Principi di Revisione: la Relazione. La relazione di revisione
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1 Principi di Revisione: la Relazione La relazione di revisione 1
2 Normativa La Consob ha emesso la comunicazione del 1 dicembre 1999 con la quale adegua lo schema di relazione alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 58/1998. Tale comunicazione riguarda le relazioni delle società di revisione che esprimono un giudizio sul bilancio d esercizio e consolidato delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi UE e le relazioni emesse sui bilanci di tutti gli altri soggetti nei confronti dei quali si applica l art.156 del D.Lgs 58/
3 La relazione di revisione La relazione esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio ed è sottoscritta dal revisore contabile responsabile del lavoro svolto. 3 Il principio di revisione relativo alla Relazione del revisore (Documento n 700) è tuttora in via di predisposizione. Su questo argomento la comunicazione Consob del 1 dicembre 1999, per le società che ricadono sotto la sua regolamentazione, rappresenta per il momento il più avanzato modello al quale riferirsi anche per la revisione volontaria.
4 Elementi costitutivi della relazione (a) titolo (b) destinatari della relazione (c) identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle diverse responsabilità (d) natura e portata della revisione contabile (principi/criteri di revisione e descrizione del lavoro di revisione) (e) espressione del giudizio professionale sul bilancio (f) data e luogo di emissione della relazione 4 (g) firma del responsabile della revisione contabile.
5 4 Tipologie di giudizio 1 giudizio senza rilievi; 2 giudizio con rilievi; 3 giudizio negativo; 4 dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. 5
6 1) Giudizio senza rilievi Il revisore esprime un "giudizio senza rilievi" se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Dalla suddetta conformità discende direttamente che il bilancio stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. "A nostro giudizio, il bilancio..., è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società." 6
7 Rilievi Il revisore non può esprimere un giudizio senza rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano le seguenti circostanze, i cui effetti siano giudicati, dal revisore stesso, significativi rispetto al bilancio nel suo complesso: a) mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio; nei casi in cui il revisore sia in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi o, infine, giudichi inadeguata l'informazione fornita in bilancio; 7 b) limitazioni al procedimento di revisione connesse ad impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli amministratori nell'acquisizione degli elementi probativi.
8 Gradi di giudizio Rilevante Giudizio negativo Mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio Non così rilevante da compromettere l attendibilità del bilancio Giudizio con rilievi 8 Limitazioni al procedimento di revisione Rilevante Impossibilità ad esprimere giudizio
9 2) Giudizio con rilievi Il revisore giudica che gli effetti dei rilievi emersi (sia in termini di dissensi sui criteri contabili e sull'informazione resa in bilancio, sia in termini di limitazioni al procedimento di revisione) non sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme. "A nostro giudizio, il bilancio..., ad eccezione dei rilievi (o ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi) evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società." 9
10 3) Giudizio negativo Il revisore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili o dall'inadeguatezza dell'informazione resa sono così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso. "A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo, il bilancio..., non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società." 10
11 4) Dichiarazione di impossibilità Il revisore giudica i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio. In tal caso egli dichiara l'"impossibilità ad esprimere un giudizio" secondo la seguente formulazione: "A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio..." 11
12 I richiami d'informativa Il revisore può esporre un richiamo di informativa, riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all attenzione degli utilizzatori del bilancio. 12
13 Le situazioni di incertezza Circostanze atte ad influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio 13
14 Gradi di giudizio in situazioni di incertezza Adeguatamente descritta e azioni poste in essere e conseguenti trattamenti contabili appaiono condivisibili Incertezza rilevante Giudizio senza rilievi con richiamo di informativa Giudizio negativo 14 Carente informazione Azioni poste in essere, o previste, e conseguenti trattamenti contabili appaiono non condivisibili Non così rilevante da compromettere l attendibilità del bilancio Incertezza rilevante Giudizio con rilievi Impossibilità di esprimere un giudizio
15 1 caso INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI DOPO CHE IL CESPITE E' PRONTO PER L'UTILIZZO 15
16 2 caso 16 AMMORTAMENTI INSUFFICIENTI RISPETTO A QUELLI ECONOMICO- TECNICI Nei casi in cui il revisore sia in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio, ovvero rilevi degli errori nelle metodologie di applicazione degli stessi o, infine, giudichi inadeguata l'informazione fornita in bilancio egli deve esprimere un dissenso nella relazione
17 3 caso OMESSA OSSERVAZIONE DELL INVENTARIO FISICO 17
18 4 caso MANCATA QUADRATURA DELLE PARTITE INFRAGRUPPO 18
19 4 caso bis MANCATA QUADRATURA DELLE PARTITE INFRAGRUPPO - anno successivo 19
20 5 caso CAMBIAMENTO DI PRINCIPIO CONTABILE 20
21 6 caso INTERFERENZE FISCALI FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SOLO FISCALE 21
22 7 caso PROBLEMI DI CONTINUITA AZIENDALE 22
23 8 caso AUMENTO DI CAPITALE A FRONTE DI CONFERIMENTO DI BENI 23
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