Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

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1 Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.395 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (395) (articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124,) Trasmesso alla Presidenza il 28 febbraio 2017

2 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATNO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo; Vista la legge Il dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fmanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge loaprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833; Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218; Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887; Vista la legge lo maggio 1983, n. 212; Vista la legge IO febbraio 1989, n. 53; Visto il decreto legislativo27 febbraio 1991, n. 79; 1

3 Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 200 l, n. 67; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de1.23 febbraio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.. ; Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fmanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo 2

4 Capo I Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato Sezione I Disciplina dei ruoli Art. 1 Modifiche agli ordinamenti del personale. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "ruoli" sono inserite le seguenti: "e carriera" e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: "c-bis) carriera dei funzionari"; b) all'articolo 2 il secondo comma è soppresso; c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma 1, dopo la parola "ruoli" sono inserite le seguenti "e carriera" e le parole: "dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "funzionari "; 2) al comma 2, dopo le parole: "dello stesso ruolo" sono inserite le seguenti: o della stessa carriera"; 3) il comma 3 è soppresso; d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 1) "3-bis.In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali "; 3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti,jermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3."; e) all' articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma l, alla lettera b) è sostituita dalla seguente: "età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell 'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste" e la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario."; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "l-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera dj, per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" è 3

5 sufficiente ilpossesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. "; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale"; f) all'articolo 12, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"; g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali"; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, ultimo periodo, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma l è sostituito dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell 'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. "; 2) al comma 2, le parole: "Ai concorsi di cui al comma l" sono sostituite dalle seguenti: "Alle procedure di cui al comma 1"; 3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Per laformazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età "; "4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al 4

6 comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso."; 4) al comma 5, le parole: "ai partecipanti del concorso di cui al comma l, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)"; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per laformazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1."; 6) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli assistenti capo ammessi al corso diformazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio. "; i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: "per più di venti giorni, anche se non continuativi" sono sostituite dalle seguenti: "per Wl periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio" e le parole: "per la partecipazione al concorso" sono sostituite dalle seguenti: "per la partecipazione alle procedure ivi previste"; I) all'articolo 24-sexies, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"; m) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole "scrutinio per merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "scrutinio per merito assoluto" e le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"; n) all'articolo 25, comma 1, le parole: "II ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche" sono sostituite dalle seguenti: "n ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche" e le parole: "ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore superiore; sostituto commissario"; o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, principalmente, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. "; 2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. "; 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, ilpersonale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 5

7 b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. "; p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma l sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili", sono sostituite dalle seguenti; "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno"; b) alla lettera b), le parole: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno di ogni anno", le parole "un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni" e l'ultimo periodo è soppresso; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "l-bis. ] posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b)."; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale."; q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell 'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,Jatte salve le deroghe ivi previste"; r) all'articolo 27-ter sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma l le parole "un corso della durata di diciotto mesi preordinato" sono sostituite dalle seguenti: "un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell 'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell 'istruzione, dell 'università e della ricerca, nonché"; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno."; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "] vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoriafinale. "; 4) al comma 5 le parole "durante i primi dodici mesi di corso" sono sostituite dalle seguenti: "durante i primi due anni di corso" e dopo le parole: "in servizio di polizia" sono inserite le seguenti: ", salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore"; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: "] vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere ilperiodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3"; 6) il comma 7 è sostituito dal seguente: "Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso"; s) all'articolo 28, comma 1, le parole: "oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter" sono sostituite dalle seguenti: "oltre al primo biennio di corso di cui all 'articolo 27 6

8 l. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica: a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici; d) carriera dei funzionari tecnici; 2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 3. I ruoli di cui al comma l, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo. 4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma l sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza."; b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al primo comma dopo la parola: "ruoli" sono aggiunte le seguenti: "e carriera"; 2) al secondo comma, dopo la parola: "ruoli" sono aggiunte le seguenti: "e carriera" e ter"; t) l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: "art. 31-bis - Promozione alla qualifica di ispettore superiore "l. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n "; u) l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente: Art. 31-quater Promozione a sostituto commissario l. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell 'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "; v) all'articolo 73, le parole: "ed agli ispettori principali" sono sostituite dalle seguenti: "agli ispettori capo e agli ispettori superiori", e le parole: "Al personale con qualifica di ispettore Càpo" sono sostituite dalle seguenti: "Al personale con qualifica di sostituto commissario"; z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: "al ruolo dei commissari e dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari''' e dopo le parole: "ai vice questori aggiunti" sono inserite le seguenti: ", ai vice questori". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: " Art. l Istituzione di ruoli e carriera. 7

9 dopo le parole: "che espleta funzione di polizia," sono inserite le seguenti: "anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, "; c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 Ruolo degli agenti e assistenti tecnici. 1. n ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico"; d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: "del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici: "sono sostituite dalle seguenti: "del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici"; 2) al comma l, le parole: "degli operatori e collaboratori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "degli agenti e assistenti tecnici"; 3) al comma 3, le parole "di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti "di assistente tecnico e assistente capo tecnico"; 4) al comma 4, le parole: "di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "di assistente tecnico e assistente capo tecnico"; 5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore H, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali"; H. 4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3. "; e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina ad agente tecnico"; 2) il comma 1, è sostituto dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle 8

10 amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. l27,fatte salve le deroghe ivi previste, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado."; 3) i commi 3, 4 e 6, le parole: "operatori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "agenti tecnici"; 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale "; f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: l) aila rubrica, le parole: "operatore tecnico scelto" sono sostituite daile seguenti: "agente scelto tecnico"; 2) al primo comma, le parole: "operatore tecnico scelto" sono sostituite dalle seguenti: "agente scelto tecnico" e le parole: "operatori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "agenti tecnici"; g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica, le parole: "a collaboratore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "ad assistente tecnico"; 2) al primo comma, le parole: "collaboratore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "assistente tecnico" e le parole: "operatore tecnico scelto" sono sostituite dalle seguenti: "agente scelto tecnico"; h) l'articolo Il è sostituito dal seguente: "Art. Il - Promozione ad assistente capo tecnico. 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediate scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico."; i) l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente: " Art. 20-bis Ruolo dei sovrintendenti tecnici". 1. n ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico. 1) all'articolo 20-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole: "dei revisori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "dei sovrintendenti tecnici"; 2) al comma 1, le parole: "dei revisori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "dei sovrintendenti tecnici"; 3) al comma 3, le parole: "di revisore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente capo tecnico" e alla fme è aggiunto il seguente periodo; "In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali."; 9

11 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3 bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3 bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto ii o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."; m) gli articoli 20 quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti: "Art. 20-quater Nomina a vice sovrintendente tecnico. 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 3l dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego in relazione al nuovo settore e profilo conseguito; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. "; 2. Alle procedure di cui al comma l è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. H. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma l, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per laformazione della graduatoria del concorso di cui al comma l, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma l, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla 10

12 lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma l, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti della procedura di cui al comma l, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo l, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). "6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma l, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma l e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma l. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma l, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal l gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma l, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma l, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio "; "Art.20-quinquies Dimissione dal corso. l. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20- quater, ilpersonale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami difine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-flsica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste."; 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma l è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 11

13 5. il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto. "; n) l'articolo 20-sexies è sostituito dal seguente: "Art. 20-sexies - Promozione a sovrintendente tecnico. 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediate scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica."; o) l'articolo 20-septies è sostituito dal seguente: "Art. 20-septies - Promozione a sovrintendente capo tecnico. l. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediate scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica."; p) l'articolo 21 è abrogato; q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Art. 22 Ruolo degli ispettori tecnici. 1. il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto direttore tecnico. "; r) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica le parole: "dei periti tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "degli ispettori tecnici"; 2) al primo comma, dopo la parola: "profilo" sono aggiunte le seguenti: "o settore" e le parole "dei periti tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "degli ispettori tecnici"; 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all 'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali."; s) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica le parole: "dei periti tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "degli ispettori tecnici"; 2) ai commi l e 3 le parole: "dei periti tecnici" sono sostitute dalle seguenti: "degli ispettori tecnici"; 3) al comma 4, le parole: "dei periti" è sostituita dalla seguente: "degli ispettori tecnici"; 4) al comma 5, le parole:. "qualifica di perito tecnico superiore" sono sostituite dalle seguenti: "qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico" e dopo le parole: "in caso di assenza o impedimento." sono aggiunte le seguenti: "Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici. "; 5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere 12

14 affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. ". 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, ilpersonale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. "; t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica, le parole: ''vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico"; 2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1) le parole vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico"; 2.2) alla lettera a), le parole: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente", sono sostituite dalle seguenti; "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno"; 2.3) alla lettera b), le parole: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno"; 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "l-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo."; u) all'articolo 25-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, le parole "vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico"; 2) al comma 1, le parole: "salvo limiti di età stabiliti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe ivi previste" e dopo le parole "o attestato di abilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero laurea triennale"; 3) al comma 2 le parole "ruolo dei revisori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei sovrintendenti tecnici"; 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono destinati afrequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche ali 'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnicoprofessionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. Ifrequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di 13

15 rappresentanza, di parata ed'onore "; 5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8 bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, superati gli esami previsti e le prove pratiche. accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico"; 6) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami difine corso."; 7) il comma lo è sostituito dal seguente: "lo. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoriafinale. "; v) all'articolo 25-ter sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica, le parole ''vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico"; 2) il comma l è sostituito dal seguente: "1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui ali/articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono H. Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici."; 3) al comma 2, dopo le parole "ciascun profilo" aggiungere le seguenti: "o settore"; 4) al comma 3, dopo la parola "profili" aggiungere le seguenti: "o settori" e dopo la parola "profilo" aggiungere le seguenti: "o settore"; 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. "; 6) al comma 6, le parole ''vice periti tecnici" sono sostituite dalie seguenti: "vice ispettori tecnici"; z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma l, lettera c), le parole "che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: "oltre i quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "oltre i limiti di cui al comma 1"; 3) al comma 6,le parole "che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica" sono soppresse; aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica le parole "perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore tecnico"; 2) il comma 1 è sostituto dal seguente: " La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i 14

16 vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al primo biennio di corso di cui ali 'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui ali 'articolo 25-bis, comma 8-bis. "; bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica le parole "perito tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore capo tecnico"; 2) al comma 1, le parole: "perito tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore capo tecnico" e le parole: "perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore tecnico"; cc) l'articolo 3 l-bis è sostituito dal seguente: "Art. 3l-bis Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico. 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dali 'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n "; dd) l'articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 3l-quinquies Promozione a sostituto direttore tecnico. 1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell 'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "; ee) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni: l) il comma 1 è abrogato; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e della carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria". 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9 Ruolo del maestro direttore. 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 15

17 maestro direttore - direttore tecnico capo; maestro direttore direttore tecnico superiore; maestro direttore - primo dirigente tecnico. 2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti."; b) l'articolo lo è sostituito dal seguente: "Art. lo Ruolo del maestro vice direttore. 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche: maestro vice direttore - direttore tecnico principale; maestro vice direttore direttore tecnico capo. 2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale. 3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio."; c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: "Art. 12bis Progressione di carriera del maestro direttore. 1. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella Gbis allegata al presente decreto. 2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337"; d) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente: Art. 13bis Progressione di carriera del maestro vice direttore. 1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella Gbis allegata al presente decreto. 2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337";"; e) l'articolo 15quinquies è sostituito dal seguente: "Art. 15quinquies. Orchestrale primo livello "coordinatore". 1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati. anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. 2. E' escluso dall 'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: 16

18 a) che nel trienniò precedente abbia riportato un giudizio infeiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dii relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."; f) l'articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti: "3. Il personale della banda musicale della Poltzia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; transita, in sbvrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnicl e può essere destinato anche alle attività di supporto' logistico' della Banda Musicale.";. "3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3. il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici-settore supporto logistico entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera. e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale."; g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Art. 33 Titolari degli strumenti soppressi. 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano afar parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto. ".. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 è abrogato; b) all'articolo 7,' il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria. ";. c) all'articolo 8, primo comma, le parole "l medici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia"; d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla lettera b), dopo le parole "e il medico principale" sono inserite le seguenti: "e il medico veterinario principale "; 2) alla lettera c), dopo la parola "medico" sono inserite le seguenti: "e il medico veterinario"; e) all'articolo 20, primo comma, lettera b): 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "per i medici e i medici principali, per i medici 17

19 veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono "; 2) dopo le parole: "dal primo dirigente medico" sono inserite le seguenti: "o dal primo dirigente medico veterinario", dopo le parole: "da un primo dirigente medico" sono inserite le seguenti: "o da un primo dirigente medico veterinario ", dopo le parole: "Il rapporto informativo è compilato" sono inserite le seguenti: "dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi" e dopo le parole: "dal competente dirigente medico" sono inserite le seguenti: "o medico veterinario". S. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo I è sostituito dal seguente: "Titolo I-Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia"; b) gli articoli l e 2 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. Articolazione della carriera deifunzionari di Polizia 1. La carriera deifunzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: vice commissario; commissario; commissario capo; vice questore aggiunto; vice questore; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza. Art. 2 Funzioni. 1. npersonale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. n medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle 18

20 qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge l aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. n medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza: a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto àgli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'àmbito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell 'attribuzione degli incarichi;. b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma; c) dirige gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato. "; c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis - Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori. "; d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica, le parole "alla carriera dei funzionari di Polizia" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico"; 2) al comma l, il primo periodo è sostituto dal seguente: "L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. n limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste "; 3) al comma 2, le parole: "ed economico" sono soppresse, dopo la parola: lauree" sono inserite le seguenti: "magistrali o" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico 19

21 richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all-'articolo 5-bis, comma 4) il comma 3 è sostituto dal seguente: "3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. "; 5) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un 'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. n predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo"."; e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: l) alla rubrica, le parole: "per l'immissione nel ruolo dei commissari" sono sostituite dalle seguenti: ''per l'accesso alla qualifica di commissario "; 2) i commi 2 e 4, sono sostituiti dai seguenti: H2. n corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore."; "4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all 'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. n giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6."; 3) il comma 5 è soppresso; 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza"; j) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno. 20

22 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell 'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale ai sensi dell 'articolo 3, comma 2, con un 'età non superiore a 35 anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all 'articolo 3, comma Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge lo ottobre 1986, n Art.5-ter Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all 'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi stabiliti dall' articolo 60 della legge l aprile 1981, n Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata od'onore. 3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all 'articolo 4, comma 6. 21

23 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui awarticolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall 'articolo 2, comma L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle sedi disponibili. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121."; Art. 5-quater Dimissioni dal corso di formazione. 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettiviformativi previsti dal corso; d) non superano l'esame finale del corso. 2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5. Art. 5-quinquies Promozione a commissario. 1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso. Art. 5-sexies Promozione a commissario capo. 1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 Promozione a vice questore aggiunto. 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue: 22

24 l. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal ]O gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "; l) l'articolo 8 è soppresso; m) all'articolo 9 le parole "abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica "; n) l'articolo lo è sostituito dal seguente: "Art. lo - Percorso di carriera. 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell 'ambito dell'amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo; b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal l gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso. 3. n corso di formazione dirigenziale, di cui al comma l, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed èfinalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma l, lettera a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. h) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Art. 6-bis Promozione a vice questore. 1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualificd'. i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: Art. 7 Promozione a primo dirigente. 23

25 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: ruolo degli ingegneri; ruolo deifisici; ruolo dei chimici; ruolo dei biologi; ruolo degli psicologi. 2. La carriera deifunzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche: direttore tecnico, limitatamente al periodo difrequenza del corso diformazione; direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo; direttore tecnico capo; direttore tecnico superiore; primo dirigente tecnico; dirigente s.uperiore tecnico; dirigente generale tecnico. 3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori individuati con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza di cui ali 'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego."; o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: ", a dirigente generale tecnico"; 2) al comma 3, le parole: "direttivi e dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "nella camera dei funzionari"; p) il Capo II è abrogato; q) il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato; r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati; s) il titolo II è sostituito dal seguente: "Carriera deijunzionari tecnici di Polizia "; t) il Capo I del Titolo II è sostituito dal seguente: "Carriera deifunzionari tecnici di Polizia"; u) gli articoli 29,30 e 31 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 29 Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Art. 30. Funzioni. 1. n personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell 'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'àmbito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di 24

26 competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. n predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. n medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno." Art. 31 Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia. 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. n limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di prese lezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. n venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un 'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici, e, l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un 'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il 25

27 quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo ". 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione."; v) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole: "nei ruoli dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "nella carriera dei funzionari tecnici"; 2) al comma 1, le parole: "dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. ", le parole: "per il ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "per la carriera" e, alla fme, è aggiunto il seguente periodo: "Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore."; 3) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "decreto"; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso diformazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell 'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dali 'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335."; 5) Il comma 4-bis è soppresso; z) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: Art. 33 Promozione a direttore tecnico capo. 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 3ì dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. 2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal l gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso. 3. Il corso diformazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è 26

28 finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalità di svolgimento del corso diformazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza. aa)dopo l'articolo 33 è inserito il seguente: Art. 33-bis Promozione a direttore tecnico superiore. 1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica". bb) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: "Art. 34 Promozione a primo dirigente tecnico. 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell 'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dal ]O gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "; cc) l'articolo 35 è soppresso; dd) all'articolo 36, comma l, le parole "abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica"; ee) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente: "Art. 36-bis. Nomina a dirigente generale tecnico. 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A. ",, ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole: "ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari tecnici'" e le parole: ; e le parole: "all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e lo", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo"; 2) al comma l-bis, le parole: "i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari tecnici"; gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati; hh) il titolo ID è sostituito dal seguente: "Titolo III - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia"; ii) il Capo I del Titolo ID è sostituito dal seguente: "Capo I - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia"; ll) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: "Art. 43 Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia. 27

29 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: 3) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico principale; medico capo; medico superiore; primo dirigente medico; dirigente superiore medico; dirigente generale medico; 4) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; medico veterinario principale; medico veterinario capo; medico veterinario superiore; primo dirigente medico veterinario; mm) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: "Art. 44 Attribuzioni dei medici di Polizia. 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per ilpersonale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e.limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici; d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell 'articolo 13 del medesimo decreto; e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell 'Amministrazione; j) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; g) provvedono all'accertamento dell'idoneità au'eserciziofisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni Medico-Legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; 1) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità e Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 28

30 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell 'usura; m) partecipano al collegio medico-legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza; o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all' articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell 'Amministrazione; q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 2. Aifini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze. 3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza. "; nn) l'articolo 45 è sostituito dal seguente: "Art. 45. Attribuzioni particolari dei medici di Polizia. 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. 2. I medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali. 3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti."; 00) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente: "Art. 45-bis Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia. 1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni: a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato; b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; c) provvedono ali 'accertamento dell 'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all 'atto dell 'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; 29

31 d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione; e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; j) collaborano ali 'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell 'amministrazione; g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati alloro trasporto; h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo; i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato attività didattica nel settore di competenza; l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici. pp) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: "Art. 46. Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia. 1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. n limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di prese lezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. "; qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica le parole: "nel ruolo dei direttivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "nelle carriere dei medici e medici veterinari; 2) al comma 1, dopo la parola "presso" sono inserite le seguenti: "la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, 30

32 sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. ", dopo le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: "e i medici veterinari" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore."; 3) al comma 2, la parola: "regolamento" è sostituita dalla 'seguente: "decreto"; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. n giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dali 'articolo 4, comma 8, fermo restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dali 'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335."; rr) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: "Art. 48 Promozione a medico capo e a medico veterinario capo. 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dallo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma Il corso diformazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. ss) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: Art. 48-bis Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore. 1. Lapromozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica."; 31

33 tt) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: "Art. 49 Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario. 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Le promozioni hanno effetto dali gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. ";. uu) l'articolo 50 è abrogato; vv) all'articolo 51, comma 1, le parole "abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica"; zz) l'articolo 52 è sostituito dal seguente: "Art. 52 Aggiornamento professionale e formazione specialistica. 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui ali 'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento. "; aaa) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente: "Art. 52-bis Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato. 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti ali 'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione. "; bbb) all'articolo 53 le parole: "all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 2, comma 3, lettera c), ultimo periodo"; ccc) l'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Art. 57. Aggiornamento professionale. 1. Alfine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai Titoli 1, 11 e 111, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per laformazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere. 32

34 2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento. anche telematiche, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma l, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private. "; ddd) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: "sono conferiti" sono inserite le seguenti: "ai vice questori aggiunti, ai vice questori," e dopo le parole: "dirigenti superiori" sono inserite le seguenti: "e qualifiche corrispondenti"; eee) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla carriera dei funzionari"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e deijunzionari tecnici, la commissione di cui al comma l, è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico."; 3) al comma 3, dopo le parole: "non inferiore a vice questore aggiunto" inserire le seguenti: "o qualifica equiparata della carriera deifunzionari tecnici"; 4) al comma 6, le parole: "alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente" e le parole: "primo dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto"; fil) all'articolo 60, primo comma, le parole: "ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle carriere di cui al presente decreto"; ggg) all'articolo 61, comma 1, le parole: "dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere di cui alpresente decreto"; hhh) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "e dei primi dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate"; 2) al comma 2, le parole: "e i primi dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate "; 3) al comma 6, dopo le parole: "di primo dirigente" sono inserite le seguenti: ", di vice questore e di vice questore aggiunto"; iii) all'articolo 63, all'inizio del comma 1, è anteposto il seguente periodo: "Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vic:e questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carrieraformula una proposta al consiglio di amministrazione. "; lll) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni: l) al comma l, le parole "dei ruoli direttivi e dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere"; 2) al comma 2, le parole "di ciascun ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna carriera "; mmm) all'articolo 65-ter sono apportate le seguenti modificaziom: l) al comma 1, le parole "dei ruoli direttivi e dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere"; 2) al comma 6, le parole "del ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere "; 3) comma 7, le parole "dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "delle carriere". 33

35 Sezione II Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato Art. 2 Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato. 1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b); b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 3 O ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede attraverso cinque concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati: 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio Per i successivi quattro concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste; d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso 34

36 alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla precedente lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c) sono defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli. assistenti capo e, ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater,comma 1, lettere a) e.b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come. modificati dall'articolo 2, comma 2, lettere h) e n), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;, f) gli assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità. nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; g) i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; h) i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; i) gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; l) gli ispettori superiori che ali gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; m) con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione; n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A; o) agli assistenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; p) ai sovrintendenti capo che ali ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; q) ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; 35

37 r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; s) fmo all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 3 l-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto; t) con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede: 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, differiti, l'uno dall'altro, di almeno sei mesi, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame fmale di fme corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fmi della graduale alimentazione della dotazione organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le pennanenze di cui al n. 2); 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame fmale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 36

38 attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fme corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; u) fmo all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto; v) al l gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari di cui all'articolo l del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma l, del presente decreto; aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma l, del presente decreto. I funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità defmìte con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo; cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106 corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017; dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica; ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal l gennaio 2018 al l gennaio 2021, sono ammessi anche i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni; 37

39 ff) nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: l) il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma., del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di tre anni; 2) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 69 del medesimo decreto legislativo; gg) il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; hh) la disposizione di cui all'articolo lo del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dali gennaio 2020; ii) a decorrere dali gennaio 2017: 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari; 5) fino all'anno 2026 al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 6) fmo all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1 gennaio 2027, da unità a unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella l allegata al presente decreto, sono determinate 38

40 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché della dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; 11) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio; mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera sono defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; nn) con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la frequenza del corso di formazione; di direttore tecnico; di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui: l) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria. I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame fmale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento 39

41 conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative sono defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità; 00) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere Il), mm) ed nn), sono defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; pp) gli assistenti tecnici che al l gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo; qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza l gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; rr) i sovrintendenti tecnici capo che al l gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza l gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo; ss) gli ispettori capo tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza l gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico; tt) gli ispettori superiori tecnici che al l gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza IO gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico; uu) con decorrenza l gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all' articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione; vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 20-sexies, 20-septies, 31 quinquies e 24, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B; zz) agli assistenti capo tecnici che al l ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al l ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 40

42 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; bbb) ai sostituti direttori tecnici che al l ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; ccc) fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all' articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che non sia richiesto come presupposto per l'accesso al ruolo; ddd) agli orchestrali primo livello che al l ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15 quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; eee) con decorrenza 1 gennaio 2017: l) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere 11), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo; 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere Il), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo; fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera Il) e mm) è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente da a unità e da a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare entro i130 giugno di ciascun anno; ggg) i direttori tecnici capo, in servizio al l gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al l gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, 41

43 comma 1, del presente decreto. I funzionari tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg) e hhh) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità defmite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 111) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, sono ammessi anche i direttori tecnici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni; mmm) il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto; nnn) ai fmi della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto; 000) al 1 gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); ppp) i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; qqq) i medici capo, in servizio ali gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. I funzionari medici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità defmite con decreto del capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo; sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dali gennaio 2018 ali gennaio 2021, sono ammessi anche i medici capo con un'anzianità di ::;!e:,o nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno 42

44 ttt) il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. '334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3 allegata al presente decreto; uuu) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo; vvv) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato; zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fmo alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17,20, e 22, del medesimo decreto n. 250 del I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fmi del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fmo ad un massimo di punti lo. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso; aaaa) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo della carriera funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo; bbbb) le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 3 Disposizioni comuni per la Polizia di Stato. 1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presene decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. N elle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fme di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione 43

45 organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 3. Entro il 1 gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fmo al raggiungimento di unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 4. Ai fmi dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6-bis, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, comma 8, 24-quater, comma 2, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, comma 3, e 4 comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all' articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo l-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: "sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", istituita nell 'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica. ". 1O. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente. 11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportici, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; () 44

46 b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fmi sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, ma idoaeo ai servizi d'istitttte, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato; d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro". 12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo l, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali. 14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fmanza pubblica, al fme di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. 45

47 CAPO II Revisione dei ruoli del personale dell' Anna dei carabinieri Modificazioni all'ordinamento del personale dell'arma dei Carabinieri Sezione I Dotazioni e ruoli Art. 4 Dotazioni complessive 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: l) al comma 1, la parole «complessiva» è sostituta dalla parola «organica», le parole «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e le parole «4.188» sono sostituite dalle parole «4.207»; 2) al comma 2, le parole «e dei periti è fissata in » sono sostituite dalle parole «è di » e le parole «di cui marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole «e dei revisori è fissata nel numero massimo di » sono sostituite dalle parole «è di »; 4) al comma 4, la parola «dotazione» è sostituita dalla parola «consistenza», le parole «e degli operatori e collaboratori è costituita da » sono sostituite dalle parole «è di »; 5) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «6. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con n Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fmanza pubblica, al fme di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»; b) all' articolo 826, al comma 1: l) le parole «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle parole «505 unità»; 2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalle parole «generali di brigata»; 3) alla lettera b), la parola «5» è sostituita dalla parola «6»; 4) alla lettera d), le parole «170» sono sostituite dalle parole «169»; 5) alla lettera e), le parole «159» sono sostituite dalle parole «157»; 6) alla lettera t), le parole «170» sono sostituite dalle parole «171»; c) all'articolo 827, comma 1: l) alla lettera e), le parole «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla parola «ispettori»; 2) alla lettera t), le parole «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalle parole «sovrintendenti» ; d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera t) la parola «subalterni» è sostituita dalla parola «inferiori»; 46

48 e) all'articolo 829, comma l; l) le parole "96" sono sostituite dalle parole "94"; 2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) generale di divisione o brigata: l; b) ufficiali inferiori: 17; c) ispettori: 76.»; f) all'articolo 830, comma l: l) la parola «2.000» è sostituita dalla parola «1.000»; 2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalla parola «generali di brigata»; 3) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1 ;»; 4) alla lettera b), la parola «3» è sostituita dalla parola «5»; 5) alla lettera c), la parola «3» è sostituita dalla parola «2»; 6) alla lettera d), la parola «232» è sostituita dalla parola «132»; 7) alla lettera e), la parola «91» è sostituita dalla parola «40»; 8) alla lettera f), la parola «1.670» è sostituita dalle parole «819»; g) all'articolo 2212-quater: 1) al comma 1, le parole «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse; 2) dopo il comma l sono inseriti i seguenti: «2.Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori. 3. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212 bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell' Anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti. 4. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 22l2-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. S. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 22l2-bis, comma S, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell' Anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti. 6. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 22l2-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell' Anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori. 7. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 22l2-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'anna dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.». 47

49 Art. 5 Ruoli 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 821: l) al comma l: 1.1.) lettera b) la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale»; 1.2.) lettera c), la parola «logistico» è soppressa; 1.3.) la lettera c-bis) è soppressa; 2) al comma 2: 1.1) la parola «logistico» è soppressa; 1.2) lettera a), le parole «, specialità» sono sostituite con la parola «e»; 1.3) lettera b), le parole «e psicologico» e «, specialità psicologia» sono soppresse; la) lettera c), dopo la parola «sanitario» sono inserite le parole «e psicologico» e dopo la parola «veterinaria» sono aggiunte le parole «, specialità psicologia»; b) all'articolo 822: 1) nella rubrica, le parole «-logistico» sono soppresse; 2) al comma 1, le parole «-logistico» sono soppresse; c) all'articolo 823, comma 1: l) alla lettera b) la parola «22» è sostituita dalla parola «24»; 2) alla lettera c) la parola «80» è sostituita dalla parola «82»; 3) lettera d) la parola «465» è sostituita dalla parola «470»; d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati; e) all'articolo 915, al comma 2leparole «prevista dall'articolo 916» sono soppresse; f) all'articolo 952, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4.I1 personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell' Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione». Sezione il Ruoli degli ufficiali Art. 6 Reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 48

50 a) all'articolo 651: 1) nella rubrica, dopo le parole «dei ruoli nonnali» sono inserite le parole «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare»; 2) al comma 1, dopo le parole «dei ruoli nonnali» sono inserite le parole «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare»; b) dopo l'articolo 651 è inserito il seguente: «.Art.651-bis COM Alimentazione ordinaria del ruolo normale del! 'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali del ruolo nonnale dell' Anna dei carabinieri in servizio pennanente sono tratti, con il grado di sottotenente: a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo fonnativo previsto dal regolamento; b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio pennanente dell'anna dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica fmale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età; c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio pennanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell' Anna dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico defmita con detenninazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica fmale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono: a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dalle lettere del comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito; b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio pennanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con detenninazione dirigenziale.}); c) all'articolo 662, al comma 1, le parole «1113}) sono sostituite dalle parole «1/26)); d) l'articolo 663 è abrogato; e) all'articolo 664: 1) alla rubrica le parole «-logisticq)) sono soppresse; 2) al comma 1: 1.1) le parole «-logistico» sono soppresse; 1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio pennanente dell'anna dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica fmale non inferiore a «eccellente)} e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.)); 49

51 f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b): 1) dopo le parole «i militari» sono inserite le parole «in servizio permanente»; 2) le parole «superiore alla media» sono sostituite dalla parola «eccellente»; g) all'articolo 665, al comma 1, la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale» e le parole «-logistico» sono soppresse; h) all'articolo 666: 1) al comma l, le parole «e speciale» sono sostituite dalle parole «, forestale e tecnico»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»; 4) al comma 3-bis, la parola «ottavo» è sostituita dalla parola «nono» e le parole «di detto» sono sostituite dalle parole «del medesimo»; i) all'articolo 667, al comma l, le parole «e nel ruolo speciale dell'arma dei carabinieri» sono soppresse; l) all'articolo 668, al comma 1, la lettera d) è soppressa; m) all'articolo 670, al comma 1, le parole «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell' Arma dei carabinieri» sono soppresse; n) all'articolo 676, al comma 1, le parole «, dell' Aeronautica militare e dell' Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle parole «e dell' Aeronautica militare»; o) all'articolo 678: 1) al comma 5, le parole «-logistico» sono soppresse; 2) il comma 6 è abrogato; Art. 7 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 722: 1) al comma l, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle parole «due anni»; 2) al comma 2, dopo la parola «ruolo» sono inserite le parole «, se appartenenti all'esercito italiano, alla Marina militare e all' Aeronautica militare» e dopo la parola «anno» sono inserite le parole «, se appartenenti all'arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»; b) l'articolo 734 è sostituito dal seguente: «Art. 734 Corso di applicazione e corso di perfezionamento 50

52 1. I sottotenenti del ruolo nonnale dell'arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio fonnativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno. 2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è detenninato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le nonne previste dal regolamento. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo fonnativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al tennine del quale l'anzianità relativa è ridetenninata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fenno restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'art. 65l-bis. 4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con detenninazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso alloro turno.»; c) all'articolo 735: 1) al comma 1, dopo la parola «prescritto}) sono inserite le parole «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la fenna contratta.»; 2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse; 3) al comma l-bis, le parole «l-bis» sono sostituite dalla parola «3» e dopo le parole «pari grado,» sono inserite le parole «che ha frequentato l'accademia militare,»; d) l'articolo 736 è sostituito dal seguente: «Art. 736 Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale 1. I sottotenenti del ruolo nonnale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo: a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 l-bis; b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis. 2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianità è detenninato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le nonne previste dal regolamento, fenno restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 651-bis. 3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. 4. I sottotenenti di cui al comma l che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con detenninazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 51

53 5. I sottotenenti di cui al comma l che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai flni dell'anzianità di servizio.»; e) all'articolo 737: l) nella rubrica, le parole «logistico» sono soppresse; 2) al comma l: 1.1) le parole «logistico» sono soppresse; 1.2) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»; f) all'articolo 738: l) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»; 2) al comma 3, le parole «-logistico» sono soppresse; g) all'articolo 740, comma 1, lettera c), la parola «sottotenenti» è sostituita dalla parola «:tenenti», le parole «ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente» sono soppresse e le parole «-logistico» sono sostituite dalle parole «O forestale»; h) l'articolo 749 è abrogato; i) all'articolo 755: 1) al comma 1: 1.1) le parole «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalla parole «dei ruoli normale, forestale e tecnico»; 1.2) le parole «l'acquisizione» sono sostituite dalle parole «il miglioramento»; 1.3) dopo le parole «assolvimento delle funzioni» è aggiunta la parola «dirigenziali»; 2) al comma 3, dopo la parola «frequenza» sono inserite le parole «anche con modalità telematica». Art. 8 Stato giuridico e impiego 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modiflcazioni: a) all'articolo 855: l) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono inserite le parole «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare»; 2) il comma 2 è abrogato; b) dopo l'articolo 855 è inserito il seguente: «Art.855 bis COM Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'arma dei carabinieri 52

54 1. Gli ufficiali del ruolo nonnale dell' Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla nonnativa in vigore. 2. Gli ufficiali. del ruolo nonnale dell'arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fmi dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fmi dell'avanzamento. 3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell' Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'arma dei. carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fmi dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fmi dell'avanzamento. 4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fmi dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fmi dell'avanzamento. 5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un detenninato ruolo e grado.»; c) all'articolo 908, comma 1, le parole «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle parole «l'articolo 906 si applica»; d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale» e le parole «-logistico» sono soppresse; e) all'articolo 944, comma l, le parole «, della Marina militare e dell'arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»; f) all'articolo 963, comma l, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/fannacia) e specialità veterinaria»;. g) all' articolo 964, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/fannacia) e specialità veterinaria»; h) all'articolo 965, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/fannacia) e specialità veterinaria». Art. 9 Avanzamento 1. Al codice dell' ordinamento militare di ci al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1045, comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole «da un generale di» sono inserite le parole «di corpo d'annata o di» e le parole «o di brigata» sono sostituite dalle parole «del ruolo nonnale»; 2) alla lettera c), dopo la parola «cinque» sono inserite le parole «generali di brigata o»; 3) la lettera d) è soppressa; 4) alla lettera e), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»; 5) alla lettera e-bis), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»; b) all'articolo 1097: 53

55 l) al comma l: 1.1) all'alinea, dopo la parola «ufficialh>, sono inserite le seguenti: «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare»; 1.2) alla lettera a), le parole «, maggiore per gli ufficiali dell' Arma dei carabinieri» sono soppresse; 1.3) alla lettera b), le parole «esclusi gli ufficiali dell'arma dei carabinieri,» sono soppresse; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «l-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri avviene: a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano; b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»; c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse; d) all'articolo 1231, comma 1: 1) dopo la parola «laurea» è inserita la parola «magistrale»; 2) dopo la parola «capitano» sono inserite le parole «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta»; 3) le lettere a) e b) sono soppresse; e) all'articolo 1269, il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. 1n sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri, ai fmi dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»; f) il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) allegata al presente decreto; g) il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) allegata al presente decreto; h) il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) allegata al presente decreto; i) il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV allegata al presente decreto; l) il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V allegata al presente decreto; Art. lo Personale delle bande musicali 1. All'articolo 1512, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la parola «speciale» è sostituita dalle parole «normale». 54

56 Sezioneill Ruolo degli ispettori Art. Il Reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 679: l) al comma l, le parole «e ispettori» sono soppresse; 2) al comma l, lettera b), le parole «o sovrintendenti ) sono soppresse; 3) dopo il comma 2 è inserito il comma «3. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti; c) per il IO per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.)); b) l'articolo 683 è sostituto dal seguente: «Art. 683 Alimentazione del ruolo degli ispettori 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. 3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 3, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. 4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fmo alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e); c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna)); d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media) o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo; f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. S. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è: 55

57 a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 3, lettera b); b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 3, lettera c). 6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 3, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 7. Al fme di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso; b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo armo di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili. 8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.»; c) l'articolo 685 è sostituito dal seguente: «Art. 685 Ammissione al corso superiore di qualificazione 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell'articolo 679, comma 3, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria fmale di merito, approvata con decreto ministeriale; b) ai sensi dell'articolo 679, comma 3, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.»; d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante)) sono soppresse; e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante)) sono soppresse; f) all'articolo 696: 1) al comma 1, le parole «685, comma 2)) sono sostituite dalle parole «683, comma 4»; 56

58 2) al comma 3, la parola «dalla» è sostituita dalle parole «dal giorno successivo alla». Art. 12 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 765: l) le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 3» 2) al comma 3, le parole «comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle parole «comma 3, lettere b) e c)>> e la parola «annuale» è sostituta dalle parole «superiore di qualificazione»; b) all'articolo 767, la parola «annuale» è sostituita dalle parole «superiore di qualificazione». Art. 13 Compiti 1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte le parole «La carriera del ruolo marescialli ha sviluppo direttivo.»; b) al comma 3: 1.1.) le parole «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle parole «luogotenenti e i marescialli aiutanti»; 1.2.) le parole «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle parole «svolgono in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'arma dei carabinieri.»; Art. 14 Stato giuridico 1. All'articolo 1004, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla parola «luogotenenti». Art. 15 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1291: l) al comma 1: 1.1.) lettera d), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse; 1.2.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) luogotenente»; 57

59 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»; b) all'articolo 1292: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a scelta, per i gradi di maresciallo aiutante e luogotenente.». 2) la lettera c) è soppressa; c) all'articolo 1293: 1) al comma 1, le parole «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle parole «è stabilito in: a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo aiutante; b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.)); 2) il comma 2 è abrogato; d) l'articolo 1294 è sostituito dal seguente: «Art Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. 2. Le posizioni di impiego utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma l sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinierì,)); e) l'articolo 1295 è sostituito dal seguente: «Art Avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo aiutante sono così determinate: a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293; b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero l). 2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle 58

60 cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»; f) dopo l'art 1295 è inserito il seguente «Art.l295-bis Avanzamento a scelta al grado di luogotenente 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta}} sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili. 2. All'avanzamento «a scelta}) al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell' Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli aiutanti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale. 5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza ne li'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.}}; g) all'articolo 1296, le parole «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza}} sono sostituite dalle parole «luogotenenti» e la parola «speciale)} è sostituita dalle parole «normale)}; h) l'articolo 1324 è abrogato; i) dopo l'articolo 1325 è inserito il seguente: «Art bis Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell 'Arma dei carabinieri 1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel trlennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero». 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; 59

61 b) escluso dalla procedura ai sensi del comma l lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». Art. 16 Personale delle bande musicali 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l'articolo 1522 è sostituto dal seguente: «Art Attribuzione della qualifica di luogotenente 1. Le disposizioni sulla promozione a luogotenente e sull'attribuzione della qualifica di carica speciale di cui agli articoli 1295-bis e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.». Sezione IV Ruolo dei sovrintendenti Art. 17 Reclutamento 1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», dopo le parole «concorso per titoli» sono aggiunte le parole «riservato agli appuntati scelti» e le parole «aggiornamento e» sono sopprèsse; 2) al comma 2, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», le parole «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle parole «esami, riservato» e la parola «sette» è sostituita dalla parola «quattro»; 3) al comma 3, le parole «L'esame scritto» sono sostituite dalle parole «Gli esami» e le parole «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle parole «sono volti»; 4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati; 5) al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «f) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»; 6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7. Al fme di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi l e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.»; 60

62 Art. 18 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 775 è sostituito dal seguente: «Corso di formazione professionale 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di aggiornamento e formazione professionale, di durata non inferiore a un mese Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere. 2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fme corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.; b) l'articolo 776, al comma l: 1) la parola «2» è sostituita dalla parola «4»; 2) la parola «vicebrigadiere» è sostituita dalle parole «vice brigadiere». Art. 19 Compiti 1. All' articolo 849 del codice dell' ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite con le parole «nonché attribuito il comando di piccole unità»; b) al comma 3, le parole «il comando di piccole unità» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.». Art. 20 Stato giuridico 1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo la parola «marescialli» sono inserite le parole «e dei vice brigadieri»; b) al comma 1, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le parole «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776». 61

63 Art. 21 Avanzamento 1. Al codice dell' ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»; b) all'articolo 1298, comma 1, le parole «avviene:» sono sostituite dalle parole «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse; c) l'articolo 1299 è sostituito dal seguente: (<Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo mmlnlo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.»; d) l'articolo 1300 è abrogato; e) dopo l'articolo 1325-bis è inserito il seguente: «1325-ter Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell 'Arma dei carabinieri 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero». 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». Sezione V Ruolo degli appuntati e dei carabinieri Art. 22 Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 62

64 a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa; b) all'articolo 707: 1) al comma 1, lettera b), le parole «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle parole «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; c) all'articolo 708, al comma 1, le parole «A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.» sono soppresse; d) all'articolo 783, comma 1, la parola «arruolamento» è sostituita dalle parole «inizio del corso». Art. 23 Compiti 1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.». Art. 24 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»; b) all' articolo 1311: 1) al comma l, le parole «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle parole «quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado»; 2) al comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro»; 3) al comma 4, le parole «di servizio o» sono soppresse e le parole «sentito il parere della» sono sostituite dalle parole «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»; 4) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fme, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; c) dopo l'articolo 1325-ter è inserito il seguente: «Art quater. Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti del! 'Arma dei carabinieri 63

65 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero». 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 3. Per il personale: a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». Sezione VI Ordinamento dell 'Arma dei carabinieri Art. 25 Cambio di denominazione dei gradi 1. L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 173 COM Organizzazione territoriale del! 'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica; b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di 64

66 contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo aiutante o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.». Art. 26 Qualifiche di pubblica sicwezza 1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I luogotenenti e i marescialli aiutanti, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.». Sezione Vll Norme di coòrdinamento, transitorie e finali Art. 27 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento. l. Al codice dell' ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 20 lo sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti: «Art.2196-ter Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'arma dei carabinieri 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fme della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies. 2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma l, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età; b) diploma di scuola secondaria di 2 grado o equipollente; c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio. 3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma l, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti: 65

67 a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età; b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico defmita con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinieri; c) qualifica fmale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio. 3. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell' Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.»; «Art.2196-quater Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale del! 'Arma dei carabinieri 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell' Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.»; «Art quinquies Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del! 'Arma dei carabinieri 1. Fino ali 'anno 2021 compreso: a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati in deroga a quanto previsto dall'articolo 679, comma 3, lettere b) e c); b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà; c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979; d) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 3, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»; b) dopo l'art è inserito il seguente: «Art bis. Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»; c) l'art ter è abrogato. Art. 28 Disposizioni transitorie in materia di formazione. 1. Al codice dell' ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 20 l O sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206, comma l, lettera b), dopo la parola «normale» sono inserite le parole «di cui all'articolo 65 l-bis, comma 1, lettera a)>>; b) dopo l'articolo 2206-bis è inserito il seguente: 66

68 «Articolo 2206-ter Formazione dei sottufficiali del! 'Arma dei carabinieri 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti allo gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).». Art. 29 Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici. 1. Al codice dell' ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 20 l Osono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2210 è inserito il seguente: «Art.2210-bis Ruolo spec/ale a esaurimento del! 'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell' Arma dei carabinieri VI permangono a esaurimento. 2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell' Arma dei carabinieri è quello di colonnello. 3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti: a) per il grado di colonnello: 61 anni; b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»; b) all'articolo 2211: 1) alla rubrica, dopo la parola «esaurimento» sono inserite le parole «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell' Aeronautica militare»; 2) le parole «delle Forze armate» sono sostituite dalle parole «dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'aeronautica militare»; c) dopo l'articolo 2211 è inserito il seguente: «Art.22 1 l-bis Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell 'Arma dei carabinieri 1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro li (specchio A), quadro 1lI (specchio A). 2. A decorrere dallo gennaio 2022 e fino al31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro li (specchio A), quadro 1lI (specchio B). 3. A decorrere dallo gennaio 2027 e fmo al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro li (specchio A), quadro 1lI (specchio C). 4. A decorrere dallo gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro li (specchio B), quadro ID (specchio C). 67

69 5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma Al fme di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 22l2-ter, fenne restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell' Anna dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli nonnale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio pennanente dell' Anna dei carabinieri, fenne restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente detenninate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo nonnale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.»; d) all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «6. Ai periti superiori scelti dell' Anna dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; e) all'articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «4. Ai revisori capo dell' Anna dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; f) all'articolo 2212-septies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Ai collaboratori capo dell'anna dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; g) dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti: «Art.2212-decies Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell 'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali in servizio pennanente del ruolo speciale a esaurimento dell'anna dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo nonnale dell' Anna dei carabinieri.»; «Art. 22l2-undecies Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell 'Arma dei carabinieri l. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo nonnale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio pennanente uguale o successiva allo gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono ridetenninati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio pennanente effettivo. 2. Per le ridetenninazioni di cui al comma 1, si computano: 68

70 a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore; c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.»; «Art. 22l2-duodecies Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell 'Arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell' Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta. 2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al lo gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. 3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano: a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore; c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 22l4-quinquies. 5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell' Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.»; «Art. 22l2-terdecies Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento 1. Al fme di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'arma dei carabinieri, dall'anno 2017 all'anno 2021, è istituito il ruolo straordinario a esaurimento. 2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell' Arma dei carabinieri è quello di capitano....:i'\, 69

71 3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 22l2-quaterdecies. 4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell' Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze.»; «Art. 22l2-quaterdecies Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 22l2-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell' Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al lo gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi. 3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato' per intero ai fmi dell'anzianità di servizio.»; «Art. 22l2-quinquiesdecies Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'arma dei carabinieri 1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell' Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui a.lo

72 2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i seguenti: a) sottotenente: uno; b) tenente: tre. 1. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-bis.»; h) all'articolo 2214-quater: 1) al comma 13, le parole «, limitatamènte ali 'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse; 2) al comma 14, le parole «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse; 3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti: «15. Al fme di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 63, comma 7, lettera b), e 692 comma 7, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fmo alloro completo esaurimento. 16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate allo gennaio. 17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 5 lettera f). 18. li personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'arma dei carabinieri, al termine del quale: a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo ID, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fme corso; b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale; c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo li personale dei ruoli forestali dei. revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni specialistiche svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante Generale.»; 4) al comma 24, la parola «organiche» è sostituita dalla parola «effettive», prima delle parole «ruolo di destinazione» è inserita la parola «corrispondente» e dopo le parole <<ruolo di destinazione» sono inserite le parole «allo gennaio dell'anno di riferimento»; i) dopo l'articolo 2214-quater è inserito il seguente: «Art.2214-quinquies Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale del! 'Arma dei carabinieri 1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell' Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o 71

73 successiva al lo gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale. 2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianità relativa pregressa. 3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell' Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 22l2-duodecies. 5. Sino all'anno 2023 compreso, l'amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti: a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva alio gennaio 1994; b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell' Arma dei carabinieri; c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni. 6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma l e all'articolo 2212-decies. 7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa. 8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7: a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado; b) ai fmi del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo. 9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5: a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro ilio luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al3l dicembre 1994; 72

74 b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il F luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio pennanente effettivo uguale o antecedente al31 dicembre 1995; c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il IO luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio pennanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996; d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il F luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio pennanente effettivo uguale o antecedente al31 dicembre 1997; e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro ilio luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio pennanente effettivo uguale o antecedente al31 dicembre 1998.». Art. 30 Disposizioni transitorie in materia di avanzamento. 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 20 l O sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti: «Art.2243-bis Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo nonnale dell' Anna dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 2. Per gli ufficiali del ruolo nonnale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio pennanente nell'anna dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto. 3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio pennanente nell'anna dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto. 4.Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.»; «Art.2243-ter Regime transitorio per lafrequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri 1. Gli ufficiali del ruolo nonnale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio pennanente nell'anna dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio pennanente nell'anna dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.}); 73

75 relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unità.»; c) all'articolo 2247bis: l) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: «8-bis. La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che: a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» ògiudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero». 8-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.». 2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: «9-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) nell 'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero». 9-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.». 3) dopo il comma lo sono inseriti i seguenti: «lo-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che: a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero». 10-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»; 4) al comma Il, alle lettere d) ed e), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle parole «luogotenenti»; d) dopo l'articolo 2247quater sono inseriti i seguenti: 75

76 «Art quinquies Regime transitorio dell 'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell 'Arma dei carabinieri 1. Sino ali' anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo A partire dallo gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).»; «Art s exies Regime transitorio dell 'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale del! 'Arma dei carabinieri 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A). 2. A partire dallo gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).»; <<Art.2247-septies Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'arma dei carabinieri 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro li (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro li (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo A partire dal IO gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro li(specchio C). 5. Al fme di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al IO gennaio 2010 nonché uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni. 7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità: a) per l'anno 2018: 1) generale di divisione: nessuna promozione; 2) generale di brigata: comparto sanitario l; 3) colonnello: comparto sanitario e psicologico l, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico l; 76

77 b) per l'anno 2019: 1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico L»; «Art octies Regime transitorio del! 'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento del! 'Arma dei carabinieri. 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell' Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.»; «Art nonies Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'arma dei carabinieri 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione: l) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al31 dicembre 2016; 2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al31 dicembre 2017; 3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al31 dicembre 2018; 4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al31 dicembre 2019; d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione: 1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al31 dicembre 2014.»; «Art decies Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'arma dei carabinieri 1. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell' Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore. 2. All'avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado. 3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.»; 77

78 «Art undecies Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto l. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore. 2. All'avanzamento «a scelta» al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado. 3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.»; «Art duodecies Avanzamento a scelta al grado di perito superiore 1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono così determinate: a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto; b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento ah'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero l). 2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell' articolo 1051, nell' avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma I.»; e) all'articolo 2248, al comma 1, le parole «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite dalle parole «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 22l0-bis e comunque non oltre l'anno 2027 e dopo le parole: "fermi restando i volumi organici complessivi" sono inserite le seguenti: "e l'invarianza di spesa. Al fme di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»; f) all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «2. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell' Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità. 3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi defmiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 2, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»; g) dopo l'articolo 2248-bis è inserito il seguente: 78

79 «Art ter Disposizioni transitorie per ilprogressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell 'Arma dei carabinieri 1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell' Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui agli articoli 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; h) dopo l'articolo 2250-ter è inserito il seguente: «Art.2250-quater Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui al articolo 221 l-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma l, lettera d), avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione; b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione; c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo; d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. 2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell' Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell' Arma dei carabinieri.»; i) l'articolo 2252 è sostituito dal seguente: «Art.2252 Regime transitorio del! 'avanzamento al grado di maresciallo aiutante e perito superiore scelto 1. I marescialli capo dell' Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell' Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza 1 o gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al ; b) il secondo terzo, con decorrenza IO aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza lo luglio In relazione alle promozioni di cui al comma 1, al fme di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell' Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica. 3. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell' Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al 79

80 presente codice, sono inclusi in un' aliquota straordinaria formata al lo gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza lo gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza lo aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1 o luglio Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fmi della promozione di cui al comma Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma Le promozioni di cui ai commi 1 e 3 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.»; l) all'articolo 2253: a) al comma 7: 1) la parola «2007» è sostituita dalla parola «2005»; 2) le lettere e) ed f), sono soppresse; b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: «8. Per il personale di cui al comma 7 lettera c), il numero delle qualifiche da attribuire non deve superare la misura di due quarantasettesimi dell'organico del ruolo stabilito dal presente codice. 9. Le promozioni conferite, ai sensi del comma 7 lettera c), al personale avente anzianità dal lo gennaio al 31 dicembre 2005, decorrono ai soli fmi giuridici dal lo gennaio 2016 ed economici dallo gennaio 2017.»; m) dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti: «Art bis Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto 1. I marescialli aiutanti luogotenenti comunque in servizio al IO gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. 2. I periti superiori scelti in servizio allo gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. 3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che allo gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera a), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata alio gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4. 80

81 4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell' Arma dei carabinieri che allo gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata allo gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies. 5. I periti superiori che alla data dello gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 8-bis dell'articolo 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al lo gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-undecies. 6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il IO gennaio I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa ilio gennaio I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa ilio gennaio Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del31 dicembre lo. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo Ai fmi dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.» ; «Art ter Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma l lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal IO ottobre Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253 bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), è attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dallo ottobre Al fme dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data dello gennaio Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art bis letto a, per il conseguimento della carica speciale, è la seguente: a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre i12006: 1 anno; 81

82 b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dallo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal IO gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall' articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto nel medesimo comma, è la seguente: a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1 0 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1 0 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.»; «Art quater Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori del/ 'Arma dei carabinieri 1. I brigadieri dell' Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal lo gennaio A tal [me, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai [mi del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre I brigadieri e i revisori che alla data del lo gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1 0 gennaio I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il lo gennaio Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1 6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1 0 gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata allo gennaio I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il IO gennaio I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale de 11'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 82

83 9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7. lo. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fme di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art.l299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento: l) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il IO gennaio e il3l dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra ilio gennaio e il3l dicembre 2016; 4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il3l dicembre 2010; 5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 20 Il; b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il lo gennaio e il31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra ilio gennaio e il3l dicembre 2016; 4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il IO gennaio e il 31 dicembre 2 O l O; 5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 20 Il.>>; «Art quinquies Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale 1. Ai brigadieri capo comunque in servizio al IO gennaio 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal IO ottobre Ai revisori capo che al IO gennaio 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la 83

84 promozione entro il31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dallo ottobre Al fme dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data dello gennaio Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fme di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2016; 5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2010; 6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e i131 dicembre 2011; 7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2012; 8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2013; b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis sono inclusi in aliquota di avanzamento: I) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il IO gennaio e il 31 dicembre 2016; 5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2010; 6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il lo gennaio e il31 dicembre 20 Il; 84

85 7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2012; 8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il lo gennaio e il31 dicembre 20l3.»; «Art sexies Promozione al grado di appuntato scelto 1. Gli appuntati e i collaboratori che al IO gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo l3ll e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'anna dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza l gennaio I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.»; <<Art septies Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale 1. Agli appuntati scelti che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo l325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza IO ottobre Ai collaboratori capo che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza IO ottobre Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedente è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del IO gennaio Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo l325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma l e comunque in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo l325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e comun'que in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.». 85

86 Art. 31 Progressioni di carriera dei ruoli forestali del! 'Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti 1. Il quadro V1 della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella F allegata al presente decreto. 2. Il quadro vn della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella G allegata al presente decreto. 3. Il quadro VIII della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella H allegata al presente decreto. 4. Il quadro IX della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella I allegata al presente decreto. 5. Il quadro X della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella L allegata al presente decreto. 6. Il quadro XI della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella M allegata al presente decreto. Art. 32 Passaggio ai nuovi parametri stipendiali 1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella AA allegata al presente provvedimento per brigadiere capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità: a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal logennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo; b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dallo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo; c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal lo gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1 0 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; 2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella A allegata al presente provvedimento per brigadiere capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità: a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal l gennaio 2010 al 31 dicembre 20 lo: all'atto della promozione a revisore capo; b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dallo gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo; c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dallo gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo; d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal IO gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo. 86

87 3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella AA allegata al presente provvedimento per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado. 87

88 Capoill Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di frnanza Art. 33 (Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) 1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma l, le parole "alla data del 1 o settembre 1995, è pari a unità" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1 o gennaio 2017, è pari a unità"; b) all'articolo 4: l) al comma 2, le parole "attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute" sono sostituite dalle seguenti: "compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta"; 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2 bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale ". La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia difinanza. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all 'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»; c) non si trovino in una delle condizioni di cui ali/articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell 'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma. 2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica. 2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell 'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, alfine di assicurare lafunzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. "; c) all'articolo 6: l) al comma 1: 1.1) alla lettera b), le parole: "Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata" sono soppresse; 1.2) la lettera c) è soppressa; 1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;"; 1.4) alla lettera f), le parole "di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;"; 1.5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della 88

89 pena ai sensi dell 'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di preveilzione;"; 1.6) alla lettera i), dopo la parola "ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclus ione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; "; 1.7) la lettera l). è sostituita dalla seguente: "l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall 'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;"; 1.8) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia."; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "l-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e [J del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. "; 3) ai commi 2 e 3, le parole ", qualora unici superstiti," sono soppresse; 4) al comma 3, le parole "operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio" sono sostituite dalle seguenti: "di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza."; d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Modalità dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: 2) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 3) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; 4) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; 5) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante ilpossesso dei requisiti; 6) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione; 7) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; 8) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse; 9) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio. 89

90 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia difinanza: 3) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; 4) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso; 5) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dali 'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;. 6) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi. 4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa."; e) all'articolo 8: 1) ai commi 1 e 2, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; 2) al comma 3, le parole "imputato in un procedimento penale" sono sostituite dalle seguenti: "rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi"; f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: "Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri) 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia difinanza. 2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza. 3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale: a) a domanda del! 'interessato; b)per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare. 4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza."; g) all'articolo 9: 1) al comma 1, sostituire le parole da "continua" fino alla fine con le seguenti: "è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado"; 2) dopo il comma l, sono aggiunti i seguenti: "l-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo. l-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia difinanza."; h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: "Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri) 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. 2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 90

91 Art.9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente) l. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d/impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) sospesi dal servizio; c) in aspettativa. Art. 9-quater (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri) l. Il personale appartenente al ruolo appuntati efinanzieri deve possedere l'idoneitàfisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali. Art. 9-quinquies (Aspettativa) 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi. 2. L/aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l/ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma l sono concessi i periodi di licenza non ancorafruiti. 4. L/aspettativa per motivi privati è disposta a domanda I motivi devono essere provati dali/interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l/aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 6. L/aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione. 7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. 8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero. 10. I militari di cui al comma l in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio. 11. I militari di cui al comma l in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda. 12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. 91

92 Art. 9-novies (Infermità) 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Capo IL TItolo II de/libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell 'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato; b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti. 2. il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g). 3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio. Art. 9-decies (Cessazione a domanda) 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso. 3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva. 4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato. 5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Art. 9-undecies (Nomina all 'impiego civile) 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. 2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande. 3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito ali 'impiego civile. 4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado. 5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 93

93 6. L'accertamento dell 'idoneità e meritevolezza dell 'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell 'economia e delle finanze, membri. 7. La nomina all 'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione. Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma) l. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza. 2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma l, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato. 3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto. 4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio) l. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. "; i) all'articolo lo: 1) al comma 1, dopo le parole "«appuntati e finanzieri»" sono aggiunte le seguenti: "in servizio permanente"; 2) al comma 2: 2.1) le parole "di anzianità di servizio o" sono soppresse; 2.2) le parole "all'articolo 31 della legge lo maggio 1983, n. 212, e successive modiflcazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 55-bis e 55-ter"; 3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) fzsici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore."; 4) al comma 6, le parole "di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio" sono sostituite dalle seguenti: "e riduzione di anzianità"; 5) ai commi 7 e 8, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; l) all'articolo 11, al comma 1: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità; "; 2) la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; m) all'articolo 12: 1) al comma 1, dopo le parole "dall'articolo 11, comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b) e c)"; 2) al comma 5), la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; n) l'articolo 14 è abrogato; o) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente: "Art. l4-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri) 94

94 l. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica. 2. A parità di condizioni di cui al comma l, l'iscrizione avviene in ordine: a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare; b) di data di arruolamento; c) di data di nascita; d) alfabetico. 3. n personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi l e 2."., p) all'articolo 17, le parole "a decorrere dal l settembre 1995, è pari a unità" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal l gennaio 2017, è pari a unità"; q) all'articolo 18: 1) al comma 2, le parole "ed addestrativo" sono sostituite dalle seguenti: "e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta."; 2) al comma 3, dopo le parole "unità operative", sono aggiunte le seguenti: ", sostituendo il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento"; 3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell 'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»; c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo efermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma. 3-quater. n brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica. "; r) all'articolo 19: 1) al comma 1: 1.1) le parole "e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione" sono soppresse; 1.2) la parola "inferiore" è sostituita dalla seguente "superiore"; 1.3) la parola "qualificazione", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente "formazione"; 1.4) alle lettere a) e b), le parole "di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 27"; 2) al comma 2, la parola "qualificazione" è sostituita dalla seguente ''formazione''; 3) al comma 3, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; 9S

95 4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti infavore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell 'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b)."; s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo; d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell 'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa; j) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere. "; t) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Modalità dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante ilpossesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione; j) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati aifini della redazione delle graduatorie finali di merito. 2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia difinanza: a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica; c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dali 'inizio dei corsi diformazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A 96

96 tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell 'azione amministrativa."; u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati; v) all'articolo 27: 1) nella rubrica, la parola "qualificazione" è sostituita dalla seguente: "formazione"; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma l, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare". 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "I corsi di cui al comma l possono essere erogati anche con modalità telematiche."; 4) il comma 3 è abrogato; z) all'articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "l. nruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici: a) luogotenente; b) maresciallo aiutante; c) maresciallo capo; d) maresciallo ordinario; e) maresciallo."; 2) il comma 2 è abrogato; aa) all'articolo 33, comma 1, le parole "a decorrere dallo settembre 1995, è pari a unità, di cui che rivestono il grado di maresciallo aiutante" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dallo gennaio 2017, è pari a unità"; bb) all'articolo 34: l) al comma 3, è aggiunto, in fme, il seguente periodo: "Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita. svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori."; 2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. "; 3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che: a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente; b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»; c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Alpersonale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell 'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui alpresente comma. 5-ter. n luogotenente "cariche speciali" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti "cariche speciali" prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica. 97

97 5-quater. La qualifica di "cariche speciali" è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza."; cc) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: "Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori) l. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso: a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma l; b) per il 30%, attraverso un concorso interno: l) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all 'articolo 36, comma 5, lettera a); 2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati efinanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5; 2. I vincitori del concorso di cui alle lettere a) e b) del comma l, sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all 'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma l, lettera b), numero l) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). n medesimo meccanismo opera in caso contrario. "; dd) all'articolo 36: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per la partecipazione ai concorsi"'; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "l. Al concorso di cui all'articolo 35, comma l, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia difinanza che: l) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo lo, comma 3; 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento; 5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo; 6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; b) i giovani, anche se al/e armi, che posseggono i seguenti requisiti: l) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 98

98 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l 'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 8) essere riconosciuto in possesso dell 'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall 'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; lo) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti diformazione delle Forze armate e di polizia."; 3) al comma 2, le parole "comma 1, lettera a), punto 4)" sono sostituite dalle seguenti: "comma l, lettera a), numero 3)"; 4) al comma 4, le parole ''Non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre a quanto previsto al comma l, lettera b), numero 2), non si applicano"; 5) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: "4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo; 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità"; 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui al n. l) del richiamato articolo 35, comma l, lettera b), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo n. 2) del medesimo comma l"; 6) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo"; ee) l'articolo 37 è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Modalità dei concorsi pubblici) l. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma l, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e ì requisiti richiesti per l'ammissione al concorso; 99

99 d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione; j) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati aifini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell 'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, aifigli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) è nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse. 6. n numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo. 7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa."; ff) gli articoli da138 al 43 sono abrogati; gg) all'articolo 44: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "l. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma l, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza. "; 2) al comma 3, dopo le parole "viene conferito", sono aggiunte le seguenti: ", con determinazione del Comandante generale della guardia difinanza, "; 3) al comma 6, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; hh) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: "Art. 46 (Modalità dei concorsi interni) 100

100 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando; d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti; e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione; j) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi; g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse; h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; i) la durata del corso. 2. Nell 'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, newordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica. 3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: a) è nominata la commissione giudicatrice; b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui ali 'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa."; ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati; 11) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole "nomina a maresciallo" sono aggiunte le seguenti: ", con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, "; mm)all'articolo 52: 1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "a) e bl'; nn) all'articolo 55: l) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. "; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "l-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell 'anno di formazione dell 'aliquota di riferimento"; 3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità. "; 4) al comma 3, le parole "o di salute" sono soppresse; 101

101 00) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti: "Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento) l. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento., Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento) l. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue: a) presidente: un ufficiale generale; b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente "cariche speciali" o un brigadiere capo "qualifica speciale" ovvero un appuntato scelto "qualifica speciale", rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. 2. Per la commissione di cui al comma l sono nominati membri supplenti. Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento) 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente. 2. La commissione hafacoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente. 3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative. 4. nparere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti. Art. 55-quinquies (Giudizio sull 'avanzamento ad anzianità) 1. Le commlssloni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità. Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta) l. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da l a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualità morali, caratteriali e fisiche; 102

102 b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza. 6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità. pp) all'articolo 56: 1) al comma 1, le parole "all'articolo 31 della legge lo maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 55-bis e 55-ter"; 2) al comma 3, le parole "già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge lo maggio 1983, n. 212" sono soppresse; 3) al comma 4, le parole ", salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»" sono soppresse; 4) al comma 5, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; qq) all'articolo 57: 1) al comma 1, le parole "34 della legge lo maggio 1983, n. 212" sono sostituite dalle seguenti: "55-quinquies"; 2) al comma 3, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; rr) all'articolo 58: l) nella rubrica, le parole "ed a scelta per esami" sono soppresse; 2) le parole "35 della legge lo maggio 1983, n. 212", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "55-sexies"; 3) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ispettore"; 4) al comma 2, le parole "D/l", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "D/2"; 5) al comma 2-bis, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante"; 6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione."; ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati; tt) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: "Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali) 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli 103

103 a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dali 'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso. 4. n personale di cui al comma l, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza. 5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere."; uu) dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente: "Art. 68-bis (Transito di contingente) 1.11 personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda: a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell 'amministrazione e se in possesso dell 'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo; b) dal contingente di mare a quello ordinario: 1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell 'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell 'accertata non idoneità alla vita di bordo; 2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento. 2. n personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell 'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 3. n transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. "; vv) dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente: "Art. SO-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più 104

104 efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell 'azione amministrativa. "; zz) le parole "o dell'autorità dal medesimo delegata", "o dall'autorità dal medesimo delegata" e "o l'autorità dal medesimo delegata", ovunque ricorrono, sono soppresse. 2. Le tabelle allegate al decreto legislativo J2 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto. Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) 1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4: 1) alla lettera b-bis, la parola "ad un anno" è sostituita dalla seguente: "a due anni"; 2) dopo la lettera b-bis, è aggiunta la seguente: "b-ter. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell 'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità"; b) all'articolo 2: l) al comma 1: 1.1)dopo la parola "ruoli" sono aggiunte le seguenti: ", con carriera a sviluppo dirigenziale,"; 1.2) alla lettera a), dopo la parola "normale", sono aggiunte le seguenti: ", nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;"; 1.3)le lettere b) e c) sono soppresse; 2) al comma 2, la parola "speciale" è sostituita dalla seguente: "normale - comparto speciale"; c) l'articolo 3 è abrogato; d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Funzionamento dei ruoli) 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto. 2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal ]O gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate. "; e) all'articolo 5: l) al comma 1: 1.1) alla lettera f), le parole "L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di fmanza" sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dali 'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti"; 1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all 'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità; 105

105 g-quater) non aver riportato, nel! 'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa. "; 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso."; 3) al comma 3: 3.1) la parola "indicati" è sostituita dalla seguente: "stabilite"; 3.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;"; 3.3) alla lettera b), le parole da "esperti" fmo a "valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione."; 4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell 'azione amministrativa."; f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale) 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso: a) pubblico; b) interno. 2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante generale della guardia difinanza. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza può destinare: a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma l, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di "pilota militare" o "comandante di stazione e unità navale" del Corpo della guardia di finanza; b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma l, lettera b), afavore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell 'ultimo biennio la qualifica finale non iriferiore a «superiore alla media» o equivalente. "; g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali) 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'accademia della Guardia di finanza. 2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia della Guardia di finanza non può essere iriferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando 106

106 di concorso. n termine massimo di 22 anni è elev.ato a 28 anni per gli I ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati efinanzieri del Corpo della guardia difinanza. 3. Nel limite delle riserve di, posti. di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia difinanza di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 4. n ciclo formativo dell'ufficiale' del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:. a) un corso diaccademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; b) un corso di Applicazione, di. durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma l, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti. 6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 7. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. nfrequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all 'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o degli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. 8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione ifrequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell 'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 11. n rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza. 12. Con decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 107

107 13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di fmanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero aifini dell'anzianità di servizio e di grado. Art.6-ter (Accesso al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno) 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti. alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui ali 'articolo 5, comma 2, che: a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45 anno alla data indicata nel bando di concorso; b) abbiano riportato nel! 'ultimo biennio la qualifzca finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo lbrdine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa. 3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7,8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia difinanza. 4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale -comparto aeronavale. 5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell 'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, ilfrequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta ilproscioglimento dalla ferma contratta. "; h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati; i) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35 anno di età"; 1.2) lettera b), le parole "che abbia compiuto il 33 anno di età e" sono soppresse e la parola "42 " è sostituita dalla seguente: "450>'; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di 108

108 cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all 'articolo Il, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è ride terminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. "; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnicologistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13."; 4) al comma 4, le parole "6, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "6-bis, comma 12"; l) all'articolo lo, il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "a) nel ruolo normale comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;"; m) all'articolo 11: 1) al comma 1: 1.1) le parole "e del ruolo aeronavale" sono sostituite dalle seguenti: "reclutati ai sensi dell 'articolo 6-bis"; 1.2) le parole "ai corsi" sono sostituite dalle seguenti: "al corso"; 1.3) è aggiunto, infme, il seguente periodo: "Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale."; 2) al comma 2, le parole "degli articoli 8, 9 e 40, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dell 'articolo 6-ter"; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell 'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale."; 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1."; 5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui ali 'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n "; n) all'articolo 14: l)il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che: a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato."; 2) al comma 4: 2.1)le parole "legge 24 ottobre 1977, n. 801" sono sostituite dalle seguenti: "legge 3 agosto 2007, n. 124"; 2.2)la lettera c) è soppressa; o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, qualora si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purché non sono già stati valutati per sei volte ai fini dell 'avanzamento al grado di generale di brigata; "; 109

109 p) all'articolo 18, comma 5, le parole "Quando eccezionalmente" sono sostituite dalle seguenti: "La valutazione dell 'ufficiale che, inserito nell 'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è sospesa. Quando eccezionalmente" e all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell 'avanzamento a scelta al grado di colonnello."; q) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità."; r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; b) del comparto speciale: l) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota; 2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella l per gli ufficiali del comparto ordinario. 7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati, entro ilio luglio, che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto. 7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un 'unica graduatoria di merito. "; s) all'articolo 22, comma 4: l) alla lettera b), le parole "al grado di maggiore e di colonnello" sono soppresse; 2) la lettera c) è soppressa; t) all'articolo 24, comma 2, le parole "Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Comandante generale"; u) all'articolo 26: l) al comma l, primo periodo, dopo le parole "i gradi" sono aggiunte le seguenti: "del ruolo tecnico-logistico-amministrativo"; 2) al comma 2, le parole "ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato" sono soppresse; v) all'articolo 27, comma l, lettera a): l) le parole ", di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco" sono soppresse; 2) le parole "1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "l e 2"; z) all'articolo 28: l) al comma l: 1.1) le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; 1.2) le parole "con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "con propria determinazione"; 1.3) alla lettera b), dopo le parole: "ai gradi di generale", sono aggiunte le seguenti: "del ruolo normale"; 2) al comma 2: 2.1) le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; 2.2) le parole "delle tabelle 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: "della tabella 1"; 110

110 2.3) le parole "della tabella 4" sono sostituite dalle seguenti: "della tabella 2"; 3) il comma 4 è soppresso; aa) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: "Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici) 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di spesa annuale di euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato. 2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. "; bb) all'articolo 30: l) al comma 1, le parole "1,2,3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2"; 2) al comma 2: 2.1) le parole "delle tabelle 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: "della tabella 1"; 2.2) la parola "4" è sostituita dalla seguente: "2"; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al successivo comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dawarticolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Qualora si determinano eccedenze non totalmente riassorbibilì, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita ali 'anno solare di promozione, si(l anagraficamente il più anziano. "; cc) all'artico lo 31, al comma 1, le parole "1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 2"; dd) all'articolo 32, al comma 2: 1) alla lettera c), le parole le parole "Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Comandante generale"; 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) ali 'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo ali 'inclusione in aliquota per annualità pregresse. "; ee)all'articolo 34, al comma 2: 1) le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"; 2) le parole "7, della legge lo dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"; ff) dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente: "34-bis (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni) 111

111 1. Alpersonale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera al! 'atto del rientro nel medesimo Corpo, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione: a) fino al grado di tenente colonnello, con decorrenza attribuita alprimo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; b) al grado di colonnello o generale di brigata qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di secondafascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; 2. Ai fini dell 'iscrizione in ruolo, il militare è collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari parigrado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza 3. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre il grado di maggiore in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. 4. Al rientro nel Corpo della guardia di finanza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi e qualifiche corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata. "; gg)all'articolo 35: l) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. 2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato ilprimo anno di tale corso. 2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32."; 2) il comma 5 è abrogato; hh) all'articolo 39, comma l: l) le parole ", aeronavale, speciale" sono soppresse; 2) alla lettera c), la parola "35 " è sostituita dalla seguente: "40(:f>'; ii) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati; 11) l'articolo 55 è sostituito dal seguente: "Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-iogistico-amministrativo della Guardia difinanza) 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-iogistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. "; mm) l'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni) 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale. 3.Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in 112

112 relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento. "; nn) l'articolo 59 è sostituito dal seguente: "Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-iogistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati: a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico; b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-iogistico. "; 00) l'articolo 60 è abrogato; pp) all'articolo 62, comma 1, le parole ", aeronavale, speciale" sono soppresse; qq) all'articolo 63, al comma 1: 1) le parole "marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "luogotenenti del Corpo della guardia di finanza"; 2) le parole "e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61," sono sostituire dalle seguenti: ", disciplinato dall 'articolo 61"; 3) la parola "speciale" è sostituita dalla seguente: "normale - comparto speciale"; rr) all'articolo 64: 1) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell 'usura;"; 2) alle lettere b) e d), le parole "all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416" e "della legge 11 marzo 1926, n. 416" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" e "del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"; 3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. n servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo."; ss) all'articolo 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "l-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia difinanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente 113

113 tt) della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di fimanza. "; le parole "Ministro delle fmanze", "corso superiore di polizia tributaria" e "Scuola di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze", "corso superiore di polizia economico-finanziaria" e "Scuola di polizia economico-finanziaria". 2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto. Art. 35 (Altre modifiche normative) 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso. 2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole "Scuola di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Scuola di polizia economico-finanziaria". 3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887: a) l'articolo 4 è abrogato; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole "corso superiore di polizia tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "corso superiore di polizia economico-finanziaria"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente ejjèttivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un 'anzianità nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni."; 3) al comma 4, le parole "dal Comandante in seconda" sono sostituite dalle seguenti: "da un generale di corpo d'armata". 4) alla tabella n. 2, le parole "corso superiore di polizia tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "corso superiore di polizia economico-finanziaria". 4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore) 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello. 2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento. "; b) all'articolo 33, comma l, la parola "capitano" è sostituita dalla seguente: "maggiore". 5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, comma 3, le parole "d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato" sono sostituite con le seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza"; 114

114 b) all'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fme, il seguente periodo: "Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66."; c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: "disposizioni di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'articolo 35 del presente decreto e". 6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: "Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia difinanza) 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare. 6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti. n. 7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) all'articolo 2136, al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole "Titolo IV", sono aggiunte le seguenti: ", eccetto l'articolo 806"; 2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: "d-bis) l'articolo 794;" e "d-ler) l'articolo 858;"; 3) dopo la letterag-bis), è aggiunta la seguente: "g-ter) l'articolo 894;"; 4) alla lettera bb), la parola "il" è sostituita dalle seguenti: "la sezione I der'; 5) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: "ff-bis) l'articolo 1780."; b) all'articolo 2140: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), j), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69"; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-iogistico-amministrativo. "; 3) al comma 4, le parole "ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69" sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69"; c) all'articolo 2141, le parole da "per il contingente ordinario" fmo alla fme sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado. "; d) all'articolo 2142, dopo le parole "l'innovazione", sono aggiunte le seguenti: "nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell 'amministrazione di destinazione."; e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 è soppresso; 115

115 f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell 'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente: a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; b) una delle ferme già previste dali 'articolo 3 della legge 28febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età. 5. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo ". 8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numeri 1) e 4), in deroga all'articolo 13 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole: a) "nucleo di polizia tributaria" o "nuclei di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nucleo di polizia economico-finanziarid' e "nuclei di polizia economico-finanziaria"; b) "corso superiore di polizia tributaria" e "scuola di polizia tributaria", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "corso superiore di polizia economico-finanziarid' e "scuola di polizia economico-finanziarid'. Art. 36 (Disposizioni transitorie) 1. Gli appuntati in servizio permanente allo gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza lo gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo IO, comma 2, del predetto decreto. 2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al IO gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza IO gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fme, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fmi del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado promossi con le aliquote del3! dicembre I vice brigadieri in servizio permanente al IO gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella DIl allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata allo gennaio I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal IO gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre

116 6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 7. I brigadieri in servizio permanente allo gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata allo gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dallo gennaio Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fme di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella DIl allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2014; b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2015; c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra ilio gennaio e il3l dicembre 2016; d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2010; e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 20 Il. lo. Al fme di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'unione europea: a) nel triennio , è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori" di cui all'articolo 33, comma l, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b); b) a decorrere dallo gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fmo a unità, assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fme di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di fmanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica. Il. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio allo gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità di servizio e con l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. 12. I marescialli aiutanti in servizio permanente allo gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata allo gennaio I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati: 117

117 a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dallo gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017; b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalità: c) il primo terzo, con decorrenza lo gennaio 2017; d) il secondo terzo, con decorrenza lo aprile 2017; e) il restante terzo, con decorrenza lo luglio Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fmi della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito indicato: a) per l'anno 2017: fmo al31 dicembre 2012; b) per gli anni 2018 e 2019: fmo al31 dicembre 2013; c) per gli anni 2020 e 2021: fmo al31 dicembre Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma. 16. Agli appuntati scelti comunque in servizio allo ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo Il dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza lo ottobre Al fme dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n Per il conseguimento della qualifica di "qualifica speciale", fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1 o ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado. 18. Ai brigadieri capo in servizio allo ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale" con decorrenza dallo ottobre Al fme dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del l ottobre Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di "qualifica 118

118 speciale", fenni restando gli altri requisiti e in deroga alla pennanenza nel grado prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra ilio ottobre e il 31 dicembre 2013; b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il IO gennaio e il 31 dicembre 2014; c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra ilio gennaio e il 31 dicembre 2015; d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 2016; e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fmo al 31 dicembre 2010; f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il lo gennaio e il 31 dicembre 20 Il; g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il lo gennaio e i131 dicembre 2012; h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra ilio gennaio e il31 dicembre 2013; 20. Ai luogotenenti di cui al comma Il, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di pennanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di "cariche speciali" con decorrenza dallo ottobre Al fme dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data dello ottobre Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fenni restando gli altri requisiti, la pennanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di "cariche speciali" è la seguente: a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: l anno; b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal lo gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal IO gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo lo gennaio dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1: a) lettera a): nel primo triennio, nella misura del 60% e, nel successivo biennio, nella misura del 65%; b) lettera b): nel primo triennio, nella misura del 40% e, nel successivo biennio, nella misura del 35%. 24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma l, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dallo gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi. 119

119 25. L'articolo 6bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione. 26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze 5 marzo 2004, n Il cinquanta per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato: a) fmo al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di fmanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) dallo gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di fmanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle fmanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di fmanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica fmale non inferiore a "eccellente" o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario. 30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre. mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fme corso. 31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di fmanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7,8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del Al fme di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fmo alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali. 33. Gli ufficiali del Corpo della guardia di fmanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fmi dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi. 34. Gli anni di anzianità nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fmi dell'inclusione 120

120 >-1' ', (t*kf nella l", 21\ e 3" aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello. 35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fmi dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note ( c), (d) ed ( e) della previgente tabella n Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di fmanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo. 38. Con decorrenza dallo gennaio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di fmanza: a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di fmanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita; b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di fmanza transitano nel ruolo normale * comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita; c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di fmanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita. 39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è attribuita a partire dall'anno Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fmo all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo. 42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 200 l, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di fmanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento. 43. Per gli anni da12024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota è fissato in 4 unità. 44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi le tabelle 1,2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre Per l'armo 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente. 121

121 45. Per gli ufficiali del ruolo nonnale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale. 46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella l allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fmi dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni. 47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: a) 2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore allo luglio Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo nonnale - comparto aeronavale è fissato in una unità; b) 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore allo luglio 2010; c) 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore allo luglio 2012; d) 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore allo luglio 2014; e) 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore allo luglio I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di fmanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore d,el presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente nonnativa. 49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di fmanza in servizio al IO gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di fmanza in servizio al IO gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente nonnativa. 51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio pennanente dei soppressi ruoli nonnale e speciale del Corpo della guardia di fmanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo nonnale - comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fme, i predetti ufficiali devono: a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: l) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale; 2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero; 3) specialista di elicottero o di aeroplano; b) essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di fmanza. Con detenninazione del Comandante generale della Guardia di fmanza sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo nonnale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di fmanza. 52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-fmanziaria sono ammessi: a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non antecedente al lo gennaio 2015 e i maggiori del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non successiva al31 dicembre 2016; b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non antecedente al IO gennaio 2016 e i maggiori del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 122

122 c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non antecedente al IO gennaio 2017 e i maggiori del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non antecedente al IO gennaio 2017 e i maggiori del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo nonnale con anzianità giuridica di grado non antecedente al IO gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017; f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo nonna le con anzianità giuridica di grado non antecedente al IO gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso. 53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-fmanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al tennine del relativo biennio di fonnazione. 54. Il maestro direttore in servizio pennanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di pennanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di frnanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate. 56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo nonnalecomparto ordinario è fissato in otto unità. 123.,.1" ".. :.,'"

123 CAPO N Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria Art. 37 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti rnodificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "l. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti."; b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 2. il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi spec ialistici. 3. il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore "," che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna. 5. E'escluso dali 'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 ilpersonale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3." 124

124 2. Nel capo ID, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma l, la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d)diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diplqma universitario"; b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "l-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado"; c) all'articolo 11, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"; 3. Nel capo IV, titolo 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell 'ambito dell 'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell 'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5ter. E' escluso dall 'attribuzione della denominazione di cui comma 5 bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. b)il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."; b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente) 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue: a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che ",,.r.;::-:... ti) '=ifi 125

125 non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. 2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verificafinale. 3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a),precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio. 4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all 'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. 5. L' individuazione delle categorie di titoli di servizio ed ilpunteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1 lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazionepenitenziaria."; c) l'articolo 17 è abrogato; d) all'articolo 18: 1) il comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste."; 2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5.bis. npersonale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto"; e) all'articolo 20, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni"; f) all'articolo 21: 1) le parole" merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: " merito assoluto"; 2) le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque annl". 4. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente : "Art. 22 (Ruolo degli ispettori) 1. nruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) vice ispettore; b) ispettore; c) ispettore capo; d) ispettore superiore; e) sostituto commissario."; 126

126 b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Art. 23 ( Funzioni del personale del ruolo degli ispettori) 1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell 'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell 'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dalfunzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell 'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività; gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n ilpersonale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 individuate con decreto del Capo del Dipartimento ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell 'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata. 5. E' escluso dali 'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."; c) all'articolo 25: l) al comma l, le parole" un corso della durata di dodici mesi preordinato" sono sostituite da: "un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè; 127

127 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori ed abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno "; 3) al comma 3 le parole "durante i primi otto mesi di corso" sono sostituite dalle seguenti: "durante i primi due anni di corso" e le parole "e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi" sono soppresse; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. l vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale ; d) all'articolo 27: l) al comma l lettera c) le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole" novanta giorni" sono sostituite da " centocinquanta giorni" 2) al comma 2le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" 3) al comma 4 le parole" del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale del personale e delle risorse "; e) all'articolo 28: l) al comma l: a) alla lettera a) dopo le parole: "cinquanta per cento dei posti disponibili" sono inserite le seguenti: "al 31 dicembre di ogni anno"; b) alla lettera b) dopo le parole "cinquanta per cento dei posti disponibili" sono inserite le seguenti: " al 31 dicembre di ogni anno" e le parole "sette anni" sono sostituite da "cinque anni"; 2) dopo il comma l, è inserito il seguente: "1 bis. l posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b;" 3) al comma 3, le parole "Ministro di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti "Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria; 1) all'articolo 29 le parole "oltre il periodo di frequenza del corso di cui ali 'art. 28" sono sostituite da "oltre alprimo biennio di corso di corso di cui all'articolo 28"; g) l'articolo 3D-bis è sostituito dal seguente: "Articolo 30-bis ( Promozione alla qualifica di ispettore superiore) 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settémbre 2006, n. 276."; h) dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente: " Articolo 30-ter ( Promozione a sostituto commissario) 1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 128

128 3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze."; i) gli articoli 3 O-quater e 31 sono abrogati. 5. Nel capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: "art. 48 bis. (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo) 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco del! 'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi ".; b) all'articolo 50: 1) al comma 1 le parole " vice direttore generale dell 'Amministrazione penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: "vice Capo del Dipartimento del! 'Amministrazione penitenziaria"; 2) il comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato; 3) al comma 4 le parole" direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" sono sostituite dalle seguenti: " Capo del Dipartimento"; c) all'articolo 51, primo comma, le parole" agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo"; d) all'articolo 52 : 1) la rubrica è sostituita dalla seguente : " Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti"; 2) al comma 1, le parole "agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo; 3) il comma 2 è abrogato; e) all'articolo 53: 1) al comma 1 parole" ai vice ispettori e agli ispettori" sono sostituite dalle seguenti: " ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piùfavorevole, tre scatti di anzianità"; t) all' articolo 54: l) al comma 3, dopo le parole" del servizio" sono aggiunte le seguenti :"ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nel! 'Amministrazione Centrale" 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all 'articolo 50, secondo le rispettive competenze" 3) al comma 5 le parole "sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità" sono sostituite dalle seguenti : ''possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità". 129

129 6. Nel capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole" a sottoporsi" sono inserite le parole:" salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria"; 7. Nel capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 122, primo comma: 1) alla lettera c) le parole" Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie" sono soppresse; 2) alla lettera d) dopo le parole "nell'occhio che vede meno" sono aggiunte le seguenti :" ed un visus corretto a IO/IO per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione"; art. 38 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: " 3 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1."; b) all'articolo 4 il comma 4-bis è sostituito dal seguente: " art. 4 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1."; c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, ed all'articolo 23, comma 1, le parole "Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" sono sostituite da "Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria"; d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola "Ministro" è sostituita dalle seguenti: "Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" e le parole "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria " sono sostituite dalle seguenti: " Direttore generale del personale e delle risorse"; e) l'articolo l3 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina) 1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto: a)dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede; b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse; c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse; d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario. 130

130 2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da: a) dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato. d)da un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale. 6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo. 7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni. "; f) all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purchè avente qualifica superiore a quella dell'incolpato"; g) all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, le parole "Ministro di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; h) all'articolo 22, le parole "direttore dell 'ufficio centrale del personale" sono sostituite dalle seguenti: parole "direttore generale del personale e delle risorse"; Art. 39 Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:" a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; b)ruolo de sovrintendenti tecnici c)ruolo degli ispettori tecnici"; b) all'articolo 3: l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo degli agenti e assistenti tecnici"; 2) al comma 1 le parole " ruolo degli operatori" sono sostituite da " ruolo degli agenti e assistenti tecnici"; c) all'articolo 4 : 1) alla rubrica ed al comma l le parole "ruolo degli operatori" sono sostituite dalle seguenti: " ruolo degli agenti e assistenti"; 2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, 131

131 compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione " coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali ". 4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis ilpersonale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3."; d) all'articolo 5, comma 1, le parole "ruolo degli operatori" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo degli agenti e assistenti" e le parole "scuola dell'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "scuola secondaria di secondo grado "; e) all'articolo 8, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"; f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici) 1. il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a)vice sovrintendente tecnico; b)sovrintendente tecnico; c)sovrintendente capo tecnico."; g) all'articolo lo: 1) alla rubrica ed al comma 1 le parole " ruolo dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: " ruolo dei sovrintendenti"; 2) al comma 3 le parole "revisore capo" sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente capo"; 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: " 4 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione " coordinatore ", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali n. 4 ter. È escluso dali 'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 bis ilpersonale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio. rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 132

132 disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3."; h) all'articolo 11: 1) al comma 1 le parole "ruolo dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei sovrintendenti"; 2) alla lettere a) e b) del comma Ile parole "ruolo degli operatori'" sono sostituite dalle seguenti: " ruolo degli agenti e assistenti"; 3) alla lettere b) del comma 1 le parole "vice revisori" sono sostituite dalle seguenti: "vice sovrintendenti"; 4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole "vice revisore" sono sostituite dalle seguenti: "vice sovrintendente"; i) all'articolo 12. 1) al comma 1, lettera c) le parole "ruolo degli operatori" sono sostituite dalle seguenti: " ruolo degli agenti e assistenti"; 2) al comma 4 le parole "direttore generale del personale e della formazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale del personale e delle risorse"; l) all'articolo 13: 1) alla rubrica la parola "revisore" è sostituita dalla seguente: "sovrintendente"; 2) al comma 1: 2.1. la parola "revisore" è sostituita dalla seguente: "sovrintendente"; 2.2. le parole "vice revisore" sono sostituite dalle seguenti: " vice sovrintendenti"; 2.3. le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"; m) all'articolo 14: 1) alla rubrica le parole "revisore capo" sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente capo"; 2) al comma l: 2.1. le parole "revisore capo" sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente capo"; 2.2. le parole" merito comparativo" sono sostituite dalle seguenti: "merito assoluto"; 2.3. la parola" revisori" è sostituita dalla seguente: "sovrintendenti"; 2.4. le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: " cinque anni; n) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Art. 15 ( ruoli degli ispettori tecnici) 1 I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue: a)ruolo degli ispettori biologi; b)ruolo degli ispettori in/ormatici. 2.1 ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: a)vice ispettore tecnico; b)ispettore tecnico; c)ispettore capo tecnico; d)ispettore superiore tecnico; e)sostituto direttore tecnico."; o) all'articolo 16: 1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole "ruoli dei periti'" sono sostituite dalle seguenti: "ruoli degli ispettori"; 2) al comma 5, le parole "qualifica di perito superiore" sono sostituite dalle seguenti: "qualifica di sostituto direttore tecnico"; 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari 133

133 tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, individuati con decreto del capo del Dipartimento del! 'Amministrazione penitenziaria, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione " coordinatore H, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali."; 5-ter. E'escluso dall 'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis ilpersonale: a)che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3"; p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma l, le parole "ruoli dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "ruoli degli ispettori"; q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e l O le parole "vice perito" sono sostituite dalle seguenti: " vice ispettore"; r) all'articolo 19, comma 4, le parole "direttore generale del personale e della formazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale del personale e delle risorse"; s) all'articolo 20: 1) alla rubrica la parola ''perito'' è sostituita dalla seguente: " ispettore"; 2) al comma 1: 2.1. la parola ''perito'' è sostituita dalla seguente: "ispettore tecnico"; 2.2. le parole" vice perito" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico"; t) all'articolo 21: 1) alla rubricà la parola ''perito capo" è sostituita dalla seguente: " ispettore capo"; 2) al comma 1: 2.1. le parole ''perito capo" sono sostituite dalle seguenti: " ispettore capo tecnico" ; 2.2. la parola" perito" è sostituita dalla seguente "ispettore tecnico"; u) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico) I.La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso ilpersonale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico"; v) dopo l'art. 22 è inserito il seguente: " Art. 22 bis ( Promozione a sostituto direttore tecnico) 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 134

134 3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale "; z) l'articolo 23 è abrogato; aa) all'articolo 24: 1) la lettera a) del comma 2 è abrogata; 2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fme, le seguenti parole: "limitatamente alla frequenza del corso di formazione"; 3) dopo la lettera d) è insento : " e) direttore tecnico coordinatore superiore"; bb) all'articolo 27: l) ai commi l e 3 le parole: "vice direttori tecnici in prova" sono sostituite dalle seguenti: " direttori tecnici in prova"; 2) al comma l le parole "l'istituto superiore di studi penitenziari" sono sostituite dalle seguenti: " la Scuola superiore dell'esecuzione penale"; 3) al comma 3 le parole: "vice direttore tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore tecnico capo"; cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati; dd) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Art. 30 (promozione a direttore tecnico coordinatore) 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica"; ee) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: "Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore) 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica"; ff) all'articolo 32: 1) il comma l è sostituito dal seguente: " 1. Alpersonale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza"; 2) al comma 3 le parole "ruolo degli operatori" sono sostituite dalle seguenti: " ruolo degli agenti ed assistenti"; 3) al comma 4: 3.1. le parole "ruolo dei revisori" sono sostituite dalle seguenti:" ruolo dei sovrintendenti "; 3.2. le parole "ruolo del perito" sono sostituite da " ruolo degli ispettori"; gg) all'articolo 34 : l) al comma 1, dopo le parole "presso lo stesso dipartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tra i fonzionari della carriera dei fonzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le 135

135 medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo difine anno."; 2) il comma 2 è abrogato; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori. 4) al comma 6: 4.1. le parole" dei ruoli tecnici direttivi" sono sostituite dalle seguenti: "del ruolo dei direttori tecnici"; 4.2. le parole "per il ruolo direttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale della carriera dei funzionart"; 4.3. dopo le parole "21 maggio 2000, n. 146" sono aggiunte le seguenti: ''previste dall'articolo 14, commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, e 4 quinquies". Art. 40 Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 200, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: " Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria"; b) l'articolo 5 è sostituto dal seguente: "Art. 5 ( Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria) 1.- La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: a)vice commissario penitenziario b) commissario penitenziario c) commissario capo penitenziario d) commissario coordinatore penitenziario; e) commissario coordinatore superiore; j) primo dirigente; g) dirigente superiore. 2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto "; c) 1'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 ( Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria) 1. n personale della carriera dei funzionari di cui ali 'art. 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. n predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro. 136

136 2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. n personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria. 4. n personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell 'ufficio che svolge le attività di cui ali 'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria ed i provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi. 5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e ruevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi. n medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali. 6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell 'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. n medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali. 7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell 'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. nmedesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali. 8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell 'ambito dell 'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.. 9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza. lo. Il personale della carriera dei funzionari. in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed 137

137 all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell 'armamento e dell'equipaggiamento. 11. il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell 'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell 'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell 'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normatlvamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì ali 'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione. ti; d) l'art. 7 è sostituito dal seguente: " Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari) 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene: a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale; b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale. 2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a)godimento dei diritti civili e politici; b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni 32; c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e)laurea magistrale o specialistica." 3. il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad "ottimo" nè sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e ps/chica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato. 6. Al concorso di cui al comma 1, letto b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le 138

138 disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma l, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. S.Con decreto del Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed ilpunteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità diformazione delle graduatorie."; e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Corsi diformazione) l. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma l, letto a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma l, letto b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore del! 'esecuzione penale, un corso di formazione della durata. di mesi dodici, articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo,non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonché anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui al! 'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 3.I1 direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi,fermo restando quanto previsto dall'art. lo, sostengono l 'esame finale. 4. lfunzionari che hanno superato l'esame finale del corso diformazione previsto dal comma l e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. n giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma

139 5.1funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione, sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria difine corso. 6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate.dall'amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o SI SIa determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 7.Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria. 8.Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443."; f) l'articolo lo è sostituito dal seguente: "Art. 10 ( Dimissione dal corso) 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'art. 9 coloro che: a)dichiarano di rinunciare al corso; b)non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria; c)non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso; d)non superano l 'esame finale del corso; e)durante la frequenza del corso previsto dall'art. 9, comma l, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria. ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall 'art. 9, comma Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell 'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni". 3.Sono espulsi dal corso ifunzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 140

140 4.1 provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione. 5.Salvo quanto previsto dalla articolo 26, comma 2, dlgs 443/1992 i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. 1 provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari"; g) }' articolo Il è sostituito dal seguente: "Art. 11 (Promozione a commissario) 1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso "; h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Promozione a commissario capo) 1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica"; i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Promozione a commissario coordinatore) 1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso: a) nei limiti del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dali 'art. 7, comma 1, letto a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4; b) nei limiti del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'art. 7, comma 1, letto b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, letto e); 2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3.La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell 'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell 'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria." ; 141

141 l) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13 bis ( Promozione a commissario coordinatore superiore) 1. La promozione al/a qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica."; m) dopo l'articolo l3 bis è inserito il seguente: " Art. 13 ter (Promozione a primo dirigente) l. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell 'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. La promozione ha effetto dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze."; n) dopo l'articolo l3 ter è inserito il seguente: "Art. 13 quater (Promozione a dirigente superiore) l. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. La promozione ha effetto dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. "; o) dopo l'articolo l3 quater è inserito il seguente: " Art 13 quinquies (Percorso di carriera) l. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti."; p) all'articolo 14: l) al comma 4 dell' articolo 14 le parole" del ruolo direttivo ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "della carriera dei funzionari"; 2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: " 4 bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di Comunità; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'amministrazione 142

142 penitenziaria in servzzzo presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria. il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice Capo del Dipartimento. 4 ter. La Commissione formula al Consiglio di Amministrazione del-ministero della Giustizia,. per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal.medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica lo maggio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione. il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla Commissione. 4 quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della Giustizia. 4 quinquies. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo difine anno."; q) all'articolo 15: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente" Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari"; 2) al comma 1, le parole" al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario" sono sostituite dalle seguenti: "ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti"; 3) al comma 2: 3.1 le parole "commissario coordinatore penitenziario" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente superiore "; le parole" sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piùfavorevoli, tre scatti di anzianità"; 4) il comma 3. è sostituito 'dal seguente: "3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora ifatti siano avvenuti nell'amministrazione Centrale."; 5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: "3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi l e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbile, con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dali 'art. 14, comma 4 bis e previo parere del Consiglio di Amministrazione. 3 ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piùfavorevoli, tre scatti di anzianità. " ; r) l'art. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Rapporti informativi) l. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48 bis e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. 2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazion è inserito il seguente: «Art. 46-bis (Organi competenti al/a compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni 143

143 centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile) Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. n giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente. 2. n rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. n giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento. n rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'ufficio del Capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. n giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria> >. 3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). -l. n rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell 'ufficio dal quale dipendono. n giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento. 3. n rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dellaformazione. 4. nrapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. ngiudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento. > >. 4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - l. n rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell 'istituto dal quale dipendono. n giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. n rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. ngiudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento> > "; s) all'articolo 17: 1) al comma 1 le parole "del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dewufficio centrale del personale" sono sostituite dalle seguenti : "della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse"; 2) al comma 2 le parole" del ruolo direttivo ordinario" sono sostituite dalle seguenti: " della carriera dei funzionari"; 144

144 t) al comma l dell'articolo 18 le parole" al ruolo direttivo ordinario" sono sostituite dalle seguenti : " alla carriera dei funzionari"; u) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Art. 19 ( Norme disciplinari) 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 per quanto specificatamente disposto."; v) il capo ID del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è abrogato. Art. 41 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente :"Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore"; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: - maestro direttore - commissario coordinatore; - maestro direttore - commissario coordinatore superiore; - maestro direttore - primo dirigente."; b) all'articolo 3, 1) la rubrica è sostituita dalla seguente :"Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore"; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:' - maestro vice direttore - commissario capo; - maestro vice direttore - commissario coordinatore "; c) all'articolo 9: 1) al comma l, le parole "direttore generale del personale e della formazione" sono sostituite dalle seguenti: " direttore generale del personale e delle risorse"; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente ali 'area terza, in servizio presso il Dipartimento del! 'Amministrazione penitenziaria"; d) all'articolo lo: 1) al comma 1, le parole" direttore generale del personale e della formazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale del personale e delle risorse"; 2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario 145

145 coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente ali 'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento";. 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente ali 'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria "; e) all'articolo 15, comma 1, le parole" rispettivamente al ruolo direttivo ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente alla carriera dei funzionari"; f) all'articolo 18: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo."; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: " 1 bis. Ai fini della progressione in carriera degli orchestrali si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Per la promozione di cui ali 'articolo 30-ter si procede con apposito scrutinio"; 3) dopo il comma l-bis è inserito il seguente: " 1 ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria"; 4) dopo il comma Iter è inserito il seguente: " 1 quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria. Art. 42 Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale 1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilità fmanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono. 2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica IO luglio 2013 ed economica primo luglio Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica lo gennaio Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica IO gennaio 2016, nel rispetto dell' ordine di ruolo. 5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo. 146

146 6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica lo gennaio I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica IO gennaio I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica IO gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo. 9. li personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo. lo. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica lo gennaio Il. li personale di cui al comma lo consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo; 12. li maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica IO gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata. 13. li personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1 gennaio li personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo. Art. 43 Norme di raccordo 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 2.Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza. 3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 147

147 Art 44 Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria 1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalle tabella 1 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fmo al raggiungimento rispettivamente di n e n unità, con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo. 2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 2 allegata al presente decreto 3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 5 e 6 allegate al presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell'anno Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze da emanarsi entro il31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse fmanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito con legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote : 1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fmo alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto; 148

148 b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio. 9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. lo. Fermo restando quanto previsto dal comma lo in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma l, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 : 1) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 2) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza lo gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 13.Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026; 14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche: - vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; commissario penitenziario; - commissario capo penitenziario; b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per n. 50 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica lo gennaio 1957, n. 3; c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono 149

149 essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fme corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fme corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo lo del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'art. 9, comma 1, letto b) del medesimo decreto, ridotti della metà; d) con decreto del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di fonnazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di fonnazione e dell'esame fmale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso; e) fenna restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza; f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario; g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Fenna restando l'applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità. 15.Con decorrenza 1 gennaio 2017: a) gli assistenti che allo gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; b) i vice sovrintendenti che allo gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; c) i sovrintendenti che al lo gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo; e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fmi dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due; f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e) del presente decreto, mantenendo l'anzianità di 150

150 servizio e con l'anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione; g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario; h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziari a assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fmi dell'avanzamento alla qualifica superiore o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore; p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica; q) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel 'rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica; s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi de1l'art. 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; t) fermo restando quanto previsto dall'art 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; u) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma lo, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari. 151

151 16. Agli assistente capo che ali ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 17. Ai sovrintendenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un' anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 18. Ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 15 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fmi dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo lo del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell' 11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fme di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fmi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c) del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 24.Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con p.d.a 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli dagli articoli 11,20, 21 e 30 ter del decreto legislativo

152 ottobre 1992, n. 443, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A; 26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della fmanza pubblica, al fme di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell' Amministrazione penitenziaria. 28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato. 29.Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 31. Ai fmi dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 32. Ai fmi dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fmi dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali ali' interno ed all' esterno dell' Amministrazione, il Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni. 153

153 CAPO V Disposizioni fmali, fmanziarie e di coordinamento Art. 45 (Dispos izioni finali e finanziarie) 1. A decorrere dali ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabellaaa, allegata al presente decreto. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge Il dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre Alla medesima data è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella BB e con la medesima decorrenza sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1 ottobre 2017 e fmo al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35A milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle fmanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1 gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella CC, allegata al presente decreto. 4. A decorrere dal l gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 IO-bis, 18l0-ter, 1811, con 154

154 riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'esercito, 181l-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-bis, 1822, 1824 e 1826 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. 6. Ai fmi del comma 5 si intende per ''trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per ''trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa. 7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non harmo maturato 13 armi di anzianità nel ruolo è attribuito, dal compimento del tredicesimo armo e fmo al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del l gennaio 2018, è attribuito, dal compimento di 15 armi di anzianità nel ruolo e fmo al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n A decorrere dal l gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro armui lordi dal compimento di IO armi di anzianità nel ruolo e fmo al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. lo. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 harmo effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonu;scita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7,8 e 9 sono cumulabili. Il. A decorrere dal 1 gennaio. 2018, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti armuali dei Ministri interessati sono defmite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c) Corpo della guardia di fmanza: 1,2 milioni di euro; d) Corpo della polizia penitenziari a: 0,45 milioni di euro. 12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti è re inquadrato, alla data del 1 gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli armi di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui 155

155 all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 13. A decorrere dali gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge IO aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 801,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fmo al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella DD allegata al presente decreto. 15. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche. 16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma S, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai frni della progressione in carriera. 17. La tabella di corrispondenza in allegato EE si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. 18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo. 19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle fmanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 21. A decorrere dali gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo. 22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente. 23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande musicali». 24. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure 156

156 vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 25. Ai fmi dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al presente decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. 26. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle frnanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura fmanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle fmanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. 27. Con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso. Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma l sono: a) il trattamento accessorio b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle fmanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia. di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fmi del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono defmite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito 157

157 accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle fmanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale. 5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle fmanze, sentiti il Ministri dell'interno e della giustizia. possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fme di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Art. 47 (Abrogazioni) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogati: a) la legge 3 agosto 1961, n. 833; b) gli articoli 1,31,32,33 e 35 della legge lo maggio 1983, n. 212; c) il Titolo I e il Titolo II della legge l febbraio 1989, n. 53; d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90; e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo; f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n A decorrere dal 1 gennaio 2018 sono abrogati: a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121; b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n Art. 48 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro per l'armo 2017, a euro per l'armo 2018, a euro per l'armo 2019, a euro per l'armo 158

158 2020, a euro per l'anno 2021, a euro per l'anno 2022, a euro per l'anno 2023, a euro per l'anno 2024, a euro per l'anno 2025 e a euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a euro per l'anno 2017 e a euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; b) quanto a euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) quanto a euro per l'anno 2017, a euro per l'anno 2018, a euro per l'anno 2019, a euro per l'anno 2020, a euro per l'anno 2021, a euro per l'anno 2022, a euro per l'anno 2023, a euro per l'anno 2024, a euro per l'anno 2025 e a euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge Il dicembre 2016, n. 232; d) quanto a euro per l'anno 2017 e a euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro , con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro per l'anno 2017, euro per l'anno 2018, euro per l'anno 2019, euro per l'anno 2020, euro per l'anno 2021, euro per l'anno 2022, euro per l'anno 2023, euro per l'anno 2024, euro per l'anno 2025, euro a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziari a si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma l previa richiesta delle amministrazioni medesime. 159

159 TABELLA A (Articolo 2, comma 1, lettera n) I Qualifica Anticipazione! Tempo di riduzioni Assistente Capo I Denominazione di "coordinatore" I Un anno Vice sovrintendente con sei anni nella qualifica Sovrintendente capo Un anno Sovrintendente con sette anni Sovrintendente capo I Due anni I I I Sovrintendente capo con Il, 12, 13 e 14 anni Denominazione di Uno, due, tre e quattro "coordinatore" anni I Sostituto commissario con 9, lo, Il e 12 anni Denominazione di "coordinatore" Uno, due, tre e quattro anni 20 BoWI schema decreto revisione Fone Polizia - 26febbraio 2017-BIS

160 TABELLAB (Articolo 2, comma l, lettera vv) Qualifica Anticipazione Tempo di riduzioni Denominazione di Assistente Capo tecnico "coordinatore" Un anno Vice sovrintendente tecnico con sei anni nella Sovrintendente capo Un anno qualifica tecnico Sovrintendente tecnico con sette anni Sovrintendente capo Due anni tecnico Sovrintendente capo tecnico con Il, 12, 13 e 14 Denominazione di Uno, due, tre e quattro anni "coordinatore" anni Sostituto direttore tecnico con 9, lo, Il e 12 Denominazione di Uno, due, tre e quattro anni "coordinatore" anni 21 Bozza scllema decreto revìsione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

161 CAPO II - REVISIONE DEI RUOLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ':''\.. 22, ua scllema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

162 TABELLE ALLEGATE CAPO I REVISIONE DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO TABELLA 1 (Articolo 3, comma 1) Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espletafunzioni di polizia". "TABELLA A Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica e di funzione FUNZIONE c Carriera dei funzionari di Polizia Dirigente generale di pubblica sicurezza Direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di 27 pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza. D Dirigente superiore Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e 195 delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia. E Primo dirigente Vicario del questore; responsabile del controllo di gestione delle questure di particolare rilevanza; dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure di particolare rilevanza; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ufficio 709 territoriale a livello provinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e (628 a decorrere delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze dali gennaio 2027) di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di repatto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali. 1 Bozza schema decreto revisione Fone Polizia - 26febbraio 2017-BIS

163 Vice questore e Vice questore aggiunto Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di area di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice dirigente o dirigente di area di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente di ufficio territoriale a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale (1.300 a decorrere o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dal 1 gennaio 2027) dirigente o dirigente di area di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di area di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di area di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine di particolare rilevanza; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-iogistici territoriali. Commissario capo Commissario Vice Commissario (1.550 a decorrere dal l gennaio 2027) Dotazione complessiva Carriera funzionari (3.700 a decorrere dal 1 gennaio 2027) Ruolo degli ispettori Vice ispettore Ispettore (a decorrere dali gennaio 2027) Ispettore capo Ispettore superiore sostituto ufficiale di p.s. Sostituto commissariosostituto ufficiale di pubblica sicurezza Dotazione 2 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 20/7-BIS

164 complessiva ispettori (a decorrere dal 1 gennaio 2027) Ruolo dei sovrintendenti ( a decorrere dal I gennaio 2021) Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente capo Ruolo degli agenti e assistenti Agente Agente scelto Assistente Assistente capo " 3 Bozza sclwlla decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 20/7-BIS

165 TABELLA 2 (Articolo 3, comma l) Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, personale della Polizia di Stato". n. 337, recante: "Ordinamento del "TABELLA A RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI Agente Tecnico Agente Tecnico Scelto Assistente Tecnico Assistente Tecnico Capo n (1.000 a decorrere dal l gennaio 2027) RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico Capo n (852 a decorrere dal gennaio 2027 RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI Vice Ispettore Tecnico Ispettore Tecnico Ispettore Tecnico Capo Ispettore Tecnico Superiore Sostituto Direttore Tecnico n.600 n Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

166 CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA Qualifiche Ingegneri Fisici Chimici Biologi Psicologi Direttore tecnico Direttore tecnico principale (90)* (40)* 25 (50)* *Incremento delle dotazioni organiche entro il] gennaio 2027 Dirigente generale ecnico* i 1* Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale *La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di..... d" r'. mgente superiore tecnico In uno el cmque ruo l tecnici!ruolo Ingegneri K)ualifica Posti in organico Funzioni Dirigente superiore I ecnico Primo dirigente ecnico spettore generale, consigliere ministeri aie aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del ipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico lvice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di fficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico [periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio I ecnico-iogistico; dirigente di ufficio tecnico-iogistico erritoriale di particolare rilevanza. ldirettore tecnico!vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore uperiore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del IDirettore tecnico capo dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio ecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-iogistici; 102 vice dirigente di ufficio tecnico-iogistico territoriale d' particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-iogisticc erritoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici erritoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di I i jarea di istituto di istruzione. 5 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

167 [Ruolo Fisici Qualifica Posti di funzione Funzioni pirigente superiore ecnico Primo dirigente ecnico spettore generale, consigliere ministeriale aggiunt irettore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito d dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente!ufficio tecnico periferico. ce consigliere ministeriale; direttore di divisione o di fficio equiparato nell'ambito del dipartimento della ica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnicc riferico; direttore/dirigente di divisione di servizio ecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico erritoriale di particolare rilevanza, Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo 100 (120)* *Incremento della dotazione entro ili gennaio 2027 vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttor( di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito de dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore d attività complesse; vice direttore/vice dirigente di ufficio ecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-iogistici; Ivice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale d' particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico erritoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici erritoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione, Ruolo Chimici Qualifica Posti di funzione Funzioni pirigente superiore ecnico Primo dirigente ecnico 2 (4)* Direttore tecnico superiore Direttore tecnico capo 32 (40)* 1 spettare generale; consigliere ministeriale aggiunto; irettore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di!ufficio tecnico periferico ivice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della i pubblica sicurezza Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del p.ipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di ttività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto 6 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia -26febbraio 2017-BlS

168 *Incremento della dotazione entro ili gennaio 2027 I Ruolo Biologi Qualifica Posti di funzione L'unzioni!Dirigente superiore ecnico l spetto re generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di tufficio tecnico periferico Primo dirigente ecnico l (3)* Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza Direttore tecnico vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore superiore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di Direttore tecnico capo 34 (40)* ttività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-iogistici; e dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con nzioni strumentali e di supporto *Incremento della dotazione entro ili gennaio 2027 Ruolo Psicologi IQualifica Posti di funzione Funzioni Dirigente superiore ecnico rimo dirigente ecnico!direttore tecnico uperiore!direttore tecnico capo l l (3)* 35 (60)* Ispettore generale, consigliere ministeri aie aggiunto, pirettore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. ivice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di!ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della Ipubblica sicurezza ice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore i sezione o di area nell'ambito del dipartimento della lpubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; idirettore di area di istituto di istruzione. *Incremento della dotazione entro ili gennaio 2027" 7 Bozza schema decreto revisione Fon;e Polizia - 26febbraio 2017-BIS

169 TABELLA 3 (Articolo 3, comma I) Sostituisce la Tabella A, allegata al D.PR. 24 aprile 1982, n. 338, recante: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato ". CARRlERA DEI MEDICI "TABELLA A Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130 Medico principale irettore centrale di sanità onsigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio dell irezione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello di coordinamento sanitario E 36 irettore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; presidente di commissioni mediche o medico-le ali ice direttore di ufficio di rango divisionale o di ufficio quiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore i attività sanitaria complessa; componente di Commissioni ediche o medico-le ali CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5 Medico veterinario principale 'LÌvello diqualifica!funzione E Primo dirigente medico veterinario Medico veterinario :superiore Medico veterinario Posti ic:irunzioni qualifica 'Vice consigliere ministeriale con funzioni di l dell' attività medico-veterinaria sul territorio 7 coordinamento Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale di particolare rilevanza; coordinatore di attività medico veterinarie complesse." 8 Bozza sc1/ema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

170 ruj'...,... '....n. 4 (Articolo 3, comma l) Sostituisce la Tabella A, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato" "TABELLA A ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE L'organizzazione strumentale e' la seguente: n. 3 Flauti n. l Ottavino n. 3 Oboe n. l Corno inglese n. 2 Clarinetti piccoli Mib n. 22 Clarinetti soprani Sib n. 4 Clarinetti contralti Mib n. 3 Clarinetti bassi Sib n. 2 Fagotti n. l Saxofono soprano Sib n. 4 Saxofoni contralti Mib n. 2 Saxofoni tenori Sib n. 2 Saxofoni baritoni Mib n. l Saxofono basso Sib n. 8 Corni n. 4 Trombe Sib n. 2 Trombe Fa-Mib n. 4 Tromboni tenori n. l Trombone basso in Fa n. 2 Flicorni sopranini Mib n. 4 Flicorni soprani Sib n. 2 Flicorni contralti Mib n. 3 Flicorni tenori Sib n. 3 Flicorni bassi Sib n. 2 Flicorni bassi gravi in Fa n. 4 Flicorni cibassi Sib n..) " Contrabbassi a corde n. l Pianoforte n. 1 Chitarra n. 1 Arpa n. 1 Timpano n. 2 Tamburi n. 2 Piatti n. 2 Grancasse Nota: continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda della Polizia di Stato, fino al collocamento a riposo degli attuali titolari, i seguenti strumenti: 1) 2 Clarinetto piccolo Lab 2) 2 Saxofono soprano Sib 3) l a Tromba in Sib basso 9 Bozza schema decreto revisioni! Forze Polizia - 26febbraio 2017-BlS

171 10 Boua schema decreto revisione Forze Poliua- 26febbrlÙo 20J7-BIS

172 TABELLA 5 (Articolo 3, comma 1) Sostituisce la Tabella B, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato ". "TABELLAB RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI Prime parti A-n. Il l) lo Flauto 2) 1 0 Oboe 3) lo Clarinetto piccolo Mib 4) IO Clarinetto soprano Sib solista n. 1 5) lo Como 6) la Tromba Sib 7) lo Trombone tenore 8) lo Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della l a cornetta 9) IO Flicorno soprano Sib con l'obbligo della l a cornetta e della fila IO) IO Flicorno tenore Sib con l'obbligo del IO flicorno basso Il) lo Flicorno basso Sib Prime parti B - n. 17 l) lo Clarinetto soprano Sib spalla n. 2 2) 2 0 Clarinetto soprano Sib n. 1 3) IO Clarinetto contralto Mib 4) lo Clarinetto basso Sib 5) lo Fagotto 6) Saxofono soprano Sib con l'obbligo del saxofono contralto Mib 7) IO Saxofono contralto Mib 8) lo Saxofono tenore Sib 9) 3 0 Corno con l'obbligo del primo lo) la Tromba in Fa-Mib con l'obbligo della tromba Sib 11)2 0 Flicorno sopranino Mib con l'obbligo della la cornetta e della fila 12) lo Flicorno contrabbasso Sib 13) lo Contrabbasso con l'obbligo della 5 a corda (*) 14) Pianoforte con l'obbligo dì tutti gli strumenti a tastiera e compiti di archivio 15) Arpa con compiti di archivio 16) Timpano con l'obbligo del tamburo e di altri strumenti a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) 17) Strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l'obbligo dei timpani 11 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 20I7-BIS

173 Seconde parti A-n. 18 1) Ottavino con l'obbligo del flauto 2) Como inglese con l'obbligo dell'oboe 3) 2 Clarinetto piccolo Mib con l'obbligo del clarinetto piccolo Lab 4) l Clarinetto soprano Sib n. 3 5) l Clarinetto soprano Sib n. 4 6) l Clarinetto soprano Sib n. S 7) l Clarinetto soprano Sib n. 6 8) 2 Clarinetto soprano Sib n. 2 9) 2 Saxofono contralto Mib con l'obbligo del saxofono soprano Sib lo) l Saxofono baritono Mib 11)2 Como 12) 2 a Tromba Sib con l'obbligo del trombino Sib I La 13) 2 Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta 14) 1 Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta 15) 2 Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso 16) l Flicorno basso grave in Fa 17) Chitarra con l'obbligo della chitarra bassa e con compiti di archivio 18) l Tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione Seconde parti B - n. 18 1) 2 Flauto con l'obbligo dell'ottavino 2) 2 Oboe con l'obbligo del como inglese 3) l Clarinetto soprano Sib n. 7 4) l Clarinetto soprano Sib n. 8 5) 1 Clarinetto soprano Sib n. 9 6) 1 Clarinetto soprano Sib n. lo 7) 2 Clarinetto soprano Sib n. 3 8) 2 Clarinetto contralto Mib 9) 2 Clarinetto basso Sib lo) 2 Fagotto con l'obbligo del controfagotto Il) 4 Como con l'obbligo del secondo 12) 2 a Tromba in F a-mib con l'obbligo della tromba Sib 13) 2 Trombone tenore 14) Trombone basso in Fa 15) 2 Flicorno basso Sib 16) 2 Flicorno contrabbasso Sib 17) 2 Contrabbasso con l'obbligo della sa corda (*) 18) l Piatti con l'obbligo della grancassa e di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli 12 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

174 Terze parti A-n. 18 l) 3 Flauto con l'obbligo dell'ottavino 2) 3 Oboe con l'obbligo del como inglese 3) 2 Clarinetto soprano Sib n. 4 4) 2 Clarinetto soprano Sib n. 5 5) 2 Clarinetto soprano Sib n. 6 6) 3 Clarinetto contralto Mib 7) 3 Saxofono contralto Mib 8) 2 Saxofono tenore Sib 9) Saxofono basso Sib lo) 5 Como con l'obbligo della fila Il) 7 Como con l'obbligo della fila 12) 3 a Tromba Sib con l'obbligo del trombino in Sib / La 13) 3 Trombone tenore 14) 3 Flicorno soprano Sib con obbligo della cornetta 15) 3 Flicorno tenore Sib con l'obbligo del flicorno basso 16) 2 Flicorno basso grave in Fa 17) 3 Flicorno contrabbasso Sib 18) 3 Contrabbasso con l'obbligo della 5 a corda (*) Terze parti B - n. 21 l) 2 Clarinetto Soprano Sib n. 7 2) 2 Clarinetto Soprano Sib n. 8 3) 2 Clarinetto Soprano Sib n. 9 4) 2 Clarinetto Soprano Sib n. lo 5) 2 Clarinetto Soprano Sib n. Il 6) 2 Clarinetto Soprano Sib n. 12 7) 4 Clarinetto contralto Mib 8) 3 Clarinetto basso Sib con l'obbligo del clarinetto contrabbasso Sib 9) 4 Saxofono contralto Mib lo)2 Saxofono baritono Mib con l'obbligo del saxofono basso Il) 6 Corno con l'obbligo della fila 12) 8 Corno con l'obbligo della fila 13)4 a Tromba Sib 14) 4 Trombone tenore 15) 4 Flicorno soprano Sib con l'obbligo della cornetta 16) 2 Flicorno contralto Mib con l'obbligo della cornetta 17) 3 Flicorno basso Sib 18) 4 Flicorno contrabbasso Sib 19) 2 Tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli 20) 2 Piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli 21) 2 a grancassa con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli 13 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

175 (*) Nota: Gli orchestrali degli strumenti di contrabbasso a corde allorquando sono chiamati a svolgere servizi istituzionali o cerimonie che prevedono l'esecuzione di attività musicali in piedi sono impiegati nelle mansioni di esecutori di tamburi imperiali. 14 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

176 TABELLA 6 (Articolo 3, comma l) Sostituisce la Tabella C, allegata al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato H. "TABELLA C I Strumenti la lb 2A 2B 3A 3B 3 Flauti l l 1 1 Ottavino l 3 Oboe 1 l l l Corno inglese l 2 Clarinetti piccoli Mib l I l 22 Clarinetti soprani Sib l Clarinetti contralti Mib l l l l 3 Clarinetti bassi Sib l l l 2 Fagotti l I l l Saxofono soprano Sib l 4 Saxofoni contralti Mib l l l l 2 Saxofoni tenori Sib l l 2 Saxofoni baritoni Mib l l l Saxofono basso l 8 Corni l l l l Trombe Sib 1 l l l 2 Trombe Fa-Mib l l 4 Tromboni tenori l l l l l Trombone basso in Fa l 2 Flicorni sopranini Mib l l 4 Flicorni soprani Sib l l l l 2 Flicorni contralti Mib l l 3 Flicorni tenori Sib l l l 3 Flicorni bassi Sib l l l 2 Flicorni bassi gravi in Fa l l 4 Flicorni contrabbassi Sib l l l l I 3 Contrabbassi a corde l l l l Pianoforte l 15 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia 26febbraio 20/7 BIS

177 1 Chitarra Arpa Timpano l 1 2 Tamburi l l 2 Piatti l l 2 Grancasse 1 l" 16 Bozza schema decreto revisione Forze PolizÌl1-16febbraio l017-bis

178 TABELLA 7 (Articolo 3, comma l) Sostituisce la Tabella F, allegata al D.PR. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato H. "TABELLA F (EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO E QUELLE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICA O TECNICA) Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia Di Stato Qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica Orchestrale ispettore tecnico Ispettore tecnico Orchestrale ispettore capo tecnico Ispettore capo tecnico Orchestrale ispettore superiore tecnico Ispettore superiore tecnico Orchestrale primo livello Sostituto direttore tecnico Maestro vice direttore direttore tecnico principale Direttore tecnico principale Maestro vice direttore direttore tecnico capo Direttore tecnico capo Maestro direttore direttore tecnico capo Direttore tecnico capo Maestro direttore direttore tecnico superiore Direttore tecnico superiore Maestro direttore primo dirigente tecnico Primo Dirigente tecnico 17 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26 febbraio 20J7-BIS

179 TABELLA 8 (Articolo 3, comma 1) Sostituisce la Tabella G, allegata al D.PR. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato ". "TABELLAG (PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DISTATO) QUALIFICHE III PARTE ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA Orchestrale Orchestrale Orchestrale Orchestrale l Ispettore Tecnico Ispettore Tecnico I Ispettore Tecnico Livello Capo Superiore B 7 8 lo (*) A 7 6 lo (*) Il PARTE B -- 8 lo (*) A -- 6 lo (*) I B -- 2 lo (*) PARTE A lo (*) (*) Fino al compimento del limite di età. 18 Bozza schema decreto revisione F one Polizia - 26febbraio 20] 7-BIS

180 TABELLA 9 (Articolo 3, comma l) Introduce la Tabella G-bis, allegata al D.PR. 30 aprile 1987, n. 240, recante: "Nuovo ordinamento della Banda della Polizia di Stato n. "TABELLA G-bis (PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO) ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA Maestro direttore direttore Maestro direttore direttore i Maestro direttore - primo tecnico capo tecnico superiore dirigente tecnico 8 8 (*) (*) Fmo al compimento del hmite di età. (PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL VICE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO) ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA VIce maestro direttore - direttore tecnico principale I VIce maestro direttore - direttore tecnico capo 8 I (*) (*) Fino al compimento del limite di età. 19 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

181 RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI x "...,--_ , Grudo Organico Forma di Anni di anzianità minima di avanzamento grado richiesti per al grado supcriore Inserimento aliquota valulazione a scelta I '1 3 Generale di Corpo d'armata lo - Generale di Divisione 22 scelta 3 Generille di Brigata 64 scelta 4 Colonnello 370 scelta 6 Tenente Colonnello li82 scelta 5 Maggiore 437 anzillnità - Capitano 700 anzianihì - Tenente 404 anzianità - Sotto tenente anzianità - promozione ad anzianità Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione Titoli, esami, corsi riehiesti f anni di comamjo fjl'\hfjncìalc {) incarico equipollente (c) - 4 anlll tli comando territoriale (e), anche se compiuto in tutto O in parte nei gmdo di Maggiore c Capitano c-:---- Avcr conseguito - il diploma <li laurea magistrale - Supemre corso 0Pl'\licozione o applicalivo Promozioni a scelta al grado Superiore 8-2 o 3 (a) 4 o 3 (b) 8 O 7 (d) Volume organico complessivo 3391 unita Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo Il.66 del a) a partire da1201s, ciclo di 4 anni: 2 promozioni ili f 2 e)o anno 3 promozioni li 4 Q anno; b) a pardre t1al 2018, cìdo di 4 anni: 4 promoziollì il t.2 t!)0 anno; ) promozioni il 4 aullo; c) a <lecorrere dall'aliquota di valutazione fonnata per l'anno 2007; d) Q partire dal ciclo ui 6 anni: 7 promozioni il p' anno; 8 promozioni il 2, ),4,5 c 6 anno: c) comando infroprovlneiale che abbia alle dipendenze stazioni; I) a partire da1201s. Nel numero delle promo7.ionì tahellari indicate, dovn.jllno essere ncomprese le prunlozi<.lni da attribuire agli Utlicinli /lycnti almeno 13 nulli di nnzìhnità nel gralju, un fissare C<.lfl DM Ullnuate (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'urt.i072 bis COM. 33 (f) Il:l K :::;; '" '2'" "" "" 'Q '"I.!! :et ce.;:; '" ti. '" ';: {l <:I.. ii:.::::... '" <:I t:l Il:l '"

182 RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI e.u..."'., v "l'..."'... v LI" - n v..",.. _ Grado Organico Forma di Anni di anzillnitìì minima di Pel"iodi minimi di comando Titoli, Promozioavanzamento grudo richiesti per richiesti per l'inserimento esumi, ni a scelta III grado in aliq uota di vulutazione corsi ul grado superiore richiesti Superiore Inserimento aliquota valutazione a sceha promozione ad anzianità I Generale di Corpo d'armata lo Generale di Divisione 22 scelta o 3 (a) Generale di Brigata 67 scelta 4-4 o 3 (b) 2 anni di comando provinciale o Colonnello 390 scelta 6 - incarico equipohcnrc (c) f O 9 (<I) 4 unni dì comando tcmtorlale (e). Tenente Colonnello 1159 sceltll 5 - anche se compiuto in tutto (1 in parte - 35 (t) ilei wauo di Muggiore c Capitullo ---- Maggiore 437 scelta (g) Cllpitano 700 sceltll (h) Aver conguiln Tenente 404 n nzi:mità il diploma di - laurea uta,jstl"'o.llc Sottotenente 202 nnzianità Superare corso applicazione o _rpl_i!fu:_(! Volume organico complessivo 3391 unità Alimentazione ai sensi dell'm1.65 i bis del decreto legislativo n.66 dei 20 i O. al a purtire dal ciclo di 4 unn!: 2 promo7.ioni ìf 1'\ 2 c]o unllll;] promozioni il4 Q anno: b) u partire dal 2022, ciclo di 4 ijnni: 4 promozioni il 1,2 c ]0 anno: ] promozioni il 4 allno cl a dl'coitcn: dall'aliquota di valutazione fonnata pcr l'anno 2007; d) a partire dal 2022, ciclo..ti 5 anni: 8 promozioni il 1.2"\ 3 e 4 anno; 9 promozioni H S'l anno; e) comanùo infraprovinciule che abbia ulle dipt:nun7.c stuzionì: t) a partire dal Nel numero delle promozioni tabellarì ll1ùicatc, ùovrmmo essere ricoll1:prcsc le promozioni da attrihuire agli Ufficiali nventi almeno 13 anni di unzianità nel grado. (1(\ tìssht'c con DM annuale (iii misurò non supcrior" a 5), ai sensi ddl'al1.i072 bis COM; g} il numero annuale delle promozioni ul grado di tenc;:thc colonnello è fissalo ìn tatue unità quanti sono i mnggiorì inseriti in nliquota di valutazione e giutlìcnri iùonei all'avnnz3l11cnlo; h) numero ùi promozioni a scelta al gr-dùo di muggiort! pari a 88 unità annue,.:q K.... '" "" <::>..., \Q '" I "., :: :,;: {j " "., =:..,...:q

183 RUOLO NORMALE DELVARMA DEI CARABINIERI "4... "'..."".". '\'"',...'" '" _"' Grlldo Organico Forntn di Anni di IInzillnitìt minimll di Periodi minimi di comundo Titoli, j)romozio- IIvanzamento grado richiesti per richiesti per l'inserimento esami, ni Il scelta al grado in aliquota di vlllutazione corsi al grlldo superiore I-:------crichiesti Superiore Inserimento aliquota promozioile ad valutazione u sceha anzianità I 2 J Generllie di Corpo d'armata lo Generale di Divisione 22 scelta o 3 (a) i Generale di Brigata 70 scelta o 3 (b) Colonnello 410 scelta anni di comando provinciale o - 8 O 9 (d) incarico equipollente (c) 4 anni di comando tenirorii (I.!-i, Tenente Colonnello tl36 seelta 5 - anche se compiulo in tutlo (l in parte. 37(1) nei grado di Maggiore c Capitano Maggiore 437 sceltll 4 - Aver super..uo il corso d'istituto (h) Capitano 700 sceltll 6 9. (g) ( : Tenente 404 anzianità Aver clillscguilo il diploma di. Sotto tenente 202 anzianità. 2. laurea magi.stmlt!" Superate coro armhctlzionc Volume organico complessivo 3391 unità Alimentazione ai sensi dell' art.65 l bis del decreto legislativo Il.66 del 201 O. a) Il punif'c ùa ciclo di 4 anni: 2 prnnmziollt il 1,2 e 4 Rnon; 3 promozioni il 3 anno: b) a partire dal 2027, dclo di 4 anni: 4 promozioni il 1,2" e 4 nnno; 3 promuzioni il )0 anno: c) a de'correre dall'aliquota di valutazione fonnata pcr l'anno 2007; d) a partire dal 2027, cido di 2.nni: 8 promozioni il IO anno; <) promozioni il 2 anno: e) comando infraprovinciale che abbia alle dipcnuenzt! stazioni; I) Il partire dal Nel numero delle promozioni tabellari indicate. dovranno essere r;comprese I. promozioni da attribuìre agli Ulliciatì avenli almcno 13 anl1i di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art bis COM: g) a partire dal 2027; h) il numcro annual delle promozioni al grado <..Ii lem.. 'Ote colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori ìnseriti in aiiquota di valutazione c giudicati idonei all'avanzamento; il flulncro di promozioni a scelta al grado di rllhggiorc pari a Sg unilà annue. Ll1,.., N K... <:>. '" <> <> '"l.2 :.::. '" ti:.. II;: : '" t; {j.. '" ::::..::: l; >I:l '"

184 Tabella 4 - Qnadro II (specchio A) PROGRESSIONE DlCARRIERA DEL RUOLO FORESTALKDEGLIUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Formll di Anni di anzianità minima di Consiavanzamento e;rado l'i_chiesti pcr Grado stellze al grndo Inserimento aliquota promozione ad organiche superiore valutazione n scelta anzianità I ] Generale di Divisione l - - Generale di Brigntll 15 scelta Cololillello 70 seclta 5 - Tenente Colonnello 118 scelta Maggiore 77 sceltll Cnpitano 77 scelta Tenente 22 anzilljlità 2 VOUIWè OnGANICO COMI'LESSIVO Alimentazione a II unità complessive 380 (e) - -- Periodi minimi di Promozioni Titoli, conutndo richiesti per Il scelt!i III esami, corsi l'inserimento in grndo richiesti nliquotll di vllluhlzione sulleriore l o nesslilui (a) o 2 (b) unni di comando () di attribuzione spc-citica (cl - 8 Aver supcnho ìl - --_"l"t.h'so d is:ti!l.h_ (d) - - (d) Superare corso19_ljllnijvt - (a) dclo di 4 anni: nessunu promozione il I \ 2 Gl c 4'" nnl1o I promozione il 3 anno; tl Cb) ciclo di 2 anni: 3 prol1lo;.o;ioni 11 II) annu; 2 promuzioni il 21) anno; (c) gli incadchi.. validi per l'assolvimento degli obblighi di çomnnuo o di uuribuzìolli specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difcsn su proposto del Coumnuuntc gellerale dell'anni! dci o: carabinieri; ':::; '" (d) il numero nnnuaic delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufliciah in!\criti in aliquota di vulutazinnc e giudicati idonei uli'avallzurncnw; (e) i volumi organici decommo dal l" gennaio '".l;j... '<:> '" I. >:::I '"... '" {j"..., ;;; r.:) '"

185 Tabella 4 Quadro II (specchio B - anllo 2032) PROGRESSIONE DI CARRIERAD,ELRUOLO FORESTALE,DEGLiUFIC[ALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,ii" c. ",., Grado Consi stenze organiche supcriol"c valutazione. scelta anzianità I Form:1 di Anni di anzianità minima di I)eriodi minimi di avllnzamcnto grado richiesti_per comando richiesti pcr al grado Inserimento aliquota prolllozione-;,(l l'inserimento in aliquota di vnlutllzionc Gcncrale di Divisione l Gcnel"ale di Brigat:1 12 scelta - Colonnello 60 scelta Tellente Colonnello 131 scelta 8 - Maggiore 77 scelta 6 - ClIJlitano 77 scelta 6 - Tenente 22 IInzianità - 2 VOL\Im OIIGANICO COMI'('I:"$SIVO Alimentazione a Il unità complessive 380(f) Titoli, esumi, corsi richiesti l'romozioni a scelta al grado supcriore, 6 li - - -,- I o ncssunll - - (al (b) 2 anni di commuto o di attribuzione sifica (c) - Avef!-IlIpcrnto il - corso d'istituto 7 O 6 (d) (c) - - (cl - Superare corso tbnmlttvo - (a) ciclo di 4 auni: ncssullu promoziollè il 1Q. il 2 c il 4 Q nnn{) I promozione il 3 anllo; (b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il l " 2 Q C 3 al1no 3 promozioni ì14" anno; ti: (c) glì ìncarichi validi per ('ussolvìmcnto dcgli obblighi di co,"ndo o di attribuzioni spedlichc sono del1niti con decreto del Ministro deua dw... "S8 su proposta del Comandnnlc gcncmlc dcii' Anna dci carabinieri;.sì (d) ciclo di 5 nnni: 1 promozioni il Io 2(1.) e4 u anno; 6 (Hx)lllozioni il 50 mmo;. (e) il numero annuale delle promozioni al grodo SupL'riore è t'issato in lante unità quunli sono gli ufficìalì inseriti in aiiquota dì vululnzionc e gìudienti idonei all'avanzamento: <:l (f) ì volumi organici decorrono d(jl p gcnnaio l;l t;,.., "'" I...., J

186 \\' \, \ \ 28 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

187 II..."... "... -"R """é.,..." ,..., _VA f RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARAfIINmlU l'eriodi Formn dì Anni di nnzinnità nlìuìnul Titoli. esllmi. Promozioni Il nllnìlnl di cotnllndo o nttribuzioni nvunznm..1 di grado richicsli per: 51)ecifiche richiesti per inserimento corsi richiesti 5ccltn 01 grndo Grndo Organicu grado superiore in aliquota dì valutazione SUfH!riorc Inserìmcnt Promozione o ulìquotu. "d valutazione nnzlanilll u scelta I 2.1 < $ r e Gen. " I). I Gen. Il. 3 (a) " secun. - I Il nessuna Colonnello (c) Comp. Comp. Comp. SlIuitl1rio Tecllico Amministrativo j'sicologico Scientifico Il 9 IO Il seeltll 5 I o nessunll (d) TCII.Col. Il scelta 8. (I) MaRl/iore anzianità 7. Capitallo 396 (e) 311zillnità 7 - Tenente anzianità Supcnlrc 1.:(11'='0 formotivo - g: :3 anni: ncssunu promozione il l (> e il 3 unno; I pwlrto7.ione ìl2<> onno. JI1 coso di nomina il Dirullore Genemlc u incurìco cnnispomje-lilc si '" Cmnfl!H10 Allllllìnlslnuivo Compano '-ccnlco Scil."fltt' (o) salvo il disposto dcll'lui del dccft1lo ( sollo indicato: Compatto Saoitario c (c) t! :! (n,'ordine s,tua indkillp: Compano Ammiutstrntivo: ciclo con I pmmozlone per oljni anno; 2: Cnmpal1n Tecnico SciCllliiicfi: ciclo di () Ulmi con I promozione il 1',\ 2". 3'>, 4"" c 5" <11lIIl) 2 rnonml.ìoni il 6" amm, <:> II t; '".... :..::: cq

188 _., x--,.....,.ol-""a ,. RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARAUlNIERI (c) (d) Ic) Grndo / Gcn. D. Geli. Il. Colollnelln (c) Tell. Col. Maggiore ClIll!tllno Tenente Comp. Sanitario Psicolo2ico II Orgnnico ) I 3 (o) Comp. Amministrntivo lo (e) C()IllIHuto Aml1l1nistllllivo Cmnpmto Tecnico Scic:ntii fcl1l1o restando ti dispnst() dt'lrm1. Hl79 dci decreto COlTIparto Sanitario c fjsicol(igico; ciclo di 5 anni cun l pmlnol.ìone il CompiUtO Amminisil1uivo; ciclo con l pl'olnozione per ogni annoi Compm1o T;,."Cnieo Scienlifico: cìc!o di S anni \.:00 I OIolltozionc il (g) il numero annuale delle promozioni al grado supei'iorc è Comp. Tecnico Scientifico 12 Forma di Anni di anzial1ità minima nvl\nznln III di grado richiestì (Jer: gnu10 sulleriore ;ent Prolllozit"l;;- o uliquota. ud valutazione anzianità u scella 3 4 l j)eriodi minimi di comunùo o nuril>uzionì specifiche richiesti per inserimento in nnquotn di vnlul.azione " Tituli, esami, l'romozionj Il corsi richiesti sceltn 1l1l;!I-atlo SUI)CrtOre 7 K Il secli n -. l o nessuna (hl -- I--- " scelta 5 - I o nessun" (d) - a sccllll 8. - (n Il scclt 6 -. (g) li scelta l!\l Superal'C CnrS{j nnzisnil,' fllnnativo I CI:) c il 3" mlnu l pn,)lt\uzinnc HZ" IUUlO. In coso di nomitm n Din."ttorc Gcucr.Jlc o incurit,o cunispond\!lilc si '". Lo in cui è articolato ii ruolo. nel numcffi sollo jndicilto' unit.ll,et' la spccinlilà psicologia; f unii;', per la jjpl"çialilà v<:lennaria """ culjlinissarilllo; IO t!.... '=> genio; 4 nuni pcr ogni sillgolo cump<llu, nel nulilcn, c ccnlljo l'ordine '"I.!,! ìli Q e4 nnno; ulliciali insenti in ntiquotn di valula:t.ionc c giudicntì idouel atrav'107.umcllltt '" ::.;: '".::! '"..::: '" '" '" CI:)

189 31 Bozza schema decreto revisione Fone Polizia - 26febbraio 2017 B1S

190 RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARA8INmRI _... _ ""I ,... "... _V_< J Crudo Organico Forma di l\vlli1ziliu...i grlldo SUIH!f'iQrf' Anni dì unz;rmihi minimo di grado richiesti per: Periodi minimi di C'otlmndo o nttribuzioni Sl)f'cifìche richiesti Iler inserimento in ali<luotn di vnlutlzione TìtoU t'sllmi, Promozioni n rorsi l'ichi.sti scelta tll grullo SUIH-dore I J GCII,I>, 1 Geli. Il. 3i") Com". Com". Snllilurio Amministru!ivo J>sicolol!ico 13 IO Colonllello (c) 36 Tcn.Col Maggiore Callilnno Tenente 396 (e) Com". Tecnico Scientifico 13 J Il scelta " " 1 O ncssuiul (hl - 1\ scelta 1\ secltll li sceltll li scelta ullzillnità I-----c Inscrimcnt ItfOlnoziOllc oilli<luota. mi vulutuzionc unzinniul a scelta 4 l (,,\ f r " " I n nessuna (li) 8-2 anni di utlrihuziojll: spcdtìcu (t) " \g) 6 " 1\ vcr sup'tnto il corso d1istituto (h) (i) 6 " (i) " 2. Superare corso " nmnuttvo C<tSfl di nolilina Il DircHurc Gcncmlc () ìncadcll curl'i:;pouucluc si " ---- N..., M;;q K... "Cl... per In Sp(,..'Ci1llità telematica; 2 h sp(."ciuliià genio: I (o) ciclo IJl'f singolo comp.u1o). u partire daj ciclo di 4 anni per ogni,:;ing\llo COIllpil.tU. nd lltlmcln c!iccomlll l'unline.9 N :.:::: Compllll0 Snnìtario l! Psicol0I!lco: (c) iii cui è anicolato il ruolo, nd ntlmcm sotto inuicaltr p:sicol()gjn 17 unità 1)Cf la spf...'ciatllà vctcnrunia :: '" 'I:';.;;: " (I) dci ctullbinicri. ripmtilì Sl-'\:.umlo h: spct:illlitù i.:hc (gl ripartile tl1j i compalti nel numen.) c s...-condo l'ordine sono hldichto: E " {j" gnl<)q supcrlorl è IIssolo in tante unitù quanti S(l{10 gli ul1iciflti in.ctllj in illi(tuoht di vaful:t:t.innc c giudicati idond all'nv4inzmncnto. -== '" '" Iq" <::>... ';:; " Lo >Cl.., '" 1;{:":'\i'),.":;;j1,!, "'

191 Tabella 4 - OUlldro IV RUOLOSPECIALE A ESAURIMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI (a) Forma di Anni di anzianità minimll di Pcriodi minimi di coniando Titoli, l'romozioni Gmdo Organico avanzamento al gl'ado richiesti per richiesti per l'inscrimento csami, a scclta III gndo in IIliqllota di valutnzionc coi'si grado supcriorc l'ichiesti supcl'iorc Inserimento aliquota promozione valutazione a scelta ad anzianità I Colonncllo anni dì comando territoriale (h) () di Tencnte Colonnello 4'1-6 sceltn 7 - incarico equipollente. ll11che se corupiutù in - 7 (c) Hillo o in parte nel 'll1do t,li Ma<.,tg. c Cap. Mnggiore m scelta (d) -c Capitano 440 scelta (<I) Tcncnte :Mtj anzilluitii Supcmrc çofso Sottotencntc % anzianità (ljei}ca!ivo (a) In ragione del trasfèrimento delle dotazioni organiche nel ruolo nonnale degli ufficiali in servizio pennanente dell'anna dei carabinieri, all'esaurirsi della consistenza complessiva il presente ruolo è da considerarsi soppresso; (b) comllndo infraprovìncinle che abbia alle dipendenze stazioni; (c) il numero delle promozioni al grado di colonnello per gli u!lìciali in servizio pelnlanente del ruolo speciale ad esaurimento è fissato il partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro dello difesa, secondo quanto previsto dall'art del decreto legislativo n.66/2010; (d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissala in lunte unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valuwzione c giudicati iùonei all'avanzamento , <:>. '"..... ] I ti: : "" " j

192 34 Bozza se/tema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

193 Tabella 4 - Quadro V PROGRESSIONE,i:)JCARRì'E\DEL"I'ERSONALE DEL, COR,o:FOREST1LE.iDLLO STATO TRANSITATO NEL RUOLO FORESTALEINIZIALE'DEGLI UFF.ICIALIDEr;LARMADEI CARABINIERII '. " Grudo Consi- Forma di Anni di anzinnità minima di Pel'iodi minimi di stellze avanzamento grado richiesti per comando richiesti per organiche al grado Inserimento aliquota promozione ad l'insedmento in Titoli, esami, corsi dchiesti Promozioni Il scelta al grndo iniziali superiore valutazione a scelta anzianità aliquota di vllllltllziolle superiore J (, 7 8 Generltle di Divisione f--"--"" Generale di Bl'igata 17 scelta Il VIlCltnZa Colonnello 94 sceltn Il vacanza - - Tenente Colonnello 119 scelta n vncnnzn Mllggiol'e 16 anzillnitlì Capitllno 122 Ilnzhmità TOTALE 369 l ln ragione della progressiva dcvoiuzìonc di posizioni organiche ni corrispettivi ruoli dell'anna dci carabinieri, all'esaurirsì detto dotazione organka il presente ruolo è da ritenersi sopprc..'l;1';u..::: 2 ConispollucnlC a 4 t'acolrà assu!lzìollali del CFS vacanze 2016 Il:l Il:l o{. L; "" I. :::t ti li: : i:! $l :::... {l ;:;\ì \ r?i".",jl'i '\:V

194 ----- Tabella 4 Quadro VI Tabella F allegala al d.lgs. n. (articolo 2247 bi.\". COllima 5). RUOEOFORESTALE DEGLI ISPETTORI.DELt;'ARMA DEI CARABINiERII Grado Forma di avanzamento al grado superiore Anni di IInziallità minima di grlldo richiesti per nvllnzllmento I 1 3 Luogotenente - - Maresciallo Aiutante Scelta( ) 8 Mlll'csciallo Cnpo Maresciallo Ordinario Sceltll(b) Anzianità Mlirescillllo Anzi:mità 2 (n) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-tlecie.v. "" (h) secondo le modalità previste dall'articolo ragione della prugressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli ddl l Arma dei carabinieri, a1l'esnurirsi dt!lia dotazione organica 11 prl.còle ruolo è <.iu ritenersi soppresso lo", m... "il '" '".... '"I. "=I t! ::! : i:! i:! " t:i..::: J

195 37 Bozza schemo decreto revisione Forze PolizÌa- 26febbraio 20] 7-B]S \

196 Tabella 4 Quadro VII RUOLO FORESTALE DEI SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI' Tabella G allegala al d.lgs. n. _ del. -:I (anic% 2247 bis, COlll111C1 fi) j _ Grado Brigudiere CllpO Brigadiere I Forma di nvanzlllnellto al grndo superiore 2 - Anzi:mità Anni di anzianità minimn di grudo richiesti per lwunzamento Vice Urigadiere Anzianità 5 I In nlgionc dcha prngrc.,";1>ivn devoluzione dì posizìoni organiche ai corrispchi VI ruoli dewarmu dci carabil1leri, ali'esaurirsi dclla dotazione orgon ieh ì1 presente è dn fi(cncrsi sopllresso g;: 1";1 ". '" iiì "" '" I..;: "" "

197 Tabella 4 Quadro VIII Tabella FI allegata al d.lgs. n. --:del-j (articolo 2147,)I" COI/III/O 7) RUOLO FORESTALE DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI,DELUARMA DEI CARABINIERII Gl'ado Forma di av:m7a1mento Anni di anzianit:\ minima di III grado superiore grlldo richicsti per nvallzlui1cllto I :1 3 A()(luntnto Scelto Appuntato Anzianità Cllrabinicl'c Scelto AnzianitÌl 5 Carabinicrc AnzilmitÌl 5(n) (n): da computare qu1i1i IIImi di effe!!iv" serviziu, colllprensivi del servizio presfulo COUle allievo agenle, l In ntgione delln progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dcii' Arma dci cnruhinjeri all' esaurirsi delln dotazione organiça il presente ruolo è do ritenersi soppresso -- r:::...,.. <::> ';:;... '".::; "'" \Q,.. I '::! :!:l ::l... " 1:1..., '!;:....';l.... ::.....::: Il::l '"

198 40 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

199 ---- Tabella 4 Quadro IX (anic% 2247 bis, comi/il} 8) RUOLO FORESTALE DEI})ERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERII Gndo PCl"Ìto Superiore Scelto Perito Superiore I Forma di IlVanZ:llnento al grado superiore 2 - Scelta(n) Anni di anzianità minima di grado richiesti per livanzlililcnto 3-8 Perito Capo Perito Vice Pel'jto (u) secondo le lilodulitil previste dall'iii'lkolo 1147-lIIl1fecie.ç, (bl secondo le modalità previste dllll'articolo 1147-tlmulecies. Scelta(lll Anzianità Anzianità I In l-agiulltt: della progressiva tlevoluzione dì posizioni organiche ai coitispcttivi ruoli deu' Arma dci carnhinicrl ah'esuurirsi clelia dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi sopprcssu "il K... "" '" '.li;..., 'O '"I :1 a...,

200 -- Tabella 4 Quadro X Tabella L allegalll al d,lgs. n. del 2016 (e/rlic% 2247 bis. COIIIJlla 9) RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI! Grlldo Reviso!'c Capo Ievisol'c I Forma di avanzamento Anni di anzianità minima di III grado superiore grado l"ìehiesti per avlmzamento Allzi:mità 5 Vice Revisore Anzirmit:ì 5 In rhgione della progrcssivu dl..vnluzione di posizioni orgnnichc ai corrìspcliivì ruoli tlcwamm dci carabinieri 1 n1l'csnui'frsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritt.'oersi soppresso tq K... <::l '".. ' "'" 'O '"I :::: 'l5 '" ti: li: '".. ' ' ::.. {l...,., '5 '" tq '"

201 43 Bozza schema decreto revisione Fone Polizia - 26febbraio 2017-BIS

202 -- Tabella 4 Quadro Xl T.;;JIe;;;;-;1 d.lgs. n. _ del (artic% 2247 bis, camilla / O/ RUOLO FORES:rACI(DEGLl OPERATORi ECOLLABORATORI :DELI}ARMA DEI CARABINIERII Grado FOI'ma di avanzamento al grado superiore Anni di anzianità minima di gl'lido richiesti per IJVl\nzumcnto I 2 3 Collaboratorc Cupo - - CollaboratOl'c Anzianitil Operatore Scelto Anzianità 5 Opel'l1tore Anzianità -. - _. ". 5(11) (n): dn computare quali anni di effet<ivo "'1'vizio, comlll'eusivi del Ilcriodo di frequenza del corso. I In ragione della progressivi! devoluzione di posilioni organiche ai corrispettivi ruoli dèll'annn deì carabinieri, all'csmll;rsi dello dotazione organico il presente molo è (la nlenlts:i soppt'usso :o 1:1:1 K :;;.. '". "'".!;l t!. '51 <> E... {j S.., l; <> 1:1:1

203 CAPO III - REVISIONE DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA TABELLA A "'- (Art. 33) ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RÙOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DffiETTIVO DELLE FORZE DI POLIZIA. RUOLO CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ARMA DEI CARABINIERI POUZIADI STATO POUZLo\, PENITENZIARIA CORPO FORESTALE DELLO STATO Luogotenente cariche speciali Luogotenente carica speciale Sostituto Commissario "«lordinatore" Sostituto Commissario "coordinatore" ISPETTORI Luogotenente Luogotenente Sostituto Commissario. Sostituto Commissario Ispettore Superiore Scelto Maresciallo Aìutante Marl!SciaJlo Aiutante Ispettore Superiore Ispenare Superiore Ispettore Superiore Mar<sciallo Capo Maresciallo Capo Ispettore Capo Ispettore Capo Ispettore Capo '.Maresciallo Ordinario Maresciallo Ordinario Ispettore Ispettore Ispettore Maresciallo Mar"""iallo Vice Ispettore Vice lspenore Vice Ispettore Brigadiere Capo qualifica speciale Brigadiere Capo qualifica speciale Sovrinteudente Capo "<oordinatore ll Sovrintendente Capo "coordinatore" SOVRINTENDENTI Brigadiere Capo Brigadiere Capo Sovrunendente Capo SOvrintendente Capo Sovrintendente Capo Brigadiere Brigadiere Sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente Vice Brigadiere Vice Brigadjere Vice Sovrintendente Vice Sovrintendente Vice Sovrintendente APPIINTATI ASSISTEì1 FINA."IZIERI CARABINIERI AGENTI GUARDIE Appuntato Scel[o quaiifica speciale Appuntato Scelro Appuntato Finanziere Scelto AppWltato Scelto qualifica speciale Appuntato Scelto Appuntato Carabiniere Seelto. Assistente Capo "coordinatol-e" Assistente Capo Assistente Agente Scelto Assìstente Capo "coordinatore" Assistente Capo Assistente Agente Scelto Assistente Capo Assistente Guardìa Scelta Finanziere Carabiniere Agente Agente Guardì. 4S Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26 febbraio 2017-BIS

204 TABELLAB (art. lo, comma l, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199) PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO "APPUNTATI E FINANZIERI" FORME DI GRADO REQUISITI AVANZAMENTO DA A Finanziere Finanziere scelto 4 anni e 6 mesi di permanenza nel grado ad anzianità Finanziere scelto Appuntato 5 anni di permanenza nel grado ad anzianità Appuntato Appuntato scelto 4 anni di permanenza nel grado ad anzianità Appuntato scelto 46 Bozza scllema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio BIS

205 TABELLA C (art. 15, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199) SUCCESSIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. RUOLO "ISPETTORI" "SOVRINTENDENTI" GRADO LUOGOTENENTE MARESCIALLO AIUTANTE MARESCIALLO CAPO MARESCIALLO ORDINARIO MARESCIALLO BRIGADIERE CAPO BRIGADIERE VICE BRIGADIERE 47,.'':' pvl.l.a schema decreto revisione Forze Polizia - 26 febbraio 20li-B/S (..".

206 TABELLA D/l (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199) PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO " SOVRINTENDENTI" GRADO REQUISITI FORME D'AVANZAMENTO DA A VICE BRIGADIERE BRIGADIERE 5 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AD ANZIANITA' BRIGADIERE BRIGADIERE CAPO 5 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AD ANZIANITA' BRIGADIERE CAPO 48 Bozza sc1ullla decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

207 TABELLAD/2 (art. 52, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,0.199) PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI" GRADO REQUISITI FORME D'A V A N Z A M E N T O DA A MARESCIALLO MARESCIALLO ORDINARlO 2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AD ANZIANITA' MARESCIALLO ORDINARIO MARESCIALLO CAPO 7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AD ANZIANITA' MARESCIALLO CAPO MARESCIALLO AIUTANTE 8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO A SCELTA MARESCIALLO LUOGOTENENTE AIUTANTE 8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO A SCELTA _. 49 {',',jrij: a schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

208 TABELLAG PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1) Anzianità minima di grado (anni) Parte l" A l" B 2" A 2" B 3" A 3" B da MARESCIALLO ORDINARIO a MARESCIALLO CAPO da MARESCIALLO CAPO a MARESCIALLO AIUTANTE da MARESCIALLO AIUTANTE a LUOGOTENENTE (1) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto.

209 Grado Ruolo Normale Ruolo Tecnico-LogisticoAmministrativo Generale di Corpo d'armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sotto tenente c1lema decreto revisione Forze Poliùa - 26 febbraio S

210 Organico GRADO f-----r-- ordinario aeronavale speciale Forma di avanzamento al grado superiore Periodi minimi di comando elo di incarico equipollente (l) richiesti per l'inserimento in aliquota in valutazione Promozioni al grado superiore lo 25 (a) 73 scelta scelta 5 (b) 5 Tre anni di cui almeno due in comando territoriale o speciale o di istruzione o di reparto aeronavale (2), a seconda del comparto di 1-2-I(c) 3 l (d) 332 scelta 6 Due anni di comando territoriale o speciale o di reparto aeronavale o di istruzione o tecnico-iogisticoamministrativo (3), a seconda del ordinario aeronavale (e) 943 Ordinario Aeronavale Speciale Colonnello scelta Maggiore! Capitano itenente N N V) scelta scel tal anzianità anzianità Due anni in Due anni di incarico imbarco nei operativo gradi di Quattro (4) sottotenente, anni di tenente o comando capitano e di tre anni di reparto comando di (6) reparto aeronavale (n) anzianità 2 52 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26 febbraio l017-bis

211 (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determina una consistenza in effettivo superiore a 24 unità. (b) A partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 2026, il numero "5" è sostituito dal numero "4". (c) Da12017, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno. (d) La promozione è conferita "a vacanza". (e) Dal 2019, ciclo di due anni: 7 promozioni nel comparto ordinario e 1 nel comparto aeronavale nel primo anno; 8 promozioni nel comparto ordinario e O nel comparto aeronavale nel secondo anno. (f) 1" aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 4 e 5 anni di anzianità di grado. (g) 2" aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 6, 7 e 8 anni di anzianità di grado. (h) 3" aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni. (i) Dall'anno 2017 e lino all'anno 2023, le promozioni nelle 3 aliquote per il comparto ordinario sono così distribuite: 16 per la 1" aliquota; 7 per la 2" aliquota; 4 per la 3/\ aliquota. (I) Ciclo di quattro anni: 5 promozioni nel 1, 3 e 4 anno; 4 promozioni nel 2 anno. (m) Ciclo di quattro anni: Opromozioni nel 1, 3 e 4 anno; 1 promozione nel 2 anno. (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota (o) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota. (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione: stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando elo di incarico equipollente; può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale nei confronti degli ufficiali direttivi che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale elo disciplinare. (2) I due anni di comando territoriale o speciale sono ridotti alla metà qualora il comando sia stato compiuto nel grado di colonnello. (3) O incarico equipollente, se il comando territoriale è stato svolto nei gradi di tenente colonnello elo maggiore. (4) O incarico equipollente, se i due anni in incarico operativo sono stati compiuti nei gradi di tenente elo capitano, in aggiunta al comando territoriale. (5) I quattro anni di comando territoriale sono ridotti a tre qualora il comando sia stato svolto presso un reparto a livello organico non inferiore a capitano. (6) O incarico equipollente. 53 Bozza scllema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BIS

212 Colonnello Capitano 252 Tenente (a) Il grado di Generale di Brigata è istituito dal 1 0 gennaio (b) Dotazioni organiche dirigenziali dal 31 dicembre Fino al 30 dicembre 2018, le dotazioni organiche sono le seguenti: Sanità: 5; Psicologia: O; Amministrazione: 6; Commissariato: 2; Infrastrutture: 1; Mn,tn."i7' ::!71 terrestre. aerea e navale: 1. (c) Ciclo di 3 anni: 1 promozione ogni 3 anni. (d) Dall'anno 2009, per ciascuna specialità, 1 promozione ogni 6 anni. (e) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota; (f) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota. 54 Bozza schema decreto revisione Forze Polizia - 26febbraio 2017-BlS

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