Le modifiche al Quadro RW in Unico PF 2014

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Le modifiche al Quadro RW in Unico PF 2014 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW In Unico PF 2014 (anno 2013), i contribuenti dovranno confrontarsi con un nuovo modulo RW. Esso implica fin da subito una profonda revisione rispetto all anno 2012 in termini di contenuti e di regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni legate alla compilazione. La L. n. 97/2013, c.d. Legge europea 2013, recante la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale, ha dato, infatti, l avvio a un restyling totale: sono state eliminate le Sezioni I e III, con evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti. La compilazione del nuovo quadro RW, che si compone della sola sezione II, deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero, nel periodo d imposta di riferimento, e senza limite di importo. Dal punto di vista sanzionatorio, oggi la sanzione per omessa o incompleta compilazione dell RW varia dal 3% al 15% (e non più dal 10% al 50%), senza più la possibilità di disporre la confisca dei beni per equivalente (anche se trattasi di misura applicata raramente nella pratica). In caso di presentazione tardiva (entro i 90 gg. dalla scadenza), il contribuente si vedrà comminare una sanzione fissa di 258 euro. Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. Premessa Il quadro RW ha subito una profonda revisione rispetto all anno 2012 (inteso come anno d imposta) in termini di: - contenuti, - regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni legate alla compilazione. 1

2 Suddividiamo l analisi delle novità proprio facendo riferimento ai due comparti. Va detto che, ad oggi non è ancora conosciuto il modello ministeriale, ma siamo in attesa della pubblicazione del modello definitivo di Unico PF 2014, che includerà anche il modulo RW definitivo. Le novità relative ai contenuti Il Provv. del , protocollo 2013/151663, attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge: cioè semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero, ovvero attività estere di natura finanziaria. In particolare le modifiche attuate sono così riassumibili: QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013) Provv. n /2013 del Definisce nuovi contenuti del quadro RW: vengono eliminate le sezioni I e III; viene fuso il quadro RW con le sezioni XV -A e XV-B del quadro RM (IVIE e IVAFE); alcuni dati della sezione III vanni inclusi oggi nella sezione II. Sono state, dunque, eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il precedente modulo RW con apparenti evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea. 2

3 STRUTTURA QUADRO RW UNICO 2013 (anno 2012) UNICO 2014 (anno 2013) SEZIONE I trasferimenti, da e verso l estero, effettuati senza il tramite di intermediari residenti (per cause diverse da INVESTIMENTI e ATTIVITA ESTERE FINANZIARIE) SEZIONE II stock al 31.12* di INVESTIMENTI e ATTIVITA FINANZIARIE SEZIONE III flussi relativi alle attività indicate nella sezione II ELIMINATA SEZIONE II stock all e al di INVESTIMENTI e ATTIVITA FINANZIARIE - per operazioni in Paesi non collaborativi va indicato anche il flusso massimo ELIMINATA *N.B.: E stato ipotizzato che il periodo di detenzione delle attività sia stato Con la bozza dei modelli 2014 viene, poi, prevista la fusione del quadro RW con il quadro RM (SEZIONI XV-A e XV-B, dedicate al monitoraggio fiscale) e alcuni dati prima contenuti nella Sezione III del quadro RW vanno indicati direttamente nella sezione II. Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari per la compilazione del nuovo quadro RW e illustra alcuni esempi pratici. La nuova sezione II Dal prossimo anno in Unico PF 2014 (anno 2013) si dovranno indicare in un unica sezione: - le consistenze degli investimenti e delle attività finanziarie estere, valorizzate all'inizio di ciascun anno ( ) e al termine dello stesso ( ); - il periodo di possesso delle attività; 3

4 - per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi diversi da quelli di cui alla lista dell'art. 168-bis, comma 1 del Tuir, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. Non esiste più la soglia di euro. La compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata, esclusivamente, per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero nel periodo d imposta di riferimento e senza limite di importo (anche 1 euro di stock va comunicato). STRUTTURA QUADRO RW UNICO 2013 (anno 2012) UNICO 2014 (anno 2013) SEZIONE II stock al 31.12* di INVESTIMENTI e ATTIVITA FINANZIARIE SOLO SE SUPERIORI A EURO SEZIONE II stock all e al di INVESTIMENTI e ATTIVITA FINANZIARIE A PRESCINDERE DALL IMPORTO CRITERI DI VALORIZZAZIONE Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'ivie e dell'ivafe, anche se non dovuta. 4

5 Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espresso in valuta da indicare nel nuovo quadro RW, va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR. INVESTIMENTI Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali: - collocati all estero, - e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Ad esempio, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti: - gli immobili situati all estero, o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà), o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà); - gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza); - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Si ricorda che, sono soggetti all obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all estero, anche nel caso in cui sussista una capacità 5

6 produttiva di reddito meramente potenziale, e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall alienazione, dall utilizzo, nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d impresa. Pertanto, i contribuenti sono comunque tenuti ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d arte, indipendentemente dall effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d imposta. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al periodo d imposta 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere: sia gli obblighi di monitoraggio fiscale, sia di liquidazione dell imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) e dell imposta sul valore degli immobili all estero (IVIE), istituite dall art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. I soggetti non tenuti al pagamento dell Ivie e dell Ivafe (enti non commerciali e società semplici ed equiparate), dovranno utilizzare i medesimi criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale. ATTIVITÀ FINANZIARIE Nell individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell Ivafe, anche se non dovuta, che, così come specificato nella Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, a seconda del criterio adottato, è pari al: - valore di mercato, rilevato al termine del periodo d imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute; - valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; - valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; - costo d acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all estero, l obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso e, quindi, anche se l Ivafe non è dovuta, in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000, ovvero è dovuta in misura fissa. 6

7 Inoltre, come stabilito nel provvedimento del Direttore, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi, occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta. Se il possesso si riferisce a una partecipazione al capitale sociale di una società estera va indicata: - la percentuale di possesso - e il valore della partecipazione. Se la partecipazione è in una società italiana che a sua volta detiene una partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%, la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente non è tenuto a compilare il quadro RW. ESEMPIO Una persona fisica detiene una partecipazione, in misura pari al 26 per cento, nel capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list, la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera. Se la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese white list, come l Austria, (intendendo per tale, spiega l Agenzia, l elenco dei Paesi riportati nelle Tabelle, di seguito riportate, precisamente a pag. 18 della Circolare, chiarendo ogni dubbio sorto in dottrina nel merito), la quale detiene all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente indica nell RW esclusivamente il valore della propria partecipazione. 7

8 Viene stilata una lista specifica dei Paesi collaborativi per l adempimento relativo al modulo RW: TABELLA STATI WHITE LIST (DM e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan E stato, quindi, risolto il problema iniziale legato ai Paesi collaborativi. L art. 168-bis del Tuir, infatti, che regola il monitoraggio fiscale, non era mai effettivamente entrato in vigore per mancanza del decreto ministeriale di attuazione, e la lista era rimasta quella vecchia (black-list). La Circolare n.38/e del ha chiarito tempestivamente questo punto definendo una white-list aggiornata, utilizzabile, tuttavia, ai soli fini della compilazione del quadro RW. ATTIVITÀ PATRIMONIALI IMMOBILI L indicazione del valore degli immobili situati all estero o di quelli che si considerano detenuti all estero, deve essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell Ivie, anche se non dovuta. 8

9 Pertanto, il valore dell immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati dal: - costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; - valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l immobile, in mancanza del costo d acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell anno, si deve fare riferimento al valore dell immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione, o nell atto registrato, o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l immobile è situato ai fini dell assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Si ricorda che, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario, e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell Ivie il valore dell immobile che risulta dall applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell Imu. Ogni contribuente dovrà indicare il valore dell immobile detenuto all estero. 9

10 Se vi è comproprietà ciascuno indicherà: - il valore totale - e la percentuale di possesso. ATTIVITA PATRIMONIALI DIVERSE DAGLI IMMOBILI Per le altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l Ivie, il contribuente deve indicare: - il costo d acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, - ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo d imposta (ovvero al primo giorno di detenzione), e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso). Il regime sanzionatorio L omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore. Oggi grazie alla Legge europea (l. 97/2013), in vigore dal 04 settembre 2013, e alle esortazioni della Commissione Europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura che nella pratica applicata raramente). Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013) LEGGE 97/2013 (LEGGE EUROPEA 2013) Prevede una revisione del quadro RW e del regime sanzionatorio applicabile. Inoltre, per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venisse presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione (tardiva), è possibile versare la sola sanzione di 258 euro. 10

11 Per Unico anno il termine ultimo per sfruttare questa chance è stato il 30 dicembre D altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. ESEMPIO: il conto corrente estero - Un contribuente ha omesso la compilazione del quadro Rw in Unico 2011 per i risparmi detenuti in un conto svizzero (la Svizzera è un paese black list) per un valore di euro. Le sanzioni previste dalla vecchia disciplina variavano da euro a euro; alla luce delle modifiche della Legge europea (applicabile anche per il passato) variano da euro a euro. Il principio del favor rei - Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge europea troverà applicazione anche per le violazioni passate, atteso che secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime. Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (art. 3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997). Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti periodi di imposta, non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva). Le sanzioni per gli intermediari abilitati - Allo scopo di allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle sull antiriciclaggio, il legislatore ribadisce che vi sono degli obblighi anche per gli intermediari abilitati. Essi, qualora non rispettino gli obblighi di comunicazione all'agenzia, verranno sanzionati con una ammenda che va dal 10% al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata. Si tratta delle violazioni relative all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti (pari o superiori ai euro), contenuti nell Archivio Unico Informatico, oggetto di rilevazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio. 11

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