Tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici

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1 1 Floriana Gasparrino 1 Con la presente scheda si intende fornire una panoramica in relazione ai principali obblighi imposti dalla L. 136/2010 recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. indice 1 PREMESSA Disposizioni integrative e modificative Determinazione dell Autorità di vigilanza n. 8 Determinazione dell Autorità di vigilanza n AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1 Contratti interessati Contratti di appalto Filiera delle imprese Collegamento con la prestazione principale del contratto Contratti di subappalto Subcontratti Ulteriori indicazioni rilevanti Contratti affidati da un ente aggiudicatore o stipulati nell ambito di settori speciali Procedure di cottimo fiduciario Raggruppamenti temporanei di imprese Cauzioni Cessioni di credito Affidamenti a contraente generale Concorsi di idee o di progettazione 2.2 Contratti esclusi dagli obblighi di tracciabilità Prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta Affidamenti in house e società miste Risarcimenti da parte di assicurazioni Contratti di servizi Contratti aggiudicati in base a diritti esclusivi Trasferimento di fondi a soggetti pubblici 2.3 Soggetti interessati Operatori economici Servizi di ingegneria e architettura Incarichi di collaborazione 2.4 Spese tratte dal fondo economale 2.5 Concessionari di finanziamenti pubblici 2.6 Concessionari di lavori pubblici Somme corrisposte dagli utenti 3 UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI DEDICATI Utilizzo in via non esclusiva Impiego del conto corrente dedicato per fini diversi dal contratto 4 COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE O ALL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 4.1 Termini 4.2 Contratti facenti capo alla medesima stazione appaltante 4.3 Comunicazione delle successive variazioni 4.4 Destinazione di un conto alla funzione di conto dedicato 5 UTILIZZO DI BONIFICI E DI ALTRI STRUMENTI TRACCIABILI 1 f.gasparrino@eutekne.it

2 2 Conservazione della documentazione 5.1 Ri.Ba. 5.2 RID 6 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA E CODICE UNICO DI PROGETTO Prestazioni comprese in subcontratti o subforniture 6.1 Codice identificativo di gara Lavori eseguiti d urgenza Obbligatorietà del CIG 6.2 Codice unico di progetto Progetto di investimento pubblico Indicazione del CUP nella motivazione del pagamento Imprese appartenenti ad un medesimo gruppo (cash pooling) 7 PAGAMENTI E SPESE 7.1 Pagamenti a dipendenti, consulenti e fornitori Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche Importo non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto pubblico Divieto assoluto di utilizzo del contante Utilizzo di assegni bancari o postali 7.2 Pagamenti ad enti previdenziali, fornitori di pubblici servizi o riguardanti tributi Pagamenti a scadenze fisse Carte di pagamento 7.3 Spese giornaliere Limite di 1.500,00 euro Costituzione di un fondo di cassa 7.4 Spese estranee 8 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ Verifica delle clausole contrattuali 8.1 Comunicazione dell inadempimento della controparte 8.2 Esempi di clausole 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10 SANZIONI 10.1 Mancato utilizzo di banche o Poste Italiane S.p.A Mancato utilizzo di un conto corrente dedicato 10.3 Mancato utilizzo di strumenti di incasso o pagamento tracciabili 10.4 Omessa indicazione del CIG o del CUP 10.5 Reintegro dei conti senza l utilizzo del bonifico 10.6 Omessa, tardiva o incompleta comunicazione di elementi informativi 10.7 Accertamento e contestazione Deroghe Comunicazioni al prefetto 11 DECORRENZA 11.1 Bandi pubblicati prima del Nuovi rapporti contrattuali post Disciplina transitoria 11.4 Integrazione automatica dei contratti Operatività dell art c.c. Comunicazione di avvenuta integrazione Pagamenti nel periodo transitorio normativa DL n. 187 conv. L n. 217 L n. 136 DPR n. 150 DLgs n. 231 DLgs n. 163 L n. 3 L n. 689 chiarimenti ufficiali Circ. ABI n. 25 Circ. Min. Interni n /118/Gab

3 3 Determinazione Autorità vigilanza contratti pubblici n. 10 Determinazione Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8 Nota ANCE n dottrina Capolupo S. Appalti pubblici. Tracciabilità dei flussi finanziari e ricadute fiscali, Il fisco, 36, 2010, 1, p Ciccia A. Intanto le p.a. chiedono conti dedicati ai professionisti, Italia Oggi, , p. 27 Clarich M. Commentario al Codice dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2010 De Nictolis La nuova disciplina antimafia in materia di pubblici appalti, Urbanistica e appalti, 10, 2010, p De Stefani L. Tutte le spese sul conto ad hoc, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Ferraris M. Appalti pubblici e tracciabilità finanziaria: fissata la linea per i pagamenti ai dipendenti, Giuda al Lavoro, 49, 2010, p. 63 Frattasi B. Cup e Cig, due codici per identificare i pagamenti, Guida al Diritto, 47, 2010, p. 41 Mascolini A. Appalti con il bonifico, ecco come, Italia Oggi, , p. 21 Meoli M. Appalti tracciabili solo dal sette settembre, Il Quotidiano del Commercialista, Meoli M. Contratti Pubblici. Tracciabilità dei flussi finanziari, Il fisco, 35, 2010, 2, p. 115 Pasotto M. G. Progettisti pagati con il bonifico, Italia Oggi, , p. 22 Saporito G. Sei mesi per rendere più trasparenti i «vecchi» contratti di appalto, Il Sole - 24 Ore, , p. 3 Saporito G. Sul conto dedicato sanzioni anche alla Pa, Il Sole - 24 Ore, , p. 23 Scarane S. Appalti, ora subito le white list, Italia Oggi, , p. 27 Trevisan T. Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali, Fisco Oggi, Uva V. Confronto sul decreto legge per tracciabilità e appalti, Il Sole - 24 Ore, , p. 31 Uva V. L Authority: pagare subito le vecchie fatture, Il Sole - 24 Ore, , p. 35 Uva V. La tracciabilità finanziaria negli appalti abbraccia anche i contratti più piccoli, Il Sole - 24 Ore, , p. 39 Uva V. La tracciabilità parte tra dubbi, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Uva V. La tracciabilità risparmia i contratti in house, Il Sole - 24 Ore, , p. 26 Uva V. Sospesa la tracciabilità dei vecchi appalti, Il Sole - 24 Ore, , p PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale 196/2010 è stata pubblicata la L n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. In particolare, l art. 3 della predetta legge disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti e finanziamenti pubblici. La normativa introdotta dalla L. 136/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, entrata in vigore in data , contiene diverse disposizioni, tra cui quelle in tema di: delega al Governo ad emanare un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (art. 1 della L. 136/2010); delega al Governo ad emanare nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (art. 2 della L. 136/2010); tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti e finanziamenti pubblici (artt. 3 e 6 della L. 136/2010); turbativa degli incanti pubblici (artt. 9 e 10 della L. 136/2010); razionalizzazione dell azione investigativa per l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (art. 12 della L. 136/2010). Il presente lavoro si sofferma esclusivamente sull esame delle novità in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto di lavori, servizi, forniture pubblici. Disposizioni integrative e modificative In seguito a dubbi interpretativi emersi e a difficoltà operative riscontrate in relazione alla nuova disciplina sulla tracciabilità, tramite il DL 187/2010 (cosiddetto Decreto sicurezza ), convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, sono state previste anche disposizioni interpretative, integrative e modificative della disciplina in questione.

4 4 Determinazione dell Autorità di vigilanza n. 8 In data , inoltre, è stata adottata la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, recante alcune indicazioni in merito alla disciplina della tracciabilità degli appalti pubblici 2. Determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 A seguito delle modifiche apportate al DL 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 e considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, l Autorità ha ritenuto di emanare ulteriori indicazioni operative (determinazione n. 10) per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, avuto anche riguardo alle problematiche di maggior rilievo segnalate da stazioni appaltanti e da operatori economici 3. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE I soggetti sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla L. 136/2010, sono gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. 2.1 CONTRATTI INTERESSATI Dall ampia dizione dell art. 3 della L. 136/2010, secondo la determinazione dell Autorità di vigilanza, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall ambito di applicazione del Titolo II, Parte I del DLgs. 163/ ; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ai sensi dell art. 30 del DLgs. 163/ ; contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti; contratti di affidamento inerenti allo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi Contratti di appalto L Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 10, in ragione della fondamentale importanza della nozione di appalto, ha ricordato che, in base al dettato dell art c.c. il contratto di appalto è definito come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione del proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo di danaro. Nel Codice dei contratti pubblici (art. 3 co. 6 del DLgs. 163/2006), invece, l appalto è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso Filiera delle imprese La disposizione di cui all art. 3 della L. 136/2010 sottopone alla disciplina sulla tracciabilità anche i subappal In Banca Dati Eutekne. In Banca Dati Eutekne. Gli artt del DLgs. 163/2006 elencano le tipologie contrattuali escluse dall ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. La concessione di servizi, disciplinata dall art. 30 del DLgs. 163/2006, rappresenta un contratto assimilabile all appalto di servizi, con la differenza che la controprestazione a carico del concedente è rappresentata dal conferimento del diritto di svolgere una determinata prestazione di servizi nei confronti del pubblico e di percepire i proventi di siffatta prestazione. Nella concessione, l impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dei servizi. Nell appalto, invece, le prestazioni vengono erogate non al pubblico, ma all Amministrazione, la quale è tenuta a remunerare l attività svolta dall appaltatore per le prestazioni da questo rese. Per approfondimenti si veda: Clarich M. Commentario al Codice dei contratti pubblici, Giappichelli, 2010, p. 218.

5 5 tatori e i subcontraenti della filiera delle imprese. Mediante una norma di interpretazione autentica, il DL 187/2010 ha chiarito che l espressione filiera delle imprese si intende riferita: ai subappalti, come definiti dall art. 118 co. 11 del DLgs. 163/2006; ai subcontratti stipulati per l esecuzione, anche non esclusiva, del contratto 6. Collegamento con la prestazione principale del contratto Ai fini dell esatta individuazione dei contratti soggetti alla disciplina sulla tracciabilità, si rileva, in via generale, che l Autorità di vigilanza ha chiarito che l intento del legislatore è quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nell esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto 7. Se tale è la ratio, quindi, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento, a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato 8. Sul punto, la nota ANCE n ha rilevato che ciò che conta ai fini dell applicazione degli obblighi di tracciabilità è il collegamento diretto con l oggetto del contratto principale, per cui sono soggetti a detti obblighi tutti i subcontraenti dell appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore, mentre non lo sono i fornitori dei fornitori, in quanto manca il rapporto diretto con l oggetto del contratto. Contratti di subappalto Con il termine contratti di subappalto, in base a quanto chiarito dal DL 187/2010, si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti assimilati ai subappalti ai sensi dell art. 118 co. 11 del DLgs. 163/2006. La norma prevede, infatti, che è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività comunque espletate che richiedono l impiego di manodopera, quali le forniture con pose in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo pari al 2% dell importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro se il costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell importo del contratto da affidare. Sempre in base all art. 118 co. 11 del DLgs. 163/2006, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento. È obbligo dell affidatario, inoltre, comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l esecuzione del contratto: il nome del subcontraente; l importo del contratto; l oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Subcontratti Per subcontratti si intende l insieme più ampio dei contratti derivati dall appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all art. 118 co. 11 del DLgs. 163/2006, nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente Si veda, in merito, Saporito G. Sei mesi per rendere più trasparenti i «vecchi» contratti di appalto, Il Sole - 24 Ore, , p. 3. Al riguardo, è stato osservato che il chiarimento derivante dalle disposizioni del DL 187/2010 sembra ricomprendere anche i fornitori dei subappaltatori, laddove la fornitura non sia generica, ma preordinata alla specifica esecuzione del contratto. Così Mascolini A. Appalti con il bonifico, ecco come, Italia Oggi, , p. 21. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. In dottrina si veda Frattasi B. Cup e Cig, due codici per identificare i pagamenti, Guida al Diritto, 47, 2010, p. 41, il quale rileva in relazione alla filiera delle imprese che si deve trattare dunque di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contatto principale, nel senso di essere attinenti all oggetto di tale contratto; intesa in questa accezione, possono considerarsi ricompresi nella filiera delle imprese anche i subcontratti di fornitura e fornitura e posa in opera, nonché i cottimi e i noli, a caldo e a freddo. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. In Banca Dati Eutekne. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8.

6 6 Ulteriori indicazioni rilevanti La determinazione n. 8 ricorda anche come l art. 1 del DPR 150/2010 (in materia di rilascio di informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri) prevede che le imprese interessate ai lavori pubblici siano tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l importo dei relativi contratti o dei subcontratti. A titolo esemplificativo, negli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo 11 ; noli a freddo; forniture di ferro; forniture di calcestruzzo/cemento; forniture di inerti; trasporti; scavo e movimento terra; smaltimento terra e rifiuti; espropri; guardiania 12 ; progettazione; mensa di cantiere; pulizie di cantiere 13. Contratti affidati da un ente aggiudicatore o stipulati nell ambito di settori speciali La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 ha chiarito che la normativa sulla tracciabilità deve trovare applicazione anche ai flussi finanziari relativi a: contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli artt e del DLgs. 163/2006; contratti stipulati dalle imprese pubbliche, nell ambito dei settori speciali di cui agli artt del DLgs. 163/2006 (sono, invece, da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tale attività 16 ) Procedure di cottimo fiduciario Secondo la determinazione n. 10 sono soggette a tracciabilità anche le procedure di cottimo fiduciario. Le medesime consistono in una modalità di esecuzione di lavori, servizi, forniture in economia. Le acquisizioni in economia tramite cottimo fiduciario si caratterizzano per la maggiore flessibilità e semplificazione, rispetto a quelle ordinarie, posto che viene attenuata l evidenza pubblica, e comportano notevoli vantaggi essendo ridotti i tempi e costi per la realizzazione di opere e la provvista di beni o servizi. Il cottimo fiduciario, in particolare, è definito dagli artt. 3 co. 40 e 125 co. 4 del DLgs. 163/2006 come una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante l affidamento a terzi Come ribadito dalla sentenza del TAR Venezia n. 2416, in materia di contratti pubblici, nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave. La sentenza rileva, inoltre, che tale tipo di contratto rientra nell alveo del contratto di locazione, disciplinato dall art c.c. ss. Nella pratica, inoltre, va distinto il nolo a freddo dal nolo a caldo. Con il primo viene locato il solo macchinario. Con il secondo, invece, oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell imprenditore anche un proprio dipendente, con una specifica competenza nel suo utilizzo. Servizio di sorveglianza nella portineria di uno stabilimento. Determinazione dell Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8. Si veda anche Saporito G. Sei mesi per rendere più trasparenti i vecchi contratti di appalto, Il Sole - 24 Ore, , p. 3. Sul punto si veda Clarich M., cit., p. 1024, il quale rileva che l art. 218 del DLgs. 163/2006 stabilisce che le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non si applicano ai soggetti aggiudicatori dei settori speciali che affidano un appalto di lavori, servizi e forniture, ad un impresa collegata, qualora l aggiudicatario abbia realizzato l 80% del proprio fatturato negli ultimi tre anni in favore delle imprese collegate. Sul punto si veda Clarich M., cit., p. 734, il quale, in riferimento agli appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici (art. 149 del DLgs. 163/2006), rileva che il Codice dei Contratti pubblici non prevede un applicazione integrale delle norme in materia di evidenza pubblica, come, invece, nel caso di appalti di lavori affidati a terzi da concessionari qualificabili come amministrazioni aggiudicatrici. Secondo l Autorità, Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto «direttamente esposti alla concorrenza» (articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e articolo 219 del Codice dei contratti). È il caso, ad esempio, dei contratti destinati all attività di generazione di energia elettrica per la Zona Nord di cui alla decisione della Commissione 2010/403/UE del recepita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche comunitarie. Sul punto si veda Clarich, cit., p. 999, il quale rileva che gli artt. da 208 a 236, costituenti la Parte III del Codice, recepiscono nell ordinamento nazionale la direttiva 2004/17/CE che coordina «le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali», in sostanziale continuità con la precedente direttiva 93/38/CE. L Autore osserva anche: la disciplina dei settori speciali, infatti, non è solo l estensione delle regole dei settori classici a settori e soggetti che fino agli anni Novanta del secolo scorso erano esclusi dall ambito di applicazione delle regole comunitarie e internazionali in materia di appalti. Si tratta, in realtà, della definizione di un insieme di regole che hanno fini e oggetto caratterizzati da tratti di specialità rispetto alla disciplina generale. Così Clarich M., cit., p. 967.

7 Raggruppamenti temporanei di imprese In base all art. 3 co. 20 del DLgs. 163/2006 si intende per raggruppamento temporaneo un insieme di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un unica offerta. Questa determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Alla base dei raggruppamenti temporanei vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario. Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall appalto (articolo 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17) 18. Da ciò discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con gli eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti Cauzioni Come chiarito dalla determinazione n. 8, ai sensi dell art. 3 co. 3 della L. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva 20 ). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG (Codice Identificativo di Gara) o il CUP (Codice Unico Progetto 21 ). Resta fermo l onere di conservare idonea documentazione probatoria Cessioni di credito Secondo la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10, lo strumento finanziario delle cessioni di credito, utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP (sull obbligo di inserire il CIG o il CUP si veda il 6) e ad anticipare i pagamenti all appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati 23. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare il conto corrente dedicato Affidamenti a contraente generale In base a quanto espresso dalla nota ANCE n. 1899, la disciplina sulla tracciabilità trova applicazione anche per gli affidamenti a contraente generale, costituenti una particolare tipologia di appalti di lavori, aventi per oggetto l esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante (art. 176 del DLgs. 163/2006) Concorsi di idee o di progettazione Ricadono nell obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti allo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi o esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti, così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Sul punto si veda il 6. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. In base al disposto dell art. 117 del DLgs. 163/2006 possono essere banche o intermediari finanziari. Così la nota ANCE n Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8.

8 8 2.2 CONTRATTI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ Prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta La determinazione n. 10 ha rilevato che gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, ai sensi dell art. 125 co. 3 del DLgs. 163/2006. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento 27. Il ricorso all istituto in questione non integra, quindi, la fattispecie del contratto di appalto con un operatore economico Affidamenti in house e società miste Devono ritenersi escluse dagli obblighi di tracciabilità le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house). In tale caso, infatti, ciò che rileva è la modalità organizzativa dell ente pubblico, e non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d appalto per mancanza del requisito di terzietà 29. Ai fini della tracciabilità, quindi, la determinazione precisa che non deve essere indicato il CIG (Codice Identificativo di Gara 30 ), restando comunque ferma l osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi Risarcimenti da parte di assicurazioni La determinazione n. 10 ha fornito chiarimenti anche sui risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. Secondo l Autorità, infatti, detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Gli indennizzi, quindi, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all uso del contante e le disposizioni relative al CUP ove applicabili Contratti di servizi Sono, inoltre, esclusi dagli obblighi di tracciabilità: i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19 co. 1 lett. e) del DLgs. 163/2006) ed alle figure ad essi assimilabili; L amministrazione diretta si caratterizza per il fatto che il responsabile del procedimento assolve a una funzione imprenditoriale provvisoria per la stessa Amministrazione, assumendosi i rischi derivanti dall esecuzione. In altri termini non vi è un affidamento di prestazioni ad un soggetto esterno alla amministrazione. In tale fattispecie, infatti, il responsabile del procedimento provvede a tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere e l acquisizione di beni e servizi, avvalendosi esclusivamente dell organizzazione di personale e mezzi propri dell amministrazione. Così Clarich M., cit., p In merito si precisa che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante amministrazione diretta ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario (che, invece, come evidenziato sono soggette agli obblighi di tracciabilità). Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Sul punto si veda Uva V. La tracciabilità risparmia i contratti in house, Il Sole - 24 Ore, , p. 26, la quale afferma che non vanno quindi saldati con bonifico i pagamenti delle amministrazioni pubbliche a società distinte ma controllate. Si veda in seguito il 6. La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 rileva, ancora, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all Autorità. L Autorità rileva altresì che sono da considerarsi estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

9 9 i contratti aventi ad oggetto l acquisto e la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili riguardanti diritti su tali beni (art. 19 co. 1 lett. a) del DLgs. 163/2006); i contratti concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione (art. 19 co. 1 lett. c) del DLgs. 163/2006) Contratti aggiudicati in base a diritti esclusivi Secondo la determinazione n. 10 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un amministrazione aggiudicatrice da un ente aggiudicatore ad un altra amministrazione aggiudicatrice o ad un associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato (art. 19 co. 2 del DLgs. 163/2006). Ciò in quanto gli stessi sono contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici Trasferimento di fondi a soggetti pubblici Deve ritenersi escluso dall ambito di applicazione della tracciabilità, infine, il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione di ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche in quanto tale trasferimento di fondi è comunque tracciato SOGGETTI INTERESSATI Le nuove disposizioni sulla tracciabilità, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, riguardano gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (art. 3 co. 1 della L. 136/2010) 35. In base a quanto chiarito dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 8, posto che le norme in questione hanno finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti tenuti all applicazione del DLgs. 163/2006, in particolare: le stazioni appaltanti definite dall art. 3 co. 33 del DLgs. 163/2006 come le amministrazioni aggiudicatrici 36 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui di cui all art. 32 del decreto stesso; gli enti aggiudicatori di cui all art. 207 del DLgs. 163/ , ivi incluse le imprese pubbliche 38. La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 ha ancora precisato che la normativa sulla Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10, nella quale, peraltro, si osserva che sono, invece, soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all articolo 19 co. 1 del DLgs. 163/2006 che sono appalti di servizi, quali contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione (lett. a) e i contratti concernenti servizi di ricerca e sviluppo (lett. f). Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. In particolare, la norma citata ha previsto che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva [ ] alle commesse pubbliche. Le amministrazioni aggiudicatrici, in base all art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006, sono: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai suddetti soggetti. L art. 207 del DLgs. 163/2006 individua i soggetti aggiudicatori quali soggetti che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del Codice dei contratti pubblici e che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall autorità competente. Costituiscono attività di cui agli artt del DLgs. 163/2006 le attività inerenti i servizi di gas, energia termica ed elettricità, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi, porti e aeroporti. Così Clarich M., cit., p In base all art. 28 del DLgs. 163/2006 le imprese pubbliche sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.

10 10 tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l acquisizione di lavoro, servizi, forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti. Operatori economici Sempre ai fini della determinazione dell ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina, occorre considerare che, ai sensi dell art. 3 co. 22 del DLgs. 163/2006, il termine «operatore economico» comprende l imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. L Autorità chiarisce che, ai fini dell individuazione degli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assume rilevanza: la forma giuridica (es. società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti o studi professionali); il tipo di attività svolta 39. Servizi di ingegneria e architettura In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme di cui alla L. 136/2010 si applicano a tutti i soggetti di cui all art. 90 co. 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del DLgs. 163/2006. Le disposizioni citate annoverano i seguenti soggetti: liberi professionisti; società di professionisti; società di ingegneria; prestatori di servizi di ingegneria ed architettura; raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopra elencati; consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista. Sono, quindi, soggetti agli obblighi di tracciabilità i professionisti e gli studi professionali che concorrono all aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura. Ciò in quanto, secondo la determinazione n. 8: lo scopo della disciplina in questione è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza escludere le persone fisiche); la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo dell operatore economico (persona fisica o giuridica); è lo stesso trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso settore. Incarichi di collaborazione In base a quanto chiarito dalla determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10, non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione (art. 7 co. 6 del DLgs. 165/2001). Tale disposizione consente di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con il personale di servizio 40. Le menzionate collaborazioni sono state definite come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali dell ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici 41. Le collaborazioni esterne operano, quindi, nell ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell ente locale che, altrimenti, per l assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere 42. La determinazione raccomanda, quindi, alle stazioni appaltanti di porre attenzione nell operare la distinzione tra: Cfr. anche Ciccia A. Intanto le p.a. chiedono conti dedicati ai professionisti, Italia Oggi, , p. 27. Si tratta di contratti d opera (art c.c.) che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalente proprio. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Parere Corte dei Conti, sez. Regionale Veneto n. 7, in Banca Dati Eutekne. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10.

11 11 contratto di lavoro autonomo, la cui disciplina si rinviene nel DLgs. 165/2001; contratto di appalto di servizi, disciplinato dal DLgs. 163/2006 e soggetto alle regole della tracciabilità. 2.4 SPESE TRATTE DAL FONDO ECONOMALE Gli obblighi di tracciabilità non si applicano alle spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto (ad esempio, imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti di mezzi trasporto, di giornali e di pubblicazioni periodiche) 43. La determinazione n. 10 ha, peraltro, aggiunto che si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno 44. Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall amministrazione mediante l introduzione di un elenco dettagliato all interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. L Autorità di vigilanza, inoltre, ricorda che: non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d appalto; la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente CONCESSIONARI DI FINANZIAMENTI PUBBLICI L art. 3 della L. 136/2010 estende gli obblighi di tracciabilità ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Tra questi rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell oggetto del finanziamento indipendentemente dall importo CONCESSIONARI DI LAVORI PUBBLICI Sulla concessione di lavori pubblici la determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 ha ricordato che l art. 3 co. 11 del DLgs. 163/2006 la definisce come un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (...) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico (...) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...) consiste unicamente nel diritto di gestire l opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (...) 47. Somme corrisposte dagli utenti Al riguardo, viene precisato che, i corrispettivi incassati dai concessionari di un servizio pubblico corrisposti dagli utenti (ad esempio per la TARSU) possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere versati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. Ad esempio, il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (DLgs. 267/2000) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. L Autorità rammenta, a titolo esemplificativo, quanto stabilito dal DPR 254/2002, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Secondo tale regolamento, il cassiere provvede, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, secondo l Autorità, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall amministrazione mediante l introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all infuori dei contratti di appalto. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. In base all art. 3 co. 11 del DLgs. 163/2006, le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12 12 3 UTILIZZO DEI CONTI CORRENTI DEDICATI Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L art. 3 co. 1 primo periodo della L. 136/2010 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali: accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche 48. Utilizzo in via non esclusiva Mediante una norma di interpretazione autentica, l art. 6 co. 4 del DL 187/2010 ha chiarito che l espressione anche in via non esclusiva si intende: riferita a ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche che deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata l apposita comunicazione alla stazione appaltante o all amministrazione concedente circa il conto o i conti utilizzati; nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate 49. Impiego del conto corrente dedicato per fini diversi dal contratto La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 8 ha chiarito che è possibile utilizzare il conto corrente per operazioni non inerenti direttamente al contratto al quale lo stesso è dedicato. In particolare: i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto al quale essi sono stati dedicati (ad es. un impresa che opera anche nell edilizia privata può utilizzare il conto dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni collegate alla costruzione di un edificio privato); non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono, quindi, essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato; è ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse; è possibile indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente 50. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche Fig. 1 - Utilizzo dei conti correnti dedicati Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell appaltatore sia quelli effettuati dall appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori di filiera, l apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti e incassi). Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. In merito si veda De Stefani L. Tutte le spese sul conto ad hoc, Il Sole - 24 Ore, , p. 21. Determinazione dell Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8.

13 13 4 COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE O ALL AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE L art. 3 co. 7 della L. 136/2010 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei devono comunicare alla stazione appaltante o all amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L art. 3 co. 7 della L. 136/2010, come modificato dal DL 187/2010, prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei devono comunicare alla stazione appaltante o all amministrazione concedente: gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi 51. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei devono comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi Fig. 2 - Comunicazioni alla stazione appaltante o all amministrazione concedente 4.1 TERMINI Per effetto delle modifiche apportate dall art. 7 co. 1 lett. a) del DL 187/2010, la suddetta comunicazione deve avvenire: nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. 4.2 CONTRATTI FACENTI CAPO ALLA MEDESIMA STAZIONE APPALTANTE Secondo la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10, posto che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi gli estremi del conto dedicato una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà fatte salve le eventuali modifiche successive di uno o più conti correnti dedicati (indicandone gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione, chiarisce ancora l Autorità, può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al che per le commesse successive. 4.3 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI L art. 3 co. 7 della L. 136/2010 (come sostituito dall art. 7 co. 1 lett. a) n. 6 del DL 187/2010) stabilisce che i soggetti di cui sopra devono, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 4.4 DESTINAZIONE DI UN CONTO ALLA FUNZIONE DI CONTO DEDICATO La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 ha chiarito che: il termine utilizzazione del conto (dalla quale decorrono i sette giorni per la comunicazione dei dati relativi al conto corrente alla stazione appaltante) è impiegato nel senso di destinazione di esso alla 51 Come ricordato dalla nota ANCE n. 1899, l obbligo di comunicazione grava su ciascuno dei soggetti subappaltatori o subcontraenti tenuti alla tracciabilità, i quali devono rendere le informazioni direttamente alla stazione appaltante e non per il tramite dell appaltatore. Sarà, perciò, opportuno che l appaltatore inserisca nei contratti con i propri subcontraenti una clausola ad hoc, sul modello di quella predisposta dall Autorità. Nello stesso contratto andrà previsto anche l obbligo del subappaltatoresubcontraente di inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

14 14 funzione di conto corrente dedicato, posto che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è ipotizzabile l utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica; in caso di persone giuridiche, la comunicazione alla stazione appaltante deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. 5 UTILIZZO DI BONIFICI E DI ALTRI STRUMENTI TRACCIABILI I movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. In base a quanto disposto dall art. 3 co. 1 della L. 136/2010, come modificato dall art. 7 co. 1 lett. a) del DL 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere: registrati sui conti correnti dedicati; effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero, come precisato dal DL 187/2010, con altri strumenti di incasso o pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni 52. Conservazione della documentazione L Autorità precisa che è onere dei soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l adempimento degli obblighi stessi RI.BA. In base a quanto chiarito dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, il requisito della tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche). Queste, infatti, costituiscono un servizio di pagamento che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore RID Differente risulta, invece, la situazione inerente al servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce, infatti, il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia. Esso consente di effettuare l incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all addebito in conto da parte del debitore. L Autorità aggiunge che il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. È in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l abbinamento univoco dei codici alla delega RID all atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell ambito della c.d. procedura di allineamento elettronico degli archivi In sede di conversione del DL 187/2010 le parole bonifico bancario o postale sono state sostituite dalle seguenti bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti «di incasso o» di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, n. 8. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, n. 8.

15 15 6 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA E CODICE UNICO DI PROGETTO Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell art. 11 della L. 3/2003. Per effetto delle modifiche apportate dal DL 187/2010, l art. 3 co. 5 della L. 136/2010 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 55 (bonifico bancario o postale o altri strumenti tracciabili) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici: il codice identificativo di gara (CIG, attribuito dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante) 56 ; il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell art. 11 della L n La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 8 ha sottolineato come l obbligo di cui all art. 3 co. 1 della L. 136/2010 sia da intendersi posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e se necessario il CUP) nei mandati di pagamento all appaltatore o al concessionario dei finanziamenti pubblici. Prestazioni comprese in subcontratti o subforniture La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 ha chiarito che la ratio delle disposizioni in esame è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera. Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Se, quindi, il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura sia materialmente utilizzata per l esecuzione anche di altri contratti d appalto CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA Ai sensi dell art. 3 co. 5 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito: dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; su richiesta della stazione appaltante. In base a quanto chiarito dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, il codice CIG deve: essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente l indizione della Il testo originario dell art. 3 co. 5 della L. 136/2010 non estendeva l obbligo di indicazione del CIG e del CUP a tutti gli strumenti di pagamento. Veniva, infatti, previsto che Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. Come precisato sul sito dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, all indirizzo il Codice Identificativo Gara (CIG) deve essere acquisito dalle stazioni appaltanti tramite il sistema SIMOG disponibile sul sito citato per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture. In base all art. 11 della L. 3/2003, a decorrere dal , ai fini della funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data deve essere dotato di un Codice unico progetto, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari devono richiedere (in via telematica) secondo la procedura definita dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibera n Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l esecuzione di appalti pubblici. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10.

16 16 procedura di gara, in quanto lo stesso deve essere indicato nel bando, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l offerta; essere inserito nella richiesta di offerta e, al più tardi, nell ordinativo di pagamento Lavori eseguiti d urgenza La nota ANCE n ha chiarito che, qualora il contratto sia eseguito in via d urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell ordinativo di pagamento. Le imprese che eseguono i lavori in via d urgenza, inoltre, per gli eventuali pagamenti da effettuare prima di ricevere il corrispettivo dell amministrazione, dovranno comunque indicare il CIG ed eventualmente il CUP, per cui dovranno richiederlo alla stazione appaltante Obbligatorietà del CIG La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 ha ulteriormente precisato che il CIG è divenuto lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento. In considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al DLgs. 163/2006, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall importo del contratto CODICE UNICO DI PROGETTO L art. 11 della L. 3/2003 ha disposto che, a decorrere dall , ogni progetto d investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal CIPE 61 con la delibera n La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 ricorda come il CUP, in aggiunta al CIG, sia obbligatorio per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico, ex art. 11 della L. 3/2003, senza alcuna indicazione di importo Progetto di investimento pubblico In base a quanto chiarito dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, la nozione di progetto di investimento pubblico rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia. In particolare viene richiamata la delibera del n. 143, come integrata dalla delibera n. 126 e dalla delibera n. 24, secondo cui un progetto di investimento pubblico si identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il progetto coincide con l entità progettuale oggetto di comunicazione per la formulazione dei Piani annuali ai sensi della L. 109/94; nel caso degli aiuti il progetto coincide con la singola iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto coincide con l aggregato di moduli formativi afferenti la singola concessione di finanziamento 63. La nota ANCE n ha chiarito sul punto che tutti i progetti relativi ai lavori, salvo quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, sono da considerarsi progetti di investimento. In base a quanto precisato dalla determinazione n. 10, inoltre, vi è un progetto di investimento pubblico quando si è in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili: Al riguardo nella determinazione viene richiamata l ipotesi di acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, il quale rappresenta uno strumento per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A., realizzato dal Ministero dell Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., con l obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici), in cui l incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Determinazione dell Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8. Delibera CIPE n. 143, reperibile su

17 17 la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l obiettivo Indicazione del CUP nella motivazione del pagamento L ultimo periodo dell art. 3 co. 5 della L. 136/2010, come modificato dal DL 187/2010 convertito, ha previsto che nella fase del regime transitorio, sino all adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento Imprese appartenenti ad un medesimo gruppo (cash pooling) Qualora i flussi finanziari tra i soggetti facenti parte della filiera dovessero riguardare imprese appartenenti al medesimo gruppo deve comunque essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite: il CIG/CUP; l utilizzo di conti bancari/postali dedicati 65. Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling 66 ), che prevedono l effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società 67. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell art. 11 della L. 3/2003 Fig. 3 - Indicazione del CIG e del CUP 7 PAGAMENTI E SPESE I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto. L art. 3 co. 2 della L. 136/2010, come modificato dal DL 187/2010, ha previsto che devono transitare sui conti correnti dedicati anche i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, ad enti previdenziali, fornitori di pubblici servizi e riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere. La determinazione dell Autorità di vigilanza n. 10 ha chiarito che i suddetti movimenti riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti. Pertanto gli stessi devono intendersi riferiti agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici e non alle stazioni appaltanti Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. L accordo di cash pooling consiste nell accentrare in capo a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito. Sul punto si veda Trevisan T. Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali, Fisco Oggi, Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Qualora, invece, tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve essere costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l inserimento del CIG/CUP. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10.

18 PAGAMENTI A DIPENDENTI, CONSULENTI E FORNITORI Per effetto delle modifiche apportate dal DL 187/2010, l art. 3 co. 2 della L. 136/2010 ha previsto che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato: anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l intero importo dovuto; anche se il suddetto importo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici. Consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche Come indicato dall Autorità di vigilanza nella determinazione n. 8, devono transitare attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici anche le movimentazioni riguardanti, ad esempio, i salari e gli stipendi, le spese per cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto, le spese per consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche Importo non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto pubblico In base a quanto precisato dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, se l importo non è riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto pubblico di lavori, servizi e forniture pubblici, il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati 68. La stessa ha, inoltre, affermato che, in riferimento ai pagamenti in questione, si ritiene che non vada indicato il CIG o il CUP Divieto assoluto di utilizzo del contante In base a quanto espresso dalla determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8, il ricorso al contante è escluso per ogni tipo di operazione e per qualunque importo Utilizzo di assegni bancari o postali L utilizzo di assegni bancari e postali, inoltre, può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: i soggetti non sono in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); il conto su cui vengono tratti i titoli è un conto dedicato; i predetti titoli vengono emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG 69 ). 7.2 PAGAMENTI AD ENTI PREVIDENZIALI, FORNITORI DI PUBBLICI SERVIZI O RIGUARDANTI TRIBUTI In base all art. 3 co. 3 della L. 136/2010 fermo restando l obbligo di documentazione della spesa possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti: in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali; in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi; riguardanti tributi. La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 ha precisato che possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per: imposte e tasse; contributi INPS, INAIL, Cassa Edile; assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa; gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.) Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Determinazione dell Autorità vigilanza contratti pubblici n. 8, in Banca Dati Eutekne.

19 19 Mediante una norma di interpretazione autentica, l art. 6 co. 5 del DL 187/2010 ha chiarito che è consentita l adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria 70. La determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 ha ribadito che tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati, ma non richiedono l indicazione del CIG o del CUP. Pagamenti a scadenze fisse Secondo quanto affermato dalla nota ANCE n. 1899, ai fini di pagamenti ripetitivi ed a scadenze fisse come i pagamenti per energia elettrica, telefonica, ecc. in favore dei gestori di servizi pubblici, la non necessità di indicazione dei codici consente anche l utilizzazione del RID, che si risolve comunque in un addebito su conto corrente. Carte di pagamento In base a quanto chiarito dalla determinazione n. 8, oltre agli strumenti di pagamento già indicati (bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) per tali esborsi possono essere utilizzate anche le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato. 7.3 SPESE GIORNALIERE In base al disposto dell art. 3 co. 3 della L. 136/2010, come modificato dall art. 7 co. 1 lett. a) n. 2-bis del DL 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l obbligo di documentazione della spesa. Anche in tale caso, mediante una norma di interpretazione autentica l art. 6 co. 5 del DL 187/2010 ha chiarito che è consentita l adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria 71. Il pagamento delle suddette spese può essere effettuato senza l indicazione del CIG e del CUP. Solo in relazione a queste è consentito l utilizzo del servizio di pagamento RID 72. Limite di 1.500,00 euro La predetta soglia di 1.500,00 euro è da riferirsi all ammontare di ciascuna spesa e non, invece, al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata 73. Costituzione di un fondo di cassa L ultimo periodo dell art. 3 co. 3 della L. 136/2010, come modificato dall art. 7 co. 1 lett. a) n. 2-bis del DL 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, prevede che l eventuale costituzione di un fondo di cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. Tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni (quindi attraverso bonifico bancario o postale o altri mezzi considerati equipollenti, al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni) SPESE ESTRANEE Secondo l art. 3 co. 4 della L. 136/2010, come modificato dall art. 7 co. 1 lett. a) n. 3 del DL 187/2010, ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati: L art. 6 co. 5 del DL 187/2010 ha previsto che l espressione eseguiti anche con strumenti diversi si interpreta nel senso che è consentita l adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10. Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8. Determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10.

20 20 mediante bonifico bancario o postale; ovvero, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al riguardo, la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8 ha precisato che, nel caso in cui il conto dedicato dovesse rimanere in rosso vista l impossibilità per l impresa di provvedere ai pagamenti mediante conto corrente non dedicato, pena l applicazione delle sanzioni dell art. 6 della L. 136/2010 (vedi 10) è consentito il versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti. 8 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ La stazione appaltante inserisce nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale essi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione appaltante: inserisce nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 della L. 136/2010, come modificato dal DL 187/2010 convertito); verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010). Verifica delle clausole contrattuali Al fine di consentire la verifica delle clausole contrattuali, l Autorità di vigilanza ha stabilito che i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, tramite un legale rappresentante o un soggetto munito di apposita procura 75. La stazione appaltante inserisce nei contratti sottoscritti con gli appaltatori una clausola con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di tracciabilità verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita la clausola di assunzione degli obblighi Fig. 4 - Assunzione degli obblighi di tracciabilità 8.1 COMUNICAZIONE DELL INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE L appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione: alla stazione appaltante; alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l amministrazione concedente (art. 3 co. 8 della L. 136/2010). 75 Così la determinazione dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 8.

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