senza la maggiorazione dello 0,4%; oppure il (in quanto il 30 luglio cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%. Soggetti IRES In relazione ai soggetti IRES, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono ora essere effettuati entro l ultimo giorno (invece del giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. In relazione ai soggetti IRES solari, i nuovi termini sono, quindi, stabiliti al 30 giugno (senza maggiorazione dello 0,4%) e al 30 luglio (con maggiorazione dello 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone. Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell art co. 2 c.c.), i suddetti versamenti devono ora avvenire entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l anno solare chiuso il e approvazione del bilancio il , i termini di versamento del saldo relativo al 2016 e del primo acconto del 2017 scadranno: il , senza la maggiorazione dello 0,4%; oppure il , con la maggiorazione dello 0,4%. Sulla base dei chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 54 ( 17.3): se la società approva il bilancio in seconda convocazione, ma entro il termine stabilito dalla legge, ai fini del versamento rileva la data effettiva di approvazione del bilancio; se, invece, la data della seconda convocazione è successiva al termine fissato per l approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro l ultimo giorno (invece che entro il giorno 16) del mese successivo alla scadenza di tale termine. Qualora il bilancio non sia approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati: entro l ultimo giorno (invece che entro il giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, se il bilancio doveva essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio; entro l ultimo giorno (invece che entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine per l approvazione, se, in base a disposizioni di legge, il bilancio doveva essere approvato oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio. Anche in tali casi, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. 34

3 Differimento dei termini per il periodo feriale L art. 3-quater del DL n. 16, conv. L n. 44, inserendo il co. 11-bis nell art. 37 del DL n. 223, conv. L n. 248, ha messo a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti che scadono nel periodo dal 1 al 20 agosto di ogni anno. Poiché nel 2017 il 20 agosto cade di domenica, il termine è ulteriormente differito a lunedì 21 agosto. I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 542 del 1999, come modificati dall art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225). Versamento del saldo IVA 2016 entro il termine di versamento delle imposte sui redditi A seguito dell abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA a decorrere dal periodo d imposta 2016, l art. 7-quater co. 20 del DL n. 193, conv. L n. 225, ha modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, di cui all art. 6 del DPR n In relazione al versamento del saldo IVA, infatti: da una parte, viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo; dall altra, viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine stabilito dal nuovo art. 17 del DPR n. 435 per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Pertanto, i soggetti che non effettuano il pagamento del saldo IVA relativo al 2016 entro il , possono provvedervi entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle imposte sui redditi, l ulteriore maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell art. 17 del DPR n. 435, si applica sull importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al Esempi Un professionista che ha presentato la dichiarazione IVA relativa al 2016 entro il , ma non ha provveduto a versare il saldo IVA 2016 entro il : se provvede al relativo versamento entro il , deve maggiorarlo dell 1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno); se, invece, provvede al relativo versamento entro il (in quanto il 30 luglio cade di domenica), deve maggiorarlo dell 1,6% per il differimento fino al e sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell 1,6% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal al Considerando invece una srl con esercizio coincidente con l anno solare, che ha approvato il bilancio 2016 a giugno 2017: se versa il saldo IVA 2016 entro il (termine ordinario per il versamento del saldo IRES), deve maggiorarlo del 2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno, 17 giugno - 16 luglio e 17 luglio - 31 luglio); se, invece, versa il saldo IVA 2016 entro il , deve maggiorarlo del 2% per il differimento fino al e sull importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione del 2% è dovuta l ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal al Soggetti non solari Fino al 2016, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata ai fini delle imposte sui redditi 35

4 e dell IVA (modello UNICO), che presupponeva la presenza di un periodo d imposta coincidente con l anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti non solari ai fini delle imposte dirette, dato che ai fini IVA il periodo d imposta è sempre coincidente con l anno solare. Esempio Una srl con periodo d imposta, ai fini delle imposte dirette, dall al , che approva il bilancio nei termini ordinari, deve effettuare i versamenti IRES a saldo: entro il , in quanto il (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta) e l sono festivi, senza la maggiorazione dello 0,4%; oppure entro l (30 giorno successivo al ), con la maggiorazione dello 0,4%. Appare infatti dubbio che il saldo IVA relativo all anno 2016, che scade il , possa essere differito fino alle suddette date del e dell Sul punto sono quindi necessari chiarimenti ufficiali. Rapporti tra la maggiorazione dello 0,4% e la compensazione tra debiti e crediti Se il contribuente effettua il versamento del saldo IVA entro i termini previsti per il versamento delle imposte dirette, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, ed effettua la compensazione fra debiti e crediti d imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere: la suddetta maggiorazione; né l eventuale ulteriore maggiorazione dello 0,4% prevista dal citato art. 17 del DPR 435/2001. Nel caso in cui l importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, invece, le predette maggiorazioni si applicano alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e vanno versate unitamente all imposta. Pertanto, se l importo dei crediti disponibili che è possibile utilizzare in compensazione è superiore a quello delle somme a debito da versare: le maggiorazioni dello 0,4% non sono dovute; occorre compilare il modello F24 utilizzando i crediti in compensazione fino a concorrenza degli importi a debito da versare (senza maggiorazioni); occorre presentare il modello F24 a saldo zero. Se, invece, l importo dei crediti disponibili che è possibile utilizzare in compensazione è inferiore a quello delle somme a debito da versare: le maggiorazioni dello 0,4% sono dovute solo sull eccedenza di importi a debito come risultante a seguito della compensazione effettuata; tali maggiorazioni devono essere versate unitamente all imposta, senza una separata indicazione. In tal caso, appare opportuno: presentare un primo modello F24 a saldo zero, in cui indicare le compensazioni effettuate; presentare un ulteriore modello F24 in cui indicare il versamento dell eccedenza di importi a debito rispetto ai crediti disponibili utilizzati in compensazione, con le previste maggiorazioni. Esempio Qualora un professionista abbia un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 PF pari a 2.000,00 euro e debba, invece, versare un saldo IVA per il 2016 di 5.000,00 euro: se il saldo IVA viene versato entro il , l importo da versare è pari a 3.000,00 euro (5.000, ,00) e su tale importo deve essere calcolata la maggiorazione dell 1,6% (0,4% per ogni mese successivo al , fino al ), pari quindi a 48,00 euro (3.000,00 1,6%); il saldo IVA da versare, comprensivo della suddetta maggiorazione, è quindi pari a 3.048,00 euro; il restante importo di 2.000,00 euro, senza maggiorazione, viene invece compensato con il credito IRPEF; se, invece, il saldo IVA viene versato entro il (in quanto il 30 luglio cade di domenica), il suddetto importo di 3.048,00 euro (comprensivo della maggiorazione dell 1,6%) deve essere ulteriormente maggiorato dello 0,4%; il saldo IVA da versare, comprensivo delle suddette maggiorazioni, è quindi pari a 3.060,19 euro (3.000,00 1,016 1,004); il restante importo di 2.000,00 euro, senza maggiorazioni, viene invece compensato con il credito IRPEF. 36

5 Rateizzazione del versamento del saldo IVA Ai sensi dell art. 20 del DLgs n. 241, il contribuente può scegliere di rateizzare i versamenti a saldo di imposte derivanti dalla dichiarazione, mediante rate mensili di pari importo. Il numero delle rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo però conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre, dunque il numero delle rate non può essere: superiore a 9, per pagamenti iniziati entro il ; superiore a 6, per pagamenti iniziati entro il ; superiore a 5, per pagamenti iniziati entro il ; superiore a 4, per pagamenti iniziati entro il Tale disciplina è quindi applicabile anche al versamento del saldo IVA. Indicazione delle rate nel modello F24 L indicazione delle rate nel modello F24 avviene mediante un codice numerico composto da quattro cifre, di cui: le prime due, indicano la rata che si sta pagando (es. 01 per la prima rata, 02 per la seconda rata, ecc.); le altre due, invece, indicano il numero di rate prescelto (es. 04 per un versamento in 4 rate, 05 per la rateizzazione in 5 rate, ecc.). Ad esempio, la prima di 5 rate va indicata con 0105, la seconda di 6 rate con 0206, la nona di 9 rate con 0909, ecc. Scadenza delle rate Per i contribuenti titolari di partita IVA: la prima rata scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione del saldo; le rate successive alla prima, invece, scadono il giorno 16 del mese. Pertanto, in caso di rateizzazione del saldo IVA relativo al 2016 a partire dalla scadenza ordinaria del , la prima rata scade il e le rate successive alla prima, in caso di rateizzazione massima (ossia 9 rate), scadono invece: il (in quanto i giorni 16 e 17 sono festivi); il ; il ; il (in quanto il giorno 16 cade di domenica); Se, invece, il versamento del saldo IVA 2016 viene differito al , la prima rata scade il e le rate successive alla prima, in caso di rateizzazione massima (ossia 6 rate), scadono invece: il (in quanto il giorno 16 cade di domenica); Se, invece, il versamento del saldo IVA 2016 viene ulteriormente differito al (in quanto il giorno 30 cade di domenica), la prima rata scade il e le rate successive alla prima, in caso di rateizzazione massima (ossia 5 rate), scadono invece: 37

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