IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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- Lazzaro Riva
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1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l articolo 17, comma 1; VISTO l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, il comma 6 di detto articolo; SENTITI il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche e agli affari europei ed il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche di coesione territoriale e allo sport; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; SENTITA la Conferenza unificata, che si è espressa in data 26 febbraio 2015; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell Adunanza del 16 aprile 2015; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell 11 giugno 2015 ; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; EMANA il seguente regolamento:
2 ART. 1 (Compiti del Comitato interministeriale per gli affari europei) 1. Il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata: legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1 il CIAE può in particolare, nell'àmbito delle proprie funzioni: a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge; b) definire le linee della politica nazionale relativa all elaborazione degli atti dell Unione europea da sottoporre alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convocata a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge, nonché esaminare questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza stessa; c) trattare aspetti delle politiche dell Unione europea di interesse regionale e territoriale; d) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea il CIAE può in particolare, nell'àmbito delle proprie funzioni: a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'unione europea, ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti; b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'unione europea di cui all'articolo 37 della legge, formulando valutazioni e proposte; c) adottare linee guida per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall articolo 41 della legge, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo; e) formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso dell'unione europea. 4. Il CIAE può altresì pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall Amministrazione di settore competente. 5. Il CIAE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attività del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell Unione europea di cui all'articolo 19 della legge, di seguito denominato: CTV.
3 ART. 2 (Funzionamento del CIAE) 1. Il CIAE è presieduto e convocato, per il tramite della Segreteria del CIAE di cui all articolo 2, comma 9, della legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a ciò delegato. 2. L'ordine del giorno delle riunioni del CIAE è stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a ciò delegato. 3. A norma dell'articolo 2, comma 2, della legge alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi. 4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ad ogni altro soggetto competente a rappresentare la posizione italiana in seno alle istituzioni e agli organismi dell'unione europea e ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea.
4 ART. 3 (Segreteria del CIAE) 1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri espleta le attività necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato. 2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare: a) l istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell Unione europea); b) la redazione dei verbali delle riunioni del CIAE e la loro conservazione; c) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CIAE; d) la trasmissione delle determinazioni del CIAE a tutti i soggetti competenti a darne attuazione. 3. Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE è individuato ai sensi dell articolo 2, commi 7 e 8, della legge.
5 ART. 4 (Abrogazioni e disposizioni finali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio All attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6 ART. 5 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a
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