Codice civile svizzero
|
|
|
- Marisa Brescia
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta: I Il Libro secondo del Codice civile 2 è modificato come segue: F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori Art Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina: 1. l autorità parentale; 2. la custodia; 3. le relazioni personali; e 4. il contributo di mantenimento. 2 Tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione una domanda congiunta dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio. 3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio. Art. 134 II. Modificazione delle circostanze 1 In caso di modificazione delle circostanze, le condizioni per modificare i diritti e i doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. 2 In caso di disaccordo sulla modifica del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, la decisione spetta al giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio. Negli altri casi è competente l autorità di protezione dei minori. 3 Allorché decide in merito a una modifica del contributo di mantenimento, il giudice disciplina, se del caso, anche l autorità parentale, la custodia e le relazioni personali. 1 FF RS
2 Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sul mutamento delle circostanze in caso di divorzio sono applicabili per analogia. II. Figlio di genitori non coniugati Art. 270a (nuovo) 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile o celibe del genitore cui spetta l autorità parentale. 2 In caso di autorità parentale congiunta, sono applicabili per analogia le disposizioni sul cognome del figlio di genitori coniugati. 3 Se l autorità parentale non spetta ad alcun genitore, il figlio assume il cognome da nubile della madre. 4 Le modifiche dell attribuzione dell autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sulla modifica del nome. Art. 275 cpv. 2 2 Allorché decide in merito all autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali. A. Principi Abis. Morte di un genitore Art L autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio. 2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all autorità parentale congiunta del padre e della madre. 3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Una volta raggiunta la maggiore età, ottengono l autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l autorità di protezione dei minori decide in merito all attribuzione dell autorità parentale, tenendo conto dell interesse del figlio. Art Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l autorità parentale spetta al genitore superstite. 2 Se muore il genitore detentore esclusivo dell autorità parentale, l autorità di protezione dei minori trasferisce l autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio. 8062
3 Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali Aquater. Riconoscimento I. Dichiarazione comune dei genitori II. Decisione dell autorità di protezione dei minori Art Il giudice che decide nell ambito di una procedura di divorzio o di un altra procedura matrimoniale trasferisce l autorità parentale esclusiva a un genitore se è necessario per tutelare gli interessi del figlio. 2 Può anche limitarsi a stabilire il luogo di dimora e disciplinare l accudimento del figlio se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori. 3 Invita l autorità di protezione dei minori a nominare un tutore al figlio se né la madre né il padre risultano idonei ad assumere l autorità parentale. Art. 298a 1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio, l autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori. 2 In tale dichiarazione i genitori certificano di: 1. essere pronti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e 2. essersi accordati in merito all accudimento, alle relazioni personali e al mantenimento del figlio. 3 La dichiarazione va indirizzata all ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano in occasione del riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. 4 Finché non viene rilasciata la dichiarazione, l autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. Art. 298b (nuovo) 1 Se un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l altro genitore può rivolgersi all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. 2 Tale autorità dispone l autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre. 3 Contemporaneamente all autorità parentale, l autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni controverse. È fatta salva l azione per la prestazione di mantenimento. 4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l autorità di protezione dei minori trasferisce l autorità parentale al padre o nomina un tutore al figlio, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare gli interessi del figlio. 8063
4 Aquinquies. Azione di paternità Asexies. Patrigno e matrigna Asepties. Genitori affilianti Art. 298c (nuovo) Se il giudice accoglie un azione di paternità, dispone l autorità parentale congiunta, sempreché, per tutelare gli interessi del figlio, non risulti più opportuno mantenere l autorità parentale esclusiva della madre o trasferirla al padre. Art. 299, titolo marginale Art. 300, titolo marginale Art. 301 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Il genitore che accudisce il figlio può prendere decisioni senza consultare l altro genitore se: 1. si tratta di affari di ordine quotidiano o urgente; 2. il dispendio richiesto per raggiungere l altro genitore risulta sproporzionato. II. Determinazione del luogo di dimora III. Educazione IV. Educazione religiosa Art. 301a (nuovo) 1 L autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. 2 Se i genitori esercitano l autorità parentale congiuntamente e un genitore intende modificare il proprio luogo di dimora o quello del figlio, è necessaria l approvazione dell altro genitore oppure una decisione del giudice o dell autorità di protezione dei minori, qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all estero; o b. il trasferimento del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull esercizio dell autorità parentale da parte dell altro genitore. Art. 302, titolo marginale Art. 303, titolo marginale Art. 309 Abrogato 8064
5 Art. 311 cpv. 1 n. 1 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l autorità di protezione dei minori priva i genitori dell autorità parentale: 1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; Titolo finale: Dell entrata in vigore e dell applicazione del Codice civile Art. 12 cpv. 4 e 5 (nuovo) 4 Se all entrata in vigore della modifica del 3 l autorità parentale è attribuita a un solo genitore, il padre o la madre o entrambi congiuntamente possono rivolgersi all autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio, chiedendo che sia disposta l autorità parentale congiunta. Tale autorità decide applicando per analogia gli articoli 298a e 298b. 5 Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell autorità parentale può rivolgersi singolarmente all autorità di protezione dei minori soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni prima dell entrata in vigore della presente modifica. II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 3 RS 210; FF
6 Allegato (cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 17 giugno sul Tribunale federale Art. 100 cpv. 2 lett. c 2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. 2. Legge federale del 18 dicembre sul diritto internazionale privato Art. 63 cpv. 1 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). Art. 85 cpv. 4 4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte delle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adottati o se sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell adulto. 4 RS RS RS RS
Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Codice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
Autorità parentale congiunta nuove norme in vigore dal 1 luglio 2014
Autorità parentale congiunta nuove norme in vigore dal 1 luglio 2014 Avv. Alberto F. Forni, Lugano-Viganello A) Introduzione B) Gli articoli più rilevanti della nuova legge C) Diritto transitorio D) Il
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta:
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:
Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n. 152.3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulla dichiarazione
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il
Codice civile svizzero
(CC) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003 1 ; visto il
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni) Modifica dell 8 ottobre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio
Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi 1) Dove posso trovare le nuove disposizioni legali? Le modifiche del
Codice civile svizzero
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
Codice delle obbligazioni
Termine di referendum: 3 aprile 2003 Codice delle obbligazioni (Locazione) Modifica del 13 dicembre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE
BOOK - Formulario diritto famigliatoc.fm Page VII Monday, June 20, 2005 3:42 PM SOMMARIO PREFAZIONE PROFILO PROFESSIONALE AUTORI INTRODUZIONE XV XIX XXI Capitolo Primo LA SEPARAZIONE 1 1. Generalità -
Codice penale militare e Procedura penale militare
Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione
INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO
INDICE Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO 1. Premessa... Pag. 1 2. Il diritto di famiglia nella Costituzione...» 7 3. Verso un nuovo diritto di famiglia...» 17 Capitolo secondo IL MATRIMONIO 1. Premessa...
INDICE. Capitolo primo
INDICE Capitolo primo Le relazioni familiari e il diritto 1. Premessa... Pag. 1 2. Dalla tutela dell istituzione familiare alla tutela della persona...» 7 3. Il nuovo diritto di famiglia...» 20 Capitolo
INDICE SISTEMATICO. Introduzione... PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA
INDICE SISTEMATICO Introduzione.... VI PARTE PRIMA LA VIOLENZA IN FAMIGLIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO CAPITOLO I LA FAMIGLIA 1. La famiglia dal punto di vista sociologico.... 3 2. La famiglia dal punto
Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione
Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione. (OAMin) Modifica del 0 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 ottobre 977 sull accoglimento di minori a scopo
Codice penale svizzero
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) Modifica
SOMMARIO. CAPITOLO 1 Il matrimonio e la convivenza
CAPITOLO 1 Il matrimonio e la convivenza 1. La promessa di matrimonio: nozione, forma ed effetti... 3 1.1. La rottura della promessa di matrimonio... 3 1.2. La seduzione con promessa di matrimonio... 7
INDICE-SOMMARIO. Parte Prima GENERALITÀ. Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE
INDICE-SOMMARIO Prefazione... xix Parte Prima GENERALITÀ Capitolo I LE FUNZIONI E I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE 1.1. L istituzione del giudice tutelare... 3 1.2. La competenza... 6 1.2.1. La competenza
Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013
INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 1. Una premessa......................................... 1 2.
Imposizione della famiglia: senza concubinato
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni : senza concubinato Cumulazione del reddito e della sostanza dei figli, deduzioni, tariffa, importi esenti dall'imposta sulla sostanza LIG 39; 1b,10, 36
Codice delle obbligazioni
Decisione del Consiglio nazionale del 25.05.2010: non entrata in materia Decisioni del Consiglio degli Stati del 17.06.2010 Codice delle obbligazioni (CO) (Protezione dalle pigioni abusive) Disegno Modifica
Indice analitico. Capitolo I. La Normativa
427 Prefazione... p. 9 Capitolo I La Normativa 1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali...» 11 2. I diritti del minore nella Costituzione Italiana...» 14 3. I diritti del minore nel Codice
Dichiarazione concernente il cognome
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Dichiarazione concernente il
Legge federale sugli assegni familiari
Termine di referendum: 13 luglio 2006 Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulle dichiarazioni
L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio Prima dell introduzione della legge sul divorzio, il matrimonio era indissolubile e si poteva sciogliere solo con la morte di uno dei coniugi.
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Decisioni del Consiglio nazionale del 25.09.2013 Codice penale svizzero e Codice penale militare Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
L. 219/12 art. 3 comma 1, L. 219/12. D.Lvo 154/2013 art 96, comma 1, lett. c)
nuove norme in materia di riparto di competenza L. 219/12 art. 3 comma 1, L. 219/12 D.Lvo 154/2013 art 96, comma 1, lett. c) Sostituzione dell art. 38 disposizioni per l attuazione del codice civile a
INDICE. pag. Indice delle abbreviazioni delle riviste CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
VII INDICE Indice delle abbreviazioni delle riviste XIII CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA. EVOLUZIONE E CARATTERI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 1.1. Nozione di famiglia e pluralità di modelli. Parentela
Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa
Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il
III. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO a cura di MASSIMO DOGLIOTTI egilda FERRANDO
INDICE-SOMMARIO I. IL MATRIMONIO pag. 1. La promessa di matrimonio... 3 2. La libertà matrimoniale... 10 3. I requisiti per contrarre matrimonio... 17 a) differenza di sesso tra gli sposi... 17 b) vincolo
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
