PSR REGIONE PIEMONTE - MISURA 123 AZ. 1 Bando Health Check. Istruzioni per la Determinazione della Dimensione dell Impresa

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1 PSR REGIONE PIEMONTE - MISURA 123 AZ. 1 Bando Health Check Istruzioni per la Determinazione della Dimensione dell Impresa 1

2 PSR REGIONE PIEMONTE - MISURA 123 AZ. 1 Bando Health Check NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI 1) Imprese autonome, partner/associate e collegate. La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante: le imprese autonome le imprese partner o associate le imprese collegate. Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner/associate o collegate). Un'impresa è autonoma se: non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa; non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni; non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata. Le imprese partner/associate sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner/associate" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner/associata" di un'altra impresa se: possiede, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione compresa tra il 25 % e il 50 % del capitale o dei diritti di voto in altra impresa; quest'altra impresa detiene da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, una partecipazione compresa tra il 25 % e il 50 % del capitale o dei diritti di voto dell impresa richiedente; l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di 2

3 persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi euro; università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di abitanti. Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. La verifica dell'esistenza di imprese partner/associate o collegate all'impresa richiedente e' effettuata con riferimento alla data di trasmissione della domanda di aiuto sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. Ad eccezione dei casi riportati nella definizione delle imprese associate, un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia 3

4 disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate. 2) Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Il totale di bilancio corrisponde al totale dell attivo dello stato patrimoniale. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie per l individuazione della dimensione d impresa, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. 3) Alcune precisazione D.M. del 18 aprile Con riferimento all art. 2 comma 5, lettera c) del Decreto del 18 aprile 2005, si considerano dipendenti dell impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra 4

5 la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo: Tipologia Numero dipendenti ULA Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l anno preso in considerazione Dipendenti occupati a tempo pieno per un 1 per nove mesi 0,75 (*) periodo inferiore all anno preso in 10 per quattro mesi 3,33 (**) considerazione Dipendenti occupati part-time (il cui contratto 6 3 (***) prevede l effettuazione del 50% delle ore) per tutto l anno preso in considerazione Dipendenti occupati part-time (il cui contratto 2 per nove mesi 0,75 (****) prevede l effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all anno preso in considerazione (*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA (**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA (***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA (****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati. 2. Con riferimento all art. 3, comma 3, lettera a) del Decreto del 18 aprile 2005, per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio 5

6 tramite l assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all art. 3, comma 3, lettera c) del Decreto del 18 aprile 2005, per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all art. 3, comma 3, lettera d) del Decreto del 18 aprile 2005, per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 3. Qualora gli investitori di cui all art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Decreto del 18 aprile 2005 non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all impresa stessa. 4. Con riferimento al comma 5 dell art. 3 del Decreto del 18 aprile 2005, un impresa può essere ritenuta collegata ad un altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un impresa ha fatturato all altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 5. Con riferimento al comma 8 dell art. 3 del Decreto del 18 aprile 2005, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell ente pubblico in un impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest ultima nell impresa richiedente. 6

7 Esempio: Partecipazione dell ente pubblico nell impresa A 100% 25% 80% 80% 25% Partecipazione dell impresa A nell impresa richiedente 25% 100% 25% 40% 80% Partecipazione indiretta dell ente pubblico nell impresa richiedente 25% 25% 20% 32% 20% In base all esempio si ha una detenzione indiretta dell ente pubblico nell impresa richiedente superiore o uguale al 25% nei casi 1,2 e 4. In tali casi l impresa richiedente è di grandi dimensioni. 4) I modelli per il calcolo della dimensione dell impresa Il link dove è possibile scaricare il mod. 1 Dimensione dell impresa all interno del quale si trovano gli allegati 1A, 1B, etc. è il seguente: Link Sulla base delle disposizioni e delle considerazioni precedenti: a. Le imprese AUTONOME non devono compilare i modelli per il calcolo della dimensione di impresa Modello dimensione di impresa Allegati 1A, 1B, 1B1, 1C, 1D e 1D1, ma devono riportare nel quadro C del modello di domanda, nella parte dedicata ai Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa, gli importi relativi al Totali di bilancio o al fatturato e il numero degli occupati (ULA) dell anno di riferimento e di quello precedente. b. Le imprese NON AUTONOME sono tenute alla compilazione degli allegati ai modelli per il calcolo della dimensione di impresa Modello dimensione di impresa Allegati 1A, 1B, 1B1, 1C, 1D e 1D1 secondo le indicazioni di seguito riportate e devono indicare nel quadro C del modello di domanda, nella parte dedicata ai Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa, gli importi risultanti dall Allegato 1A relativi al Totali di bilancio o al fatturato e al numero degli occupati (ULA) dell anno di riferimento e di quello precedente: le imprese richiedenti partner/associate sono tenute alla compilazione degli allegati 1A, 1B e 1B1; le imprese collegate che redigono conti consolidati oppure che sono incluse tramite consolidamento nei conti consolidati di un altra impresa collegata sono tenute alla compilazione degli allegati 1A e 1C; le imprese collegate che non redigono conti consolidati oppure che non sono incluse tramite consolidamento nei conti consolidati di un altra impresa collegata sono tenute alla compilazione degli allegati 1A, 1D e 1D1; le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 1B e 1B1; 7

8 gli allegati sono completati con le formule necessarie al fine della determinazione della dimensione di imprese e sono tra loro collegati in quanto il dato inserito in un foglio viene automaticamente riportato in quello strettamente collegato e, al termine, i dati vengono automaticamente riportati sull Allegato 1A il quale contiene le informazioni necessarie per la compilazione del quadro C del modello di domanda; l allegato 1A dunque è un foglio di excel che si autocompila in base ai dati inseriti negli altri allegati collegati 1B, 1C e 1D; gli allegati 1B e 1D sono fogli excel che si autocompilano solo, però, nel caso in cui l impresa richiedente abbia una sola impresa associata e/o collegata (non ripresa tramite consolidamento) i cui dati devono essere riportati rispettivamente sugli allegati 1B1 e 1D1 (i dati inseriti nei fogli 1B1 e 1D1 vengono automaticamente riportati sugli allegati 1B e 1D); diversamente, ovvero in presenza di più di una impresa collegata e/o associata, è necessario che i dati sui modelli 1B e 1D vengano riportati direttamente dall impresa richiedente (a partire dalla riga n. 2) dopo aver compilato gli ulteriori allegati 1B1 e 1D1 (l autocompilazione è prevista solo per un foglio 1B1 e 1D1 i cui dati sono riportati direttamente sulla riga n. 1 degli allegati 1B e 1D). 5) Le tipologie di impresa in base alle dimensioni. Le microimprese, le piccole, medie, intermedie e grandi imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una microimpresa è definita come un impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Un piccola impresa è definita come un impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una media impresa è definita come un impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una grande impresa è definita come un impresa che non rientra nei parametri sopra citati. Un impresa intermedia è definita come un impresa che occupa meno di 750 persone o che ha un fatturato annuo non superiore a 200 milioni di euro. Tipologia Parametro occupati Almeno uno dei due parametri Dimensione Impresa Dipendenti Fatturato Totale Attivo di Bilancio (n. ULA) (Milioni euro) (Milioni di euro) Microimpresa n. ULA < 10 Fatturato 2 Attivo Bilancio 2 Piccola n. ULA < 50 Fatturato 10 Attivo Bilancio 10 Media Impresa n. ULA < 250 Fatturato 50 Attivo Bilancio 43 Grande Impresa (*) n. ULA 250 Fatturato > 50 Attivo Bilancio > 43 8

9 Dipendenti Fatturato Dimensione Impresa (n. ULA) (Milioni euro) Impresa Intermedia (*) n. ULA < 750 Fatturato 200 (*) E sufficiente che un impresa rientri in uno dei due parametri (Dipendenti o Fatturato) per essere considerata Impresa Intermedia. Esempio applicativo (in grigio i parametri che determinano l inserimento nella tipologia di impresa) IMPRESA DIPENDENTI FATTURATO BILANCIO (milioni di euro) (milioni di euro) DIMENSIONE A Grande/Intermedia B Grande/Intermedia C Grande D Grande E Media F Media G Media H Piccola I 10 1,8 1,8 Piccola L Micro In relazione a quanto riportato nel presente documento, vale comunque quanto disposto dalla Raccomandazione CE2003/361 del 06/05/2003 e dal D.M. del 18/04/2005 (GU n. 238 del 12/10/2005). 9

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