CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa
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1 CORSO PER AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 1
2 Destinatari del corso I soggetti che, ai sensi del Regolamento Isvap n.5/2006, devono essere formati e aggiornati sono gli intermediari, persone fisiche iscritti nel Registro e gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, quindi: (segue) 2
3 Destinatari del corso a) addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario per il quale operano : gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l intermediario opera; 3 (segue)
4 Destinatari del corso b) addetti all attività intermediazione all interno dei locali in cui l intermediario opera : gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209, che svolgono l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari. 4
5 Obiettivi del corso Fornire, così come previsto dall Isvap con il Regolamento n. 5/2006 (art. 17, 2 comma e art. 38), nozioni specifiche relative alla disciplina del contratto di assicurazione, alla normativa sull intermediazione assicurativa e alle caratteristiche relative alle coperture assicurative nel settore dei finanziamenti. 5
6 REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA 6
7 ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo L ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva; adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese ed effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore; 7
8 Definizione di attività di intermediazione (Art.106 Cod. Ass e Art.2 lett. D Regolamento ISVAP n.5/06) Presentare o proporre prodotti assicurativi; prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività; prestare assistenza e consulenza nella conclusione dei contratti (se previsto dall incarico intermediativo); collaborazione alla gestione od esecuzione dei contratti stipulati in caso di sinistri. 8
9 ART. 3 co.2 Reg. n. 5/2006 Costituisce attività di intermediazione assicurativa l attività di cui all articolo 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale. 9
10 ART. 3 co.3 Reg. n. 5/2006 Anche la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso è da considerare attività di intermediazione assicurativa (art. 3, co.3 Reg. n. 5/2006). 10
11 Registro degli intermediari Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: A. agenti di assicurazione, che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; B. mediatori di assicurazione (broker), che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese; C. produttori diretti, intermediari che esercitano l Intermediazione assicurativa nei rami vita e infortunio e malattia per conto di Imprese di Assicurazione; (segue) 11
12 Registro degli intermediari N.B. sono altresì indicate nel registro le persone fisiche abilitate, ma temporaneamente non operanti, per le quali l adempimento dell obbligo di copertura assicurativa è sospeso fino all avvio dell attività. 12 (segue)
13 Registro degli intermediari D. banche, intermediari finanziari inseriti nell elenco speciale di cui all art. 107 del T.U. bancario, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste Italiane divisione servizi di bancoposta i quali possono distribuire esclusivamente prodotti c.d. standardizzati, salvo diversa iscrizione ad altra sezione del registro; (segue) 13
14 Registro degli intermediari E. collaboratori degli intermediari di cui alle sezioni a), b) e d) (dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati), se addetti all intermediazione al di fuori dei locali dove l intermediario opera. N.B. non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro. 14
15 Requisiti per l iscrizione dei soggetti di cui alla sezione E del registro I soggetti di cui alla sezione E del registro devono possedere: 1. requisiti di onorabilità, accertati dall intermediario per conto del quale essi operano; 2. cognizioni e capacità professionali, adeguate all attività ed ai prodotti offerti, accertate mediante attestato con esito positivo di frequenza a corsi di formazione a cura dell impresa o dell intermediario assicurativo; 15 (segue)
16 Requisiti per l iscrizione dei soggetti di cui alla sezione E del registro 3. pagamento una tantum della tassa di concessione governativa di 168,00. N.B. i requisiti dei corsi di formazione di cui al punto 2. sono fissati dagli art. 17 e 38 del Reg. n.5/
17 Procedura per l iscrizione dei soggetti di cui alle sezione E" L intermediario primario di cui alle sezioni A, B e D, che si avvale di uno dei soggetti di cui alla sezione E (società o persone fisiche), provvede a presentare all Isvap la relativa istanza di iscrizione. 17
18 Requisiti per l iscrizione delle società nella sezione E Per ottenere l iscrizione nel registro di cui alla sezione E, la società deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità: avere la sede legale in Italia, non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o l.c.a; (segue) 18
19 Requisiti per l iscrizione delle società nella sezione E non essere sottoposta a divieti e decadenze, di cui alla normativa relativa alle disposizioni contro la mafia; aver pagato la tassa di concessione governativa una tantum di 168,00. 19
20 Requisiti per l iscrizione delle società nella sezione E La società deve inoltre dimostrare, che la responsabilità dell attività di intermediazione è affidata ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del Registro, nella quale la società intende iscriversi. 20
21 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) L obbligo di aggiornamento professionale si riferisce a tutti gli intermediari (persone fisiche) iscritti nel Rui e agli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Gli intermediari (persone fisiche) iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all aggiornamento professionale. 21
22 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) Tuttavia, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, la ripresa dell attività è subordinata all adempimento dell obbligo di aggiornamento professionale di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. 22
23 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) Gli intermediari sono esonerati dall obbligo di effettuare l aggiornamento in caso di: a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori; b) grave malattia o infortunio. 23 Segu e
24 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) L esonero, in caso di gravidanza, compete dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza, sino ad un anno successivo alla data del parto. L adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio, compete limitatamente al periodo di durata dell impedimento. 24
25 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) Decorso un anno dall ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell attività, i soggetti tenuti devono effettuare un aggiornamento di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. 25
26 Aggiornamento professionale (Art. 38 del Reg. n.5/2006) L aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di formazione in aula e/o a distanza, di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L aggiornamento professionale deve essere effettuato ogni anno entro il 31 dicembre ed in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell evoluzione della normativa di riferimento. 26
27 Obblighi di comportamento Gli intermediari devono attenersi, nell ottica della tutela del consumatore, ad un serie di regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela, previsti dal Titolo 2 del Regolamento (art Reg. n.5/2006). Quando si tratta di attività di intermediazione assicurativa, ai sensi dell art 3 co.3 (contratti stipulati in forma collettiva), tali obblighi sono invece ridotti. 27
28 Obblighi di comportamento In particolare sono escluse le previsioni relative agli art. 50 e 52 Reg. n.05/2006, riguardo all informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse ed all adeguatezza dei contratti offerti. Tali disposizioni si applicano, infatti, esclusivamente nei confronti dei contraenti e non degli assicurati aderenti alla polizza collettiva. 28
29 Informativa precontrattuale (Art. 49 del Reg. n. 5/2006) Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l intermediario consegna al contraente: copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all allegato 7A; copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all allegato 7B; la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 29
30 Informativa precontrattuale (Art. 49 del Reg. n. 5/2006) In caso di rinnovo di polizze già sottoscritte, ovvero di modifiche contrattuali non rilevanti, l intermediario può omettere di rilasciare al cliente l allegato 7B, qualora non siano intervenute variazioni nei dati contenuti nel modello 7B a suo tempo rilasciato. 30
31 Nota informativa Le Imprese di Assicurazione operanti in Italia devono consegnare al contraente, prima della conclusione del contratto, una nota informativa contenente indicazioni relative all impresa (le informazioni sul contratto), con particolare riguardo: alle garanzie ed alle obbligazioni assunte dall impresa; alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia; alle rivalse; (segue) 31
32 Nota informativa ai diritti ed agli obblighi in corso di contratto e, in caso di sinistro, alla legge applicabile; ai termini di prescrizione dei diritti; alla procedura da seguire in caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri ed indicando l organismo o l autorità cui eventualmente rivolgersi nel caso in cui l assicurato non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. 32
33 Cancellazione d ufficio da parte di ISVAP L ISVAP procede alla cancellazione d ufficio del collaboratore, tra gli altri casi, per: radiazione; perdita di uno dei requisiti previsti per l iscrizione; sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno); in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l attività per conto di altri intermediari. 33
La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
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