Carlin Laurenti & associati

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1 Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel fax per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare nr. 25 del 30 novembre 2013 COMUNICAZIONE all AGENZIA DELLE ENTRATE PER:. BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI. FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile L Agenzia delle entrate ha rilasciato nella giornata del 27 novembre u.s. il modello e le istruzioni per l effettuazione della comunicazione denominata BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA. La comunicazione, introdotta dal D.L. 138/2011, ha subito numerose proroghe, fino alla conferma della scadenza per l invio del modello relativo al periodo 2012, che è prevista per il prossimo 12 dicembre. Precisiamo subito che l obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Quindi, entro il prossimo giovedì 12 dicembre 2013 (salvo proroghe) andranno trasmesse telematicamente due nuove comunicazioni: la Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00; la Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all'anno La Comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Le nuove comunicazioni (che convivono sullo stesso modello) sono finalizzate a contrastare l intestazione «fittizia» di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore (si considerano familiari «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado»).

2 Le informazioni raccolte dall Agenzia Entrate tramite queste comunicazioni sono quindi destinate alla composizione delle liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo ed ai fini dell accertamento sintetico del reddito (redditometro) in capo alle persone fisiche. FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALL IMPRESA I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all Anagrafe tributaria, a decorrere dal periodo d imposta 2012, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa. Sono esclusi i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso ma effettuati in anni precedenti al Il soggetto ricevente deve essere un impresa residente in Italia ma il monitoraggio si estende anche ai soci e a familiari dell imprenditore residenti all estero. In caso di intestazione fiduciaria della quota sociale, il rapporto fiduciario va considerato trasparente. La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue. Sono obbligate alla comunicazione anche le imprese in contabilità semplificata che dovranno quindi reperire i dati dalla documentazione extra-contabile. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio gli aumenti di capitale sociale deliberati dall assemblea straordinaria o i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La comunicazione va effettuata dall impresa che ha ricevuto le somme. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni. Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l annullamento e la sostituzione del file inviato entro un anno dal termine di invio. Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre Purtroppo, a pochi giorni dalla scadenza, sono ancora molti i dubbi aperti. In attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali si ritiene che: i mancati prelevamenti di utili esigibili non vadano comunicati poiché non rappresentano finanziamenti effettuati ; i finanziamenti effettuati nell anno ma successivamente imputati a capitale sociale, prima della chiusura dell esercizio, non debbano essere comunicati; le rinunce da parte dei soci a finanziamenti erogati in esercizi precedenti non debbano essere comunicate perché sono oggetto di monitoraggio solo i versamenti effettuati nell anno; vadano comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati in denaro e non anche gli apporti in natura; le anticipazioni temporanee dei soci/amministratori per le spese sostenute in relazione al proprio incarico non vadano comunicate poiché non rappresentano finanziamenti. Non è ancora chiaro se vadano monitorati i versamenti restituiti nel medesimo anno, né se vada indicato l ammontare annuo complessivo dei finanziamenti o delle capitalizzazioni o quello di ogni singola operazione.

3 BENI IN GODIMENTO A SOCI/FAMILIARI A decorrere dal 2012 la concessione in godimento di un bene, da parte di una società/impresa individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, prevede: per l utilizzatore persona fisica (socio/familiare) l imputazione di un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. h-ter, D.P.R. n. 917/1986) di importo pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene; per il concedente società/impresa individuale l indeducibilità dei relativi costi. L Agenzia delle Entrate ha precisato che «sono esclusi dall applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso»; non rientrano quindi i beni concessi all utilizzatore per lo svolgimento di un altra attività economica (e non per utilizzo privato). Per consentire all Agenzia Entrate di monitorare l applicazione di questa novità, si è previsto che, a decorrere dal periodo d imposta 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, debbano comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell imprenditore. Rispetto a quanto originariamente previsto, la comunicazione va effettuata solo se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le società semplici. Vanno comunicati all Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore (residenti e non residenti nel territorio dello Stato), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Sono esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge. I beni oggetto di comunicazione sono divisi in 5 categorie: autovetture/altri veicoli; unità da diporto; aeromobili;

4 immobili; altro (potrebbe trattarsi di telefoni, tablet, personal computer, biciclette, ecc.). La comunicazione non è obbligatoria quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria altro, sono di valore non superiore a euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto. I dati richiesti per identificare il bene oggetto di comunicazione sono: per autovetture e altri veicoli il numero di telaio (desumibile dal libretto di circolazione); per unità da diporto i metri; per gli aeromobili la potenza motore KW; per gli immobili gli identificativi catastali. Per gli altri beni non è chiesta alcuna informazione identificativa. La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni. Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre Si riportano di seguito alcune tabelle utili a comprendere l aspetto fiscale per diverse tipologie di utilizzo dell autoveicolo e dell immobile: Auto intestata alla srl: UTILIZZATORE AMMINISTRATORE N SOCIO USO BENE ESCLUSIVAMENTE PRIVATO E DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). REDDITO IN CAPO ALL UTILIZZATO RE No reddito amministratore Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. a) tassato come lavoro dipendente COMUNICA- ZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 ( )

5 AMMINISTRATORE O DIPENDENTE SOCIO SOCIO PRIVATO E ESCLUSIVAMENTE art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio). Esistenza di una delibera di assegnazione bel bene in godimento Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. a) o art. 54 Tuir se lavoratore autonomo, pari al 30% dell importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di Km calcolata in base alle tariffe ACI. No reddito sul socio PRIVATO E SOCIO N DIPENDENTE senza il pagamento di alcun corrispettivo o inferiore al valore INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) SÌ convenzionale Auto intestata alla sas: UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL UTILIZZATORE COMUNICA- ZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 ( ) PRIVATO E SOCIO ACCOMANDATARIO senza il pagamento di alcun corrispettivo o INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la società dal 2012 REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) SÌ inferiore al valore convenzionale

6 Auto intestata alla ditta individuale: UTILIZZATORE TITOLARE USO BENE e iscritto a libro cespiti DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ art. 164, co. 1, lett. b), Tuir - Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono deducibili in misura pari al 20% del loro ammontare con massimali di costo che variano a seconda del titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio) REDDITO IN CAPO ALL UTILIZZATORE reddito in capo al titolare COMUNICA- ZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 ( ) TITOLARE FAMILIARE DEL TITOLARE PRIVATO non iscritto a libro cespiti PRIVATO COMPONENTI NEGATIVI N DEDUCIBILI perché non inerenti INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la ditta individuale dal 2012 reddito in capo al titolare REDDITO DIVERSO in capo al familiare (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore convenzionale corrispettivo pattuito) dal 2012 SÌ Immobile intestato alla srl: UTILIZZATORE USO BENE DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL UTILIZZATORE COMUNICA- ZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 ( ) SOCIO N DIPENDENTE SOCIO- DIPENDENTE PRIVATO PRIVATO E INDEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la SRL dal 2012 DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) REDDITO DIVERSO in capo al socio (art.67 lett h-ter Tuir) per la differenza (valore di mercato -OMI corrispettivo pattuito) dal 2012 Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi SÌ DIPENDENTE N SOCIO PRIVATO DEDUCIBILITÀ DEI COMPONENTI NEGATIVI per la Utilità in natura (FRINGE BENEFIT) art. 51 c. 4 lett. c) pari alla differenza

7 Il dipendente trasferisce la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui presta l attività. SRL secondo le regole art. 95 c.2 Tuir per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi (art. 51 c.4 lett. c)) DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COMPONENTI NEGATIVI per la Srl -art.95 c.2 Tuir e art.43 c.2 Tuir per il periodo d imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza e nei due periodi di imposta successivi. tra rendita catastale +spese inerenti non a carico dell utilizzatore e corrispettivo pattuito; se il dipendente vi dimora per obbligo (FRINGE BENEFIT = 30% della differenza). Se superiore a 258,23 euro il valore normale dei beni e servizi Immobile intestato alla ditta individuale: UTILIZZATORE TITOLARE USO BENE e iscritto a libro cespiti DEDUCIBILITÀ PER LA SOCIETÀ REDDITO IN CAPO ALL UTILIZZATORE COMUNICAZIONE art.2 c.36 D.L. 138/2011 ( ) No nuova disciplina No nuova disciplina

8 ELENCO FINANZIAMENTI DA COMUNICARE E N (Provv del 02 agosto 2013) CASO Apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012 e ancora in essere nel 2012 OBBLIGO INVIO Versamenti di soci persone fisiche < euro nel 2012 Finanziamenti dei soci persone fisiche all impresa> oppure = euro nel 2012 a prescindere dall eventuale rinuncia avvenuta nel 2012 (dato lordo) - il concetto chiave è l uscita finanziaria Apporti dei soci nel 2012, superiori a euro, per futuro aumento di capitale sociale (che verrà rogitato nel 2013) nel 2012 all amministrazione il dato non perviene dal notaio - il concetto chiave è l uscita finanziaria Apporti dei soci nel 2012 superiori a euro per aumento capitale sociale che viene rogitato nel 2012 (già registrati dal notaio) Versamenti fatti dal familiare dell imprenditore alla ditta individuale > oppure = euro nel 2012 a titolo di apporto Versamenti/apporti in generale registrati SI SI SI Finanziamenti effettuati da amministratori non soci (anticipi per conto dell impresa) Accollo di un debito della società da parte del socio SI Versamento socio a copertura perdite SI Mancato prelievo degli utili da parte del socio Versamenti delle quote da parte dei soci alla cooperativa SI

9 AVVISO PER I CLIENTI DELLO STUDIO Come traspare da questa circolare informativa (seppur non esaustiva), l esame delle nuove comunicazioni dei finanziamenti soci e dei beni concessi in godimento si presenta come un OPERAZIONE PIUTTOSTO COMPLICATA. Inoltre il poco tempo concesso ma soprattutto le notevoli incertezze applicative, che tutt ora persistono a pochi giorni dalla scadenza, rendono molto difficile il corretto rispetto dell adempimento entro la scadenza del 12 dicembre I DATI IN STRO POSSESSO N SO SUFFICIENTI per predisporre integralmente le comunicazioni. In particolare non lo sono MAI nel caso di contabilità SEMPLIFICATA oppure quando non ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA. PROVVEDEREMO A CONTATTARE DIRETTAMENTE I CLIENTI per i quali ci occupiamo direttamente della tenuta della contabilità ORDINARIA e per i quali, a nostro parere, È PIÙ PROBABILE che la comunicazione possa essere dovuta. Li inviteremo per un colloquio già nei prossimi giorni. Tutti i Clienti in contabilità SEMPLIFICATA o che GESTISCO DIRETTAMENTE la tenuta della contabilità ORDINARIA sono invece pregati in ogni caso di COMPILARE LE DICHIARAZIONI sotto allegate. Augurandoci nel frattempo che le RICHIESTE DI PROROGA, già avanzate in questi giorni dalle associazioni di categoria e professionali, siano accolte, invitiamo però tutti a esaminare con attenzione quanto riportato da questa nostra circolare e a contattarci per qualsiasi dubbio. # # # # # Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook

10 COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI SOGGETTO OBBLIGATO: - società (di capitali o persone) che riceve apporti o finanziamenti nel 2012 dai soci - ditta individuale che riceve finanziamenti nel 2012 dai familiari SCADENZA: SANZIONE: euro DICHIARAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società e cliente dello Studio, DICHIARA di avere ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni/apporti da parte di soci / di non avere familiari nell anno 2012 ricevuto Firma Nel caso in cui li abbia ricevuti, conferisce incarico al medesimo, per la presentazione in sua vece della comunicazione dei finanziamenti/apporti, secondo le modalità stabilite dal Provv. Agenzia Entrate n del 02 agosto 2013, e dichiara che i dati indicati sono veritieri e completi. Il sottoscritto esonera il medesimo Studio da responsabilità nel caso non abbia comunicato o abbia volutamente omesso di comunicare dati o informazioni utili e necessarie all adempimento menzionato. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal medesimo Studio le informazioni relative al regime sanzionatorio previsto dalla norma. Regime sanzionatorio: qualora la società/ditta individuale, che riceve il finanziamento o la capitalizzazione/apporto da parte dei propri soci/familiari, abbia omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, si vedrà comminata una sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di euro. Data Firma

11 AN: 2012 COMPAGINE SOCIALE (rigo BG01): RACCOLTA DATI PRESSO CLIENTE: società di persone/capitali/cooperative socio A: nome cognome sesso data di nascita / /, comune di nascita prov. se residente all estero codice stato estero di residenza Socio B: nome cognome sesso data di nascita / /, comune di nascita prov. se residente all estero codice stato estero di residenza partecipazione socio C: nome cognome sesso data di nascita / /, comune di nascita prov. se residente all estero codice stato estero di residenza partecipazione ditta individuale Familiare (moglie, marito, cugino/a, nipote, zio/a, suocero/a, figlio/a, genero, nuora): nome cognome sesso data di nascita / /, comune di nascita prov. DATI RELATIVI AL FINAZIAMENTO/CAPITALIZZAZIONE (rigo BG03 e BG10) più moduli per ogni socio: società di persone/capitali/cooperative socio A data finanziamento / / euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI importo euro (se superiore a data capitalizzazione / /2012 importo euro (se superiore a euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI socio B data finanziamento / / euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI importo euro (se superiore a data capitalizzazione / /2012 importo euro (se superiore a euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI

12 socio C data finanziamento / / euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI importo euro (se superiore a data capitalizzazione / /2012 importo euro (se superiore a euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI ditta individuale familiare della ditta individuale data apporto / /2012 importo euro (se superiore a euro) atto registr./scritt. priv. autent.: SI

13 BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Vanno segnalate le situazioni nelle quali le società hanno concesso in godimento nel 2012 beni ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni a: - soci; - soggetti che partecipano indirettamente società da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del Codice civile a quella partecipata); - familiari dei Soci. L adempimento deve essere effettuato anche dagli imprenditori individuali per i beni concessi in godimento ai propri familiari. Se l utilizzatore corrisponde al concedente un corrispettivo superiore rispetto al valore di mercato del diritto di utilizzazione dei beni nulla deve essere segnalato. I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti. DATI DELL UTILIZZATORE Codice fiscale BENI Tipologia Autovettura Altri veicoli Unità da diporto Aeromobile Immobile Altri beni (solo se di valore > 3.000) Dati richiesti Numero di telaio Numero di telaio Metri Potenza motore Kw Comune, sigla provincia, foglio, particella / TIPOLOGIA DI UTILIZZO Esclusivo Ž Non esclusivo Ž Subentro Ž Data subentro DATI DEL CONTRATTO Data della stipula Data inizio Data fine comodato Ž Caso d uso Ž Altro Ž CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE Corrispettivo Valore di mercato del diritto di utilizzazione

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