CRITERI DI GESTIONE DEL R.U.R. (Registro Unico di Residenzialità)
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- Tommasa Ferri
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1 Regione del Veneto AZIENDA U.L.S.S. N. 16 PADOVA REGOLAMENTO AZIENDALE CRITERI DI GESTIONE DEL R.U.R. (Registro Unico di Residenzialità)
2 PREMESSA Con deliberazione n del 13 dicembre 2002 Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità la Regione Veneto ha avviato la ridefinizione dell assetto organizzativo del sistema della residenzialità extraospedaliera delineato dalla DGRV n. 751/2000 che comportava, quale essenziale componente evolutiva, l attivazione dei processi di mobilità intesa come facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze. La Regione Veneto con la succitata deliberazione ha stabilito l istituzione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni azienda ULSS come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione delle impegnative di residenzialità e di attivazione del flusso informativo sull assistenza residenziale e semiresidenziale. L impegnativa di residenzialità rappresenta la quota di rilievo sanitario legata all assistenza sanitaria fornita dai centri servizi che abbiano stipulato accordi contrattuali ai sensi della DGRV n. 1303/2012 o convenzioni, ai sensi della DGRV n. 3856/2004, con l ULSS di afferenza territoriale. Il Registro Unico contiene una graduatoria unica per ciascuna tipologia di impegnativa di residenzialità per l accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri. Il R.U.R. dell Azienda ULSS 16 contiene: 1. impegnative di 1^ livello per residenzialità definitiva 2. impegnative di 1^ livello per residenzialità temporanea 3. impegnative di 2^ livello per residenzialità definitiva 4. impegnative di 2^ livello per residenzialità temporanea 5. impegnative per stati vegetativi permanenti (S.V.P.) 6. impegnative per sezione alta protezione Alzheimer (S.A.P.A.) 7. impegnative per centri diurni per persone anziane non autosufficienti 8. impegnative per religiosi di 1^ livello 9. impegnative per religiosi di 2^ livello Le graduatorie potranno essere ampliate ad altre tipologie di struttura individuata dalla normativa. Il presente regolamento disciplina: 1. i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse alla residenzialità e semiresidenzialità a seguito di parere favorevole della U.V.M.D.; 2. le modalità di accesso alla rete residenziale e semiresidenziale; 3. i criteri per la gestione della graduatoria; 4. i criteri e le modalità per l attribuzione delle impegnative di residenzialità; 5. le modalità ed i tempi di alimentazione dei flussi informativi di cui alla DGRV n. 2961/2012. ART. 1 LA LIBERTA DI SCELTA Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio veneto, le modalità di applicazione del principio di libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare di 2
3 impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziale o semiresidenziale accreditato (o autorizzato all esercizio con richiesta di accreditamento o autorizzato all esercizio con prescrizioni validate dalla Regione Veneto) meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative e alle proprie disponibilità economiche. Il cittadino può scegliere di utilizzare l impegnativa di semiresidenzialità e di residenzialità emessa dall ULSS 16, secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso: 1. Centri servizi residenziali o semiresidenziali del territorio dell Azienda ULSS 16; 2. Centri servizi residenziali o semiresidenziali attivi al di fuori dell ambito territoriale dell Azienda ULSS 16; 3. Centri residenziali attivi al di fuori dell ambito regionale dell Azienda ULSS 16, attraverso le modalità previste nel presente regolamento. ART. 2 LA DOMANDA La domanda può essere presentata nei vari punti della rete dei Servizi, così come disciplinato dal Regolamento Buone Prassi per la valutazione multidimensionale e la definizione di progetti assistenziali integrati, approvato con DDG n. 659 del 9 luglio 2004, in particolare presso i Punti Unici di Accoglienza (P.U.A.) dei distretti socio-sanitari e presso i Servizi Sociali dei Comuni. Presso i Punti Unici e nel sito è a disposizione la modulistica e i recapiti dei P.U.A. Alla domanda farà seguito la compilazione da parte di professionisti del Comune di residenza e dell ULSS di una apposita scheda di valutazione delle condizioni dell anziano -S.Va.M.A.- (Scheda per la Valutazione Multidimensionale dell'anziano) e la realizzazione di un incontro presso il Distretto con la presenza almeno del Medico di Medicina Generale e dell Assistente Sociale (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale). La domanda va presentata presso il Punto Unico del competente Distretto. Il Distretto avrà cura di richiedere al Comune la valutazione della parte sociale della SVaMa, coinvolgendo direttamente il Medico di Medicina Generale e l Infermiere. Si prenderà in considerazione solo la richiesta che risulti corredata di documento identificativo dell assistito e di consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. Per agevolare il cittadino nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la domanda potrà essere presentata anche presso appositi uffici comunali. In tal caso il Comune provvederà alla compilazione della parte sociale della SVaMA, inoltrando la domanda al Distretto, che coinvolgerà il Medico di Medicina Generale e gli Infermieri del SIAD (Servizio Infermieristico Assistenza Domiciliare) per la compilazione rispettivamente, della parte di pertinenza. La valutazione dovrà essere effettuata entro i trenta giorni dalla richiesta. 3
4 ART. 3 L UNITA DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DISTRETTUALE (U.V.M.D.) L ammissione alla residenzialità e semiresidenzialità è disposta dall Azienda ULSS di residenza dell interessato a seguito della valutazione effettuata dalla UVMD avvalendosi della scheda di valutazione multidimensionale dell anziano (SVaMA), secondo la DGRV n del 28 dicembre La composizione dell UVMD vede la presenza del Responsabile dell UVMD che è il Direttore di Distretto o suo delegato, del Medico di Medicina generale, dell Assistente Sociale del Comune di residenza e di altri eventuali operatori coinvolti per le rispettive valutazioni monodimensionali. Eventuali altre figure professionali vengono invitate dal Responsabile dell UVMD. L esito della valutazione multidimensionale deve essere consegnato al richiedente o suo delegato dai Punti Unici di Accoglienza Distrettuali. Qualora il progetto dell UVMD preveda l ingresso in centri servizi residenziali o semiresidenziali, l infermiere del Punto Unico si farà carico di richiedere le strutture preferite, che inserirà nell apposita procedura informatica Sid ADI area residenzialità. L inserimento delle preferenze è obbligatorio. Il Comune, nel caso di integrazione della retta, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili fino a 60 giorni in caso di sospensione dei termini. L esito dell UVMD è visibile in RUR il giorno successivo alla valutazione. Nel RUR comparirà l assistito con la tipologia di livello assistenziale individuata in UVMD. Per i profili SVaMA, il cui elenco costituisce allegato 1) al presente regolamento, dal 2 al 13 e per il profilo 16 l impegnativa di residenzialità sarà di 1^ livello (minimo ridotto). Per i profili l impegnativa sarà di 2^ livello (medio). Se il punteggio totale espresso in UVMD risulta inferiore a 60 l assistito non può accedere al RUR per l area residenziale. Per le persone presenti nei centri servizi che non hanno impegnativa di residenzialità la valutazione del passaggio da una condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza (aggravamento fisiologico) viene eseguita almeno dopo sei mesi dalla presenza in struttura. La valutazione in sede di UVMD potrà essere eccezionalmente richiesta anche quando non siano trascorsi sei mesi dall ingresso, purché sia intervenuto un evento patologico che determini una grave disabilità di tipo permanente, certificato dalla SVaMA. Le valutazioni di questi passaggi per le persone assistite residenti presso il territorio dell ULSS 16 saranno effettuate nel Distretto Socio Sanitario dove si trova la struttura; nei casi di assistiti che hanno la residenza fuori il territorio dell ULSS 16, la valutazione viene svolta dal Distretto di residenza ove la persona assistita aveva la residenza prima dell ingresso. In caso di rivalutazione la Regione del Veneto prevede che il punteggio sociale sia di 240 punti (DGRV n. 38 del 17 gennaio 2006). ART. 4 GRADUATORIE A seguito della valutazione in UVMD il cittadino viene collocato, sulla base della tipologia di progetto, in graduatoria per la residenzialità dell Azienda 4
5 ULSS 16, ordinata per punteggio decrescente per i progetti residenziali e per punteggio crescente per i centri diurni. Le graduatorie si riferiscono ai seguenti progetti: 1. di 1^ livello per residenzialità definitiva 2. di 1^ livello per residenzialità temporanea 3. di 2^ livello per residenzialità definitiva 4. di 2^ livello per residenzialità temporanea 5. per stati vegetativi permanenti (S.V.P.) 6. per sezione alta protezione Alzheimer (S.A.P.A.) 7. per centro diurno per persone anziane non autosufficienti 8. per religiosi di 1^ livello 9. per religiosi di 2^ livello Le graduatorie devono riportare: 1. i dati anagrafici del cittadino 2. la data di valutazione dell UVMD 3. il punteggio di gravità del cittadino e profilo di autonomia 4. la/e preferenza/e dei Centri Servizi A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri: 1. data di presentazione della domanda 2. età anagrafica con preferenza alla persona più anziana 3. presenza del richiedente in una delle strutture di preferenza qualora si renda disponibile il posto. L espressione della preferenza del Centro Servizi assume carattere vincolante, in quanto il cittadino verrà contattato solo in base alle preferenze espresse, salvo i casi di motivata urgenza valutati dai servizi socio-sanitari. Il cittadino ha il diritto di modificare, in ogni momento, le proprie preferenze sui Centri Servizi presso i Punti Unici dei Distretti o direttamente o tramite fax o tramite . L inserimento in graduatoria dura 365 giorni. Ciascun Centro Servizio può visualizzare in procedura informatica l elenco delle persone che hanno espresso la preferenza per il proprio Centro. L Azienda ULSS 16 provvede regolarmente tramite l UOC Servizio Tutela Salute Anziani: 1. all aggiornamento delle graduatorie; 2. alla verifica della disponibilità dei posti nei centri servizi; 3. alla manutenzione delle graduatorie registrando i decessi; 4. all eventuale trasferimento dell utente in altri centri servizi, dandone contestuale informazione al Comune che abbia assunto a proprio carico l integrazione della retta. I Centri Servizi hanno l obbligo di registrare informaticamente ed immediatamente nella procedura RUR il decesso di un loro assistito o la dimissione. Inseriscono, inoltre, nel RUR la data di ingresso, il nominativo del medico scelto dall assistito, nonché eventuali motivi di sospensione dell accoglienza (es. permessi, ricoveri ). La gestione degli accessi all Ospedale di Comunità è assicurata tramite una sezione separata del RUR. 5
6 Per l accesso ai Centri Diurni vengono utilizzati i seguenti criteri: 1. effettuazione di UVMD con progetto di inserimento in Centro Diurno; 2. per quanto attiene la graduatoria, la priorità per l accoglienza è rivolta ai pazienti con maggiore autonomia. Il punteggio per l inserimento può essere inferiore a 60. I Centri Diurni provvederanno ad inserire nel RUR le presenze giornaliere. ART. 5 AMMISSIONE IN STRUTTURA DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELL AZIENDA ULSS 16 Considerato che il rilascio dell impegnativa di residenzialità per l accesso al Centro Servizi è possibile nel momento in cui la disponibilità dell impegnativa si associa all effettiva disponibilità del posto in un Centro Servizi accreditato (o autorizzato all esercizio con richiesta di accreditamento o autorizzato all esercizio con prescrizioni validate dalla Regione Veneto), si definisce la seguente modalità operativa: 1. l Azienda ULSS 16 accerta la disponibilità dell impegnativa, verifica la/le preferenza/e, informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità e dà contestualmente comunicazione al Centro Servizi disponibile e prescelto dal cittadino; 2. l Azienda ULSS 16 emette l impegnativa e il cittadino, informato della disponibilità dell impegnativa, e del posto nel Centro Servizi avvia l inserimento entro tre giorni, pena la revoca dell impegnativa. 3. l Azienda ULSS 16 tramite l UOC predisposta può derogare fino ad un massimo di n. 5 impegnative (n. 3 di livello minimo ridotto e n. 2 di livello medio), mensilmente, per situazioni urgenti adeguatamente motivate. La motivazione viene registrata in nota all interno del RUR. ART. 6 RINUNCIA ALL INGRESSO IN STRUTTURA Nel caso in cui l interessato rinunci momentaneamente all ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza, richiedendo tuttavia di mantenere il proprio nominativo nel RUR, l Azienda ULSS 16 provvede a sospendere la richiesta fino a sei mesi. Durante tale periodo il nominativo è momentaneamente sospeso e verrà reinserito in graduatoria mantenendo lo stesso punteggio precedente e le stesse preferenze. Un eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dal RUR. Il reinserimento ulteriore potrà avvenire soltanto previa rivalutazione in UVMD. 6
7 ART. 7 MOBILITA DEI CITTADINI DELL AZIENDA ULSS 16 IN CENTRI SERVIZI RESIDENZIALI EXTRA AZIENDA ULSS 16 ED EXTRA REGIONE Il cittadino ha la possibilità di esprimere la propria preferenza, oltre che per strutture situate nell ULSS 16, anche verso strutture ubicate all interno della Regione Veneto o extra Regionali. L Azienda ULSS provvede: 1. ad accertare l effettiva disponibilità del posto letto presso la struttura prescelta, previa verifica del possesso dell autorizzazione all esercizio/accreditamento; 2. a verificare che la persona sia presente nel RUR; 3. ad emettere l impegnativa al momento in cui la persona richiedente sia la prima in graduatoria e ricorra la disponibilità di posto letto. Nel caso di inserimento fuori regione l Azienda ULSS 16 riconosce l importo massimo praticato nella Regione Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale. La struttura dovrà dare immediata comunicazione sia dell avvenuto ingresso sia dell eventuale decesso dell utente. ART. 8 AMMISSIONE IN STRUTTURE PER ACCOGLIMENTI TEMPORANEI E INTERVENTI DI SOLLIEVO In situazioni di difficoltà causate dall eccessivo carico assistenziale o di necessità improvvise, in relazione alle quali i familiari e/o i servizi non sono temporaneamente in grado di assicurare la necessaria assistenza, la persona può essere accolta, per un breve periodo, presso i Centri di Servizio Residenziali. Di norma la durata massima dell accoglienza temporanea è di 30 giorni, prorogabile, in modo graduale, fino a un massimo eccezionale di 90 giorni. Al richiedente sarà assicurata libertà di scelta e di preferenza tra le strutture disponibili al momento. L accesso sarà comunque regolamentato attraverso il RUR, fermo restando che questo tipo di intervento ha la precedenza sugli ingressi definitivi e che la percentuale di impegnative utilizzate a questo scopo rappresenta il 2,5% delle impegnative assegnate all Azienda ULSS 16. Nel caso in cui la Regione Veneto finanzi gli interventi di sollievo, per le famiglie che sono in particolari situazioni di difficoltà economica, l UVMD, su parere dell Assistente Sociale del Comune di residenza dell assistito, autorizza l erogazione di un contributo a parziale o totale pagamento della retta alberghiera dell accoglimento temporaneo, sulla base della regolamentazione adottata da ciascun Comune. In tal caso il contributo viene corrisposto alla struttura direttamente dall ULSS. L importo del budget annuale stanziato per finanziare l intervento di sollievo e il relativo monitoraggio vengono comunicati all Esecutivo della Conferenza dei Sindaci. 7
8 ART. 9 MOBILITA DEI CITTADINI EXTRA AZIENDA ED EXTRA REGIONE IN CENTRI SERVIZI RESIDENZIALI OPERANTI NEL TERRITORIO DELL AZIENDA ULSS 16 I cittadini che provengono da un azienda ULSS diversa dall ULSS 16, ma all interno della Regione Veneto, dovranno produrre, per essere collocati all interno della graduatoria RUR dell Azienda ULSS 16, all UOC Servizio Tutela Salute Anziani la SVaMA ed il verbale di valutazione multidimensionale. L accesso ai Centri Servizi seguirà le stesse modalità previste per i residenti ULSS 16. Per i cittadini non residenti nella Regione Veneto, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell azienda ULSS, il Centro Servizi procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all azienda ULSS di provenienza dell assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all ULSS 16 i dati che si riferiscono agli assistiti provenienti da fuori Regione, per la registrazione degli stessi nell ambito dell apposita sezione del Registro Unico di Residenzialità. ART. 10 MOBILITA DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL AZIENDA ULSS DA UN CENTRO SERVIZI AD UN ALTRO Il cittadino ospite di un Centro Servizi per non autosufficienti ed in possesso di un impegnativa di residenzialità per un determinato livello di assistenza può inoltrare richiesta di trasferimento presso un altro centro autorizzato a erogare quel determinato livello di assistenza. Gli accordi preliminari al trasferimento saranno a carico dell interessato. Il Centro Servizi prima di procedere con il trasferimento dovrà comunicare all UOC Servizio Tutela Salute Anziani la data di effettivo trasferimento e la struttura ove si recherà l assistito. L UOC Servizio Tutela Salute Anziani inserirà in procedura informatica il trasferimento. ART. 11 GESTIONE DELLE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA DELL AZIENDA ULSS 16 L impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede. Il numero di impegnative è definito annualmente dalla Regione Veneto. L impegnativa scade per: 1. Decesso dell assistito 2. Dimissione dell assistito 3. Passaggio ad altro livello assistenziale 4. Nuova valutazione da parte dell UVMD 5. Scadenza del progetto indicata in UVMD (es. Centri Diurni o ricoveri temporanei) 6. Trascorsi 90 giorni per i ricoveri temporanei 8
9 ART. 12 ATTRIBUZIONE DI QUOTE La quota per l accoglienza nei centri servizi residenziali o semiresidenziali per persone non autosufficienti si articola in quota alberghiera e quota di rilievo sanitario. La quota di retta qualificata alberghiera è a carico della persona assistita o, se del caso, del Comune, previamente coinvolto, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell ingresso in struttura ancorché autosufficiente (art. 6 comma 4 Legge n. 328/2000 e art. 13 bis L.R. n. 5/1996, come modificato dall art. 102 della L.R. n. 5/2000). L importo della quota di rilievo sanitario per le diverse tipologie di struttura e di assistenza è fissato dalla Regione Veneto e viene corrisposto al Centro Servizi dall ULSS di residenza dell assistito dalla data dell ingresso. La quota di rilievo sanitario compone, insieme alla retta alberghiera, la retta complessiva di accoglienza. ART. N. 13 FLUSSI INFORMATIVI A partire dal 1 gennaio 2013 è istituito un flusso obbligatorio informativo a favore della Regione Veneto. L Azienda ULSS 16 dovrà comunicare: Anagrafica dell utente SEZIONE Valutazione multidimensionale (iniziale, periodica e straordinaria) Emissione impegnative di residenzialità Ammissione, dimissione, trasferimento (ADT), assieme ai dati di qualità assistenziale Dati di funzionamento dell Unità di Offerta Rilevazione periodica dei costi sanitari sostenuti dall ULSS in regime di convenzione con il Centro di Servizi Anagrafica unica regionale delle UDO (Unità di Offerta), per la correlazione univoca e diretta dei dati alle singole UDO PERIODICITA Mensile Mensile Mensile Mensile Annuale Annuale Annuale 9
10 ART. N. 14 NORME FINALI Il presente regolamento si applica in tutti i Centri Servizi residenziali e semiresidenziali dell ULSS 16 accreditati (o autorizzati all esercizio con richiesta di accreditamento o autorizzati all esercizio con prescrizioni validate dalla Regione Veneto), che gestiscono posti letto per l accoglienza dei cittadini titolari di impegnativa di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari. L ingresso presso i Centri Servizi in deroga all età anagrafica è autorizzato dal Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale mediante visto sul verbale UVMD. Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all applicazione del presente regolamento saranno devolute alla competenza del Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale. Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale attiverà le misure istruttorie ritenute idonee, comprese quelle eventuali del contraddittorio con gli Enti e Organismi coinvolti, e adotterà le decisioni finali. Il presente regolamento verrà approvato con Delibera del Direttore Generale dell ULSS 16 ed entrerà in vigore il primo luglio
11 TABELLA PROFILI (INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOMIA) 1 Lucido, autonomo 2 Lucido, in parte dipendente 3 Lucido, deambula assistito 4 Lucido, non deambulante ma autonomo 5 Lucido, gravemente dipendente 6 Confuso, deambulante, autonomo 7 Confuso, deambulante 8 Confuso, deambula assistito 9 Confuso allettato 10 Combinazione puramente teorica non presente nella realtà 11 Confuso o stuporoso, totalmente dipendente 12 Lucido, con elevata necessità di cure sanitarie 13 Deambulante con elevata necessità di cure sanitarie 14 Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie 15 Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure sanitarie 16 Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia 17 Problemi comportamentali, dipendente 11
12 INDICE Pag. PREMESSA Art. 1 La libertà di scelta Art. 2 La domanda Art. 3 L unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (U.V.M.D.) Art. 4 Graduatorie Art. 5 Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell Azienda ULSS 16 Art. 6 Rinuncia all ingresso in struttura Art. 7 Mobilità dei cittadini dell Azienda ULSS 16 in Centri Servizi residenziali extra Azienda ULSS 16 ed extra Regione Art. 8 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei interventi sollievo Art. 9 Mobilità dei cittadini extra Azienda ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell Azienda ULSS 16 Art. 10 Mobilità di cittadini non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell Azienda ULSS da un Centro Servizi ad un altro Art. 11 Gestione delle impegnative di residenzialità dell Azienda ULSS 16 Art. 12 Attribuzione di quote Art. 13 Flussi informativi Art. 14 Norme finali Tabella profili 11 Indice 12 12
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