STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE (PER AZIONI) Art. 1. Costituzione. Art. 2. Sede. L Assemblea dei soci nei modi di legge potrà istituire

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1 STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE (PER AZIONI) Art. 1 Costituzione E' costituita ai sensi dell art ter c.c. una Società Consortile per azioni, denominata... Art. 2 Sede La Società ha sede legale in... L Assemblea dei soci nei modi di legge potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all estero. Art. 3 Durata La Società ha durata sino al 31 dicembre... e potrà essere prorogata. Art. 4 Oggetto La Società si propone lo svolgimento coordinato di fasi delle attività dei Consorziati, col fine di promuovere lo sviluppo della commercializzazione dei loro prodotti, agendo come intermediario con le terze economie. A titolo esemplificativo e non limitativo, l attività della società consisterà in operazioni di collegamento

2 e di intermediazione con società ed enti ubicati in Italia e all estero aventi finalità di commercializzazione di prodotti e di prestazione di servizi quali ad esempio l assistenza finanziaria, assicurativa, la progettazione, ecc., a vantaggio prevalente dei Consorziati. La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute dall Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell oggetto consortile, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni di altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell oggetto consortile. Art. 5 Requisiti dei soci Possono entrare a far parte della Società unicamente i consorzi fra le piccole e medie imprese operanti nei settori dell industria, del commercio e dell artigianato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L. 21 maggio 1981, n. 2240, che, a giudizio dell Assemblea dei soci, siano in grado di concorrere all attuazione dell oggetto sociale; possono

3 altresì partecipare alla Società enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati svolgenti attività finanziaria, assicurativa, o di assistenza tecnica. Nessun socio potrà avere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale. Art. 6 Ammissione dei soci Per l ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all Organo Amministrativo che investirà l Assemblea ordinaria per ogni decisione in merito. Nella domanda l aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione. Art. 7 Contribuzioni

4 Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati. Art. 8 Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale che è di... diviso in... azioni da 50,00 cad.; b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci versati entrambi a tali scopi destinati; c) dalle eventuali contribuzioni di cui all articolo prevedente. Le azioni sociali sono trasferibili col consenso del Consiglio di Amministrazione. I soci godono del diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l Assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia. Art. 9

5 Esercizio sociale L esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e dei conto profitti e perdite che devono essere discussi ed approvati dall Assemblea dei soci. [A norma dell art. 4, L. 21 maggio 1981, n. 240, la Società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma agli associati (da inserire solo se si vuole rafforzare la società e per avere finanziamenti agevolati) ]. Art. 10 Organi della Società Sono Organi della Società: l Assemblea dei soci; l Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, e il suo Presidente; il Collegio Sindacale. Art. 11 Assemblea dei soci L Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte. Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dall Organo Amministrativo almeno una volta

6 all anno entro quattro mesi e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi, dalla chiusura dell esercizio sociale, mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L assemblea è presieduta dall Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza l Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente. Art. 12 Intervento e rappresentanza nell assemblea Hanno diritto d intervento all Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l adunanza, le azioni presso la sede legale, l ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell avviso di convocazione. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge. Amministratori e dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al presidente dell Assemblea, il quale può avvalersi di appositi

7 incaricati, di constatare il diritto di intervento all Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni. Art. 13 Assemblea ordinaria L Assemblea ordinaria provvede all approvazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, elegge l Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, impartisce le direttive generali di azione della Società, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto. Per la validità delle delibere dell Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti; in seconda convocazione essa delibera validamente col voto favorevole della metà di uno dei voti presenti. Art. 14 Assemblea straordinaria L Assemblea straordinaria è convocata dall Organo Amministrativo; essa delibera sulle modifiche all atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

8 Per la validità delle delibere dell Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi più uno dei voti, e in seconda convocazione della metà di uno dei voti. Art. 15 Organo amministrativo La Società è amministrata a scelta dell Assemblea da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette a nove membri, anche non soci, ed eletti preferibilmente tra i rappresentanti dei Consorziati, ovvero da un Amministratore Unico, anche non socio, i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Art. 16 Consiglio Ove esista, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente eventualmente un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nel casi di assenza od impedimento. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Art. 17 Poteri dell Organo Amministrativo

9 L Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all Assemblea dei soci, ed ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Art. 18 Rappresentanza Sociale La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi spettano, ove esista, al presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero all Amministratore Unico. Art. 19 Collegio Sindacale La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci Effettivi, oltre due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Art. 20 Recesso del socio Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti dall Ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere

10 conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato all Organo Amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell esercizio stesso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. Art. 21 Esclusione del socio L esclusione è deliberata in qualunque momento dall Assemblea ordinaria nei confronti del socio che: si sia reso insolvente; si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società; non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all art. 5 del presente Statuto. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e firma del legale rappresentante della Società. La deliberazione può essere impugnata davanti al

11 Collegio Arbitrale di cui all art. 24. L impugnatura ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante. Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale. Art. 22 Liquidazione delle quote al socio uscente In caso di recesso o esclusione al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita la quota di capitale sociale spettantegli. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall approvazione del bilancio stesso. Art. 23 Scioglimento In caso di scioglimento della Società, l Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall Assemblea. Art. 24

12 Controversie Qualsiasi controversia, sia per l interpretazione che per l esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente della CCIAA di... Art. 25 Rinvio alle disposizioni del Codice Civile Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

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