AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO Via Oderisio, 1 - Benevento ALBO PRETORIO INFORMATICO REGOLAMENTO Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 17/02/2011 INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Istituzione e finalità dell Albo Pretorio Informatico Articolo 3 Finalità della pubblicazione Articolo 4 Struttura dell Albo Pretorio Informatico Articolo 5 Durata e modalità della pubblicazione Articolo 6 Accesso agli atti Articolo 7 Certificazione di avvenuta pubblicazione - relata Articolo 8 Albo pretorio cartaceo Articolo 9 Modalità per la richiesta di affissione da parte di Enti o privati Articolo 10 Garanzia di riservatezza Articolo 11 Responsabile dell Albo pretorio Informatico Articolo 12 Rinvio Articolo 13 Entrata in vigore * * * * * * * * * *

2 ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento In ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa di cui all art. 1 della L , n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell art. 32 della L , n. 69, il presente regolamento disciplina le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali l A.S.L. Benevento organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio Informatico. ARTICOLO 2 Istituzione e finalità dell Albo Pretorio Informatico A decorrere dal è istituito l Albo Pretorio Informatico, una bacheca virtuale del sito informatico istituzionale di questa A.S.L. - indicato con l'indirizzo - riservata alla pubblicazione degli atti amministrativi prodotti dall A.S.L. Benevento, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. L Albo Pretorio Informatico è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home Page ) del predetto sito informatico con un apposito collegamento (c.d. link ) denominato Albo Pretorio. A decorrere dal termine previsto dall art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, tutti i documenti per i quali sussiste l obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale esclusivamente con la loro pubblicazione all Albo Pretorio Informatico dell'ente. ARTICOLO 3 Finalità della pubblicazione La pubblicazione di atti all Albo Pretorio Informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell efficacia, ecc ). ARTICOLO 4 Struttura dell Albo Pretorio Informatico La struttura, le dimensioni e la disposizione dell Albo Pretorio Informatico, nonché le modalità di accesso allo stesso, sono tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza degli atti soggetti a pubblicità legale. Al fine di facilitare l accessibilità agli atti, l Albo Pretorio Informatico è suddiviso in specifiche sezioni, a seconda delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti (es. deliberazioni, atti dirigenziali, decreti, concorsi e avvisi, bandi ed esiti di gare, regolamenti, ecc.). ARTICOLO 5 Durata e modalità della pubblicazione La pubblicazione dei documenti avviene in forma integrale, per estratto, per omissis o mediante avviso. Il Responsabile della tenuta dell Albo Pretorio informatico, di cui al successivo articolo 11, e tutti i Dirigenti delle unità organizzative aziendali o i loro delegati, accedono ad un applicativo informatico di gestione dell Albo, tramite credenziali di autorizzazione (nome utente e password personali) e provvedono alle pubblicazioni degli atti, di cui sono pienamente responsabili, e a stampare e sottoscrivere le attestazioni di pubblicazione che dovranno essere allegate agli originali degli atti stessi.

3 La pubblicazione perfeziona l'efficacia dell'atto soggetto a pubblicità legale con il decorso di quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o da regolamento ovvero, ricorrendone i presupposti, dal soggetto richiedente la pubblicazione. Nel caso di provvedimenti muniti della clausola di immediata esecutività, i medesimi diventano esecutivi con l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio informatico. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi previsti da leggi, da regolamenti o stabiliti dall Ente stesso. Durante il periodo di pubblicazione il sistema impedisce l indicizzazione dei documenti e la ricerca ubiquitaria da parte di motori di ricerca o altri sistemi informatici esterni all Ente. Al termine della pubblicazione il sistema ritira automaticamente il documento pubblicato. I documenti sono visualizzati dal sistema in ordine cronologico di pubblicazione. Il sistema garantisce il diritto all oblio e la temporaneità delle pubblicazioni. Qualora esigenze di natura organizzativa lo ritenessero opportuno e necessario, i provvedimenti pubblicati, nella sola forma di elenco, potranno restare comunque visionabili in altra sezione del sito informatico istituzionale. Durante il periodo di pubblicazione legale è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti. Le eventuali modifiche devono essere apportate con provvedimento formale di eguale grado (deliberazione con deliberazione e atto dirigenziale con atto dirigenziale) e risultare dal documento modificato mediante l apposizione di annotazione in calce allo stesso. Il termine di pubblicità legale ricomincia a decorrere ex novo dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica. Su motivata richiesta scritta dell organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l interruzione. In caso di interruzioni del servizio di pubblicazione determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell albo, i Dirigenti delle unità organizzative aziendali o i loro delegati addetti alla pubblicazione degli atti che riscontrassero tali problemi, comunicano a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al Responsabile dell'albo Pretorio online la loro impossibilità alla pubblicazione e le ragioni tecniche che causano tale eventualità. Il Responsabile dell'albo Pretorio online, sempre a mezzo PEC, previa verifica delle cause segnalate, riscontrerà al mittente tale evento in modo da posporre i termini di pubblicazione fino al ripristino della funzionalità del sistema di pubblicazione. L evento di ripristino del sistema verrà anch esso comunicato a mezzo PEC tempestivamente dal Responsabile dell'albo Pretorio online agli addetti alle pubblicazioni. ARTICOLO 6 Accesso agli atti L Albo Pretorio Informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell albo. Il testo degli atti è reso disponibile in formato non modificabile e, limitatamente al periodo di pubblicazione, l acquisizione degli atti da parte degli utenti avviene gratuitamente e senza formalità mediante stampa dal sito informatico aziendale.

4 Tale modalità non esclude la possibilità di chiedere copia degli atti nelle forme tradizionali. Fino a quando gli Atti sono pubblicati all'albo il cittadino può inoltrare richiesta di accesso o di rilascio copia in forma cartacea presso l Ufficio Segreteria della UOC Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Marketing, con le modalità che seguono. a) mediante inoltro del modulo predisposto, costituente allegato A al presente regolamento, scaricabile anche dalla home page dell Albo Pretorio Informatico, debitamente compilato in ogni sua parte, con le precisazioni di cui infra relativamente alla motivazione, all'indirizzo di posta elettronica urp@aslbenevento1.it. La modulistica non correttamente compilata o compilata in maniera incompleta non verrà presa in considerazione; b) con accesso diretto all'ufficio della UOC Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Marketing, sito in Benevento Via Oderisio, 1, dalle ore 9.00 alle ore di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Decorso il termine di pubblicazione, il rilascio di copia degli atti in forma cartacea segue la disciplina della Legge n.241/90 con richiesta da inoltrare da parte degli interessati alle Articolazioni Aziendali che detengono stabilmente gli originali. Il rilascio di copia dei documenti in carta semplice, comunque subordinato alla presentazione di richiesta scritta, è soggetto al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, con le seguenti tariffe: - diritto di ricerca (per ciascun documento)... 1,00.= - costo riproduzione/facciata fino a ,30.= - costo riproduzione/facciata per ogni successiva... 0,20.= Il rilascio di copia dei documenti in forma autentica sconta altresì l imposta di bollo a carico del richiedente, salvo i casi previsti per legge o dal regolamento interno relativo all'organizzazione del procedimento amministrativo, alle modalità di esercizio del diritto di partecipazione, all'accesso ai documenti amministrativi ed alla semplificazione amministrativa. ARTICOLO 7 Certificazione di avvenuta pubblicazione - relata L avvenuta pubblicazione viene attestata e sottoscritta dal responsabile dell Albo Pretorio Informatico, di cui al successivo art. 11, con apposita relata di pubblicazione. La stessa, in originale, verrà da questi inoltrata ai responsabili delle unità organizzative di competenza che provvederanno ad allegarla all atto originale. La relata di pubblicazione reca gli estremi e l oggetto dell atto o del provvedimento, l unità organizzativa promanante, il periodo di avvenuta pubblicazione con le date di affissione e defissione. Eventuali certificazioni dell avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente, sono rilasciate dai Soggetti preposti alla gestione degli atti e dei provvedimenti presso le varie Articolazioni Aziendali mediante rilascio di copia conforme della relata di pubblicazione di cui innanzi. ARTICOLO 8 Albo Pretorio Cartaceo L A.S.L. Benevento, al fine di facilitare la conoscenza delle informazioni anche a chi non possiede strumentazione informatica o non ha accesso alla rete Internet, si riserva la facoltà di garantire la consultazione dell'albo presso postazioni aziendali su richiesta degli interessati. La pubblicazione degli atti all Albo Pretorio Cartaceo, con decorrenza , non ha più efficacia di pubblicità legale e quindi non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale. All Albo Pretorio Cartaceo viene posto in evidenza un avviso al pubblico nel quale è indicato chiaramente che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell Albo Pretorio Informatico, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere agli stessi.

5 Con i termini affissione e defissione, si intendono l inserimento o la rimozione di un documento all Albo Pretorio Informatico/Cartaceo. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. ARTICOLO 9 Modalità per la richiesta di affissione da parte di Enti o privati Qualora pervenga da soggetto esterno (pubblico o privato) la richiesta di pubblicazione di un atto ritenuto di interesse lo stesso verrà affisso all Albo Pretorio Informatico e Cartaceo. Per ottenere l affissione di un atto all Albo Pretorio, il soggetto richiedente deve farlo pervenire all Ufficio Segreteria della UOC Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Marketing in tempo utile e comunque non oltre tre giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per l inizio della affissione. Qualora la consistenza e/o il numero degli atti pubblicati, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentono la materiale affissione all Albo Pretorio informatico in modo da permettere direttamente la lettura dell integrale contenuto degli stessi, il soggetto o l ufficio che ne richiede la pubblicazione trasmette all Ufficio dell Albo pretorio, unitamente all /agli atto/atti da pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all Albo pretorio informatico in luogo dell /degli atto/atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi - ente ed organo da cui promana, l oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile - attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto nonché l ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente, anche attraverso strumenti informatici, durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso. Il documento o l avviso affisso, viene successivamente restituito al richiedente corredato da apposita relata e nota di trasmissione. Copia delle note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate. ARTICOLO 10 Garanzia di riservatezza La pubblicazione degli atti all Albo, salve impregiudicate le garanzie previste dalla legge , n. 241 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs , n. 196 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento dell A.S.L. Benevento per il trattamento dei dati personali e sensibili. Gli atti pubblicati all Albo Pretorio Informatico potranno essere scaricati in un formato elettronico tale da impedire, possibilmente, qualsiasi alterazione del medesimo. I titolari delle varie banche dati i cui relativi atti sono pubblicati all albo garantiscono la salvaguardia e il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza intervenendo sulle informazioni digitalizzate, prima della loro pubblicazione, adeguandole ai contenuti della norma. Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l adozione dell atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati dal provvedimento che vengono depositati agli atti dell ufficio senza esserne allegati. In particolare: - i provvedimenti relativi al personale dipendente dovranno riportare soltanto il numero di matricola senza alcun riferimento a qualifiche o dati che rendano facilmente identificabile l interessato; - i provvedimenti relativi ad utenti dovranno riportare il numero del fascicolo di istruzione della pratica,

6 che può essere anche corrispondente al numero di protocollo ASL dell'istanza, ovvero, in subordine, le sigle (prima del nome e poi del cognome) della persona; - i provvedimenti relativi a soggetti terzi, estranei all'organizzazione dovranno riportare esclusivamente le sigle corrispondenti al nome ed al cognome (nell'ordine). Qualora, in relazione alla natura dell'atto, sia indispensabile l indicazione del nominativo per esteso del soggetto interessato, il provvedimento dovrà prevedere l esclusione dalla pubblicazione in maniera espressa. In tal caso la pubblicazione si limiterà all indicazione dell oggetto con omissione dei dati personali eventualmente in esso presenti. Pertanto, responsabile del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione all Albo Pretorio Informatico, è il soggetto che propone e/o adotta l atto da pubblicare o il soggetto che richiede la pubblicazione. Per gli atti e provvedimenti non pubblicabili in quanto contenenti dati coperti dal diritto alla riservatezza, ai sensi del citato D.Lgs. n.196/2003, in sede di pubblicazione all'albo Pretorio verrà azionato il comando che inserisce la dicitura di salvaguardia. L'accesso agli atti esclusi dalla pubblicazione è limitato al diretto interessato, suoi aventi diritto e soggetti terzi in ragione di particolari motivazioni da vagliare di volta in volta. ARTICOLO 11 Responsabile dell Albo Pretorio Informatico La responsabilità dell infrastruttura informatica di gestione e quindi la tenuta dell Albo Pretorio Informatico è affidata al Responsabile della UOC Relazioni con il Pubblico, Comunicazione e Marketing. Al Responsabile fa capo l attività di sovraintendere alle attività di pubblicazione degli atti sull Albo da parte dei Responsabili delle singole unità organizzative aziendali o loro delegati, nonché la relativa certificazione di avvenuta pubblicazione (cd. relata) di cui al precedente art. 7. Il responsabile dell Albo Pretorio Informatico provvede altresì alla stampa e tenuta del Registro di pubblicazione informatizzato. ARTICOLO 12 Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell art. 32 L. n. 69/2009, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ARTICOLO 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 01 marzo 2011.

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