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1 Focus on START UP & INVESTMENT COMPACT Marzo Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

2 Sommario 1. Introduzione Requisiti soggettivi ed oggettivi delle start up innovative Le deroghe al diritto societario L esenzione degli oneri per l avvio Novità decreto Investment compact Riforma banche popolari Verrà costituita una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane La Sace potrà erogare credito Viene introdotta la categoria delle pmi innovative Si modifica la tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e marchi Si elimina la ritenuta del 26% anche per i fondi di credito che lavorano a leva Si prevede la possibilità per banche e intermediari finanziari di utilizzare la provvista automa in alternativa a quella della CdP per erogare finanziamenti alle pmi Marzo 2014

3 1. Introduzione Nel seguente elaborato sono analizzati i profili di maggior rilievo relativi alle: start up cd. innovative; novità introdotte dal recente decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. Investment compact). 2. Requisiti soggettivi ed oggettivi delle start up innovative L art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre, individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono avere le società per essere considerate start up innovative e fruire in tal modo del regime di favore delineato nella sezione IX. Nonostante il termine start up, che potrebbe essere fuorviante, possono accedere al regime previsto dal Decreto Crescita 2.0 non solo le newco, ma anche società già operative, a condizione che siano state costituite da non più di 48 mesi. In tal caso, le stesse dovranno provvedere, nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto, a depositare presso l ufficio del Registro delle imprese una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, attestante il possesso dei requisiti richiesti. La start up, per espressa previsione di legge non può derivare da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda. Ulteriore requisito è che la società non sia quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Individuati i requisiti per così dire generali, passiamo a quelli specifici: in primis, è richiesto che la maggioranza del capitale sociale e dei voti nell assemblea ordinaria sia rappresentata da persone fisiche. Oggetto sociale ed esclusivo dell attività deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La norma non offre ulteriori chiarimenti su quali prodotti o servizi si possano considerare come tali. È previsto, inoltre, che la start up, in caso di società già esistente e operante, non abbia distribuito utili, nè distribuisca utili in futuro. 3 Marzo 2014

4 È poi prescritto che, a decorrere dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, non sia superiore ad euro In questo caso, il requisito si ritiene riferito al futuro e non al passato, stante l inciso secondo anno di attività della start up innovativa. In altri termini, il rispetto del limite di fatturato dovrà essere verificato a decorrere dal secondo anno in cui la società risponde a tutti i requisiti per essere una start up innovativa. Oltre ai requisiti appena elencati, il legislatore ne prevede un altro che può essere alternativamente individuato tra i seguenti, tutti attestanti, comunque, la mission innovativa dell azienda: le spese in ricerca e sviluppo, come risultanti dall ultimo bilancio approvato e descritte in Nota integrativa, devono essere almeno uguali al 30% del maggior valore tra costi e valore totale della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico. È escluso dal computo delle spese l eventuale acquisto di beni immobili. In caso di primo esercizio di attività, la sussistenza del requisito viene accertata tramite dichiarazione del legale rappresentante; almeno 1/3 del totale della forza lavorativa complessiva deve essere rappresentato da personale in possesso di un dottorato di ricerca o che svolgeva il dottorato presso università sia italiane che straniere o comunque in possesso di una laurea e che abbia svolto, da almeno un triennio, attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati, in Italia o all estero; la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa (protezione accordata alla legge) relativa a un invenzione industriale o bioteconologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa. 3. Le deroghe al diritto societario L art. 26 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede poi una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative ivi di seguito meglio riepilogate: è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-up innovativa, così come previsto dall art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482, co. IV, c.c.; 4 Marzo 2014

5 nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell esercizio successivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così come previsto dall art c.c. ed art ter c.c.; l atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata in deroga a quanto previsto dall art. 2468, co. II e III, c.c. e dall art. 2479, co. V, c.c. può: a) creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti; b) determinare il contenuto delle differenti quote di partecipazione; c) creare categorie di quote di partecipazione che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci; d) creare categorie di quote di partecipazione che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni; le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari in deroga a quanto previsto dall art. 2468, co. I, c.c.; nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata è consentito di derogare al divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall art c.c., nel caso in cui dette operazioni siano realizzate in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell organo amministrativo, prestatori d opera e servizi anche di natura professionale; è ammessa la possibilità che l atto costitutivo della start-up innovativa e dell incubatore certificato possa prevedere l emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi con esclusione del diritti di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d opera o servizi. 4. L esenzione degli oneri per l avvio L art. 26, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l esonero dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell iscrizione della start-up innovativa e dell incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa e l incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le esenzioni sono tuttavia 5 Marzo 2014

6 FOCUS ON subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e sono attive solamente per quattro anni. 5. Novità decreto Investment compact 6 Marzo 2014

7 5.1. Riforma banche popolari Le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro in un periodo di 18 mesi dovranno essere trasformate in società per azioni. La soglia degli 8 miliardi preserva il ruolo delle piccole banche con vocazione territoriale e al tempo stesso adegua alla prassi ordinaria la governance degli istituti di credito popolari di maggiori dimensioni Verrà costituita una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane. La misura è volta a promuovere la costituzione di una società di servizio per la ristrutturazione, il riequilibrio finanziario e il consolidamento industriale di imprese italiane in temporanee difficoltà patrimoniali e finanziarie, ma con buone prospettive industriali ed economiche. Si tratterebbe pertanto di uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti F2i, Fondo strategico italiano, Fondo italiano d investimento che sono tenuti a investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile. Il capitale della Società sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali attraverso l emissione di azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato. Alle azioni non garantite sono attribuiti maggiori diritti di governance. Gli azionisti che detengono titoli garantiti sono tenuti a riversare allo Stato una quota dei dividendi a titolo di premio sulla garanzia ottenuta. Il periodo massimo entro il quale effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è stabilito in 7 anni dall investimento (prorogabili a 10). La Società è tenuta a distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti La Sace potrà erogare credito. Al fine di rafforzare l attività di Sace a supporto dell export e dell internazionalizzazione dell economia italiana, Sace potrà essere autorizzata a svolgere l esercizio del credito diretto (ovvero a costituirsi come banca). Tale attività dovrà essere svolta previa autorizzazione della Banca d Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. 7 Marzo 2014

8 Si tratta di una norma introdotta a sorpresa. In pratica, come accade in Francia, Germania e altri Paesi, Sace potrà effettuare finanziamenti diretti oltre a garantire i crediti all esportazione Viene introdotta la categoria delle pmi innovative. Si introduce la categoria di pmi innovative. costituita dalle pmi non quotate con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato alla SIAE. Alle pmi innovative si applica la disciplina delle start-up innovative, a eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro. Quest ultima previsione pare quindi potersi interpretare anche a vantaggio dell equity crwodfunding. Sinora, infatti, soltanto le start up innovative potevano avvantaggiarsi delle piattaforme web di raccolta di capitali sulla base dei regolamenti Consob, mentre in questo modo pare si possa allargare la platea delle aziende target. Non solo. Le pmi innovative potranno avvantaggiarsi anche degli incentivi fiscali sinora appannaggio delle sole start up innovative. In particolare le società e le persone fisiche che investono in pmi innovative avranno gli stessi vantaggi previsti per gli investimenti in start up innovative Si modifica la tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e marchi. Si potenzia il Patent box, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. In questo modo il Patent box diventa una potente misura di attrazione di investimenti qualificati nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali, facendo del nostro Paese una potenziale piattaforma per investimenti ad alto contenuto di conoscenza. Viene anche ampliato il campo di applicazione oggettiva del Patent box aprendo alla possibilità di includere, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing con le società del gruppo. 8 Marzo 2014

9 I vantaggi fiscali in questione sono rappresentati da una detassazione parziale (fino al 50%, che scende al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016) per i redditi derivanti dall utilizzo, diretto o indiretto, di brevetti, opere dell ingegno e know how, nonché per tutti i marchi. L agevolazione è condizionata allo svolgimento, da parte delle imprese beneficiarie, di attività di ricerca e sviluppo sui beni immateriali, realizzata internamente oppure attraverso convenzioni con Università ed enti assimilati Si elimina la ritenuta del 26% anche per i fondi di credito che lavorano a leva. Al fine di consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui beneficiano i loro competitor europei, allineando al contempo la normativa italiana a quella di altri Paesi europei (quali Germania e Francia), la proposta tende innanzitutto ad ampliare l esenzione della ritenuta a tutti i proventi percepiti dai fondi che possono fare credito diretto alle imprese, eliminando la limitazione che prevedeva l esenzione solo per i fondi che non facevano ricorso alla leva finanziaria. La limitazione legata al fatto che i fondi non debbano utilizzare la leva finanziaria riduce notevolmente l accesso alla liquidità presente a livello internazionale dato che la maggior parte dei credit funds si finanziano anche con il debito per ottimizzare la propria struttura del capitale. Si ricorda, infatti, che il Decreto legge 91, convertito in legge lo scorso agosto, aveva introdotto tra le altre cose anche la possibilità per gli enti creditizi, le assicurazioni e i fondi specializzati di erogare direttamente credito alle imprese. Tuttavia era stato previsto che solo i soggetti che non facessero ricorso alla leva finanziaria costituiti in Paesi Ue fossero esentati dalla ritenuta alla fonte del 26% sugli interessi e i proventi derivanti dai finanziamenti a medio-lungo termine, così come già accadeva per i soggetti italiani Si prevede la possibilità per banche e intermediari finanziari di utilizzare la provvista automa in alternativa a quella della CdP per erogare finanziamenti alle pmi. La norma svincola il plafond sulla legge Sabatini alla provvista CdP, consentendo alle banche di utilizzare provvista autonoma. In tal modo la procedura di erogazione dei 9 Marzo 2014

10 finanziamenti della Sabatini dovrebbe farsi più veloce e, alle attuali condizioni di mercato, anche più conveniente. Il testo corregge l attuale sistema dei finanziamenti agevolati previsti dalla cosiddetta Sabatini bis per l acquisto o il leasing di beni strumentali. In pratica i contributi dello Stato che consentono alle imprese di abbattere il tasso di interesse potranno essere riconosciuti alle piccole imprese anche al di fuori del plafond della Cassa depositi e prestiti. Franco Pizzabiocca f.pizzabiocca@lascalaw.com 10 Marzo 2014

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