FAQ- Frequently Asked Question

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1 PREMESSA In risposta ai quesiti formulati, nel premettere che in tema di contratti pubblici vige il principio del divieto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali (chiaramente essenziali, quali prezzo e quant'altro) cristallizzate negli atti di gara e, quindi, anche nello schema di contratto approvato (si cfr CDS, sez V n. 4167; CDS, sez IV, n. 1544), si rileva innanzitutto che, nell'ipotesi in questione, trattandosi di leasing in costruendo, l'art 160 bis, 3 co. Dlgs 163/2006 e succ mod., prevede che l'ati formata tra il soggetto finanziatore ed il soggetto costruttore, presuppone una responsabilità non solidale, poiché ciascun soggetto è responsabile delle proprie obbligazioni assunte. Pertanto, lo stesso regolamento interno dell'ati potrà disciplinare i rapporti tra il finanziatore ed il costruttore, prevedendo le relative obbligazioni poste a carico rispettivamente dell'una e dell'altra parte con le conseguenti diverse responsabilità. FAQ- Frequently Asked Question Quesito1: In merito a quanto riportato nello Schema del Contratto di leasing all'art.1 " Le opere realizzate resteranno di proprietà dell'ati aggiudicataria sino a riscatto dell'acquambiente Marche srl, che le concede in utilizzo e godimento alla stessa Acquambiente Marche srl "e a quanto riportato dal successivo art. 3 che riconosce "il diritto di superficie sull'area di sua proprietà sulla quale dovrà sorgere l'impianto di depurazione", si osserva che nulla si dice invece in merito alle garanzie riconosciute per "l'impianto di depurazione esistente di proprietà del Comune di Castelfidardo ma gestito da Acquambiente Marche S.r.l." su cui sono previsti interventi per circa il 10% dell'importo a base di gara (cfr. art. 3 Schema di Contratto). In quale modo quindi verranno garantite le lavorazioni che dovranno essere eseguite sull'impianto già esistente e quindi non ricadono sull'area oggetto del diritto di superficie? R1: si rileva che le opere citate e descritte nello stesso art 3 dello schema di contratto sono opere cosiddette complementari di dettaglio e non necessitano, dunque, di altra previsione. Quesito2: Sempre in merito a quanto riportato nello Schema del Contratto di leasing, all'art.1: (" Le opere realizzate resteranno di proprietà dell'ati aggiudicataria sino a riscatto dell'acquambiente Marche srl, che le concede in utilizzo e godimento alla stessa Acquambiente Marche srl "), ritenendo la scrivente che le opere realizzate debbano, opportunamente, restare sino al riscatto, di proprietà del solo soggetto finanziatore, chiede se l'articolo è modificabile in questa direzione o meno. R2: Con riferimento al quesito n. 2 e relativo all'art 1 dello schema di contratto, si rileva che, se pur tale articolo è inserito nelle premesse, la parte che qui interessa (proprietà dell'opera sino al riscatto dell'acquambiente) è comunque riferibile alla locazione finanziaria; pertanto, riguarda sostanzialmente il solo soggetto finanziatore e, dunque, in tale caso "l'ati aggiudicataria" ben può essere sostituita con il soggetto finanziatore. Quesito3: Analogamente alla richiesta di cui al quesito precedente, in merito a quanto riportato all'art.3 dello schema del contratto di leasing, ("Acquambiente Marche srl ai fini del perfezionamento del presente contratto costituirà a favore dell'ati aggiudicataria il diritto di superficie.") si chiede se anche quest'articolo è modificabile nel senso che la costituzione del diritto di superficie avvenga a favore del solo soggetto finanziatore. R3: si evidenzia che lo stesso schema di contratto è diviso in due CAPI, I e II, autonomi tra loro, di cui l'uno riferibile alla locazione finanziaria e l'altro riferibile alla progettazione ed ai lavori. Pertanto, atteso che l'art 3 dello schema di contratto (oggetto del quesito n. 3) fa parte del capo relativo alla locazione finanziaria, in considerazione anche di quanto esposto in ordine al regolamento dell'ati, non trattandosi, per altro, di elemento essenziale del contratto stesso, in quanto riferibile al contratto di superfice

2 (contratto autonomo se pur collegato), si ritiene che il diritto di superfice, se richiesto, ben può essere costituito in favore del solo soggetto cosiddetto finanziatore. Quesito4: L'art. 6 dello schema del contratto di leasing prevede la "rideterminazione del corrispettivo della locazione finanziaria" in ipotesi di variante in corso d'opera che comporti un aumento dell'importo, ma non indica se tale maggior importo debba essere approvato anche dal soggetto finanziatore ovvero sia direttamente a carico del Committente, se vari l'importo delle rate o il loro numero: si chiedono chiarimenti su questo aspetto. R4: si ritiene che quanto riportato all' art 6 dello schema di contratto, debba rimanere invariato, facendo esso riferimento alle varianti previste dal codice dei contratti (art 132), che, quindi, dovranno essere approvate dalla sola Committente; ciò che, dunque, verrà eventualmente rideterminato in forza dell'approvazione di tali varianti è il corrispettivo del canone di locazione. Quesito5: Dal bilancio idraulico del paragrafo 4.1 della relazione tecnica di progetto emerge che il sollevamento di progetto riceve 3027 mc/h, dal sopralluogo effettuato invece risulta che al sollevamento arriva soltanto la tubazione a gravità, mentre due condotte in pressione recapitano direttamente in quota ai pretrattamenti. Da quanto premesso si chiede: Se è nota la divisione delle portate in ingresso fra le tre differenti tubazioni; R5: Non è nota, se non fittiziamente, la divisione delle portate tra le diverse tubazioni in ingresso impianto ma tale informazione non è oggetto utile alla progettazione del nuovo impianto per cui si rimanda ai dati di portata riportati nel progetto preliminare; Quesito6: se risulta confermato che all ampliamento verranno inviato massimo 757 metri cubi ora e pertanto tutti i sovraflussi resteranno destinati all impianto esistente e quindi gestiti dai bypass dello stesso. R6: Si riporta a quanto già previsto nel progetto preliminare. Quesito7: Dal paragrafo della Relazione Tecnica di progetto emerge che nei pretrattamenti del vecchio impianto la griglia automatica autopulente ha luce di 1 cm; dal paragrafo si legge che per il nuovo impianto sono previsti due canali paralleli di grigliatura con pulizia a pettine automatica con luce di filtrazione pari a 2 cm. Da quanto premesso si chiedono chiarimenti in merito ed in particolare se è corretto il dimensionamento della luce della nuova grigliatura. R7: Si conferma quanto riportato nella Relazione Tecnica di Progetto in relazione alle dimensioni della luce di filtrazione prescelta per la vecchia linea (1 cm) e per la nuova linea (2 cm); Quesito8: se le varianti/migliorie al progetto posto a base di gara possono riguardare anche l impianto di depurazione esistente ed il relativo processo?. R8: No, gli unici interventi ammessi sono quelli indicati nel progetto preliminare e nei documenti di gara. Quesito9: quale protocollo di comunicazione deve essere previsto dal nuovo telecontrollo, fornito in fase di gara, per essere compatibile con il sistema di telecontrollo/gestione aziendale esistente? R9: Si specifica che il protocollo di comunicazione per la supervisione utilizzato da Acquambiente Marche Srl è proprietario nominato 3xi ed fornito dalla Società ARTEL di Terni.

3 Quesito10: le dimensioni (planimetriche e di profondità) della stazione di sollevamento liquami posta all ingresso dell impianto esistente, che è oggetto di adeguamento, per la realizzazione del nuovo impianto. R10: Le dimensioni della stazione di sollevamento sono facilmente verificabili in fase di sopralluogo. Ad ogni modo si specifica che la stazione di sollevamento esistente ha le seguenti dimensioni: 7,50 (l)x 4,,50 (la) x4,50 (p) al lordo degli ingombri delle macchine. Quesito11: con riferimento agli artt del disciplinare di gara si chiede di confermare che la voce D.4 spese di pubblicità legale ante e post gara pari ad euro saranno a carico del soggetto aggiudicatario e non potranno essere finanziate. R11: Si ritengono già sufficienti gli artt. citati e gli atti di gara per formulare una risposta al quesito posto. Quesito12: con riferimento agli artt del disciplinare di gara si chiede di confermare.. che le voci D.2 Spese commissione aggiudicatrice e D.3 contribuzione AVCP e ANAC saranno ad esclusivo carico della Stazione Appaltante Acquambiente Marche Srl. R12: Si conferma quanto riportato nel quesito. Quesito13: Con riferimento allo schema contrattuale allegato alla documentazione di gara, tenuto conto delle distinte obbligazioni poste a carico dei componenti del raggruppamento temporaneo e dei connessi profili in tema di responsabilità, mantenendo ovviamente una logica complessiva di risultato, si chiede cortesemente di confermare che ciascun componente sottoscriverà la parte di propria spettanza. A maggior chiarimento si chiede cortesemente di confermare che il soggetto finanziatore sottoscriverà il contratto relativamente ed esclusivamente per il CAPO I ed il soggetto realizzatore per il CAPO Il. Tale richiesta trova la sua motivazione nei seguenti motivi: a) L'ATI non ha personalità giuridica; b) I costruttori non sono autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e le banche non possono svolgere altre attività d'impresa. Pertanto le parti che sottoscriveranno il contratto saranno sia i costruttori (eventualmente il capogruppo mandatario in caso di ATI orizzontale) che il soggetto finanziatore.; R13: lo schema di contratto è diviso in due capi, Capo I e Capo II, l uno riferibile alla locazione finanziaria e l altro alla progettazione e realizzazione dell opera in questione; si conferma, dunque, che il contratto verrà sottoscritto sia dal soggetto finanziatore che dal soggetto costruttore. Quesito14: Facendo riferimento all'art. 18 dello schema di contratto si chiede cortesemente di confermare che, ai sensi dell'art. 160 bis comma 3, il Finanziatore potrà (è una facoltà e non un dovere) sostituire il costruttore, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi caso impeditiva all'adempimento delle obbligazioni a suo carico. Poiché è comunque previsto l'assenso della stazione appaltante, rimane nella facoltà della committente provvedere a sua volta alla sostituzione del soggetto inadempiente oppure alla risoluzione contrattuale. Pertanto la richiesta di risarcimento danni potrà essere rivolta esclusivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

4 R14: nel leasing in costruendo, come normativamente previsto, non sussistono vincoli di solidarietà e ciascuno risponde per l obbligazione specificamente assunta, in quanto si è in presenza di un raggruppamento eterogeneo creato da soggetti che svolgono attività radicalmente diverse. Premesso ciò, si rileva che l art 18 dello schema di contratto richiama espressamente l art 160 bis, 3. co., D.lgs 163/2006 e, pertanto, la sostituzione del soggetto inadempiente ad opera di quello adempiente è facoltativa. In caso di mancata sostituzione, come previsto dal citato art. 18, la stazione appaltante risolverà il contratto con le conseguenze previste dalla normativa di riferimento (artt. 136 e segg D.lgs 163/2006); gli eventuali danni andranno addebitati ai soggetti inadempienti. Quesito15: 3) Con riferimento all'art. 7 del contratto (interessi di mora) si chiede cortesemente di confermare che il calcolo degli interessi di mora avverrà secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2002.; R15: l art 7 dello schema di contratto fa riferimento proprio agli interessi di mora e pertanto al D.lgs 231/2002. Quesito16: 4) Con riferimento agli artt. 4 e 10 del contratto, poiché non sono previsti e riconosciuti oneri di prelocazione, si chiede cortesemente di confermare che tutte le somme da finanziare (lavori, spese tecniche, somme a disposizione ad eccezione del costo del diritto di superficie e della voce D4) saranno corrisposte alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria (contestuale alla sottoscrizione del verbale di consegna tra la stazione appaltante ed il soggetto finanziatore). Difatti, in assenza di una esatta cronologia di pagamenti, il calcolo di tali oneri risulta complesso ai fini dell'offerta economica. R16: così come da Voi riportato gli oneri di prelocazione (e/o prefinanziamento) non sono nè previsti nè riconosciuti. Tutti i costi dell operazione da finanziare trovano ristoro nella proposta di canone di locazione ovvero sono da regolarizzarsi all interno dei rapporti dell ATI. Tali oneri infatti attengono ai rapporti interni all ATI tra soggetto finanziatore e soggetto costruttore e non rappresentano un diritto a se stante di riaddebito e/o rivalsa e/o ripetizione verso l amministrazione. Quesito17: Si chiede cortesemente di confermare che il Direttore dei Lavori sarà nominato dalla Stazione Appaltante.); R17: la direzione lavori è appositamente disciplinata dall art 130 D.lgs 163/2006 e nel caso specifico dal comma 2 lett. B ( a riguardo si cfr quadro economico di cui all art 5 del disciplinare di gara). Pertanto, la Direzione dei lavori è incaricata e remunerata dall ATI. Quesito18: Si chiede cortesemente di confermare che il parametro di riferimento sul quale calcolare l'offerta economica è l'irs 15 Y pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo precedente. R18: si richiama l art 9 dello schema di contratto Acquisto Anticipato).. Quesito19: Confermare che ogni tipologia di imposte, tasse e oneri afferenti al Contratto di Locazione Finanziaria, incluse anche le imposte relative al riscatto e al riscatto anticipato, saranno a carico dell Amministrazione o invece, se addebitate al Soggetto Finanziatore, queste ultime verranno capitalizzate; R19: le imposte le tasse e gli oneri afferenti al contratto di locazione finanziaria, distinguendolo dal contratto di cessione del diritto di superficie, possono essere riepilogate: imposta sul valore aggiunto, addebitata dal soggetto finanziatore e a carico dell Amministrazione; imposta di registro calcolata sul valore del riscatto, quand anche anticipato, la quale in virtù di quanto esposto dall art. 20 del disciplinare

5 di gara Si specifica che devono intendersi a carico dell appaltatore le seguenti spese: -Tutte le spese relative alla stipula del contratto comprese imposte d atto, rimane di competenza dell appaltatore e, quindi, del soggetto finanziatore e non può essere oggetto di riaddebito o capitalizzazione. Quesito20: Confermare che ogni tipologia di imposte afferenti al Diritto di Superficie (imposte di registro, ipotecarie e catastali), sarà a carico dell Amministrazione o invece, se addebitate al Soggetto Finanziatore, queste ultime verranno capitalizzate; R20: la cessione del diritto di superficie è una parte sostanziale del contratto di locazione finanziaria ed essendo esplicitato nell art 20 del disciplinare di gara che anche le spese inerenti tale diritto ceduto sono a carico dell appaltatore (soggetto finanziatore), deve ritenersi l accollo in capo a quest ultimo di tutte le imposte d atto, ipotecarie, catastali, di registro e notarili, senza autorizzazione alla successiva capitalizzazione e/o riaddebito delle stesse. Quesito21: Confermare che, qualora l Agenzia delle Entrate riscontrasse una discordanza tra le imposte pagate e quelle da essa calcolate, il Soggetto Finanziatore avrà diritto all immediata rivalsa nei confronti dell Amministrazione attraverso il ri-addebito della differenza tra le imposte pagate e quelle calcolate dall Agenzia delle Entrate; R21: nel caso menzionato si conferma il diritto di rivalsa immediata come previsto per legge. Quesito22: Confermare che, alla data odierna, si è provveduto ad attribuire al diritto di superficie un importo rilevante a fini fiscali e si chiede quindi di specificare tale importo; R22: l importo relativo alla concessione del diritto di superficie, riportato nel quadro economico (C) di cui all art 5 del disciplinare di gara, è stato determinato sulla base di una perizia effettuata da un tecnico abilitato. Quesito23: Confermare che il calcolo delle imposte sul diritto di superficie, all atto della stipula del contratto d appalto, sarà computato sulla base del valore delle aree oggetto di diritto stesso sulla base di perizia giurata da parte di un soggetto terzo (es. perito iscritto nelle liste dei revisori del tribunale) oppure dell UTE oppure dell ufficio tecnico preposto, e tal fine si richiede copia della perizia (pubblicazione sul sito web); R23: 5. ci si riporta al precedente chiarimento n. 4. Quesito24: Confermare che le somme a disposizione di cui lettera D di Q.E. NON saranno liquidate dal Soggetto Finanziatore R24: ci si riporta integralmente a quanto previsto nell ultimo rigo del quadro economico di cui all art 5 del disciplinare di gara. Quesito25: Confermare che le somme a disposizione relative a spese già sostenute dall Amministrazione saranno liquidate al Soggetto Finanziatore dietro apposita richiesta di rimborso e dal Soggetto Finanziatore stesso capitalizzate; R25: Il chiarimento richiesto è incomprensibile

6 Quesito26: Confermare che le somme a disposizione relative a spese non ancora sostenute dall Amministrazione saranno liquidate direttamente dal Soggetto Finanziatore sulla base di fatture ad esso intestate, con possibilità di detrarre l IVA sui relativi importi; R26: si richiama l art 19 del disciplinare di gara che prevede quali spese siano poste a carico dell aggiudicatario a titolo di rimborso chiaramente dietro presentazione di apposita fattura. Quesito27: Confermare che la previsione degli interessi di mora si intende estesa anche alle successive modifiche intervenute al D. Lgs. 231/2002; R27: gli interessi di mora previsti dall art 7 dello schema di contratto sono disciplinati dalla normativa di riferimento (D.lgs 231/2002). Quesito28: Confermare che il canone di locazione offerto alla Stazione Appaltante dovrà essere determinato al netto degli oneri di prefinanziamento - come da schema di contratto di locazione finanziaria art. 4, e contrariamente a quanto previsto da disciplinare di gara art. 13 (pag. 28); Atteso che l importo degli oneri di prelocazione non è stato inserito nel Quadro Economico, confermare che: tale somma verrà capitalizzata nell importo da finanziare a seguito del collaudo dell opera (come da chiarimento precedente); ai soli fini dell offerta, la stima di tali oneri non risulterà pertanto rilevante ai fini del calcolo del canone di locazione; Si rimarca infatti che l importo degli oneri di prelocazione che peraltro non sono stati inseriti nel Quadro Economico a base di gara è al momento di fatto incalcolabile se non nella sua misura minima determinabile sulla base dei tassi attualmente in vigore sui mercati finanziari e delle tempistiche indicate nel bando di gara; Alla luce di quanto esposto sopra, confermare che il canone di locazione offerto dovrà essere determinato al netto degli oneri di prefinanziamento, e che essi verranno calcolati solo all atto del collaudo sulla base delle effettive tempistiche ad oggi incerte; R28: gli oneri di prelocazione (e/o prefinanziamento) non sono nè previsti nè riconosciuti; tali oneri, infatti, attengono ai rapporti interni all ATI tra soggetto finanziatore e soggetto costruttore e non rappresentano un diritto di riaddebito e/o rivalsa e/o ripetizione verso l amministrazione. Quesito29: Confermare l importo dei diritti di segreteria / oneri notarili per la sottoscrizione del contratto. Dal momento che tale importo non è stato inserito nel Quadro Economico, confermare che: - tale importo verrà capitalizzato nell importo da finanziare a seguito del collaudo dell opera; - ai soli fini dell offerta, la stima di tali oneri non risulterà pertanto rilevante ai fini del calcolo del canone di locazione. R29: ci si riporta al quadro economico ed al disciplinare di gara, laddove vengono ben specificate e determinate le voci di spesa. Quesito30: Si chiede cortesemente di confermare che, in caso di risoluzione contrattuale prima della consegna dell immobile e della decorrenza del contratto di leasing, tutte le somme sostenute dal soggetto finanziatore in corso di esecuzione dell appalto saranno prontamente allo stesso rimborsate dalla Acquambiente Marche Srl.

7 R30: ci si riporta all art. 5 dello schema di contratto laddove viene previsto che il pagamento dei canoni da parte dell Acquambiente Marche srl decorre dall avvenuta consegna dell opera; pertanto, alcuna somma potrà essere corrisposta da quest ultima al soggetto finanziatore prima dell avvenuta consegna dell opera. Quesito31: Si chiede cortesemente di confermare che in caso di risoluzione o recesso contrattuale successivo alla consegna dell immobile, il soggetto finanziatore avrà diritto al pagamento dell importo finanziato alle stesse condizioni e modalità previste dall art. 9 (Acquisto anticipato) dello schema di contratto. R31: Si richiamano gli artt. 13 e 18 dello schema di contratto. Quesito32: Si chiede cortesemente di confermare che, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, la nomina del Direttore dei Lavori, seppur effettuata dal Soggetto progettista sarà soggetta alla preventiva autorizzazione da parte di Acquambiente Marche srl (Cfr. AVCP det. N. 4/2013 pag 17). R32: La direzione lavori è disciplinata all art. 130 Dlgs 163/2006 comma 2 lett. B) ed essa è incaricata e remunerata dall ATI. La nomina del Direttore dei Lavori non è soggetto ad autorizzazione preventiva di Acquambiente Marche Srl. Quesito33: In relazione alla risposta al quesito n. 6., poiché l IRS15 anni viene rilevato quotidianamente, ( ), si chiede cortesemente di confermare che è precisa intenzione di Acquambiente Marche Srl fissare il parametro IRS 15 Y pari a 2,70%- al netto dello spread (interessi) come base per l offerta, per l ammortamento della locazione finanziaria, per l acquisto anticipato o per ogni altro eventuale evento contrattuale. R33: Il parametro IRS 15Y 270 punti base è previsto all articolo 9 dello schema di contratto ed è valido unicamente nel caso di acquisto anticipato di tutto o parte dell opera. Quesito34: Si chiede cortesemente di confermare che per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell immobile successivo alla scadenza del contratto di leasing, Acquambiente Marche Srl corrisponderà al soggetto finanziatore un indennità d uso pari ad 1/180 dell ultimo canone corrisposto e non lo 0,5 per come indicato all art. 8 schema di contratto. R34: Si richiama l art. 8 dello schema di contratto. Quesito35: In relazione alla procedura di cui all'oggetto si sottopongono i seguenti quesiti: Considerato: - Che il tasso IRS 15 anni che verrà utilizzato per la determinazione dell'offerta di rata, come da bando di gara, sarà quello attualmente di mercato (ad esempio il TASSO IRS 15 anni pubblicato su Il sole 24 ore il giorno precedente la partecipazione alla gara); - Che tra la presentazione dell'offerta e la stipula del contratto di Leasing potranno passare anche 2 anni; - Che il soggetto finanziatore potrà determinare il tasso di IRS 15 anni da applicare al contratto di Leasing solo al momento della stipula in relazione all'andamento del mercato dei tassi ed al conseguente costo della provvista; Si chiede di confermare

8 - Che in caso di calo del TASSO IRS 15 anni, la differenza tra il Tasso IRS 15 anni offerto in sede di gara e il TASSO IRS 15 anni di mercato al momento della stipula sarà a beneficio della stazione appaltante con una conseguente diminuzione della rata; - Che in caso di crescita del TASSO IRS 15 anni, la differenza tra il Tasso IRS 15 anni offerto in sede di gara e il TASSO IRS 15 anni di mercato al momento della stipula sarà a carico della stazione appaltante con un conseguente aumento della rata anche al di sopra di quella prevista dal bando di gara. R35: I. La stipula del contratto di leasing in costruendo alle condizioni offerte in sede di gara avviene dopo l aggiudicazione della gara, con le tempistiche previste dallo stesso codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) e non alla decorrenza del pagamento dei canoni da parte dell Acquambiente Marche Srl al soggetto finanziatore. II. III. IV. Il canone del leasing è oggetto di offerta economica (si cfr. pag. 27 e 28 del disciplinare di gara) ed il relativo contratto viene aggiudicato all operatore che ha presentato l offerta economicamente più vantaggiosa. Sussiste il divieto di rinegoziazione dell offerta sia prima che dopo l aggiudicazione della gara e dunque la stessa rimane vincolante per tutta la durata del rapporto contrattuale. In sede di esecuzione contrattuale trovano applicazione gli istituti previsti sia dal codice degli appalti pubblici che dallo stesso codice civile, in ordine alla variazione dei prezzi dei materiali e quant altro, all eventuale adeguamento degli stessi ed all eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Comunichiamo pertanto di non ritenere applicabili futuri adeguamenti della rata in base alle variazioni del tasso di riferimento proposto qualora subisca nel futuro degli aumenti o delle riduzioni.

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