ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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1 ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014, SULLA COMPARABILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO, SUL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO E SULL ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO CON CARATTERISTICHE DI BASE. PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea (che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11) stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell Unione europea. A tale strumento della legge di delegazione europea si aggiunge quello della legge europea, volta ad assicurare l adeguamento periodico dell ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta. In ossequio a quanto previsto dall articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, la legge n. 170 del 12 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 204 del 1 settembre 2016, ed entrata in vigore il 16 settembre 2016 (legge di delegazione europea 2015), reca all articolo 14 i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (cosiddetta Payment Accounts Directive, di seguito PAD). La PAD detta disposizioni, tra l altro, in materia di: i) trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell Unione (Capo II); ii) trasferimento del conto di pagamento e/o dei servizi ad esso connessi (anche senza la chiusura del precedente conto di pagamento ) all interno di un Stato membro e norme per agevolare l apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (Capo III); iii) diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (Capo IV). La PAD è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea avvenuta il Ai sensi dell articolo 29, par. 1, della PAD, entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla PAD stessa. Tuttavia, poiché la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 e dal momento che, ai sensi dell articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il decreto legislativo di recepimento della PAD dovrà essere approvato in via preliminare dal Governo entro il 16 dicembre 2016 (c.d. bonus di tre mesi di cui all'articolo 31, co. 1, della L. 234/2012). Le Commissioni parlamentari hanno poi 40 giorni per formulare propri pareri e il provvedimento potrà essere 1

2 approvato dal Governo, in via definitiva, entro il 16 marzo 2016 (articolo 31, co. 3, della L. 234/2012). L articolo 28, par. 1, della PAD, prevede, inoltre, che entro il 18 settembre 2019, la Commissione europea presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull applicazione della PAD stessa, corredata, se del caso, da una proposta legislativa. Con riguardo al contenuto della delega legislativa conferita al Governo ai sensi del predetto articolo 14 della legge 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) per l attuazione della PAD, quest ultimo stabilisce che 1. Nell esercizio della delega per l attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell esercizio dei poteri regolamentari la Banca d Italia tiene conto delle linee guida emanate dall Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; b) designare la Banca d Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva; c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico; d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa; e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall articolo 4 della direttiva 2014/92/UE: 1) consentire che sia richiesta l inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; 2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento; g) nel dare attuazione alle disposizioni dell articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE; 2

3 h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE: 1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; 2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell operazione di pagamento; 3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE; i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE: 1) imporre l obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono; 2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento; 4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria; 5) esercitare la facoltà, prevista dall articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese; 6) promuovere misure a sostegno dell educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria; l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori; m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. 3

4 2. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo sono stati presentati i seguenti OdG in Assemblea: Atto Camera 3540 Ordine del Giorno 9/3540-A/9, presentato da Busin, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016 e Atto Senato 2345 Ordine del Giorno G/2345/14/14, presentato da Comaroli, Tosato, Candiani, accolto nella seduta del 10 giugno 2016 impegnano il Governo ad: adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che ogni sito internet di confronto sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto Atto Camera 3540 Ordine del Giorno 9/3540-A/10, presentato da Simonetti, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016 e Atto Senato 2345 Ordine del Giorno G/2345/15/14 e Ordine del Giorno G/2345/16/14, presentati da Comaroli, Tosato, Candiani, accolti nella seduta del 10 giugno 2016 impegnano il Governo ad: valutare le apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia previsto l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dall'articolo 13 del presente disegno di legge (ora articolo 14 legge di delegazione europea 2015). Atto Camera 3540 Ordine del Giorno 9/3540-A/31, presentato da Rondini, Gianluca Pini, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, accolto nella seduta del 21 aprile 2016 e Atto Senato 2345 Ordine del Giorno G/2345/15/14 e Ordine del Giorno G/2345/16/14, presentati da Comaroli, Tosato, Candiani, accolti nella seduta del 10 giugno 2016 impegnano il Governo ad: adottare apposite iniziative affinché nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/92/UE sia stabilito che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori, in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari. 2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il quadro normativo nazionale di riferimento è definito dei seguenti provvedimenti legislativi: 1. decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); 4

5 2. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; 3. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante l attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE; 4. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 5. convenzione tra il Ministero dell economia e delle finanze, la Banca d Italia, l Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica, prevista dall articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo; 6. decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33; 7. legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea; 8. legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea Legge di delegazione europea ) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB). Le modifiche apportate al TUB incidono sul: Titolo VI, dedicato alla Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, nel quale viene introdotto un nuovo capo II-ter in tema di Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento. Le norme primarie contengono rinvii alla normativa secondaria per la definizione delle disposizioni di dettaglio, contenute anche nelle norme tecniche emanate dall Autorità Bancaria Europea. Vi è anche una modifica del comma 3-bis dell articolo 128-bis (Risoluzione delle controversie), del Capo III (Regole generali e controlli) nel quale la parola «reclamo» è sostituita con la parola «esposto» e le parole «al reclamante» con «all esponente». Titolo VIII, dedicato alle Sanzioni, viene modificato l articolo 144 per adeguare il regime sanzionatorio all introduzione delle disposizioni di attuazione della PAD. Si rileva, altresì, la necessità di conseguenziali modifiche di parti della regolamentazione secondaria di Banca d Italia per un completo allineamento dell ordinamento nazionale nonché dell adozione di decreti ministeriali attuativi di alcune disposizioni (i.e. artt. 126-terdecies, comma 3, 126-viciessemel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, del TUB e nuovo comma 15 dell articolo 2 del decreto legge n. 3/2015, come sostituito ai sensi dell art. 2, comma 2 del decreto legislativo in questione). 4) Analisi della compatibilità dell intervento con i principi costituzionali. Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 5

6 5) Analisi delle compatibilità dell intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell art. 117, secondo comma, lett. a), e), g) e l), della Costituzione. 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall articolo 118, primo comma, della Costituzione. 7) Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. La bozza di decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di ulteriore delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa. 8) Verifica dell esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento e relativo stato dell iter. Non risultano altri progetti di legge vertenti su materia analoga all esame del Parlamento. Ciò posto, risulta che l articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170/2016) contiene altresì delega al Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge un decreto legislativo recante l attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Al riguardo il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell esercizio di tale delega il Governo è tenuto, tra l altro, ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 10) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario. Il decreto legislativo in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell UE. Le misure previste consentiranno di promuovere lo sviluppo del mercato interno e, attraverso la maggiore comparabilità delle spese e una maggiore facilità nella trasferibilità dei servizi legati ai conti di pagamento, permetteranno ai consumatori in tutti gli Stati membri di godere appieno dei benefici che ne derivano. Il miglioramento dell integrazione del mercato UE dei conti di pagamento è 6

7 perseguito, inoltre, eliminando le discriminazioni sull accesso al conto di pagamento basate sulla residenza ed assicurando l accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base in tutta l Unione. Stimolando la concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e agevolando la partecipazione dei consumatori al mercato unico, la PAD intende, inoltre, aumentare il volume delle operazioni nell Unione e contribuire al conseguimento del più generale obiettivo della crescita economica. Il presente decreto integra le misure adottate dalla Commissione con la direttiva 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2 Payment Services Directive 2). La PSD2 prevede l armonizzazione delle norme in materia di trasparenza delle spese, allo scopo di ridurre il costo dei sistemi di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento. La PAD, da parte sua, mira direttamente ad armonizzare la terminologia e la presentazione delle spese e definisce standard qualitativi per gli strumenti di informazione in modo da facilitare il confronto tra conti di pagamento. Inoltre, prevede norme per favorire il trasferimento del conto di pagamento e servizi con questi connessi, nonché per garantire l accesso ai servizi di pagamento di base. 11) Verifica dell esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. La procedura di infrazione 2016/0774 è stata recentemente avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva entro il termine di recepimento della PAD, scaduto il 18 settembre 2016, laddove la delega al Governo per il recepimento della PAD è contenuta nella legge di delegazione europea 2015 entrata in vigore il 16 settembre ) Analisi della compatibilità dell intervento con gli obblighi internazionali. Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell uomo sul medesimo o analogo oggetto. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell Unione Europea. Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell Unione Europea. 7

8 PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Il provvedimento introduce nuove definizioni tramite l inserimento del Capo II-ter al Titolo VI del TUB. Tuttavia, per evitare ridondanze e assicurare coerenza con la normativa già in vigore, non riproduce tutte le definizioni contenute nell art. 2 della PAD per le quali è possibile il rinvio a quelle omologhe contenute nel d.lgs. n. 11/2010 (decreto di recepimento della Direttiva PSD 1) e a quelle già impiegate altrove nel medesimo TUB. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti. 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Le norme recate dallo schema di decreto legislativo in questione modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e vi introducono anche nuove disposizioni. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. L intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. 5) Individuazione di disposizioni dell atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Come specificato nella PARTE I, la delega legislativa per recepimento della PAD è contenuta nell art. 14 della legge n. 170 del 12/08/2016 (legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella G.U. n. 204 del 01/09/2016 ed entrata in vigore il 16/09/2016. L articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 contiene altresì delega al Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge un decreto legislativo recante l attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Al riguardo, il comma 1, lettera o), dello stesso art. 12, prevede che nell esercizio di tale delega il Governo è tenuto, tra l altro, ad apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore. 8

9 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. Con il presente decreto legislativo si prevede l inserimento in normativa primaria delle sole disposizioni di applicazione generale contenute nella PAD, demandando, ove possibile, alla disciplina secondaria adottata da parte della Banca d Italia e con decreti del Ministro dell economia e delle finanze (sentite la Consob e la Banca d Italia) la definizione delle disposizioni di attuazione in ordine agli aspetti più tecnici e operativi della normativa e ai profili oggetto di vigilanza da parte della suddetta Autorità. In particolare, la Banca d Italia dovrà: - ai sensi del comma 5 dell articolo 126-decies, dettare disposizioni di attuazione del Capo II-ter, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva PAD e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l accesso ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela; - ai sensi del comma 1 dell articolo 126-undecies riguardante la Terminologia standardizzata europea, pubblicare sul proprio sito web l elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, utilizzando la terminologia standardizzata definita dalla Commissione Europea; ai sensi del comma 2 dell articolo 126-undecies pubblica l elenco aggiornato in conformità a quanto previsto dall art. 3, par. 6, della direttiva PAD; ai sensi del comma 4 dell articolo 126-undecies detta disposizioni attuative per l utilizzo di denominazioni e marchi commerciali da parte dei prestatori di servizi di pagamento; - dettare disposizioni attuative del comma 2 dell articolo 126-duodecies riguardante il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese ; - dettare disposizioni attuative dei commi 3 e 10 dell articolo 126-quinquiesdecies riguardante il servizio di trasferimento collegato al conto di pagamento, in conformità alla procedura stabilita dall articolo 10 della direttiva PAD. Inoltre, con il decreto legislativo demanda al Ministro dell Economia e delle Finanze di individuare, con decreto, le caratteristiche dell ente certificatore della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell articolo 126-terdecies e la procedura di accreditamento, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo per i soggetti gestori dei siti web di confronto delle offerte relative ai conti di pagamento. Per quanto concerne, invece, le norme relative all accesso al conto di base, con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze dovrà essere definito il numero di operazioni annue incluse nel conto di base. Tale decreto dovrà individuare, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l uso personale da parte del consumatore, secondo quanto previsto dal comma 1 dell articolo 126-vicies-semel e come calcolare le spese applicabili ai sensi del comma 2 dell articolo 126-vicies-bis. Relativamente, inoltre, all accesso al conto di base per particolari categorie di consumatori, di cui all articolo 126-vicies-quater, le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese dovranno essere individuate con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. 9

10 In materia, ancora, di accesso al conto di base e nello specifico in tema di educazione finanziaria, la Banca d Italia dovrà, in particolare: - dettare disposizioni attuative dell articolo 126-vicies-quinquies relativo alle informazioni sul conto di base; - promuovere iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli appartenenti alle fasce di clientela socialmente svantaggiate, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie; - promuovere la redazione di codici di condotta per l offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l orientamento della clientela e l assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali. Infine, per quanto riguarda il trasferimento del conto titoli (che il decreto legge n. 3/2015 ha assoggettato, in quanto compatibile, alla disciplina della PAD), l articolo 2, comma 2, del decreto legislativo in oggetto, modifica il comma 15 dell articolo 2 del decreto legge n. 3/2015 prevedendo che le modalità e i termini per il trasferimento dei conti di deposito titoli dovranno essere definiti dalla normativa secondaria (decreto del Ministro dell economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d Italia), attesa la limitata assimilabilità tra il conto di pagamento e il conto di deposito titoli con conseguente necessità, quindi, di dettare una disciplina ad hoc che coinvolga anche la Consob nella definizione delle norme attuative di competenza del MEF. 8) Verifica della piena utilizzazione e dell aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 10

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