Le nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d intento dall
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1 Ai gentili clienti Loro sedi Le nuove modalità di utilizzo delle dichiarazioni d intento dall Premessa L art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali) ha stabilito che - a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015 la comunicazione delle dichiarazioni d intento all Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata dall esportatore abituale e non più dal fornitore dello stesso, il quale è, pertanto, sgravato da tale adempimento. Più precisamente, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs semplificazioni fiscali, le nuove modalità per la trasmissione delle dichiarazioni di intento e la comunicazione dei dati ivi contenuti all Agenzia delle Entrate, possono così riassumersi: Nuovi adempimenti introdotti dal D.Lgs semplificazioni fiscali Trasmettere in via telematica le dichiarazioni di intento, da consegnare al proprio fornitore, all Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con l indicazione dei dati contenuti nella Esportatore dichiarazione di intento trasmessa dall esportatore abituale. abituale Consegnare al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento già trasmessa all Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica relativa alla presentazione della stessa. Fornitore Una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, potrà effettuare l operazione senza applicazione dell IVA. Riepilogare nella dichiarazione annuale IVA, i dati delle operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.
2 La dichiarazione di intento Da un punto di vista prettamente operativo, prima di acquistare in esenzione di imposta, l esportatore abituale è tenuto ad inviare all Agenzia delle Entrate l apposito modello per la dichiarazione d intento. Dal 2 dicembre 2016 è disponibile una nuova versione del modello di dichiarazione d intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell IVA, al quale l Agenzia delle Entrate ha apportato leggere modifiche. Infatti, con provvedimento dello scorso n , l Amministrazione finanziaria ha approvato: il modello, con le relative istruzioni, che sostituisce quello approvato con provv. del 12 dicembre 2014 e modificato con provv. dell 11 febbraio 2015; le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati. Il nuovo modello approvato è composto: dal frontespizio, che contiene l informativa sul trattamento dei dati personali; i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione; la dichiarazione d intento; i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente; Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello esclude che l'operatore possa presentare la dichiarazione d'intento per un periodo prefissato senza indicare l'ammontare specifico del plafond che intende utilizzare (sono eliminati i campi 3 e 4 previsti nel frontespizio del modello). Nello specifico, rispetto al modello del 2015, dalla sezione dedicata alla dichiarazione nel frontespizio è stato eliminato il campo 3, operazioni comprese nel periodo da a.
3 Con il nuovo modello, gli operatori dovranno predeterminare, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'agenzia delle Entrate, l'importo degli acquisti senza applicazione dell'iva ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore. Conseguentemente, non sarà più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare, per ciascun fornitore, qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere, per il periodo di riferimento, fatture senza applicazione dell'iva. L esportatore abituale nella compilazione del nuovo modello potrà, pertanto, scegliere tra le due opzioni rimanenti, ovvero: il campo 1, se la dichiarazione d intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo; il campo 2, se la dichiarazione d intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell importo ivi indicato. Merita evidenziare, al riguardo, che l esportatore abituale non deve ripartire il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d intento coincida con il plafond a disposizione. Le modifiche apportate si legge nel provvedimento non comportano variazioni alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza applicare l IVA, ma permettono un più puntuale monitoraggio e una migliore analisi del
4 rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all uso improprio di questo regime agevolativo dal quadro A Plafond, che contiene i dati relativi al plafond e l impegno alla trasmissione telematica. Nel quadro A Plafond, viene richiesto di indicare il metodo di plafond (fisso o mobile) adottato (A1). Plafond fisso Plafond mobile TIPOLOGIE DI PLAFOND Con l adozione del metodo solare o plafond fisso o plafond annuale, l importo è commisurato alle operazioni non imponibili registrate nell'anno solare precedente. Con l adozione del metodo mensile o plafond mobile, l importo è commisurato alle operazioni non imponibili registrate nei 12 mesi precedenti. Inoltre (A2), se alla data di trasmissione della dichiarazione d intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare: quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5); la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile. Impegno trasmissione telematica Sezione relativa all impegno alla trasmissione telematica.
5 Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo Chiarimenti ministeriali L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120 dello scorso n. 120, ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello delle dichiarazioni di intento, fornendo indicazioni operative. L introduzione del nuovo modello in corso d anno ha, infatti, provocato dubbi applicativi relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello e, in particolare, per le modalità di compilazione fino al 28 febbraio Nel contesto della richiamata risoluzione, viene preliminarmente ribadito che il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo Conseguentemente, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di validità della dichiarazione d intento). Dichiarazione d intento con periodo di validità successivo al Pertanto, in caso l esportatore abituale, prima del 1 marzo 2017, emetta la lettera d intento con il vecchio modello compilando i campi 3 e 4, operazioni comprese nel periodo da a, (es. dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non è valida per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1 marzo Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.
6 Di particolare rilievo, risulta essere il chiarimento relativo all ipotesi in cui l esportatore abituale presenti una dichiarazione d intento con il vecchio modello compilando: il campo 1 una sola operazione per un importo fino ad euro oppure; il campo 2 operazioni fino a concorrenza di euro. Ebbene, in base alle disposizioni della risoluzione n. 120/E del 2016, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1 marzo In tali casi, chiarisce l Agenzia delle Entrate, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d intento utilizzando il nuovo modello. Dichiarazione d intento per una o più operazioni nel limite indicato Pertanto, qualora nella dichiarazione d intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d intento utilizzando il nuovo modello. In tal caso la dichiarazione ha validità anche successivamente all fino a concorrenza dell importo riportato in tale campo. Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di Euro La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l , fino al raggiungimento dell ammontare nella stessa specificato. Superamento dell ammontare degli acquisti senza IVA Nel caso in cui, nel corso dell anno, l esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all ammontare indicato nella dichiarazione d intento è necessario presentare un nuovo modello ad integrazione di quello precedente, indicando l ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA. Con riferimento all esempio appena esposto, al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d intento (Euro ) l esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori
7 acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo mod. DI Monitoraggio Infine, viene posta l attenzione sul monitoraggio dell utilizzo del plafond non solo da parte dell esportatore abituale, ma anche attribuendo al soggetto che riceve la dichiarazione d intento l onere di verificare l importo complessivamente fatturato senza IVA, nel caso in cui venga compilato il campo 2 affinché non ecceda quanto richiesto nel modello presentato. Nella citata Risoluzione n. 120/E l Agenzia delle Entrate evidenzia, infatti, che: particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d intento. Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti. Csa International Consulting Srl Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco Milano, 13 gennaio 2017
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