CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
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- Floriana Lupo
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1 CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione; per "Contraente": l Amministrazione Provinciale dell Aquila per "Assicurato": l Amministrazione Provinciale dell Aquila per "Compagnia": la Compagnia di Assicurazione; per "premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; per "indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro; per sinistro : l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione; NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Art. 2 Altre assicurazioni. L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). L omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Compagnia di non corrispondere l indennizzo. Art. 3 Pagamento del premio. L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia. Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 1
2 Art. 4 Modifiche dell assicurazione. Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio. Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (art Cod. Civ.). Art. 6 Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Denuncia di sinistro. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto tempestivo (e comunque entro 30 gg.) all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia l Assicurato è tenuto a fornire una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli atti e i documenti inerenti la controversia. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art 9 Durata e proroga dell assicurazione Il presente contratto decorre dalle ore 24,00 del e termina alle ore 24,00 del Il contratto s intende automaticamente disdettato alla scadenza terminale senza bisogno di ulteriori formalità. Il Contraente tuttavia può richiedere, con un preavviso di 30 giorni, il rinnovo annuale oppure una proroga di sei mesi al fine di procedere all espletamento di una nuova procedura di gara. Art. 10 Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 2
3 Art. 11 Foro competente. Foro competente, a scelta della parte attrice, è l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione dell Impresa, oppure quella del luogo dove ha sede l Agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o l Ufficio cui è assegnato lo stesso. Art. 12 Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge. 3
4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Art. 13 Oggetto dell assicurazione La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono esclusivamente: - le spese per l intervento di un legale; - le spese peritali e arbitrali; - le spese di giustizia nel processo penale e civile; - le spese attinenti all esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; - le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato Contraente. Art. 14 Massimali. L Assicurazione si intende prestata per le spese legali e peritali relative a sinistri accaduti nell ambito dell attività dell Ente Pubblico sopra identificato fino alla concorrenza di Euro di massimale per ciascun sinistro. Si precisa che l attività viene svolta con 568 Dipendenti, 12 Dirigenti, 1 Segretario Generale, 1 Direttore Generale, 24 Consiglieri, 8 Assessori e 1 Presidente. Art. 15 Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato. Anche con riferimento agli artt C.C. l Assicurato e/o Contraente dichiarano di non aver cagionato nell ultimo biennio danni a persone e a cose indennizzabili con la presente polizza e di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi. Art. 16 Esclusioni. Sono esclusi dalla garanzia: - il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); - le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; - le spese per controversie di diritto fiscale e tributario; - le spese per controversie di natura contrattuale con la Società di assicurazione. Art. 17 Estensione territoriale. L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell Unione Europea, in Austria e in Svizzera. 4
5 Art. 18 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile. Qualora coesista un assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza. Art. 19 Decorrenza della garanzia. La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell assicurazione e precisamente: - dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell inadempimento. Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 20 Gestione del sinistro. L Assicurato, dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Compagnia. La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Compagnia, che dovrà comunque essere tempestivamente fatto pervenire all assicurato, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Compagnia avvisa l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 21 Diritto di scelta. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo il limite territoriale di cui all art. 17, in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende anche alla scelta del perito. Di tali diritti la Compagnia avvisa l Assicurato. 5
6 Art. 22 Regolazione del premio. Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; - degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 23 Calcolo del Premio. Il premio di polizza, da considerarsi provvisoriamente anticipato, viene calcolato in base alla sommatoria dei seguenti elementi. Retribuzioni annue erogate a tutti i dipendenti compresi gli Amministratori euro ,00 Tasso imponibile di regolazione premio, % (promille) Premio Annuo Imponibile, x euro., Imposte., x 21,25% euro., Totale premio annuo lordo alla firma euro., IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA 6
7 CONDIZIONI SPECIALI DI GARANZIA (che integrano le Norme che regolano l Assicurazione) Art. 24 Oggetto dell assicurazione. Con riferimento all art. 13 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti all attività istituzionale dell Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dai dipendenti dell Assicurato nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio e si riferisce esclusivamente alle controversie: - relative a danni subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; - per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di suoi dipendenti; - difesa penale degli Amministratori e dei dipendenti dell Assicurato per reato colposo o per contravvenzione; - individuali dell assicurato con i propri dipendenti nascenti dal contratto di lavoro. Art. 25 Esclusioni. Ad integrazione dell art. 16 delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia non è operante: - per le controversie di natura contrattuale tranne quelle individuali di lavoro di cui all articolo precedente; - per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli, aeromobili o natanti, di proprietà o condotti dall Assicurato o dai suoi dipendenti; - per le controversie che insorgono tra i dipendenti dell Assicurato; IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA 7
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