Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
|
|
- Susanna Pesce
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto) Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: I veicoli di trasporto che non dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore I veicoli giusta l articolo 1 capoverso 2 OETV I veicoli che dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all OETV. RU RS RS
2 Circolazione stradale I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell allegato 5 della Convenzione internazionale dell 8 novembre sulla circolazione stradale I veicoli di piccola serie o di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h I veicoli di piccola serie sono quelli di una «famiglia tipo» il cui numero di esemplari all anno è limitato come segue: M unità M 2, M unità N unità N 2, N unità O unità Una «famiglia tipo» comprende tutti i veicoli che non si differenziano gli uni dagli altri dal punto di vista delle caratteristiche essenziali quali fabbricante, telaio, piattaforma nonché tipo di costruzione del motore (all. 12 lett. A. della direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) I veicoli di fine serie sono quelli le cui approvazioni del tipo non sono più valevoli a causa di modificazioni legali, ma che corrispondono ancora all approvazione precedente. Il numero di esemplari dei veicoli che possono ancora essere immatricolati per un periodo limitato ammonta al 10 per cento al massimo del numero delle immatricolazioni dell anno precedente (all. 12 lett. B della direttiva 70/156/CEE) I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste I veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell OETV; ai trattori agricoli si applica l ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV2). 1.2 Esigenze generali I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE). 3 RS RS
3 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Le esigenze tecniche giusta il numero sono adempiute se è presentata un approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Altrimenti la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità Nella misura in cui nella presente ordinanza non sia definita nessuna esigenza tecnica, si applica l OETV L approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull ordinanza del 19 giugno concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere Dichiarazione del DATEC 8 che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 9 (DATEC) è autorizzato a: dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento che concernono particolari tecnici d importanza secondaria Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 1.5 Classificazione dei veicoli Classe M Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote: 5 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 7 Abrogato dal n. I dell O del 2 set (RU ). 8 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 9 Nuova espressione giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). 10 Abrogato dal n. I dell O del 21 ago (RU ). 3
4 Circolazione stradale Classe M 1 Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; Classe M 2 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t; Classe M 3 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t Classe N Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote: Classe N 1 Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t; Classe N 2 Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t; Classe N 3 Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t; Classe O Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale): Classe O 1 Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; Classe O 2 Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t; Classe O 3 Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t; Classe O 4 Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t; Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso. 2 Esigenze tecniche 2.1 Le prescrizioni della CE (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) menzionate ai numeri si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 4
5 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi a 11 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti I testi delle direttive CE, regolamenti ECE e norme OCSE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna Le date di pubblicazione e di modificazione di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate in Allegato 2 OETV Dimensioni/Pesi/Contrassegni Dimensioni e pesi Targhetta del fabbricante Montaggio della targa posteriore Dimensioni e pesi 92/21/CEE x 76/114/CEE x x x x x x x x x x 70/222/CEE x x x x x x x x x x 97/27/CE x x x x x x x x x 11 Introdotto dal n. I dell O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott (RU ). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 13 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 14 RS Nuovo termine giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 16 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). 5
6 Circolazione stradale 2.5 Propulsione/Gas di scarico/livello sonoro Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51 Dispositivo di scappamento ECE-R Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83 benzina/diesel Emissioni Diesel 88/77/CEE x x x x x x ECE-R 49 abrogata il 9 novembre /55/CE x x x x x x ECE-R Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101 carburante Potenza del motore 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R Trasmissione Retromarcia/ tachimetro (indicatore di velocità) Limitatore di velocità (congegno) 75/443/CEE x x x x x x ECE-R 39 92/24/CEE x x x x ECE-R Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 20 Abrogato dal n. I dell O del 2 set (RU ). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 6
7 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Assi/Sospensione Ruote/Pneumatici Pneumatici 92/23/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R Sterzo Dispositivi di sterzo Dispositivi di guida in caso di urto 70/311/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 79 74/297/CEE x x ECE-R Freni Impianti di frenatura Impianti di frenatura 71/320/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 ECE-R 90 71/320/CEE x ECE-R 13H 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 24 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 7
8 Circolazione stradale 2.11 Carrozzeria Dispositivo di protezione posteriore/ serbatoio del carburante Chiusura di porte e cerniere Sporgenze esterne Sporgenze esterne Campo di visibilità Parafanghi delle ruote Protezione laterale Sistemi di protezione da spruzzi Vetri di sicurezza Collisione laterale 70/221/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 58 70/387/CEE x x x x x x x x ECE-R 11 74/483/CEE x ECE-R 26 92/114/CEE x x x 77/649/CEE x 78/549/CEE x 89/297/CEE x x x x ECE-R 73 91/226/CEE x x x x 92/22/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 43 96/27/CE x x ECE-R Collisione frontale 96/79/CE x ECE R Collisione frontale 2000/40/CE x x ECE-R Sovrastruttura 2001/85/CE x x ECE-R Parte frontale 2003/102/CE x* x** 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 26 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). 27 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). 28 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 29 Introdotto dal n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 30 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 8
9 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Sistemi di protezione frontale 2005/66/CE x *** x * Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. ** Derivati da veicoli della categoria M 1. *** Di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate Abitacolo Finiture interne 74/60/CEE x ECE-R Ancoraggio 74/408/CEE x x x x x x ECE-R 17 dei sedili Ancoraggio 76/115/CEE x x x x x x ECE-R 14 delle cinture di sicurezza Cinture di 77/541/CEE x x x x x x ECE-R 16 sicurezza come ECE-R 44 anche i sistemi di ritenuta per fanciulli Poggiatesta 78/932/CEE x ECE-R 25 ECE-R Identificazione 78/316/CEE x x x x x x ECE-R 121 dei co- mandi, spie ed indicatori Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento 78/317/CEE x x x x x x Riscaldamento 78/548/CEE abrogata il 9 maggio 2004 x 2001/56/CE x x x x x x x x x x ECE-R Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 9
10 Circolazione stradale Comportamento alla combustione Emissioni degli impianti di condizionamento d aria 95/28/CE x ECE-R /40/CE x x* * Solo per veicoli della classe I 2.13 Dispositivo d illuminazione Installazione dei dispositivi 76/756/CEE x x x x x x x x x x ECE-R Catarifrangenti 76/757/CEE x x x x x x x x x x ECE-R Luci di posizione, di coda, d ingombro, di fermata, di circolazione diurna e d ingombro 76/758/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 7 ECE-R 87 ECE-R 91 laterali Indicatori di direzione lampeggianti 76/759/CEE x x x x x x x x x x ECE-R Luci per illumi-76/760/cenare x x x x x x ECE-R 4 la targa 36 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 37 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 10
11 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Fari di profondità 76/761/CEE x x x x x x ECE-R 1 e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza nonché proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce ECE-R 5 ECE-R 8 ECE-R 20 ECE-R 31 ECE-R 37 ECE-R 98 ECE-R Fari 76/762/CEE x x x x x x ECE-R 19 fendinebbia Fari fendinebbia 77/538/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 38 di coda Luci di 77/539/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 23 retromarcia Luci di posteggio 77/540/CEE x x x x x x ECE-R Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari Soppressione delle perturbazioni radioelettriche Specchio retrovisore Dispositivi per la visione indiretta Tergicristallo/ lavacristallo Avvisatore acustico 72/245/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 10 71/127/CEE 43 x x x x x x ECE-R /97/CE x x x x x x ECE-R 46 78/318/CEE x x x x x x 70/388/CEE x x x x x x ECE-R Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 43 In vigore fino al 26 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 11
12 Circolazione stradale Dispositivo antifurto 74/61/CEE x x x x x x ECE-R 18 ECE-R 97 ECE-R /20/CE x x x x x x x x x x Dispositivo di collegamento Dispositivo di 77/389/CEE x x x x x x rimorchio Veicoli 98/91/CE x x x x x x x destinati al trasporto di merci pericolose Riutilizzabi- 2005/64/CE x x lità, riciclabilità e recuperabilità 3 Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1 ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV 49 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 47 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 48 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 49 RS
13 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f 50 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1 luglio 1995 nel quadro della procedura d approvazione del tipo Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre Nuova espressione giusta il n. I dell O del 2 set (RU ). 51 Introdotto dal n. I dell O del 2 set (RU ). 13
14 Circolazione stradale Allegato Abrogato dal n. II dell O del 21 ago (RU ). 14
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliAccordo del 20 marzo 1958
Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,
28.4.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/13 REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011 che modifica il (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliDIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
L 158/172 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.6.2013 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci
DettagliDIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliUNIONE EUROPEA SOMMARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 2013 REGOLAMENTI. Anno 154 Numero 15
2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero
DettagliModifica di sistemi e componenti Scania coperti da certificati
Informazioni generali Informazioni generali I veicoli e i sistemi con cui sono equipaggiati detengono certificati che ne confermano l'ottemperanza ai requisiti legali concernenti la sicurezza stradale,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
VI. Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Autofurgoni con sedili supplementari nel vano di carico Art. 11 cpv. 2 lett. e Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero
Dettaglipresenta: CENNI NORMATIVI SULLE SSOCIATO POLIZIA DELL ASOLAN SERVIZIO AS NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO
SERVIZIO AS SSOCIATO POLIZIA LOCALE DELL ASOLAN NO E DELLA PEDEM MONTANA PROVINCIA DI TREVISO presenta: CENNI NORMATIVI SULLE MACCHINE AGRICOLE A cura dell Agente di P.L. Cunial Alberto DEF. Ai sensi dell
DettagliOrdinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza dell USTRA concernente l ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA) Modifica del 3 dicembre 2013 L Ufficio federale delle strade (USTRA), d intesa con la Direzione generale
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliOrdinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) Modifica del 28 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 settembre 1979 1 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 febbraio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi
Dettagli0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo
Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2015)
DettagliOrdinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)
Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 2 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese GIANNI VESENTINI COMANDANTE POLSTRADA MILANO Milano, 7 luglio 2004
DettagliDECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.
DM TRASPORTI 23_12_03.doc Pag: 1 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. in G.U. n. 30 del 6-2-2.004 sommario Art. 1. Campo
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) 741.621 del 29 novembre 2002 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della
DettagliOrdinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 (Stato 14 gennaio
Dettagli(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8. Bando 14/ fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche
(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8 Bando 14/2013 - fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche riferibili alla SCHEDA TECNICA A e n. 1 con caratteristiche riferibili alla
DettagliTABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 6-BIS Art. c. 8 Velocità non commisurata alle situazione ambientali Art. c. 8 c. 9 c. 9 bis Art. c. c. c., rif. al c. Superamento dei limiti di velocità di oltre
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliConcluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;
Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD) del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliModalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013
Modalità di revisione periodica di autoveicoli motocicli e ciclomotori per l anno 2013 Informazioni utili il mese entro cui eseguire la revisione è quello corrispondente al mese di rilascio della carta
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliModifica alle norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la. regolamentazione delle caratteristiche tecniche di cui alla Legge 20
Decreto 24 febbraio 1994 n.17 (pubblicato il 25 febbraio 1994) Modifica alle norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche di cui alla Legge
DettagliArt. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 2
- Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali Comma 9,1 periodo 4 Divieto di gareggiare in velocità con veicoli senza motore Comma 9, periodo Divieto di gareggiare
DettagliOrdinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliOrdinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS )
Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) L entrata in vigore delle seguenti proposte di modifica è prevista il 1 ottobre 2016. Definizione
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima
Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima
DettagliSi trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D036128/02 ANNEX.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 dicembre 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 dicembre 2014 Destinatario: Oggetto: Segretariato
DettagliA quale categoria Euro appartiene il mio veicolo
A quale categoria Euro appartiene il mio veicolo E possibile verificare la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro) di autoveicoli e motoveicoli - selezionando il tipo ed inserendo il relativo
DettagliDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 dicembre 2009. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI www.dottorini.com Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo 741.437 del 21 agosto 2002 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento
DettagliIl Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici:
Decreto Ministeriale 6 aprile 1998 (in Gazz. Uff., 5 maggio, n. 102). - Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) 1 del 27 ottobre 1976 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliALLEGATO TECNICO AL D.M. Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus
A LLEGATO ALLEGATO TECNICO AL D.M Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus 1. Prescrizioni Si applicano le norme previste dalla direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle Categoria M2 ed M3 con
DettagliOrdinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente
Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) Modifica del XX.XX.2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28
DettagliCODICI PATENTE CARD DOPO IL
CODICI PATENTE CARD DOPO IL 19.01.2013 Si distinguono in : Ue Armonizzati (codici dal 01 al 99) Nazionali ( 100 e superiore), validi nello Stato membro che ha rilasciato il documento (Patente di Guida)
DettagliAtto Completo http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attocompleto&service=1&dat... Page 1 of 3 26/04/2010 DECRETO 1 aprile 2010 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Caratteristiche
DettagliDIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a
DettagliDIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE
8.3.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 66/7 DIRETTIVA 2006/27/CE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente
DettagliOrdinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr) Modifica del 12 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983
DettagliConcluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni
Traduzione 1 0.741.619.127 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci Concluso
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 24 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliArchivio inpratica CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT
Archivio inpratica 226 - CATADIOTTRI DEI VEICOLI Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT Sommario: 226.0 QUADRO GENERALE 226.1 DISPOSITIVI CATADIOTTRI 226.1.1 Dispositivi per autoveicoli e loro
DettagliALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi
ALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi FORNITURA DI AUTOBUS INTERURBANI LOTTO: DIMENSIONI: DITTA OFFERENTE : MODELLO AUTOBUS : indicare marca/tipo del telaio e carrozzeria
DettagliPANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliOGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l anno 2001.
U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE Segreteria Tecnica Roma, 15 Dicembre 2000 Prot. n. 1342/LS Circolare U.di G. n. A32 OGGETTO: Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori
DettagliDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 dicembre 2009. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
DettagliArt. 3. Caratteristiche tecniche delle luci di marcia diurna
DECRETO 6 novembre 2013. Regolamentazione dell installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione. IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE Visto l art. 78 del decreto legislativo
DettagliCODICI RIPORTATI SULLA PATENTE DI GUIDA
CONDUCENTI (motivi sanitari) 01. Correzione e/o protezione della vista 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Lente protettiva 01.04 Lente opaca 01.05 Copri occhio 01.06 Occhiali o lenti a contatto
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
1996L0096 IT 09.03.2001 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni "B DIRETTIVA 96/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 concernente
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliSTRUTTURA DI PROTEZIONE A DUE MONTANTI POSTERIORE PROGETTATA PER TRATTORI STANDARD A RUOTE MODELLO FIAT 500 E SIMILI (FIAT 550, FIAT 600, etc)
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento Tecnologie di Sicurezza VIII Unità Funzionale 00040 Monte Porzio Catone... via di Fontana Candida, 1 Tel. 0694181 Certificato
DettagliUNIONE EUROPEA. Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523
UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 22 giugno 2009 (OR. en) 2006/0175 (COD) PE-CONS 3629/08 CODIF 57 ENT 84 CODEC 523 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DIRETTIVA DEL
DettagliVTi 95 L1-2 POSTI. Euro 6
20 22 20 22 20 22 20 22 Massa in ordine di marcia (compreso conducente) 1359 1345 1367 1389 1367 1389 1390 1412 Portata 601 805 573 781 573 781 575 778 Massa massima ammissibile in carico PTC 1960 2150
DettagliOrdinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali
Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale
DettagliOrdinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione
DettagliDette prescrizioni sono riportate all art. 217 c. 1 che recita:
TRASPORTO DI IMBARCAZIONI DA REGATA Note esplicative sulla conformità alla norma delle condizioni di carico Il trasporto delle imbarcazioni da regata generalmente si effettua tramite autoveicoli trainanti
DettagliOrdinanza sul registro degli incidenti stradali
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre
DettagliSCEGLIETE LA COMPETENZA CITROËN GUIDA ALL'ILLUMINAZIONE
SCEGLIETE LA COMPETENZA CITROËN GUIDA ALL'ILLUMINAZIONE PERCHÉ IL VOSTRO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE SI USURA? Le principali cause di usura sono: l'opacizzazione dei vetri, gli urti sui proiettori, le infiltrazioni
DettagliOrdinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo
Ordinanza del DATEC sulla manutenzione e il controllo successivo degli autoveicoli per quanto concerne le emissioni dei gas di scarico e di fumo del 21 agosto 2002 Il Dipartimento federale dell ambiente,
Dettagli414.134.2 Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna del 13 dicembre 1999 (Stato 12 ottobre 2004) La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera
DettagliIl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante Attuazione delle direttive
DettagliMERCEDES A 160 CDI AUTOMATIC Premium
Pagina 1 Marca e modello: MERCEDES / Classe A Colore: grigio Tipo: Usata Cambio: automatico Km: 68102 Garanzia: No Immatricolata: 30/06/2011 Carrozzeria: berlina multispazio Motore: 60 kw (82 CV), diesel
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili del 16 dicembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11d capoversi 2 e 3, 11e capoversi 1 e 2, 11f capoversi 2 e 4,
DettagliDisciplinare di Sicurezza 70c.01 MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI. Caricatori frontali montati su trattrici agricole a ruote
Disciplinare di Sicurezza 70c.01 MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI Caricatori frontali montati su trattrici agricole a ruote Revisione: del: 1.0 04/04/2006 Data: 04/04/06 Documento: Disciplinare
DettagliIstruzioni sull esonero dall approvazione del tipo
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Berna, 27 febbraio 2014 Istruzioni sull esonero dall approvazione del tipo
DettagliCommissione federale delle poste PostCom
Commissione federale delle poste PostCom Istruzione 2/2013 della PostCom all'attenzione della Posta Svizzera, concernente i requisiti minimi per il controllo della qualità del servizio universale 20 giugno
DettagliSOMMARIO. Prefazione... XVII Costituzione... 3 Tavola di confronto tra il nuovo e il vecchio codice della strada... 41
SOMMARIO Prefazione... XVII Costituzione... 3 Tavola di confronto tra il nuovo e il vecchio codice della strada... 41 NUOVO CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Titolo I Disposizioni generali
DettagliCARRELLI ELEVATORI Norme tecniche per circolazione su strada
Modena, 18 febbraio 2014 CARRELLI ELEVATORI Norme tecniche per circolazione su strada Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati
DettagliDIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla
DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliDECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.
DECRETO 20 maggio 2015, avente ad oggetto Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. IL MINISTRO
Dettagli(Atti legislativi) REGOLAMENTI
2.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 60/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 2013 relativo all omologazione
DettagliAttribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione
Eidgenössische Zollverwaltung EZV Administration fédérale des douanes AFD Amministrazione federale delle dogane AFD Administraziun federala duana AFD Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettagli