IVA: NOVITA' E ADEMPIMENTI Comunicazione, dichiarazione e rettifica Iva

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1 IVA: NOVITA' E ADEMPIMENTI 2012 Comunicazione, dichiarazione e rettifica Iva a cura di Antonio Gigliotti e Carla De Luca

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3 Capitolo 1 COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA Capitolo 2 LA DICHIARAZIONE IVA La compilazione del quadro VC per gli esportatori abituali Il quadro VJ e le operazioni soggette all inversione contabile Il credito Iva annuale e il visto di conformità del mod. Iva L autorizzazione per effettuare operazioni intra UE Regime premiale solo con le comunicazioni al fisco Capitolo 3 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA Minimi e rettifica Iva... 74

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5 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA Premessa Entro il va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al Quest anno: non vanno riportati nella Comunicazione in esame i servizi generici resi a soggetti passivi UE, a seguito delle modifiche apportate alla territorialità IVA dalla Direttiva comunitaria; la presentazione nel mese di febbraio della dichiarazione IVA 2012 in via autonoma, a prescindere dal saldo d imposta (debito o credito), esonera il contribuente dalla presentazione della Comunicazione in esame. Natura della comunicazione Iva L art. 9 del DPR n. 435/01 ha introdotto l art. 8-bis nel testo del DPR n. 322/98, disciplinante le varie dichiarazioni fiscali. Così facendo venne abrogato l obbligo delle dichiarazioni periodiche Iva, prevedendosi in loro vece la presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, di una Comunicazione annuale dei dati Iva. Tale nuova incombenza rispondeva all esigenza di adeguare l ordinamento interno alle disposizioni dettate dalla VI Direttiva Cee in materia di obblighi posti a carico dei debitori dell imposta che, all art. 22, par. 4, lett. a), dispone come il termine della presentazione dei dati Iva non possa superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Dato che il periodo d imposta, agli effetti dell Iva, si conclude al 31 dicembre di ogni anno e che, invece, il termine finale di presentazione della relativa dichiarazione risultava fissato, a seconda se presentato a banche o poste o se inoltrata per via telematica, al 31 luglio o al 31 ottobre dell anno successivo, si rese appunto necessaria l introduzione di tale nuovo adempimento, che sussiste tutt oggi, da espletarsi entro il mese di febbraio di ogni anno. Attualmente anche se il termine d inoltro della dichiarazione annuale Iva è fissato, sia per quella in forma autonoma sia per quella unificata, entro il 30 settembre di ogni anno, la Comunicazione annuale dei dati Iva è tutt oggi necessaria e deve essere presentata con il modello approvato dal Provvedimento del 17 gennaio 2011, prot. n. 4275/

6 La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. Infatti, l obiettivo dell adempimento è quello di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria. La natura di comunicazione di tale modello, in luogo di dichiarazione ha importanti conseguenze anche in termini di sanzioni irrogabili e ravvedimento operoso. Nella Comunicazione in esame vanno riepilogate le risultanze relative al 2011 delle liquidazioni: periodiche; o annuali (in caso di esonero dalle liquidazioni periodiche); al fine di determinare l IVA a debito o a credito. Non vanno considerate le operazioni tipiche eseguite in sede di dichiarazione annuale, quali il calcolo definitivo del pro-rata, le compensazioni effettuate nell anno, il riporto del credito IVA relativo all anno precedente, ecc. Soggetti obbligati alla presentazione Sono tenuti, in via generale, alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti d imposta titolari di partita Iva obbligati alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, ivi compresi i contribuenti che nell anno di riferimento non hanno posto in essere operazioni imponibili o che non devono eseguire liquidazioni periodiche, nonché dal 2003 coloro che pongono in essere operazioni soggette all inversione contabile della fatturazione (reverse charge), ad es. commercio di rottami. Soggetti obbligati Titolari di partita iva tenuti alla presentazione della dichiarazione iva annuale, anche se nel 2011 non sono state effettuate: - operazioni imponibili; - liquidazioni periodiche (ad esempio per i soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/00). Ne sono invece esclusi, ai sensi del co.2 dell art. 8-bis, del D.Lgs. n. 322/98, così come modificato dall art. 10 del D.L. n. 79/09: 1. i contribuenti che per l'anno solare precedente (2011) hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72 (l esonero compete anche ai contribuenti dispensati 2

7 dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell art. 36-bis, anche se siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2012 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; Non sono esonerati dalla presentazione i soggetti che hanno registrato operazioni intra-ue ex art. 48, co. 2, DL n.331/93 o che hanno effettuato acquisti per i quali l IVA è dovuta dall acquirente (es. acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.). 2. i contribuenti esonerati, ai sensi di specifiche disposizioni normative, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8 del DPR n. 322/98, cioè: a) i produttori agricoli di cui all art. 34, c. 6 del DPR n. 633/72, sempreché nell anno d imposta di riferimento abbiano avuto un volume d affari inferiore ad 7.000; b) gli esercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva; c) le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. n. 398/91; d) le associazioni senza fini di lucro e le pro loco che hanno optato per il regime di cui alla predetta legge; 3. i soggetti di cui all'art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i comuni, i consorzi tra enti locali,ecc.; 4. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; 5. le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad (importo aggiornato grazie al DL 78/2009, in precedenza pari a ,84); Questi soggetti: se hanno iniziato l attività nel corso dell anno precedente devono assumere come riferimento il volume d affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M. n.98/00); se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell art.36 del DPR n.633/72 devono far riferimento al volume d affari complessivo, comprendendovi anche le attività per le quali è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le 3

8 attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di (in base al quale sussiste o meno l obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero. le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad : Se hanno iniziato l attività nel corso dell anno precedente Volume d affari realizzato nel periodo ragguagliato all anno Se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata Volume d affari complessivo 6. i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue che esercitano il commercio elettronico; 7. i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. La presentazione della dichiarazione IVA annuale incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a Pertanto la presentazione del mod. IVA 2012 entro il , consente: l esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2011; la possibilità di effettuare la compensazione a decorrere dal L Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 1/E ha precisato che la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito o credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, i contribuenti con un saldo IVA 2011 a debito, al fine di usufruire dell esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2011, devono non allegare la dichiarazione IVA annuale all Unico 2012 e provvedere alla presentazione in forma autonoma nel mese di febbraio

9 Ricapitolando in una tabella i casi di esonero: Non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione in esame: 1. i contribuenti che nel 2011: - hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; - sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; anche se per effettuare la rettifica ex art. 19-bis 2, DPR n. 633/72 sono tenuti alla presentazione del mod. IVA 2012 (rigo VA45 per rettifica a favore e rigo VF 19 per rettifica a sfavore). 2. i soggetti esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa all. DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; 3. i soggetti passivi UE che nel 2011, nell ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, che hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell IVA; 4. i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali; 5. i soggetti extra-ue identificati ai fini IVA in Italia con le modalità ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi; 6. i soggetti ex art. 74, TUIR, ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province, le Regioni e gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; 7. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; 8. le persone fisiche che nel 2011 hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a ; 9. le imprese individuali che hanno affittato l unica azienda, a condizione che nel 2011 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA; 10. i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti con volume d affari dell anno precedente non superiore a 7.000); 11. i contribuenti minimi ex art. 1, commi 96 e seg., Legge n. 244/ i soggetti che entro il mese di febbraio presentano la dichiarazione IVA (mod. IVA anno 2011) in forma autonoma. Presentazione e contenuto della comunicazione La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali. Al relativo adempimento il contribuente può attendere sia direttamente che per il 5

10 tramite di commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, associazioni di categoria o tramite una società appartenente allo stesso gruppo di controllo. Se il termine scade in un giorno festivo o di sabato, esso è prorogato d ufficio al primo giorno feriale successivo. Nella comunicazione devono essere riportati: l ammontare delle operazioni attive e passive, al netto dell Iva; l ammontare delle operazioni esenti e non imponibili; l imponibile; l imposta relativa all effettuazione di importazioni in oro e argento senza pagamento dell imposta in dogana; l imposta esigibile e quella detratta; senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio di cui agli artt.19, co.5 e 19- bis2, che verranno effettuate solo successivamente, in sede di presentazione della normale dichiarazione annuale. Non vi devono, inoltre, essere indicate né eventuali compensazioni effettuate nell anno d imposta, né i rimborsi infrannuali richiesti, né il riporto del credito Iva dell anno precedente. In presenza di svolgimento di più attività con contabilità separata (art. 36 del DPR n.633/72) deve essere presentata un unica Comunicazione comprendente i dati relativi a tutte le attività svolte. Nel caso che per una di dette attività fosse però previsto l esonero dalla dichiarazione, i relativi dati non saranno da esservi ricompresi. Il modello è composto da 3 Sezioni: - sezione I: dati anagrafici e relativi all attività IVA - sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate - sezione III: determinazione dell IVA dovuta o a credito Nella Sezione I, oltre ai dati del contribuente, vanno riportati nei rispettivi campi: Anno d imposta Codice attività 2011 Inserire il codice attività desunto dalla Tabella ATECO In presenza di più attività va riportato il codice dell'attività prevalente in base al relativo volume d affari. 6

11 Nel caso di soggetti che esercitano più attività con contabilità separata ai sensi dell art.36 del DPR 633/72 va barrata l apposita casella Contabilità separata : La casella deve essere barrata anche nell ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e conseguentemente anche della presente comunicazione. La casella Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA va barrata se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell anno 2011 della procedura di liquidazione dell IVA di gruppo di cui all ultimo comma dell art.73 del DPR 633/72. La casella Eventi eccezionali va barrata se il termine di presentazione della comunicazione cade durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di eventi eccezionali. Di seguito si riporta la tabella degli eventi eccezionali allegati all Appendice della Dichiarazione IVA 2012 anno 2011: 1) Vittime di richieste estorsive e dell usura l art. 20, co. 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale. 7

12 2) Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 per i quali il decreto del , ha previsto la sospensione, dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, dei termini relativi ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Detti termini sono stati prorogati al dal DL 29 dicembre 2010 n. 225; 3) Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dallo stato di emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, per i quali l articolo 3, comma 3, dell Ordinanza ministeriale n del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; 4) Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali - Nell ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici elencati dovrà indicare nell apposita casella il numero 4. 5) Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara - l art. 29, co. 15 del DL 29 dicembre 2011, n.216 ha previsto la proroga al dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal al (il DL n.216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione). 6) Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all nel territorio della provincia di Genova - l art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal al (il DL n.216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione). Dichiarante Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante, che sottoscrive la comunicazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione. La casella Codice carica deve riportare uno dei codici seguenti: 8

13 1) Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2) Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 5) Custode giudiziario o amministratore giudiziario rappresentante dei beni sequestrati o commissario giudiziale (amministrazione controllata) 6) Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7) Erede 8) Liquidatore (liquidazione volontaria) 9) Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.) Codice fiscale società dichiarante Nell ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche questo campo, compilando anche il codice carica relativo. Nella Sezione II vanno riportati i dati relativi alle operazioni effettuate nel 2011, annotate nei registri IVA (fatture emesse/corrispettivi o acquisti). Non rileva la periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale). I soggetti trimestrali devono includere anche i dati relativi alle operazioni del quarto trimestre (ottobre - dicembre), anche se saranno liquidate nella dichiarazione annuale. I soggetti mensili c.d. posticipati devono includere i dati delle operazioni relative al 2011 (gennaio - dicembre), a nulla rilevando le modalità seguite per le liquidazioni periodiche, così come avviene nella dichiarazione annuale. RIGO CD1 - OPERAZIONI ATTIVE: Nel campo 1 va riportato il totale delle operazioni attive effettuate nel 2011 (cessioni di beni/prestazioni di servizi) al netto dell IVA, comprese: 9

14 - le operazioni ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, comprese quelle per le quali è stata applicata la c.d. IVA per cassa ; - le operazioni per le quali in fattura non è stata addebitata l IVA per effetto dell applicazione del c.d. reverse charge (cessioni di rottami, prestazioni di subappalto nell edilizia, ecc.), per le quali l imposta è dovuta dall'acquirente/committente soggetto passivo IVA. Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine rientra in tale campo l ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Non devono essere ricomprese le autofatture emesse ex art. 17, comma 2, annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi (la cui imposta confluisce a rigo CD4). Le prestazioni di servizi c.d. generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di operatori UE (o extra UE) non rilevano ai fini IVA (non concorrono alla formazione del volume d affari) e pertanto non devono essere ricomprese a rigo CD1. Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: campo 2 operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9, ecc., comprese: le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano; le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; le esportazioni di rottami. Va riportata anche la parte non imponibile dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine. Nel campo in esame non vanno comprese le cessioni UE che devono essere evidenziate a campo 4. campo 3: operazioni esenti (art. 10); campo 4: cessioni UE ex art. 41, DL n. 331/93. Vanno evidenziate le cessioni di beni, comprese le cessioni UE di rottami. In tale campo non va riportato l ammontare degli acquisti UE annotato nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. 10

15 campo 5: cessioni di beni strumentali. Le cessioni da indicare nel campo sono già ricomprese nei campi precedenti. Pertanto, se la cessione del bene strumentale è stata effettuata in regime di esenzione o non imponibilità oppure la stessa costituisce una cessione UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche nel campo 5. RIGO CD2 - OPERAZIONI PASSIVE: Nel campo 1 va riportato il totale degli acquisti/importazioni al netto dell IVA, annotati nel 2011, anche se con IVA indetraibile, compresi: - gli acquisti UE di beni; - gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale); - le autofatture emesse in relazione ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, co. 2; - i servizi ricevuti in ambito UE per i quali il soggetto italiano ha integrato la fattura emessa dall operatore UE; - gli acquisti di rottami. Vanno ricompresi anche gli acquisti ad esigibilità differita, compresi quelli con applicazione della c.d. IVA per cassa (indipendentemente dal pagamento della relativa fattura). Si ritiene che in tale campo, analogamente a quanto previsto per la compilazione del quadro VF del mod. IVA 2012, devono essere ricompresi anche gli acquisti effettuati dai contribuenti minimi, ancorché le relative fatture siano state emesse senza applicazione dell IVA. Nei campi di dettaglio vanno specificati gli importi delle seguenti operazioni, già ricomprese nel campo 1: campo 2: acquisti non imponibili (ad esempio, art. 9) compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine. Nel campo in esame non vanno compresi gli acquisti UE non imponibili che rientrano nel campo 4; 11

16 campo 3: acquisti esenti, importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a) e importazioni di oro da investimento. Non vanno compresi gli acquisti UE esenti (che vanno evidenziati a campo 4); campo 4: vanno riportati gli acquisti UE di beni, compresi quelli di rottami. Non vanno considerati gli acquisti da San Marino e Città del Vaticano; campo 5: acquisti di beni strumentali. Gli acquisti da indicare nel campo sono già ricompresi nei campi precedenti. Di conseguenza, se il bene strumentale è stato acquistato in regime di esenzione o non imponibilità oppure lo stesso costituisce un acquisto UE, il relativo importo va ricompreso, oltre che in uno dei campi da 2 a 4, anche a campo 5. In tale campo va indicato l importo relativo all acquisto di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi quelli di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni in leasing, nonché i beni non ammortizzabili, considerando il corrispettivo relativo all acquisto ovvero, per i beni in leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso, i relativi canoni. RIGO CD3 - IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL IVA IN DOGANA: Va indicato l ammontare delle importazioni per le quali l'iva non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. In particolare si tratta delle importazioni di: materiali d'oro, semilavorati in oro e argento puro (campi 1 e 2); rottami e altri materiali di recupero (campi 3 e 4). Sezione III: DETERMINAZIONE DELL IVA DOVUTA O A CREDITO - RIGHI DA CD4 A CD6 RIGO CD4: IVA esigibile (a debito), compresa l'iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti, incassate nel

17 RIGO CD5: IVA detratta (a credito) L'IVA relativa: - alle autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72; - ai servizi in ambito UE per i quali è stata integrata la fattura estera; - agli acquisti UE di beni; - agli acquisti di rottami; - alle prestazioni di subappalto nel settore edile; - agli acquisti di immobili strumentali, imponibili ex art. 10, comma 1, n. 8- ter, lett. b) e d), DPR n. 633/72; assolta con il c.d. reverse charge da parte dell'acquirente/committente, va indicata sia a rigo CD4 che a rigo CD5. I soggetti che applicano regimi particolari di determinazione dell'iva dovuta o detraibile (ad esempio, regime speciale agricoltura, agriturismo, ecc.) devono indicare ai righi CD4 e CD5 l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza. RIGO CD6: va indicata l IVA dovuta (campo 1) ovvero IVA a credito (campo 2), riferibile al 2011, risultante dalla differenza tra rigo CD4 e rigo CD5. La Tirreno S.r.l., contribuente mensile, ha effettuato nel corso del 2011 le seguenti operazioni: Cessioni interne Operazioni attive Operazioni Importo IVA IVA a debito ,00 10% , ,00 20% , ,00 21% ,00 Prestazioni di servizi 1.250,00 Esenti --- Cessioni intracomunitarie di beni ,00 Cessioni verso S. Marino 5.000,00 Esportazioni ,00 Non imponibili Non imponibili Non imponibili Totale , ,

18 Operazioni passive Operazioni Importo IVA IVA a debito Acquisti interni Acquisti interni con utilizzo del plafond % % % Acquisti con IVA % --- indetraibile % --- Importazioni % % Acquisti UE beni % Acquisti UE servizi % Totale La società dispone di un credito IVA relativo al 2010 pari a , interamente utilizzato in compensazione con il mod. F24 ed ha effettuato versamenti periodici (mensili) pari ad Per la compilazione della Comunicazione dati IVA vanno considerati i seguenti elementi: rigo CD1 - Totale operazioni attive = di cui: - operazioni non imponibili ( ) = operazioni esenti = cessioni intracomunitarie di beni = rigo CD2 - Totale operazioni passive = di cui: - acquisti non imponibili acquisti intracomunitari di beni rigo CD4 - IVA esigibile = IVA su cessioni interne ( ) = IVA su acquisti UE ( ) = rigo CD5 - IVA detratta = IVA su acquisti interni ( ) = IVA su importazioni ( ) = IVA su acquisti UE beni IVA su acquisti servizi in ambito UE rigo CD6 - IVA dovuta = IVA esigibile (CD4) IVA detratta (CD5) I dati relativi ai versamenti e alle compensazioni effettuati nell'anno non vanno considerati ai fini della Comunicazione dati IVA, che risulta pertanto così compilata: 14

19 Modalità e termini di presentazione Come disposto dall art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione dati IVA va presentata: entro il mese di febbraio di ogni anno (la Comunicazione del 2011 va quindi presentata entro il utilizzando l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento ); in via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato. La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto dell Agenzia delle Entrate. Casi particolari Liquidazioni Iva di gruppo Nel modello di Comunicazione non è prevista l indicazione dei debiti e dei crediti trasferiti nell ambito delle liquidazioni Iva di gruppo, pertanto le società controllanti e quelle controllate presentano comunicazioni distinte, ognuna evidenziandovi solo i dati relativi alla propria attività. Operazioni straordinarie In presenza di trasformazioni societarie: l avente causa deve presentare due Comunicazioni, una per sé stesso e una per il soggetto estinto, relativamente alle operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche effettuate da quest ultimo prima del conferimento, della fusione o dell incorporazione; qualora, invece, l operazione straordinaria non ha comportato l estinzione del dante causa, ciascuno dei soggetti interessati è tenuto alla 15

20 presentazione della Comunicazione, con riferimento all attività svolta nel corso del periodo. Soggetti non residenti I soggetti non residenti in Italia debbono adempiere ai loro obblighi in modo diverso a seconda della struttura organizzativa esistente nel nostro Paese: 1. rappresentante fiscale; 2. identificazione diretta; 3. stabile organizzazione. Rappresentante fiscale I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell art. 17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell anno 2011 e nel riquadro DICHIARANTE della Sezione I del modello va riportato il codice carica 6. Identificazione diretta I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell anno Stabile organizzazione In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell anno A seguito delle modifiche introdotte nell art. 17, secondo comma, dall art. 11 del D.L. n. 135/2009, in vigore dal 26 settembre 2009, conseguenti alla necessità di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria dell IVA il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA. Ai sensi dell art. 17, DPR n. 633/72, il soggetto non residente non può infatti avere due posizioni IVA in Italia, ossia non può operare sia tramite una stabile organizzazione che tramite un rappresentante fiscale ovvero l identificazione diretta. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione. Di conseguenza, in presenza di un soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia, va presentata una Comunicazione dati IVA riferita alle operazioni imputabili alla stessa e nel riquadro DICHIARANTE della Sezione I del modello va riportato il codice carica

21 Le operazioni effettuate dalla casa madre devono confluire nella posizione della stabile organizzazione, poiché gli adempimenti relativi a tali operazioni non possono essere eseguiti tramite un rappresentate fiscale o identificazione diretta. In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d imposta ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione. Regime sanzionatorio e adempimenti in caso di errori L omessa presentazione ovvero l invio della Comunicazione dati IVA con dati incompleti o errati non comporta l applicazione delle sanzioni applicabili all omessa o infedele dichiarazione, poiché, come sopra accennato, la stessa non ha natura dichiarativa. In tal caso trova applicazione la sanzione da 258 a di cui all art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per l omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri. Eventuali errori / omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso. I dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale. Il concetto sopra esposto è stato precisato dalla C.M. n. 6/02, nella quale si chiarisce che la Comunicazione annuale dei dati Iva non ha natura di dichiarazione: con la stessa, infatti, il contribuente non procede alla autodeterminazione dell imposta dovuta, bensì quella di comunicazione di dati e notizie relativi alle operazioni effettuate nell anno precedente, nonché funzione di fornire all Amministrazione i dati sintetici relativi alle operazioni, effettuate nell anno di riferimento, costituenti una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. 17

22 Non si rendono applicabili, prosegue la circolare, attesa la riconosciuta natura non dichiarativa della Comunicazione, le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all art. 8 sempre del D.Lgs. n. 471/97, nonché le disposizioni di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso ; ciò in quanto, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, eventuali errori potranno essere corretti solo in sede di successiva dichiarazione annuale. Quest ultima affermazione, di cui non vi è traccia nel Regolamento n. 435/01, appare per il vero criticabile, non certo sotto l aspetto della comminatoria della sanzione (peraltro espressamente codificata con l ultimo comma dell art.9 del precitato regolamento), quanto per la negata possibilità di rettifica e del conseguente ravvedimento operoso. Al riguardo, infatti, risulta difficile comprendere quale sia il fondamento della tesi secondo cui integrazioni o rettifiche sarebbero possibili solo per gli adempimenti di natura dichiarativa e non anche per le comunicazioni in genere. La stessa Amministrazione Fiscale, con la C.M. n.180/98, così si espresse: l ambito applicativo del ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento sanzionatoria ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalità delle violazioni tributarie. Allora viene da chiedersi perché eventuali infrazioni all obbligo della Comunicazione dovrebbero ritenersi escluse dalla disciplina del ravvedimento operoso. Il contribuente che abbia risposto in modo incompleto o inesatto a un questionario o a una richiesta di chiarimenti dovrebbe avere il diritto di correggersi, indipendentemente dai riflessi sul piano sanzionatorio. Se tra Comunicazione e dichiarazioni periodiche esiste una continuità e normatività sostanziale, basterebbe ravvisarvi applicabile lo stesso termine di ravvedimento (30 giorni) previsto dalla lett. c) dell art. 13, del D.Lgs. n. 472/97, per le regolarizzazioni delle soppresse dichiarazioni periodiche. L art. 10, co. 3, della L. n. 212/00, c.d. Statuto del Contribuente, prevede la non irrogabilità delle sanzioni quando la violazione. si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d imposta. Il comma 5-bis, dell art.6 del D.Lgs. (introdotto dall art.7 del D.Lgs. n.32/01), a sua volta recita: Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. 18

23 Con la C.M. n.77/01, l Amministrazione Finanziaria ha esplicitato quelle che, a suo dire, possono considerarsi, in relazione alla non punibilità di cui ai citati artt.10 della L. n.212/00 e 7 del D.Lgs. n.32/01, violazioni formali non sanzionabili e ha ribadito che sono tali quelle che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile dell imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l attività di controllo, restando punibile ogni altra violazione che vi sia d ostacolo. Aggiungendo poi: - che ai fini della non punibilità della violazione commessa, le condizioni negative richiamate devono intendersi alternative e non concorrenti, con la conseguenza che non può configurarsi una violazione meramente formale, quindi non sanzionabile, ove in concreto venga a mancare una sola di esse; - che la natura meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni amministrative comminate in misura fissa, non legata cioè all ammontare del tributo. Per quel che attiene, poi, in particolare, all attività di controllo e all individuazione del momento in cui occorre stabilire se le violazioni siano state o meno di ostacolo all esercizio del potere d accertamento, la circolare stessa parla esplicitamente di sanzionabilità solo per quelle violazioni (formali) potenzialmente idonee a incidere negativamente su atti che per definizione sono soggetti a controllo, citando tutta una serie di dichiarazioni aventi tale caratteristica (per es.: dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d imposta, dichiarazione annuale Iva, omessa tenuta di scritture contabili), nonché la mancata o tardiva restituzione di questionari, l inottemperanza all invito di comparizione, il rifiuto all esibizione di scritture contabili. Per tale ultimo gruppo di violazioni, pur formali in quanto non incidenti direttamente sull imponibile, sull imposta o sul versamento della stessa, la sanzionabilità discende dal fatto che arrecano sempre pregiudizio a un attività di controllo già avviata. Sempre in detta circolare viene, poi precisato come il carattere meramente formale della violazione debba, al fine della sua o meno punibilità, essere comunque valutato non a priori e astrattamente, bensì a posteriori e concretamente e che, conseguentemente: 19

24 violazioni potenzialmente idonee a incidere negativamente sull attività di controllo, come per esempio le irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, non sono sanzionabili quando risulti in caso concreto che le stesse, anche per effetto dell eventuale loro regolarizzazione, non hanno ostacolato l azione dell ufficio. Di rilievo, per quanto si dirà in appresso, è da notare che tra dette dichiarazioni la circolare cita, come esempio, quelle di cui all art.8, co.1 del D.Lgs. n.471/97, ebbene tra le stesse figurano anche le (ora soppresse) dichiarazioni periodiche Iva. Alla luce di tutto quanto detto, alla violazione di cui trattasi, eccezion fatta naturalmente per l omissione della presentazione della Comunicazione, è ritenibile possa riconoscersi il carattere di meramente formale, in quanto, con specifico riferimento alle sopra esposte due condizioni previste per la relativa non sanzionabilità: a) l irregolarità commessa non può in concreto ostacolare un eventuale accertamento dell ufficio. I controlli, infatti, si espletano compiutamente solo sui dati emergenti dalla contabilità e dalla dichiarazione annuale, in quanto completi e definitivi, e non su quelli della Comunicazione che tali non sono mancando per esempio delle rettifiche e dei conguagli ex artt. 19 e 19-bis2; b) la Comunicazione, non essendo una dichiarazione, non incide sulla determinazione e sul versamento del tributo (come dalla stessa Amministrazione Fiscale riconosciuto, giusta precitata C.M. n.6/02), né rileva per la determinazione della base imponibile su di cui calcolarlo (i versamenti periodici o annuali vengono, infatti, effettuati sulla base delle liquidazioni periodiche e non tenendo conto delle risultanze della Comunicazione); c) la stessa Amministrazione Finanziaria, nel riconoscere sostanziale continuità e normatività tra dichiarazioni periodiche e Comunicazione, non fa che attribuire carattere di mera formalità non sanzionabile anche alle violazioni relative al contenuto di quest ultima, quando dette violazioni non siano, come in effetti non sono, per quanto prima detto sub. lettere a) e b), di ostacolo a controlli, ad accertamenti e non influiscono, come in effetti non influiscono, sempre per quanto prima 20

25 esposto, sulla determinazione dell imponibile, dell imposta e sul suo versamento. Le su esposte conclusioni portano, peraltro, a ritenere che qualsiasi inesattezza e/o omissione nella compilazione della Comunicazione possa ritenersi sempre e comunque meramente formale e, quindi, non sanzionabile. Ciò stante appunto il fatto, giova ribadirlo, che i controlli fiscali non potranno mai compiutamente incentrarsi su di essa e che, quindi, non potranno mai essere in qualche modo ostacolati dalle relative inesattezze od omissioni, e che queste mai rileveranno ai fini della determinazione e del versamento del tributo dovuto periodicamente o in sede annuale. Non sembra, peraltro, potersi opporre al riguardo che Comunicazioni inesatte comportano difficoltà/impossibilità per lo Stato di determinare quanto più esattamente possibile (per una prima base di calcolo) le risorse proprie da versare alla Comunità. Ciò in quanto, a prescindere dal fatto che riesce difficile immaginare quale utilità possa trarsi dal fatto di conoscere anzitempo, in prima approssimazione (non trattandosi, a motivo della stessa struttura della Comunicazione, di dati né completi né definitivi), una parte delle informazioni che acquisirà solo qualche mese più tardi attraverso le dichiarazioni annuali, tale evenienza non può, per quanto peraltro sostenuto dalla stessa Amministrazione, servire a qualificare sostanziale, quindi punibile, una violazione. È da ritenersi, invece, sempre sanzionabile (in quanto trattasi pur sempre di inottemperanza a un obbligo normativamente previsto), ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, l omessa presentazione della Comunicazione; violazione che dovrebbe però essere considerata, contrariamente a quanto ritenuto dall Amministrazione Fiscale, comunque ravvedibile. 21

26 2. LA DICHIARAZIONE IVA 2012 Le novità 2012 L Agenzia delle Entrate con il Provvedimento dello scorso ha approvato il modello della dichiarazione IVA 2012 per l anno 2011, con le relative istruzioni per la compilazione. Di seguito si esaminano le principali novità ivi contenute. In particolare si segnala: - l introduzione dei righi riservati alle operazioni assoggettate all aliquota del 21%; - lo sdoppiamento del rigo riservato all indicazione degli acquisti con IVA indetraibile: infatti nel nuovo modello devono essere indicati distintamente gli acquisti con IVA indetraibile ex art. 19-bis1 rispetto agli altri casi per i quali l imposta non è ammessa in detrazione. Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2012) è stato predisposto con la consueta struttura modulare. Le principali novità sono di seguito esaminate. Termini e modalità di presentazione La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il (il è giorno festivo). Dichiarazione Iva in forma autonoma La dichiarazione va presentata in forma autonoma nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al (ad esempio, la società di persone cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72); soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35- ter, DPR n. 633/72); 22

27 soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2011, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Utilizzo in compensazione del credito Iva annuale Come noto l utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale possono presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma al fine di poter anticipare l utilizzo del credito IVA nel mod. F24. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall Si rammenta che i soggetti che presentano il mod. IVA 2012 (anche a debito) nel mese di febbraio 2012 sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al Rimborso del credito Iva annuale Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2011 i contribuenti interessati possono presentare il mod. IVA 2012 in forma autonoma (con esonero dalla presentazione della Comunicazione dati se la presentazione avviene entro il ), previa compilazione del quadro VR. Il mod. IVA 2012 a rimborso può comunque essere presentato all interno del mod. UNICO 2012 entro il Termini di versamento del saldo annuale Il versamento dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale va effettuato entro il , sempreché l importo dovuto sia superiore a 10,33 (importo arrotondato a 10). Si rammenta che è possibile: effettuare il versamento in forma rateale. Va evidenziato che ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile; differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione 23

28 di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata. In presenza di un saldo IVA 2011 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2012, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, un credito IRPEF), la maggiorazione dell 1,20% va applicata esclusivamente sull ammontare non compensato. Quadro VA Innanzitutto il rigo VA14 è stato ridenominato Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011), date le modifiche apportate al nuovo regime dei minimi. Il rigo in esame è riservato all indicazione della rettifica della detrazione dell IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 effettuata da parte dei soggetti, in regime ordinario nel 2011, che adottano il citato nuovo regime dei minimi dal È stata altresì introdotta la nuova Sezione 3, denominata Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari, riservata agli esercenti imprese, arti o professioni, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell esercizio dell attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni in materia di II.DD. e IVA intendono indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari. Al verificarsi di tali condizioni secondo quanto previsto dall art. 2, comma 36- vicies ter, DL n. 138/2011 il soggetto beneficia della riduzione del 50% delle sanzioni ex artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97. Quadro VE Si riscontrano le seguenti novità: - è stato introdotto il nuovo rigo VE23 riservato all indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal , all aliquota IVA del 21%; - a rigo VE34, riservato all indicazione delle Operazioni con applicazione del reverse charge sono stati introdotti i nuovi campi 6 e 7 riservati, alle nuove fattispecie decorrenti dal , rispettivamente delle Cessioni di telefoni cellulari e delle Cessioni di microprocessori. 24

29 Quadro VF Nel quadro VF si rilevano le seguenti novità: l introduzione del nuovo rigo VF12 riservato all indicazione delle operazioni assoggettate, a decorrere dal , all aliquota IVA del 21%; è stata sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni con IVA indetraibile, prevedendo che: a rigo VF18 va indicato l ammontare dell imponibile degli Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19- bis1). Tale rigo interessa, ad esempio, l acquisto di un autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%; a rigo VF19 va indicato l ammontare dell imponibile degli Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione. Tale rigo interessa, ad esempio, i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni esenti per i quali l IVA è interamente indetraibile ex art. 19, comma 2, DPR n. 633/72 (nel caso in cui sia presentata la dichiarazione IVA annuale), gli acquisti afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale. Quadro VJ Nel quadro VJ sono stati introdotti i nuovi righi VJ15 e VJ16, riservati rispettivamente all indicazione degli Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) e degli Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) per i quali, a decorrere dall , l imposta è applicata con il meccanismo del reverse charge. Quadro VO Nei righi VO24 e VO25 è presente ora anche la casella Revoca, utilizzabile per comunicare la revoca a decorrere dal 2011: - da parte delle società di persone e delle società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli, che avevano optato per la 25

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