BOLLETTINO UFFICIALE
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- Aurora Gatto
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1 Supplemento Ordinario al BOLLETTINO UFFICIALE n. 13 del 24 aprile 2006 Sped. in A.P - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Parte PRIMA e SECONDA Cagliari, lunedì 24 aprile 2006 Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI V. Nazario Sauro, 9 - Tel PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - a) abbonamento (anno solare); Parti IeII(esclusi i supplementi straordinari) Euro 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) Euro 180,76; Parte III Euro 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. - b) vendita a fascicoli separati: PartiIeIl Euro 1,03, Parte III Euro 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: Euro 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l estero, esclusi i paesi dell Unione Europea. L importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n , intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Nazario Sauro, n. 9. AVVERTENZE - Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Regione e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Regione e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato. N. 4 PRESIDENZA DELLA REGIONE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ PUBBLICAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI DA APPLICARE PER IL CORRENTE ANNO 2006
2 2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2006, n. 9/18. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Pubblicazione dei valori agricoli medi. Il Presidente riferisce che, dall entrata in vigore ( ) del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, le Commissioni provinciali di cui all articolo 41, istituite dall Amministrazione regionale con decreto del Presidente, determinano, ai fini della loro applicazione per la determinazione delle indennità di esproprio e dell indennità provvisoria delle aree aventi suscettività di utilizzo agricolo, i valori agricoli medi dei terreni liberi da vincoli di contratti agrari secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Il Presidente sottolinea che la maggior parte delle opere pubbliche, ad esempio le opere relative agli interventi ricompresi nei programmi atti a fronteggiare l emergenza idrica, gli acquedotti, la costruzione delle linee elettriche, insiste su terreni aventi vocazione agricola e che, sebbene il disposto di cui al comma 4 dell articolo 41 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni preveda che le succitate Commissioni, entro il 31 gennaio di ogni anno determinino il valore agricolo medio, ad oggi tali valori non risultano stabiliti per l anno Le disposizioni generali di cui all articolo 40 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni sanciscono che nell ipotesi di esproprio di un area non edificabile l indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo e per l offerta da formulare ai sensi dell articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell indennità provvisoria, si applica il criterio del VAM di cui all articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura da espropriare. Il Presidente ricorda che la Giunta regionale, in data , con deliberazione n. 18/15, ha approvato un DDL concernente Norme urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, all esame del Consiglio regionale col numero 136 del 6 maggio 2005, dove al fine di superare l eventuale inerzia delle competenti Commissioni provinciali, si propone l introduzione del potere sostitutivo, in capo al Presidente della Regione, per la determinazione dei valori agricoli medi. Oggi è necessario garantire il normale svolgimento delle funzioni amministrative degli enti esproprianti, a salvaguardia dell efficienza, efficacia ed economicità dell azione amministrativa stessa, anche al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle procedure, che procurerebbero ritardi nella emanazione dei relativi provvedimenti con conseguenti danni sotto il profilo economico per i proprietari degli immobili, per le imprese operanti nel settore della realizzazione delle opere pubbliche e per la stessa Pubblica Amministrazione. Considerata, pertanto, la portata del pubblico interesse che la realizzazione di tali opere riveste, il Presidente, nelle more dell iter di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del DDL succitato, ritiene improcrastinabile l esigenza di addivenire alla emissione dei valori agricoli medi per l anno Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente propone l approvazione dei valori agricoli medi per l anno 2006 secondo gli elaborati predisposti dal Servizio Regionale delle Espropriazioni. La Giunta regionale, accogliendo la proposta del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Presidenza, visto lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione, il D.P.R , n. 480, art. 14, modificato dal D.P.R n. 260 e successive modificazioni, la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, la propria precedente deliberazione n. 18/15 del 21 aprile 2005 DELIBERA di approvare i valori agricoli medi (VAM) per l anno 2006 secondo gli elaborati, predisposti dal Servizio Regionale delle Espropriazioni, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Letto, confermato e sottoscritto. Il Direttore Generale Dettori Il Presidente Soru
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24 24 PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - CAGLIARI PREZZO i 1,04 Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia
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