Blasio&Partners- Avvocati: i tuoi consulenti nel processo divoluntarydisclosure

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1 : i tuoi consulenti nel processo divoluntarydisclosure Roma Largo Messico, 3 Tel / Fax Ginevra PlaceNeuve, 4 Tel avvocati@studioblasio.it 1

2 Lo studio Blasio &Partners Avvocati,con sede inroma, Ginevrae anche a Lugano - attraverso un accordo di partnership con una primaria società diadvisory- svolge, con il proprio team di avvocati e commercialisti qualificati, attività di assistenza e consulenza nell ambito del diritto civile e commerciale, nonché del diritto tributario nazionale, comunitario ed internazionale. 2

3 Lostaff professionalediavvocatiecommercialistidello studio, alcuni già appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, svolge ancheattività di consulenzain favore dei contribuenti interessati dal procedimento dellac.dvoluntarydisclosure. 3

4 ATTIVITA ESPLETATA DALLO STUDIO IN RELAZIONE ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE prevede varie fasi: 1. Valutazione e consulenza iniziali relative alle problematiche del casoad hoc.tale fase prevede colloqui ed incontri dipartnersdel nostro studio con il cliente; 2. Istruttoria: verifica e analisi della documentazione messa a disposizione da parte del Cliente e/o della/e Banca/Banche con le quali il Cliente medesimo intrattiene rapporti, studio della posizione e integrazione documentale laddove ritenutanecessaria; 3. Incontro con il Cliente per la presentazione del report finale dell istruttoria; 4. Istanza: presentazione istanze, contraddittorio con l Agenzia delle Entrate; 5. Perfezionamento della pratica: predisposizione degli adempimenti per la definizione degli atti dell Agenzia delle Entrate. 4

5 Brevi cenni sulla normativa di riferimento. Il Senato della Repubblica, nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014 ha dato il via libera definitivo al disegno di legge 1642/2014 relativo al rientro dei capitali detenuti all estero, alla regolarizzazione domestica dei patrimoni e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale. 5

6 Voluntarydisclosure: procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e amministrazione. Permette l'emersione di attività e investimenti detenuti all'estero e la regolarizzazione domestica dei patrimoni. 6

7 Le disposizioni approvate sono 4 e, in particolare: L articolo 1 introduce norme finalizzate alla definizione degli elementi principali della procedura; L articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi in relazione a depositi o conti correnti bancari costituiti all estero; L articolo 3 apporta modifiche al codice penale in materia diautoriciclaggio; L articolo 4 prevede che agli oneri derivanti da tali disposizioni si provveda tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. 7

8 A chi conviene la collaborazione volontaria? Ai sensi dell art. 5-quater, può presentare la domandachi detenga patrimoni non dichiarati al fisco, non necessariamente all estero; ossia,purchèfiscalmente residenti in Italia: 1. le persone fisiche, 2. gli enti non commerciali, 3. le società semplici ed equiparate, 4. titolari effettivi di: - partecipazioni estere, - immobili, - crediti, - trust, - fondazioni di diritto estero. 8

9 Oggetto della richiesta didisclosure: Tutti iperiodi d impostaper i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione. 9

10 Periodi d'impostaancora accertabili La regolarizzazione riguarda leviolazioni commesse fino al 30 settembre 2014(è incluso pertanto anche il periodo di imposta 2013, da poco dichiarato e potenzialmente oggetto di ravvedimento)e la scadenza per la presentazione della relativa istanza è fissata al 30 settembre

11 La collaborazione volontaria NON è ammessa se: a. La richiesta è presentata dopo che l autore della violazione abbia avutoformale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività non dichiarate. b. La formale conoscenza delle attività su esposte sia stata acquisita dasoggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato 11

12 La richiesta di accesso alla collaborazione volontarianon può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 12

13 Quali sono glioneri del contribuenteinteressato ad avvalersi del procedimento di collaborazione volontaria? 13

14 1. Indicare spontaneamente e con apposita richiesta: - Tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria, costituiti o detenuti all estero (anche indirettamente o per interposta persona); - I documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituire o acquistare gli investimenti e/o le attività in questione; - Le informazioni sui redditi che derivano dalla dismissione o dall'utilizzo a qualunque titolo di tali investimenti o attività. 14

15 2. Versare: Le somme dovute in base all avviso di accertamento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; Le somme dovute in base all accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell atto, oltre agli importi richiesti con l atto di contestazione o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività estere. 15

16 Modalità per il pagamento Il versamento può essere eseguito inunica soluzione; Su richiesta dell'autore della violazione, il versamento può essere ripartitoin tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di una rata comporta il venir meno degli effetti della procedura. 16

17 Effetti: *Il profilo penale Non punibilità estesa: - ai reati di matrice fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3 deld.lgs.74/00; - ai reati di infedele ed omessa dichiarazione (artt. 4 e 5D.Lgs.74/00); - ai reati di omesso versamento di ritenute certificate e iva (artt. 10-bis e 10- terd.lgs.74/00); - dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter). Sotto il profilo soggettivo è previstal esclusione della punibilità per i soggetti che abbiano commesso i suddetti reati o vi abbiano concorso. 17

18 Il delitto diautoriciclaggio L articolo 3 aumenta la risposta sanzionatoria per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e inserisce l articolo 648-ter.1, che definisce lanuova fattispeciediautoriciclaggio: si applica la pena della reclusione da due a otto anni a chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. 18

19 MA. 1. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall art. 648-ter.1 del codice penalenon sono punibili, se commesse in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. 19

20 2. È prevista una clausola speciale di non punibilità per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del diritto diautoriciclaggio; 3. È prevista un aggravante se il delitto è commesso nel esercizio di attività bancaria e finanziaria. 4. È prevista la riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. 20

21 Effetti: *Il profilo amministrativo Sono previsteriduzioni delle sanzioni: a. Lesanzioni amministrative per le violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e di ritenute sono fissate al minimo edittale, ridotto di un quarto; 21

22 b. Lesanzioni amministrative per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale, se: 1. Leattività, ovunque siano state detenute precedentemente, vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell Unione europeae instati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeoche consentono un effettivo scambio di informazioni con l Italia 2. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; CONTINUA. 22

23 3. le attività sono e permangono detenute in un Paese diverso da quelli del previsti nel n. 1, ma l autore delle violazioni rilascia all intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. 23

24 c. Incasi diversi da quelli elencati alle lettere a) e b): La sanzione è determinata nella misura delminimo edittale, ridotto di un quarto. 24

25 Stati Black-list: Nei casi di detenzione di investimenti all estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati c.d. Black-list, la misura della sanzione minima per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale è ridotta al 3 per cento degli importi non dichiarati qualora tali Stati stipulino con l Italia, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell art. 26 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. 25

26 Accordo fiscaleitalia-svizzera: IlDipartimento Federale delle Finanze svizzero, tramite un comunicato stampa del ha trasmesso la notizia del raggiungimento di una intesa tra Italia e Svizzerasulla futura cooperazione nelle questioni fiscali. 26

27 Attualmente I due Governi stanno preparando la firma di un Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e unaroadmap. Entrambi i documenti dovrebbero essere firmati prima del termine del 2 marzo 2015 definito nel programma italiano di autodenuncia (VDP). L intesa migliora le relazioni in ambito finanziario e fiscale tra la Svizzera e l Italia dopo le controversie durate diversi anni e semplifica la regolarizzazione di averi non dichiarati prima dell introduzione dello scambio automatico di informazioni. 27

28 Black-list italiane: Con l entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni la Svizzera sarà tolta dalle liste, che considerano come criterio unicamente l assenza dello scambio automatico di informazioni. Gli attuali regimi fiscali privilegiati per le imprese che figurano sulle liste nere italiane saranno stralciati da queste liste quando saranno aboliti o resi conformi con gli standard internazionali. 28

29 In tali casi NON si applica: il raddoppio dei termini di accertamento, purché il contribuente rilasci all intermediario finanziario estero, presso cui sono custodite le attività, specifica autorizzazione a trasmettere all Amministrazione finanziaria le informazioni e i dati relativi ai capitai regolarizzati. 29

30 Tre casi esemplificativi 30

31 Esempio: immobile non dichiarato Soggetto residente in Italia, proprietario di un immobile ad Andorra (blacklist) del valore di , non dichiarato nel modulo RW. Tale immobile frutta un reddito annuo di mai dichiarato nel quadro RL di UNICO; il soggetto non ha mai compilato il quadro RM per l IVIE: Omessa dichiarazione immobile nel modulo RW: - sanzione minima intera (6% di ); - riduzione alla metà della misura minima edittale: ; - definizione agevolata nella misura di 1/3: IRPEF: - Base imponibile (85% di euro); - aliquotamax43%: ; - sanzioni pari al 100% delle imposte evase (200% ridotto alla metà a discrezionedell Ufficio), da ridurre a 1/3 o 1/6: / IVIE pari a (base imponibile di per aliquota dello 0,76%). 31

32 Esempio: somme estere provenienti da redditi non dichiarati Redditi non dichiarati nel 2009: 2 milioni (depositati in PaeseBlackList); IRPEF (43%): ; Sanzione: 100% (1/2 di 200%); 16,66% (acquiescenza a 1/6): Sanzione quadro RW per vari periodi di imposta: 1% per ogni anno: = ad anno 32

33 Esempio: somme estere provenienti da redditi non dichiarati (non detenute in PaeseBlacklist) Redditi non dichiarati nel 2009: 2 milioni (depositati in PaesenonBlackList; IRPEF (43%): ; Sanzione: 50% (1/2 di 100%); 8,33% (acquiescenza a 1/6): Sanzionequadro RW per vari periodi di imposta: 0,5% per ogni anno: = ad anno 33

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