CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OCCHIOBELLO E LA COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI TRA
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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OCCHIOBELLO E LA COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA PER L INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI TRA IL COMUNE DI OCCHIOBELLO con sede legale in Occhiobello Piazza Matteotti, 15 codice fiscale rappresentato/a dal Sig. SERGIO GNUDI, nato a Ferrara il 17/05/1958, domiciliato per la carica presso il Comune di Occhiobello Piazza Matteotti, 15. E La COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA, con sede legale in S.S. 16 Borsea Rovigo Presso il Centro Commerciale La Fattoria C.F P. IVA iscritta all Albo Nazionale delle Cooperative al n. A iscritta all Albo Regionale delle cooperative sociali al n. RO 014 nella persona del suo rappresentante legale Sig. FABBRI DARIO nato a FERRARA il 13/10/1969, residente a LENDINARA in Via Valli 32, C.F. FBBDRA69R13D548A legittimato alla sottoscrizione del presente atto Visti gli art. 1,2,5, 9, della L.381/91; gli art. 8 e 18 della Legge Nazionale 104/92 la legge regionale n. 23 del 03/11/2006, la legge n. 328 del 08/11/00; Premesso Che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale del servizio il Comune di OCCHIOBELLO si pone i seguenti obiettivi: 1. dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n.381/91 e degli art 8 e 18 della Legge Nazionale n.104/92, 2. creare opportunità lavorative per persone svantaggiate residenti nel territorio, in un ambiente che offra la possibilità di sviluppare le capacità residue di ogni soggetto, 3. promuovere la Cooperazione sociale per l'indubbia rilevanza che riveste rispetto ai bisogni di integrazione sociale e lavorativa. Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa Sociale Speranza è motivata dai seguenti fatti: 1. Non persegue finalità di lucro; 1
2 2. Che opera da tempo nel territorio comunale e provinciale per l inserimento dei soggetti svantaggiati ed ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con questa Amministrazione; 3. Ha una struttura organizzativa e sociale adeguata agli obiettivi che questa Amministrazione prefigge di raggiungere con la presente convenzione; 4. Ha come scopo la solidarietà sociale e la promozione umana tramite la mutua cooperazione e opera sul territorio a favore degli svantaggiati nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente; SI CONVIENE 1. Di affidare alla Cooperativa SPERANZA la gestione del seguente servizio: - Inserimento di soggetti adulti a forte rischio di esclusione sociali, in attività interne o esterne, allo scopo di prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico e/o di emarginazione; - L obiettivo è quello di fornire al soggetto un sostegno lavorativo ed economico temporaneo e la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro; - Il periodo di inserimento lavorativo non si configura come rapporto di lavoro né costituisce titolo per una successiva costituzione di un rapporto di lavoro; - I soggetti inseriti partecipano attivamente alla costruzione del loro percorso individuale e alla eventuale ridefinizione del progetto individualizzato; - Per ciascun borsista, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto lavorativo contenente: - il nominativo del borsista; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento dell attività lavorativa con l indicazione dei tempi di presenze in azienda. L orario potrà variare tra le 15 e le 20 ore settimanali per una durata massima di mesi 6 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l attività, - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 1124/65 e della responsabilità civile quale strumento di garanzia per i lavoratori (entrambi a carico della Cooperativa); - a favore dei soggetti inseriti in Borse lavoro è previsto un sussidio mensile (a carico dell Amministrazione Comunale) di 400,00=, mensili esente da qualunque forma di tassazione come previsto dall art. 34 comma 3 del D.P.R. 29/09/1971 n. 601; - Durante lo svolgimento dell attività lavorativa il borsista è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto lavorativo; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - si impegna inoltre a firmare quotidianamente il foglio delle presenze con l orario svolto; - in caso di malattia si impegna a darne comunicazione telefonica alla cooperativa nelle prime ore della mattinata del primo giorno di assenza e 2
3 trasmettere una certificazione medica attestante la diagnosi e la prognosi entro tre giorni dall inizio della malattia; - ogni assenza ingiustificata e priva di idonea certificazione attestante le motivazioni dell assenza darà luogo ad una riduzione del corrispettivo pattuito; - l erogazione del contributo può essere sospesa o revocata dal Comune in qualsiasi momento, a seguito di sospensione o revoca della borsa lavoro, qualora si verifichi un comportamento incompatibile con la prosecuzione della borsa da parte del borsista; - Il lavoro di rete e di coordinamento/integrazione fra il Comune di Occhiobello, la Cooperativa Speranza e tutti gli altri eventuali servizi specialistici, a vario titolo coinvolti nel percorso, è assolutamente necessario; SI STIPULA Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la Cooperativa Sociale Speranza si impegna ad accogliere presso le sue strutture dei soggetti svantaggiati per realizzazione di progetti Borsa lavoro su proposta del Comune di Occhiobello Area Servizi alla Persona; La convenzione che ha la durata di mesi sei con inizio delle attività il ----/----/ La Cooperativa per l'attuazione del servizio nei termini e nei tempi sopra indicati mette a disposizione a. i locali che sono in possesso dei requisiti strutturali previsti per legge, e dai piani regionali di settore e le attrezzature tecniche risultanti in carico alla Cooperativa. La Cooperativa si impegna : a. ad impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione gli operatori e i soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della Legge. 381/91. b. ad affidare la direzione tecnica del servizio, al signor che verifica e segue l attività; c. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; d. a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali incidenti che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione nei casi di non copertura assicurativa regionale; e. a trasmettere all'ente le presenze mensili e le assenze presso la operativa e a mantenere il controllo sull effettiva presenza del borsista sul posto di lavoro durante l orario di servizio; f. una relazione finale sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo di seguito indicato, saranno concordati tra i due contraenti. Un 3
4 rappresentante dell'ente, uno della Cooperativa opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficacia ed efficienza ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini; g. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del progetto; h. a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione; i. a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio; j. al versamento dei contributi INAIL per i soggetti inseriti. Le attività della Cooperativa, nelle quali potranno essere effettuati gli inserimenti, sono le seguenti - manutenzione del verde; - manutenzione opere murarie; - manutenzione opere idrauliche; - assemblaggio; - servizi cimiteriali. La Cooperativa ha diverse sedi operative nei comuni di: Rovigo, Trecenta, Ficarolo, Mesola e Ferrara. In relazione alla valutazione dei rischi nel luogo di attività, anche nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, dei preparati chimici e per tutto ciò che attiene alle disposizioni contenute nel D.L.gs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, la Cooperativa fornirà alle persone inserite i dispositivi di protezione individuale necessari ad un corretto espletamento delle attività. Al termine del periodo di inserimento sarà cura dell utente restituire le dotazioni assegnategli, in relazione al D.Lgs. 626/94. L'Ente si impegna: a. a segnalare alla Cooperativa le persone da inserire che sono inviate dall Area Servizi alla Persona selezionati tra gli utenti in carica ai servizi sociali e per le quali l Assistente Sociale, dell Ente, ha previsto nel progetto individuale l inserimento presso la Cooperativa con borsa lavoro; b. Collaborare con la cooperativa ed eventuali altri servizi specialistici interessati nel monitoraggio dell inserimento; c. Di erogare, mensilmente direttamente al borsista un contributo mensile massimo di. 400,00 esente da IRPEF erogato per i giorni lavorativi effettivamente svolti (compresi i periodi di assenza giustificati). 4
5 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa. L'Ente nomina quale suo referente la signora Anna Manzalini, Assistente Sociale, a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale. Letto, confermato e sottoscritto Per la Cooperativa Sociale Per l Ente 5
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