16 maggio 2014 Prot. UCR/ULG/UTR/ Plafond Beni Strumentali di cui all art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 2013

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1 Roma 16 maggio 2014 Prot. UCR/ULG/UTR/ Agli Associati Loro sedi Plafond Beni Strumentali di cui all art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 2013 Informazioni utili alla migliore attuazione degli interventi Si fa seguito alla Circolare ABI, prot. UCR del 21 febbraio 2014, relativa alla Convenzione Plafond Beni Strumentali sottoscritta tra l ABI, il Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 14 febbraio 2014, in attuazione dell art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 2013 (di seguito, D.L. 69/2013 ), e alla successiva Circolare ABI, prot. UCR del 14 marzo 2014, relativa agli allegati della richiamata Convenzione. Al riguardo, si riporta di seguito una sintesi schematica degli aspetti di maggior rilevanza della legge agevolativa e di interesse del settore bancario e il risultato dell esame effettuato in merito al regime fiscale applicabile ai finanziamenti bancari erogati alle Piccole e Medie Imprese (PMI) a valere sul Plafond Beni Strumentali. Si informa inoltre che, su richiesta dell ABI, il Ministero sta apportando alcune modifiche all allegato 7 alla Convenzione, al fine di rendere più agevole per le banche e gli intermediari finanziari l accesso e l inserimento dei dati all interno della piattaforma informatica che lo stesso Ministero ha predisposto per la gestione dei flussi informativi relativi alle domande di agevolazione. La nuova versione dell allegato 7 e il manuale di utilizzo della piattaforma informatica saranno pubblicati appena disponibili sui siti internet dell ABI, del Ministero e della CDP, nelle relative sezioni dedicate allo strumento agevolativo. sede: 00I86 Roma Piazza del Gesù, 49 tel I fax abi@abi.it uffici: 20I23 Milano Via Olona, 2 tel I0II fax I0I239 I000 Bruxelles Avenue Marnix, 30 tel. +32(0) fax +32(0)

2 Con l occasione, si allega un documento con le risposte - suddivise per sezioni finora fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e condivise con la CDP, in merito ad una serie di quesiti proposti da banche e intermediari finanziari in questa prima fase dell intervento agevolativo. *** 1. Presupposti normativi Ai sensi del comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in seguito, D.L. 69/2013 ), i finanziamenti alle PMI sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario - purché garantiti da banche aderenti alle convenzioni da stipularsi tra il Ministero - l ABI e la CDP, sentito il Ministero dell Economia e delle Finanze, a valere su un plafond di provvista costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di CDP. L importo massimo dei finanziamenti a banche e intermediari finanziari stabilito dal comma 8, dell articolo 2, del D.L. 69/2013 è di 2,5 miliardi di euro. Il comma 4, dell articolo 2, del D.L. 69/2013 prevede che a fronte dei finanziamenti alle PMI, il Ministero riconosca un contributo erogato direttamente ai beneficiari in più quote. Al comma 6, dell articolo 2, del D.L. 69/2013 è prevista, inoltre, la possibilità che tali finanziamenti siano assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, per il cui accesso gli stessi godono di priorità e di procedure semplificate. Il comma 5, dell articolo 2, del D.L. 69/2013 stabilisce che i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima dei contributi, nonché le modalità di concessione, erogazione e controllo siano definiti mediante l emanazione di un decreto del Ministero, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Tale decreto, in data 27 novembre 2013, è stato pubblicato in G.U. del 24 gennaio 2014, n. 19 (in seguito, il Decreto ). In data 10 febbraio è stata emanata dal Ministero la circolare applicativa che disciplina le modalità di presentazione delle domande e i format delle stesse, nonché la data di apertura dello sportello al 31 marzo, ferma restando la possibilità per le imprese di scaricare i moduli di domanda a partire dal 10 marzo. In data 14 febbraio è stata sottoscritta la Convenzione tra ABI, Ministero e CDP che definisce le modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare il plafond di 2,5 miliardi di euro. 2

3 In data 26 marzo è stata emanata la Circolare n dal Ministero al fine dei fornire ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al Decreto. 2. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dei finanziamenti concessi a valere sulla provvista CDP le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, secondo la definizione comunitaria fornita dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), ossia le imprese con meno di 250 addetti, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, considerati, oltre a tali parametri dimensionali, anche i rapporti con altre imprese, in termini di autonomia, associazione, collegamento. Tale requisito deve essere soddisfatto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda: abbiano una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese (o nel registro delle imprese di pesca); siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza; non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto (e poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; non risultino impresa in difficoltà. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che operano nei settori: dell industria carboniera; delle attività finanziarie e assicurative; della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; delle attività connesse all esportazione e per gli interventi subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 3. Spese ammissibili Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l acquisto o l acquisizione (nel caso di operazioni di leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti ammissibili devono essere destinati: alla creazione di una nuova unità produttiva; 3

4 all ampliamento di una unità produttiva esistente; alla diversificazione della produzione di uno stabilimento; al cambiamento fondamentale del processo di produzione di una unità produttiva esistente; all acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva (nel caso in cui l unità produttiva sia stata chiusa). Inoltre gli investimenti devono essere: avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero alla data di concessione del contributo per gli investimenti relativi al settore agricolo di cui al Regolamento 1857/2006; conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione contrattualmente previsto nel contratto di finanziamento, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento con la banca; capitalizzati e figurare nell attivo dell impresa per almeno 3 anni se non sono riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria; ad uso produttivo, correlati all attività svolta dall impresa ed essere ubicati presso l unità locale dell impresa in cui è realizzato l investimento. Le agevolazioni alle imprese non sono consentite per sostenere: costi relativi a commesse interne, spese per macchinari, impianti e attrezzature usati, spese di funzionamento, spese relative a imposte e tasse; scorte e costi relativi al contratto di finanziamento; investimenti per singoli beni di importo inferiore a 500 euro (al netto dell IVA). Per le operazioni di leasing finanziario, il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all intermediario finanziario. Per poter beneficiare delle agevolazioni, l impresa locataria deve optare, prima della stipula del contratto di leasing, per l opzione di acquisto prevista dal contratto (che decorre dal termine della locazione finanziaria). 4. Termini e condizioni dei finanziamenti erogati con provvista CDP Il finanziamento alle PMI deve presentare le seguenti caratteristiche: a) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di dodici mesi; b) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; c) essere erogato in un unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento; 4

5 d) essere erogato con la provvista messa a disposizione dalla CDP con il Plafond Beni Strumentali ; e) coprire anche fino al cento per cento degli investimenti ammissibili. Con riferimento al punto c), con successiva Circolare ministeriale n del 26 marzo 2014, il Ministero ha chiarito che dette previsioni sono rispettate anche nel caso di erogazioni, nel termine dei 30 giorni di cui sopra, dell intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria, su appositi conti tecnici dedicati, univocamente riferibili al soggetto beneficiario delle agevolazioni. In tal caso, la cessione in garanzia a CDP avverrà al momento dell erogazione sul conto tecnico dedicato per l intero importo del finanziamento. I pagamenti in favore dei fornitori, effettuati dal soggetto beneficiario o direttamente dalla banca o intermediario finanziario, dovranno comunque avvenire entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente e, comunque, nel caso della locazione finanziaria, ove non fosse previsto un periodo di prelocazione, entro la data di consegna del bene che dovrà avvenire entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di stipula del finanziamento in leasing. Al termine di tale periodo, eventuali residui sui conti tecnici, saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo e restituzione della corrispondente quota di provvista a CDP; secondo quanto previsto dalla normativa e dalla Convenzione. I termini e condizioni dei finanziamenti alle PMI effettuati con provvista CDP sono negoziati e determinati dai relativi finanziatori nella loro autonomia e nel rispetto delle proprie procedure interne e della normativa applicabile. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati o monitorati da CDP, che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei finanziatori, i quali autonomamente esaminano le richieste e decidono l eventuale concessione del credito, assumendone il relativo rischio. Per ragioni di trasparenza, nei contratti tra i finanziatori e le PMI deve essere specificato che l operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, nonché i relativi costi e durata. A garanzia dell utilizzo diffuso dello strumento, ciascun finanziatore deve dare adeguata pubblicità all iniziativa e garantire alle PMI un accesso non discriminatorio. Le condizioni finali applicate alle PMI devono tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP, senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai finanziamenti. 5

6 Si rammenta che a norma dell art. 7.2 della Convenzione in oggetto i finanziatori provvedono agli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei finanziamenti PMI, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli in tema di antiriciclaggio, di trasparenza e in materia di normativa antiusura. 5. Banche e Intermediari Finanziari aderenti Possono aderire all iniziativa: banche italiane e succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all esercizio dell operatività bancaria; intermediari finanziari che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, sono operanti in Italia e autorizzati all esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività di locazione finanziaria (leasing finanziario), purché garantiti da una banca aderente alle convenzioni. Ai sensi dell articolo del D.L. 69/2013, gli intermediari finanziari devono essere assistiti da una garanzia rilasciata da una delle Banche aderenti alle Convenzioni CDP-ABI-Ministero. Gli intermediari finanziari e le banche, appartenenti a gruppi bancari, non aderenti direttamente alla convenzione, possono avvalersi di provvista attivata da banche facenti parte del proprio gruppo aderenti alle convenzioni, fermo restando l obbligo di sottoscrivere un Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo. Per aderire all iniziativa, i finanziatori stipulano con CDP un Contratto di Finanziamento Quadro, con cui assumono impegni e rendono dichiarazioni e garanzie e un Contratto di Cessione dei Crediti (c.d. Contraenti il Finanziamento). Le banche che intendano veicolare la provvista a banche e/o intermediari finanziari del proprio gruppo, devono rendere, al riguardo, specifiche dichiarazioni e assumono l obbligo di porre in essere tutte le formalità nei confronti di tali banche e/o intermediari, necessarie alla sottoscrizione in loro nome e conto del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo. L allocazione delle risorse del Plafond tra i finanziatori aderenti avverrà a sportello, considerato l importo richiesto e le procedure delineate dal Decreto per l ammissione a contributo. 6. Caratteristiche della provvista CDP Durate standard: 2, 3, 4, e 5 anni. Per le durate 3, 4 e 5 anni il pre-ammortamento può essere sia di 6 che di 12 mesi; per la durata di 2 anni, il pre-ammortamento può essere unicamente di 6 mesi. 6

7 Profilo di rimborso: semestrale Prima data di pagamento degli interessi: per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, il 30 giugno immediatamente successivo; per le erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo. Il tasso applicato da CDP sul finanziamento alle Banche è pari, a seconda del parametro di riferimento prescelto, all Euribor 6 mesi ovvero al Tasso Finanziariamente Equivalente, maggiorato di uno spread, c.d. Margine, che varia in funzione della durata della provvista e della struttura economico-finanziaria-patrimoniale dei singoli finanziatori o dei relativi gruppi (Tier 1 Ratio). CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori aggiornati dei Tier 1 Ratio. Il valore del Margine è periodicamente pubblicato sul sito internet di CDP. Le durate dei finanziamenti alle PMI dovranno essere allineate alla durata della corrispondente provvista erogata da CDP, ferma restando la facoltà delle Banche di strutturare profili di rimborso non allineati con quelli della provvista. I finanziatori, qualora il contratto di finanziamento alle PMI non sia stato stipulato entro l ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera, sono tenuti a comunicare a CDP, su base mensile entro un termine predeterminato, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP e non utilizzata, ai fini della restituzione della stessa. 6.1 Garanzia e formalità relative alla cessione dei crediti Oltre alle garanzie in fase di accesso richieste agli intermediari finanziari, si prevede che i finanziatori cedano in garanzia, in relazione a ciascuna erogazione, i crediti derivanti dai finanziamenti alle PMI, unitamente alle relative garanzie, ivi inclusa l eventuale garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. Saranno replicate le formalità già previste per il c.d. Nuovo Plafond PMI (cfr. convenzione ABI CDP del 1 marzo 2012), prevedendo che in sede di erogazione del finanziamento la PMI accetti (con atto avente data certa) la cessione del credito in garanzia in favore di CDP. Tenuto conto delle tempistiche previste dal Decreto per l erogazione dei finanziamenti alle PMI, alle date di rendicontazione i finanziatori forniscono a CDP evidenza delle accettazioni per un importo erogato ai debitori ceduti corrispondente all'importo erogato 7

8 della provvista CDP, con contestuale obbligo di rimborso anticipato della porzione della provvista CDP eventualmente eccedente (ferma restando una franchigia operativa). 6.2 Rendicontazione e Comunicazioni Periodiche Sussisteranno degli obblighi di rendicontazione, con periodicità semestrale. Con riferimento a ciascuna data di rendicontazione, i finanziatori forniscono a CDP dei flussi informativi telematici, firmati digitalmente, contenenti gli elementi identificativi dei crediti ceduti in garanzia e delle garanzie che li assistono. Ai fini dell applicazione del Margine, nonché per la verifica del rispetto dei limiti di utilizzo, i finanziatori assumono l obbligo di comunicare a CDP, in sede di contrattualizzazione quadro e, successivamente, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, (i) i valori del Tier 1 Ratio, (ii) del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato, riferiti, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno immediatamente precedenti, come risultanti dall ultimo bilancio approvato o dall ultima relazione semestrale approvata. 7. Limiti di utilizzo della provvista CDP Sono previsti una serie di limiti di accesso per i finanziatori alla provvista CDP. In particolare: Limite di Concentrazione: CDP si riserva di non procedere a ulteriori erogazioni laddove il contraente il finanziamento abbia raggiunto il limite di concentrazione posto dai suoi organi decisionali. Limite di Esposizione: l esposizione a qualsiasi titolo del contrente il finanziamento verso CDP (c.d. rapporto di vigilanza stand alone) non può superare il 30% del Patrimonio di Vigilanza (desunto dall ultimo bilancio civilistico ovvero dalla relazione semestrale). Per la banca capogruppo o banca del gruppo, l esposizione a qualsiasi titolo verso CDP non può superare il 30% del minore tra (i) il Patrimonio di Vigilanza della banca (desunto dall ultimo bilancio civilistico ovvero relazione semestrale) e (ii) il Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo (desunto dall ultimo bilancio consolidato ovvero relazione semestrale del gruppo). Nel caso in cui il contraente il finanziamento sia una banca garante, nel calcolo dell esposizione complessiva si considerano anche gli importi delle garanzie rilasciate agli intermediari finanziari. Limite di Gruppo: la somma delle esposizioni verso CDP (c.d. rapporto di vigilanza consolidato) delle diverse banche/intermediari appartenenti al medesimo gruppo del contraente il finanziamento non può eccedere il 30% del Patrimonio di Vigilanza (desunto dall ultimo bilancio consolidato ovvero relazione semestrale del gruppo). Nel caso in cui il contraente il finanziamento sia una banca garante, nel 8

9 calcolo dell esposizione complessiva si considerano anche gli importi delle garanzie rilasciate agli intermediari finanziari. Per assicurare un utilizzo diffuso dello strumento, è previsto un tetto alle erogazioni mensili ai contraenti il finanziamento di 150 milioni di euro, salve specifiche deroghe che la CDP si riserva di concedere. In ogni caso, CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all erogazione della provvista ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo contraente inferiore a 150 milioni di euro in funzione dell andamento della qualità degli attivi dei singoli contraenti il finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza. Inoltre, la CDP, previa consultazione con il soggetto contraente, può decidere di non procedere ad ulteriori erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che anche prospetticamente possano incidere negativamente sulla capacità della banca di adempiere alle proprie obbligazioni. 8. Contributo Ministero Il contributo concedibile è pari all ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell investimento, in quote annuali. 9. Processo di prenotazione della provvista e dei contributi Di seguito, la descrizione del processo di prenotazione della provvista e dei contributi: La PMI invia ai finanziatori a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unica domanda per richiedere il contributo del Ministero e il finanziamento. Le domande devono redatte compilando i moduli di domanda disponibili nella sezione Beni strumentali del sito del MISE, pena la loro ammissibilità. Le domande e gli allegati devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell impresa proponente o da un suo procuratore speciale con firma digitale (in questo caso deve essere allegata copia dell atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura) e devono attestare il possesso dei requisiti richiesti all impresa. Non è possibile presentare una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari. Per le richieste di contributo che superino la soglia dei euro, nel caso di richieste di finanziamento che 9

10 superino l importo di ,00 euro, l impresa deve allegare la documentazione antimafia secondo le modalità stabilite dalla prefettura competente. I finanziatori effettuano una verifica di regolarità formale e di completezza della richiesta e della documentazione a corredo. I finanziatori inviano a CDP - una sola volta su base mensile (dal 1 al 6 giorno del mese) - la richiesta di verifica della disponibilità pari alla somma delle domande ricevute e ritenute ammissibili. La verifica di disponibilità punta alla data di erogazione da parte di CDP che cade nel secondo mese successivo al mese di presentazione della verifica di disponibilità stessa. CDP verifica il rispetto dei limiti di utilizzo e la capienza del Plafond, riscontrando di conseguenza i finanziatori. In caso di esito positivo, CDP effettua una prenotazione delle somme (che incide sull operatività di qualsiasi altro prodotto verso banche e intermediari finanziari offerto da CDP) e invia al Ministero - entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile - la richiesta di prenotazione delle risorse relative ai contributi in favore di ciascun finanziatore. Il Ministero - entro cinque giorni - comunica a CDP l esito della richiesta di prenotazione delle risorse erariali. CDP comunica ai finanziatori e al Ministero, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministero, l esito della richiesta di prenotazione della provvista e dei contributi. Per le PMI per le quali è stata accertata la sussistenza del Plafond e dei contributi, ciascun finanziatore delibera (ovvero non procede a deliberare) i finanziamenti alle PMI, potendone ridurre l importo indicato dall impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento. Successivamente, ciascun finanziatore trasmette a CDP la proposta di contratto di finanziamento integrativo e la richiesta di utilizzo. L importo richiesto non può superare quello assentito dalla CDP e dal Ministero. Qualora vengano richiesti importi minori, sia per mancate delibere o delibere ridotte, le somme precedentemente prenotate in eccedenza sulla provvista vengono automaticamente svincolate alla data di erogazione e rialimentano la disponibilità sul Plafond. In parallelo all attività di cui al punto precedente, ciascun finanziatore inoltra al Ministero l elenco dei finanziamenti deliberati, per la successiva adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi, unitamente alla copia della proposta contrattuale e della richiesta di utilizzo. 10

11 Previa verifica della permanenza dei requisiti di utilizzo, CDP perfeziona i Contratti di Finanziamento Integrativi ed eroga la provvista sulle diverse durate e profili di rimborso richiesti dai finanziatori nella richiesta di utilizzo. Qualora, entro il termine fissato nel Decreto, i finanziatori non procedano a stipulare con le PMI i finanziamenti deliberati, ovvero questi ultimi siano stipulati per un importo inferiore, gli stessi finanziatori ne danno comunicazione al Ministero e a CDP per la successiva estinzione. CDP seguirà, per ogni data di erogazione, nel chiedere al Ministero la disponibilità dei fondi pubblici, lo stretto ordine cronologico di ricezione delle richieste di verifica di disponibilità trasmesse dai finanziatori. Analogamente, il Ministero seguirà, nel riscontrare CDP circa la sussistenza delle risorse erariali, l ordine cronologico di ricezione delle richieste da parte di CDP, fino a completamento. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità, cui la prenotazione parziale si riferisce. 10. Regime fiscale applicabile ai finanziamenti Ferma restando l applicabilità dello speciale regime fiscale di cui all articolo 5, comma 24 del D.L. 269/2003 a tutti i contratti tra CDP e le banche (contratti di finanziamento, contratti di finanziamento integrativi, contratti di cessione dei crediti), si ritiene che anche i finanziamenti a valere sul Plafond Beni Strumentali possano usufruire del medesimo trattamento fiscale applicato ai finanziamenti bancari generati su analoghi Plafond messi a disposizione dalla CDP (cfr. lettera circolare ABI del 31 luglio 2009, Prot. TR/002767). *** L occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Giovanni Sabatini Direttore Generale ALLEGATO 11

12 Plafond Beni Strumentali FAQ SEZIONE I MODALITA DI ADESIONE In caso di gruppo bancario con bilancio consolidato e gestione di tesoreria unica accentrata, la società banca capogruppo e la società di leasing possano aderire all iniziativa separatamente? Si conferma che ciascuna banca e intermediario finanziario appartenenti allo stesso gruppo bancario può aderire alla convenzione anche in maniera individuale (c.d. Contraenti il Finanziamento), sottoscrivendo ciascuno con CDP il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione dei Crediti in garanzia, con i relativi allegati unitamente ai documenti di cui all art. 3.5 della Convenzione sottoscritta tra CDP MiSE ed ABI (Convenzione). Resta inteso che, in tali casi, tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione, dal contratto di finanziamento e dal contratto di cessione dei crediti gravano su ciascuna banca e intermediario finanziario contraenti, così come i limiti di utilizzo stabiliti convenzionalmente saranno riferiti a ciascun Contraente il Finanziamento. Gli intermediari finanziari consolidati all interno di un gruppo bancario dovranno, altresì, trasmettere a CDP, all atto della richiesta della verifica di disponibilità del Plafond, la garanzia redatta secondo il testo di cui all Allegato 1 Parte IV della Convenzione. Ai sensi della convenzione, tale garanzia può essere rilasciata solo dalla banca capogruppo del gruppo bancario di appartenenza dell intermediario; peraltro, la banca capogruppo garante deve essere un soggetto Contraente il Finanziamento, che abbia quindi aderito alla convenzione sottoscrivendo con CDP il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione dei Crediti in garanzia. SEZIONE II PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE Quale veste giuridica deve assumere la procura speciale che l impresa può conferire ad un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione? Si rinvia alla FAQ n. 1.9 pubblicata sul sito del MiSE, nella sezione dedicata ai Beni Strumentali ( di seguito riportata: La procura speciale conferita dall'impresa ad un terzo per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto legge n. 69/2013 può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. Non è pertanto necessario che la procura sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall atto costitutivo e dallo statuto dell impresa richiedente. 1

13 A quanto ammonta il pagamento dell imposta di bollo da apporre sul modulo di domanda? La normativa prevede una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine. La domanda di agevolazione come allegata alla Circolare MiSE è composta da 7 pagine più gli allegati. E sufficiente un solo contrassegno di 16 euro ovvero bisogna prevedere ammesso che sia possibile un unico contrassegno sostitutivo di più marche da bollo? E se sì, l ammontare complessivo cambia in funzione del numero di pagine degli eventuali allegati? RISPOSTA Si rinvia alla FAQ n. 1.7 pubblicata sul sito del MiSE, nella sezione dedicata ai Beni Strumentali ( di seguito riportata: Secondo le disposizioni introdotte dalla legge , n. 147 ( Legge di Stabilità per l anno 2014 ) a modifica del DPR , n. 642 che disciplina l applicazione dell imposta di bollo, in vigore dal 1 gennaio 2014, per le istanze e per gli atti e provvedimenti degli organi dell Amministrazione dello Stato trasmessi per via telematica, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria pari attualmente a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento. SEZIONE III CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Il finanziamento richiesto dalla banca a CDP può avere durata indipendente dai finanziamenti erogati ai clienti per i quali si richiede provvista? Le durate dei finanziamenti alle PMI comprensive dell eventuale periodo di preammortamento o di prelocazione dovranno essere allineate alla durata della corrispondente provvista erogata da CDP (cfr. art. 7.7 della Convenzione), mentre il periodo preammortamento e più in generale gli altri profili di rimborso dei finanziamenti alle PMI (ad esempio piano di ammortamento, periodicità delle rate, tasso di riferimento, etc.), potranno non essere allineati a quelli della provvista. La banca ha l obbligo di erogare il finanziamento entro 30 giorni dalla stipula mentre l impresa può completare l investimento entro la fine del periodo di preammortamento: se, successivamente all erogazione del finanziamento, l impresa spende meno di quanto preventivato la banca dovrebbe prevedere contrattualmente il rimborso anticipato della parte di finanziamento non utilizzata? In tal caso, va restituita alla CDP la provvista inutilizzata? Il finanziamento bancario Beni Strumentali, essendo di scopo, deve necessariamente essere concesso a fronte del pagamento delle spese per la realizzazione di un investimento. Si conferma che, qualora l investimento completato sia di importo inferiore rispetto a quello ritenuto ammissibile, la banca dovrà necessariamente richiedere al soggetto beneficiario l estinzione anticipata della quota parte di finanziamento in eccedenza corrispondente e restituire la relativa provvista alla CDP. 2

14 I contratti di finanziamento stipulati con le imprese beneficiarie dovrebbero, a tal fine, prevedere una clausola risolutiva alla mancata realizzazione dell investimento. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva, anche parzialmente, nel caso che l investimento non sia completato o completato per un ammontare inferiore rispetto a quello ritenuto ammissibile. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. In effetti, l articolo 4, comma 1, lettera e) del Decreto prevede che il finanziamento debba essere erogato in un unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ; eventuali importi non utilizzati al termine del periodo di preammortamento/prelocazione, saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione dei finanziamenti, rideterminazione dei contributi e restituzione della corrispondente quota di provvista a CDP, sulla base della vigente disciplina normativa e convenzionale. Nell art. 5.3 del Decreto è indicato che gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. In proposito, si richiede se il periodo di preammortamento indicato dall impresa nella domanda di agevolazione debba essere lo stesso che la banca applica al finanziamento bancario. In caso di risposta negativa, nell ipotesi di ammortamento semestrale del finanziamento, il periodo effettivo di preammortamento può variare fra 7 e 12 mesi in dipendenza del mese di stipula (nell ipotesi di stipula in data 31 agosto il periodo di preammortamento durerebbe 10 mesi): l impresa è pertanto obbligata a completare l investimento in un tempo inferiore a quello a cui teoricamente pensava di poter fare riferimento, con il rischio di potenziali criticità. E corretta tale impostazione ovvero l impresa ha sempre e comunque 12 mesi per il completamento dell investimento, slegandosi dalla durata dell effettivo preammortamento bancario? L investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, indipendentemente dalla durata del preammortamento indicato in domanda (Art. 5 DM 27 novembre 2013 e P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567). In caso di finanziamento senza periodo di preammortamento, l investimento deve risultare già ultimato alla data di erogazione o può essere ultimato anche contestualmente all erogazione stessa? L investimento può essere ultimato anche contestualmente all erogazione del finanziamento fermo restando che la data dei titoli di spesa relativi deve comunque essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione (data di invio via PEC alla PEC di una delle banche convenzionate), ovvero alla data di concessione del contributo per gli investimenti relativi al settore agricolo. 3

15 La banca deve comunicare al Ministero eventuali inadempimenti entro 120 giorni dal loro verificarsi, qualora la PMI non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine. In caso di rimborso del finanziamento con rate mensili, entro il termine sopra indicato di 120 giorni la PMI deve aver pagato tutte le rate sospese? Si. I finanziamenti erogati alle aziende possono essere assistiti dalla garanzia Ismea? Ai sensi dell art. 7.8 della convenzione, è espressamente prevista la possibilità che i finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Plafond Beni Strumentali possano beneficiare di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento BS (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.), nei limiti dell intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile. SEZIONE IV TEMPISTICHE DELL ITER PROCEDURALE SEZIONE V RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Nei casi di: a) mancato riconoscimento del contributo da parte del Ministero per esaurimento delle risorse disponibili ovvero b) riconoscimento parziale con accettazione da parte della PMI del contributo ridotto, le PMI possono ugualmente optare per il perfezionamento del finanziamento? Nei casi sub a) conserverebbero la priorità di prenotazione all eventuale riapertura dello sportello? Nel caso sub a) la banca non può optare comunque per il perfezionamento del finanziamento, in quanto la provvista della CDP è di scopo e collegata necessariamente alla concessione del contributo da parte del Ministero. Qualora, entro sessanta giorni successivi alla data di chiusura dello sportello, si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all importo delle risorse prenotate in sede di richiesta di verifica disponibilità, le ulteriori risorse disponibili in questione potranno essere utilizzate esclusivamente per incrementare, in prima battuta, l importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, delle eventuali altre richieste di prenotazione delle banche/intermediari comunicate da CDP nella medesima trasmissione mensile. Solo in tal caso, la banca potrà continuare a dare corso alla pratica di finanziamento. 4

16 Nel caso sub b), se l impresa ha accettato un contributo in misura ridotta rispetto alla richiesta presentata in fase di domanda, la Banca deve dar seguito alla relativa richiesta di finanziamento per l ammontare totale della provvista in precedenza prenotata. Come previsto al punto 3.4 della Circolare, le richieste di verifica disponibilità pervenute su base mensile a CDP, in seguito all esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello e che non possono quindi essere soddisfatte acquisiscono priorità di prenotazione all eventuale riapertura dello sportello, e quindi nella fattispecie anche il caso sub a). Da una simulazione effettuata risulta che l'esl complessivo su un investimento di 1,35 milioni, finanziato al 100% dalla banca con acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (percentuale garantito 80%, durata 5 anni, commissione 0,25% e quindi un valore di efficacia contributiva di 4,1748% dell'importo garantito) è pari, compreso il contributo riconosciuto dal Ministero, a circa , corrispondente a circa l'11% dell'investimento. Il superamento della soglia del 10% di ESL prevista dall'art. 15 del Regolamento GBER, consente quindi l'accesso alle agevolazioni con le caratteristiche sopra descritte solo alle piccole imprese, escludendo le medie. Nel caso di impresa di dimensione media, si chiede quale debba essere l'agevolazione da ridurre per rientrare nel limite del 10%. Si chiede inoltre conferma che, se nel caso in cui l'impresa scelga il regime de minimis relativamente alla garanzia del Fondo, non vi è riduzione dell'esl complessivo (art. 7 del D.M ). Come previsto all art. 7 del DM 27 novembre 2013, qualora l agevolazione concedibile sommata all ESL sviluppato dall intervento del Fondo di Garanzia, sia in regime de minimis che negli altri casi, superi l intensità massima prevista dal regolamento comunitario di riferimento, il MISE provvede a ricalcolare il contributo nei limiti dell intensità massima dallo stesso regolamento. Nella circolare MiSE n 4567 del 10/02/14, negli allegato 2, 3 e 5 vengono forniti i Moduli richiesta erogazione contributo e il Modulo di dichiarazione ultimazione investimento. Tali moduli verranno inviati autonomamente dall azienda direttamente al MISE, senza ulteriore coinvolgimento da parte della banca? Si conferma che i moduli di richiesta di erogazione verranno inviati autonomamente dall impresa. In particolare, si ricorda che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere richiesta utilizzando l allegato 3 e l allegato 4 relativo alla dichiarazione liberatoria del fornitore. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere richieste utilizzando l allegato 5. Per la richiesta dell ultima quota di contributo va inviato sia l allegato 5 che l attestazione della banca/intermediario finanziario relativa al completo rimborso del finanziamento. Qualora il contributo concesso superi la soglia di euro ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all articolo 85 del decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In 5

17 caso di variazione, la richiesta di erogazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione/i resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla suddetta normativa. Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo alla PMI dopo aver ottemperato agli obblighi previsti dal decreto e le relative comunicazioni. Come previsto agli artt. 7 e 8 della Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567, l erogazione del contributo è subordinata al completamento dell investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l avvenuta ultimazione dell investimento deve essere resa dall impresa entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell investimento, ed in conformità a quanto disposto dall articolo 4 comma 6 del D.Lgs 123/1998 e dal DPR 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro, secondo le modalità di cui al punto 7.4 ed utilizzando lo schema di cui all allegato n. 2. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell investimento, in una o più quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili stanziate. Ogni anno, le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda e dell ulteriore documentazione completa, fatti salvi i tempi necessari per l acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Nei casi in cui è necessario acquisire il certificato antimafia i tempi previsti per l erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione del suddetto certificato, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell articolo 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011. In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni nell anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre. SEZIONE VI PIATTFORMA MiSE Nell allegato 7 alla Convenzione si fa riferimento al paragrafo 4 all invio della comunicazione di avvenuta prenotazione della provvista e del contributo alla piattaforma del MiSE. Si richiede quando tale strumento sarà reso disponibile e le modalità per ottenere l abilitazione all utilizzo. 6

18 Considerato che l invio della comunicazione di avvenuta prenotazione della provvista e del contributo viene effettuata da CDP al MISE, il primo accesso alla piattaforma MiSE da parte delle banche/intermediari convenzionati avviene al momento dell invio dell elenco delle delibere di finanziamento adottate (entro il giorno 10 del mese successivo al termine per l assunzione delle delibere). Ai fini dell accreditamento alla piattaforma MISE, successivamente alla verifica di prenotazione del contributo MISE, sarà inviata ad ogni punto di aggregazione una pec con la password di accesso. 7

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