LE SOCIETÀ NON OPERATIVE alla luce del provvedimento e della circolare dell Agenzia delle Entrate dell 11/06/2012. Lelio Cacciapaglia
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1 alla luce del provvedimento e della circolare dell Agenzia delle Entrate dell 11/06/2012 Lelio Cacciapaglia
2 NUOVA TIPOLOGIA DI SOCIETÀ DI COMODO Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d imposta consecutivi Anche società di persone Le società che per 2 periodi d imposta sono in perdita fiscale e in 1 hanno dichiarato un reddito ma inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle società cd. di comodo Decorrenza: a decorrere dal successivo periodo d imposta (ossia 2012) 2
3 DECRETO LEGGE N. 138/2001 (art. 23, c. undeces e duodeces) Società di capitali Aliquota IRES aumentata di 10,5 punti (27,5 + 10,5) = 38% Anche se la società ha optato per il consolidato o per la trasparenza da art. 115 Decorrenza: dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Vale a dire dal
4 IL GIORNO 11 GIUGNO 2012 Provvedimento agenzia n ) Nuove esimenti per società di comodo in perdita sistemica 2) Implementazione e affinamento vecchie esimenti società di comodo per insufficienza ricavi Circolare agenzia n. 23 (società di comodo in perdita sistemica) a) Le cause di esclusione (da norma) agiscono solo sul 4 anno in cui si è di comodo (ma in via straordinaria anche sul 2011) b) Le esimenti da Provvedimento agiscono solo sul triennio di monitoraggio ( ) 4
5 PROVVEDIMENTO AGENZIA N DELL 11/06/2012 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica senza assolvere all onere di presentare istanza di interpello L esimente deve essere presente in almeno uno dei 3 periodi d imposta 5
6 ESIMENTI DA PROVVEDIMENTO SI SPEZZA LA CATENA perdita perdita perdita perdita perdita Esimente No Società di comodo SI Società di comodo 6
7 ESIMENTI PROVVEDIMENTO N DELL 11/06/2012 Società in liquidazione con impegno assunto in Unico di cancellarsi dal RI entro il termine di presentazione di Unico successivo. Società fallite, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi, procedura di liquidazione giudiziaria Società sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. 7
8 ESIMENTE HOLDING Società con partecipazioni (immob. finanziarie) con queste caratteristiche: 1) considerate non in perdita sistematica 2) non di comodo in quanto escluse anche per accoglimento d interpello da perdita sistemica 3) collegate residenti all estero ex 168 del TUIR (CFC). A condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni 8
9 SOCIETÀ CON INTERPELLO ACCOLTO Società che hanno ottenuto l accoglimento dell istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. 9
10 ESIMENTE MARGINE FINANZIARIO Società che conseguono un MOL (rettificato) positivo A B = Risultato +amm.ti + svalutazioni + accantonamenti B10) Amm.ti e svalutazioni: a) amm.to imm.ni immateriali b) amm.to imm.ni materiali c) altre svalutazioni imm.ni d) svalut. cred. e dispon.tà liquide B12) Acc.ti per rischi B13) Altri Acc.ti 10
11 ESIMENTE CALAMITÀ Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo Perdita sistemica Insufficienza ricavi medi del triennio 11
12 ESIMENTE A SEGUITO RICALCOLO REDDITO Perdita fiscale + proventi esenti + proventi esclusi + proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta + proventi soggetti ad imposta sostitutiva + disposizioni agevolative = Reddito imponibile 12
13 ESIMENTE SOCIETÀ AGRICOLE i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell art c.c. e rispettano le condizioni previste dall art.2 del D.Lges. 29 marzo 2004, n. 99 (i.e., normativa sulle società agricole) Perdita sistemica Insufficienza ricavi medi del triennio 13
14 ESIMENTE NEOCOSTITUITE Società che si trovano nel 1 periodo d imposta Esempio Società costituita nel 2009: perdita (non conta) Anno 2010: perdita Anno 2011: perdita Anno 2012: la società non è in perdita sistemica 14
15 ESIMENTE STUDI DI SETTORE Provvedimento l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Circolare n. 8/2012 Idem Agisce sul triennio! Agisce sul 4 anno! 15
16 L ACCONTO D IMPOSTA PER IL 2012 Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (anno 2012 se ricorrono i presupposti) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le penalizzanti disposizioni ora commentate. Come si calcola? Circolare n. 23/2012 Ripete la norma 16
17 INTERPELLO DISAPPLICATIVO SOCIETÀ IN PERDITA CIRCOLARE IRDCEC N. 25/IR DEL 31 OTTOBRE 2011 le motivazioni che le società in perdita possono porre a base delle loro istanze debbano riguardare, ad esempio, la economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale e aziendale, e la presenza di situazioni particolare che potrebbero aver causato i risultati negativi. Sono state, al riguardo, prospettate le situazioni delle imprese che producono redditi a formazione pluriennale (ad esempio quelle di costruzione immobiliare), per le quali a tre anni di perdita può far seguito un quarto esercizio nel quale sono dichiarati i ricavi relativi all attività svolta nel predente triennio. 17
18 CIRCOLARE N. 23 DELL 11/06/ No Interpello Si Interpello 18
19 LE ISTANZE D INTERPELLO Per insufficienza dei ricavi medi del triennio Per perdite sistemiche Istanze separate Diversamente Interpello inammissibile 19
20 INTERPELLO Cassazione: il diniego va impugnato in Commissione tributaria (pena nullità del ricorso sull accertamento) Agenzia: il diniego non va impugnato e occorre attendere accertamento (ribadito circ. 23/2012) 20
21 BLOCCO CREDITO IVA Società di comodo per perdita sistemica (periodo di monitoraggio) 2012: società di comodo Bloccato credito Iva al 01/01/2012? Al 31/12/2012? 21
22 PERDITA DEFINITIVA DEL CREDITO IVA 22
23 Codice 4 23
24 Credito perso 24
25 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE
26 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE BENI AI SOCI E SPESOMETRO Il comma 36-septiesdecies dispone che l'agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. L'Agenzia tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di "qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società". 26
27 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE DECORRENZA 2012 D.L. 138/2011 Art. 2, c. 36-terdecies Obbligo di addebitare ai soci o familiari il valore normale INSERISCE Tuir - Art. 67, c. 1 Lett. h-ter (reddito diverso) Obbligo del socio di autotassare il valore normale Pena indeducibilità dei costi per l'impresa Obbligo di comunicare all'agenzia i beni concessi in godimento e i relativi finanziamenti e apporti 27
28 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE SOGGETTI INTERESSATI Possessore del bene Imprese individuali Società di persone Società di capitali Società cooperative Utilizzatore del bene Familiari dell'imprenditore individuale Soci di società e loro familiari Soci di società collegate Beni Qualunque bene!!! Immobile Barca Auto Telefono Computer 28
29 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE ASPETTI DA CHIARIRE Obbligo di addebitare il valore normale del bene (Tuir Art. 9) Se non si addebita o si addebita un valore inferiore La differenza comunque forma reddito (diverso) al socio o familiare Mancanza di oggettivi parametri di riferimento I costi divengono indeducibili per l'impresa 29
30 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Valore normale opinabile Agenzia eccepisce che valore superiore Accertamento alla società per costi non deducibili Differenza è reddito per socio (accertamento al socio) 30
31 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE COMUNICO O NON COMUNICO Non comunico + non rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società Non comunico ma rispetto la tassazione in capo al socio e la non deducibilità in capo alla società Imposta + sanzione (in solido) pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento Sanzione amministrativa (in solido) da 258 euro a euro 31
32 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA L'impresa ha concesso in godimento propri beni a soci o a familiari dell'imprenditore Obbligo di comunicare Provvedimento 16/11/2011 Prot. n Del socio A carico Della società Primo invio: 15/10/2012 (beni in essere al 17/9/2011) 32
33 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE ACCONTO PER IL 2012 Si calcolano tenendo in considerazione i beni concessi in uso nel 2011 anche se in questo anno non vige la norma. Società Ricalcola acconto escludendo la deducibilità Dei beni in uso ai soci Socio Ricalcola acconto includendo il valore nomale del bene 33
34 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI/CONFERIMENTI Tutti quelli erogati nel corso del 2011 Tutti quelli già in essere anche precedentemente A prescindere dall uso di beni aziendali Anche finanziamenti infragruppo (fruttiferi o no) Anche se interposti tramite fiduciarie o trust Finanziamenti erogati da soci di cooperative Versamenti a fondo perduto e loro restituzioni 34
35 I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE LE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI SOCI "Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono essere dedotte secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa.". Circolare n. 6 del 30 marzo 2009 Auto al dipendente Auto all amministratore Auto al socio 35
I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE
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