SE RICERCHI TI SVILUPPO
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- Tommasina Pucci
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1 SE RICERCHI TI SVILUPPO LEGGE DI STABILITÀ 2015 NUOVI INCENTIVI FISCALI PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO
2 UNA PREMESSA FONDAMENTALE Il complesso reticolato normativo prodotto dall esecutivo in carica con riferimento allo sviluppo e alla crescita dell economia domestica attraverso la Legge di Stabilità 2015 ha senz altro palesato luci ed ombre. La generale impressione relativa alla Legge di Stabilità, recentemente approvata dal parlamento, non va certamente nella direzione della diminuzione del carico fiscale complessivo per i contribuenti, ed in particolare per chi fa impresa. Le misure adottate sono più che altro focalizzate sull individuazione, creazione e promozione di fattispecie di agevolazioni fiscali finalizzate a scopi ben precisi: diminuzione della disoccupazione, promozione degli investimenti in determinati settori (turismo e cultura), spinta (contenuta ma presente) all innovazione, tassazione dei consumi futuri dei nuovi dipendenti, sperabilmente rianimati dalle misure scelte, per i prossimi anni. In tal senso la misura non va effettivamente a liberare risorse finanziare per chi fa impresa se non in specifici casi e con precisi vincoli di reimpiego di dette risorse nei canali preferenziali individuati come strategici. Più che di liberazione di risorse è più consono dunque parlare di ridestinazione di risorse. Si lascia dunque alla volontà del contribuente la possibilità di salire sul treno di questo preciso tipo di sviluppo economico, oppure semplicemente limitarsi a subire le conseguenze fiscali di chi questo treno non vuole o non si sente pronto a prendere. Fatta questa premessa, a titolo di assoluto parere personale da parte di chi scrive, ma al contempo necessaria per poter inquadrare e apprezzare il presente contributo, è certamente vero che alcune strade, alcuni percorsi virtuosi, che le imprese possono, con le dovute limitazioni, intraprendere, e che la legge agevola in termini di carico fiscale, sono stati stabiliti ed è dunque assolutamente opportuno evidenziarli e valorizzarli. Sicuramente infatti la Legge di Stabilità introduce, o comunque conferma, discrete agevolazioni fiscali per chi conduca attività di innovazione, o meglio di ricerca e sviluppo. Più precisamente la legge agevola, come successivamente approfondito, non tanto chi ha sempre investito in innovazione, ma chi ha iniziato da poco e a piccoli passi questo percorso, sperando di dare un forte impulso agli investimenti da parte di tutte le aziende che intendano farlo. GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE La legge di Stabilità ha introdotto principalmente due strumenti finalizzati a promuovere l attività di ricerca e sviluppo e la creazione di opere dell ingegno, o in generale di Asset immateriali, l agevolazione Patent Box, finalizzata all agevolazione fiscale dei redditi derivanti dall utilizzo di alcune tipologie di Asset immateriali (come brevetti, marchi, ecc ) Il Credito d Imposta per gli investimenti in R&S, finalizzato alla creazione di un ulteriore agevolazione fiscale costituita da una quota dell eccedenza degli investimenti in R&S rispetto alla media storica degli investimenti dell azienda. I due istituti, certamente differenti dal punto di vista dell oggetto, dei requisiti di accesso e dell esecuzione dell agevolazione fiscale vanno entrambi nella direzione espressa in premessa: i soggetti che conducono, o iniziano a sviluppare, in modo metodologicamente strutturato l attività di Ricerca e Sviluppo saranno agevolati in questa attività in quanto ritenuta strategica per il rilancio del Paese. Come successivamente esposto nel dettaglio, l accezione strutturato, adottata dallo scrivente, mira ad escludere a priori il tentativo, più o meno ostentato, di portare ad agevolazione attività che non sono considerate Ricerca e Sviluppo. In tal senso la normativa è, come di consueto, particolarmente stringente nell individuare i redditi e le spese da poter considerare ai fini dell ottenimento dei benefici fiscali. Si pensi, a titolo di esempio, alle spese per il personale utilizzabili nel calcolo del credito di imposta: sono considerate espressamente e specificatamente gli oneri sostenuti per risorse umane focalizzate sulla ricerca e dotate di particolari titoli di studio (es: Dottorato di Ricerca, Laurea Magistrale). D altra, se è vero che la normativa è certamente limitativa con riferimento a spese e investimenti agevolabili, è altrettanto vero che essa si rivela relativamente ampia nel considerare le diverse modalità con cui le imprese svolgono attività di Ricerca & Sviluppo od in generale di innovazione, considerando, ad esempio, le innovazioni di processo o prodotto che abbiano carattere scientifico tecnologico ed anche commerciale.
3 PATENT BOX DI COSA SI TRATTA La Legge di stabilità introduce un regime fiscale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall utilizzo di: A. Opere dell Ingegno B. Brevetti Industriali C. Marchi d impresa equiparabili ai brevetti (che dunque implicano il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo) D. Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Nello specifico, con riferimento alla lettera C., non sono compresi i semplici Marchi commerciali. Inoltre la normativa non prevede l obbligo di registrazione del bene immateriale, pur necessariamente dovendosi trattare di beni potenzialmente tutelabili dalla legge. Il tipo di agevolazione, introdotta in Italia dalla legge di stabilità, ha già trovato ampia applicazione in molteplici paesi dell UE ed è evidentemente finalizzata ad attrarre il collocamento di detti Asset immateriali, attualmente allocati negli attivi patrimoniali di società italiane all estero, in Italia. La Patent Box ha carattere di opzione ed è per il contribuente irrevocabile per cinque esercizi sociali. BENEFICIARI: Dalla formulazione della norma si può evincere come i destinatari dell agevolazione siano tutti i soggetti titolari di redditi d impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Rientrano nel campo dell agevolazione anche quei soggetti che per produrre beni immateriali finali, attuano particolari partnership con Università o Centri di Ricerca. In secondo luogo la normativa adotta l accezione redditi derivanti considerando compresi non soltanto quei redditi scaturiti da contratti di concessione dei diritti di utilizzo a terzi (remunerati ad esempio con il meccanismo delle royalties) ma anche quei vantaggi derivanti dall impiego diretto degli Asset, prodotti internamente, in azienda. COME FUNZIONA? Il meccanismo del Patent Box applicato in Italia prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di una quota dei redditi derivanti dalla concessione in utilizzo dei suddetti Asset Immateriali. In particolare è prevista una percentuale di esclusione dal reddito pari al 30% per i redditi prodotti nel 2015, del 40% per i redditi prodotti nel 2016 e 50% per il L agevolazione non ha comunque ad oggetto la totalità dei redditi prodotti dall Asset Immateriale, bensì solo una quota di essi. Si può pertanto asserire che l agevolazione riguarda un di cui (percentuali predeterminate) del di cui, ossia della quota del reddito agevolabile. COME DETERMINARE IL REDDITO AGEVOLABILE: La percentuale di reddito sul quale è possibile applicare l agevolazione si ottiene dal rapporto tra le seguenti grandezze: Costi delle attività di R&S dell Asset Totale dei costi sostenuti per la produzione dell Asset Gli elementi specifici da considerare per calcolare il rapporto presentato saranno definiti con apposito decreto Interministeriale di prossima emanazione (D.L. Investment Compact). Nonostante la mancanza, ad oggi, di criteri definiti per la determinazione della quota, si può comunque evincere dal testo della norma (comma 39, Legge Stabilità 2015) come la ratio sia effettivamente quella di premiare quelle imprese che producono Asset Immateriali innovativi, costituiti prevalentemente dalla capitalizzione di spese di R&S. Molto probabilmente il futuro decreto saprà distinguere con stringente precisione le spese complessive che concorrono alla produzione degli Asset e con la medesima precisione individuerà le spese inerenti, nello specifico, all attività di R&S; è possibile dunque asserire che la ratio della norma è quella premiare i processi più innovativi caratterizzati da un alta percentuale di Ricerca. Maggiore è dunque il tasso di innovazione insito nel bene immateriale in corso di produzione, maggiore sarà la quota di reddito sottoposta ad agevolazione. PLUSVALENZE DA CESSIONE DEI BENI L agevolazione considera anche le plusvalenze da cessione dei beni prodotti internamente. In particolare la norma prevede che, in caso di cessione degli Asset Immateriali, le Plusvalenze generate non concorrano alla formazione del
4 PLUSVALENZE DA CESSIONE DEI BENI (segue) Reddito se i proventi da cessione saranno reimpiegati, per una quota pari almeno al 90%, in attività di manutenzione e sviluppo di Asset Immateriali (Brevetti, Opere dell Ingegno, ecc ) per i quali è prevista applicazione Patent Box. Tale reinvestimento deve avvenire entro la chiusura del secondo esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione. Ritorna, come un re-frain, il nostro slogan se ricerchi ti sviluppo in quanto l impianto normativo del Patent Box vincola la detassazione al proseguimento continuativo di investimenti in innovazione, auspicando che l attività non sia sporadica ma continuativa, non solo per quegli enti che tipicamente svolgono attività di produzione scientifica, ma per tutte le realtà imprenditoriali che si confrontano quotidianamente con il mercato. UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI Al riguardo la normativa relativa al Patent Box prevede, infatti, non soltanto l agevolazione per i redditi derivanti dalla concessione in utilizzo o dalla cessione degli Asset Immateriali. È possibile per le imprese che impiegano direttamente i beni immateriali nei propri processi produttivi usufruire di alcune agevolazioni. In particolare, per quantificare l ammontare della detassazione dei redditi, è necessario determinare ed isolare il contributo economico che tali beni apportano al reddito complessivo. Per poter determinare in modo corretto i benefici economici che gli Asset apportano all impresa nel suo complesso è necessario istruire una procedura di ruling internazionale, come statuito dall articolo 8 del Decreto Legge numero 269 del L istruzione della procedura permette, in contraddittorio con l Agenzia delle Entrate, di individuare i componenti positivi di reddito ascrivibili all utilizzo diretto dei beni e di definire i criteri per procedere computare i relativi oneri. La logica è, in certo qual modo, quella di individuare un azienda nell azienda, con propri ricavi e costi, al fine di determinare il reddito generato dall Asset immateriale per poterlo agevolare, esattamente come per i redditi derivanti dalle concessioni dei diritti di utilizzo. Il vantaggio della procedura sta proprio nel fatto che essa attribuisce una tutela preventiva nell utilizzo dell agevolazione. Attivazione della procedura Sito Agenzia Entrate /Ruling+internazionale/ La medesima procedura può essere adottata per i gruppi internazionali nell ambito della definizione dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing) di interessi, dividendi e royalties ai fini della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione nello stato. Esito della procedura è un accordo vincolante per cinque periodi d imposta (compreso quello della stipula) tra l Agenzia delle Entrate e il contribuente. Il buon esito della procedura impedisce all Amministrazione Finanziaria per tutto il periodo di validità di esercitare accertamenti sulle materie oggetto dell accordo stipulato. CREDITO D IMPOSTA PER R&S DI COSA SI TRATTA? Simile all agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali, introdotto già dalla legge di stabilità 2013, viene confermato con alcune modifiche il credito d imposta per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo. In particolare per gli investimenti effettuati dal fino al sarà possibile beneficiare di un credito d imposta pari al 25% dell eccedenza degli oneri sostenuti per l attività di R&S rispetto alla media dei tre periodi d imposta precedenti. La prima importante modifica che ha portato la Legge di Stabilità 2015 è relativa alla percentuale di riconoscimento del credito d imposta, passata dal 50% al 25% appunto. D altra parte viene ridotta la franchigia per l ammontare minimo di spese che permette l accesso al credito da Euro a Euro, è stato inoltre innalzato il limite massimo di credito d imposta riconoscibile da Euro ad Euro COME SI CALCOLA IL BENEFICIO? La predetta formulazione delle modalità di calcolo del Credito d imposta presuppone dunque la determinazione di 2 grandezze: 1. La media degli investimenti del pregresso triennio (periodo inferiore se azienda neo-costituita) 2. L ammontare degli oneri sostenuti nel periodo d imposta, al fine di determinare l eccedenza rispetto alla media di cui al punto 1. Può a tal fine rivelarsi utile lo sviluppo di un esempio numerico per esemplificare quanto statuito dalla norma.
5 COME SI CALCOLA IL BENEFICIO (segue) Immaginiamo che Alfa abbia sostenuto nel triennio precedente al periodo d imposta 2015 spese per Ricerca e Sviluppo nella misura riportata in tabella: PERIODO D'IMPOSTA SPESE IN RICERCA E SVILUPPO , , ,00 MEDIA 3 PERIODI , ,00 QUALI SPESE OD INVESTIMENTI DI RICERCA E SVILUPPO? ECCEDENZA ,00 CREDITO D'IMPOSTA 3.750,00 A fronte di un investimento/spesa medio di Euro nel triennio e di un investimento di Euro nel 2015, è possibile registrare un eccedenza di Euro Il 25% di rappresenta esattamente l ammontare del credito d imposta, ossia Euro. Risulta evidente, come già enunciato, che la normativa sarà tanto più premiante quanto più bassi saranno stati gli investimenti in Ricerca e Sviluppo nel precedente triennio. In tal senso, più che premiare le realtà che hanno sempre svolto attività strutturata di Ricerca e Sviluppo, il legislatore ha espressamente voluto stimolare gli investimenti di chi non svolge abitualmente tale tipologia di attività. A conferma di quanto appena detto si prenda ad esempio il caso seguente: PERIODO D'IMPOSTA SPESE IN RICERCA E SVILUPPO , ,00 MEDIA 3 PERIODI 8.333, ,00 ECCEDENZA ,67 CREDITO D'IMPOSTA 9.166,67 A fronte un triennio in cui la ricerca è stata portata avanti con modici investimenti è sufficiente sostenere spese per un importo notevolmente inferiore al caso precedente per ottenere un credito d imposta ben superiore. Molte pagine potrebbero essere scritte al riguardo di questa scelta strategica del Legislatore, ma tant è; questa è la ratio e queste le modalità di determinazione del credito. Ai posteri l ardua sentenza sulla bontà della scelta intrapresa, lo scrivente resta comunque del parere, personalissimo e pur non condivisibile, che sarebbe certamente stata necessaria una misura capace di premiare anche chi la ricerca l ha sempre svolta con continuità. COSA INTENDIAMO PER RICERCA E SVILUPPO? QUALI PROGETTI Sono ammesse al credito d imposta le seguenti attività: Lavori sperimentali o teorici aventi come scopo principale l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; Ricerca pianificata o indagini critiche che mirano ad acquisire nuove conoscenze che servano a - Mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi - Offrire un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti - Creare componenti di sistemi complessi Acquisizione, combinazione, strutturazione o utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica tecnologica e commerciale al fine di produrre piani, progetti, disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate ai prodotti, processi, linee di produzione. QUALI SPESE Le spese ammesse all agevolazione sono specificatamente quelle relative a: a. Personale impiegato nell attività di Ricerca e Sviluppo; b. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (nei limiti D.M ) con costo unitario almeno pari ad Euro 2.000; c. Costi di ricerca svolta in collaborazione con Università, enti, organismi di ricerca, comprese le start-up innovative; d. Costi per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
6 SPESE AGEVOLABILI MEDIA 2015 ECCEDENZA % DI AGEVOLAZIONE CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALLA LETTERA A , , , , , ,67 50% 3.333,33 DI CUI ALLA LETTERA B , , , , , ,33 25% 3.333,33 DI CUI ALLA LETTERA C , , , , , ,00 50% 2.500,00 DI CUI ALLA LETTERA D , , , , , ,00 25% ,00 TOTALE , , , ,00 TOTALE 6.666,67 QUALI SPESE (segue) In particolare si sottolinea il fatto che le spese per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (lettera a.) oltre ai costi per progetti di collaborazione con Università od organismi di ricerca (lettera c.) sono ammessi ad agevolazione nella misura del 50% (contro il 25%). Questo ultimo aspetto sembra palesare la necessità di provvedere, in sede di calcolo, ad un vero e proprio split delle voci di costo così come classificate dalla normativa. Per ogni voce di costo (a., b., c., d.) sarà necessario calcolare lo scostamento rispetto alla media del pregresso triennio al fine di individuare il credito d imposta effettivo, come riportato in tabella. Si rammenta inoltre che le disposizioni della norma, con riferimento agli oneri di cui alla lettera c., specifica che sono ammesse al calcolo dell agevolazione le sole spese sostenute per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo [ ] in possesso di titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana od estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Euducation). Si rammenta, da ultimo, che la messa su strada definitiva del nuovo credito d imposta è legata all adozione di uno specifico decreto attuativo a cura del Ministro dello Sviluppo economico che avrà lo scopo di definire: Modalità di controllo e verifica, Cause di decadenza, Modalità di restituzione degli importi, relativamente ai crediti d imposta assegnati indebitamente. Lo STUDIO SELVA dal 1992 si occupa di consulenza Societaria, Fiscale e di Direzione Aziendale a tutto tondo con un forte radicamento sul territorio Romagnolo, Marchigiano e Sammarinese. Offriamo alle nostre aziende clienti un supporto fortemente personalizzato nella gestione di tutti gli adempimenti civilistico/fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Le aree di nostra competenza toccano le tematiche di Financial & Tax Accounting, oltre all area del Business Tax Planning. Lo Studio tratta le tematiche del diritto Societario con riferimento alla costituzione, gestione e organizzazione delle Imprese. Da anni ci occupiamo dei servizi relativi alla tenuta della contabilità, gestione paghe e gestione delle dichiarazioni dei redditi per PMI e Professionisti. Negli ultimi anni lo studio ha allargato il proprio raggio di azione offrendo il servizio di Consulenza di Direzione Aziendale in ambito Pianificazione e Controllo di Gestione. Vogliamo offrire alle nostre aziende clienti un supporto che, a partire dalle competenze civilistico - fiscali, si spinga a dare un effettivo valore aggiunto nella gestione del Business. VIALE ZANDONAI 20, RICCIONE (RN) TEL: 0541/ FAX: 0541/ s.selva@studioselvariccione.it s.selva@pec.studioselvariccione.it
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