Manuale di Procedura delle Cerimonie

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1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI Eretta in Ente Morale con R. D. 24 giugno 1923 n Federazione Provinciale di Verona Manuale di Procedura delle Cerimonie Edizione Verona, Piazza Duomo, 39/b

2 INTRODUZIONE La continua e rapida trasformazione dei diversi istituti ed ordinamenti ha evidenziato un notevole disorientamento nell organizzazione e nello svolgimento delle diverse cerimonie, creando diversità di interpretazione in difetto di aggiornamento normativi. L andamento generalizzato nell organizzare cerimonie e manifestazioni similari, con interpretazioni personali e personalizzate, ha creato modalità difformi e, spesso, prive di senso logico e razionalità. Alla luce di quanto detto, allo scopo di rimuovere le maggiori perplessità dei quadri dirigenti e fornire loro, ai Presidenti di Sezione in particolare, un supporto conoscitivo ed informativo, in questa direttiva sono raccolte alcune note, che altro non sono che una guida pratica per l organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni. La direttiva è soggetta ad aggiornamenti, così come previsto dalle disposizioni ministeriali in materia, la stesura di questa direttiva mi è dettata dalla necessità di dare un unico indirizzo a tutti i Presidenti di Sezione, che operano con immutato spirito di abnegazione, alto senso di solidarietà e sicuro attaccamento alla nostra Associazione. Ne sono prova le varie manifestazioni che periodicamente si svolgono in tutta la Provincia. Verona, 01 gennaio 2012 IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VERONA Comm. Cesarino TRESSINO (originale firmato e custodito agli atti)

3 INDICE Capitolo I CERIMONIE IN CHIESA O ALTRI LUOGHI CHIUSI 1. Assegnazione dei posti Pag Ingresso Pag Posizione delle Bandiere, dei Gonfaloni e dei Labari Pag Bandiera e Alfiere Pag Benedizione e consegna della Bandiera Pag Trombettiere Pag Lettura della Preghiera dei Combattenti e Reduci Pag Interventi Pag. 2 Capitolo II CERIMONIE STATICHE IN LUOGHI APERTI 1. Premessa Pag Reparti militari armati o di rappresentanza Pag Rappresentanza d onore Pag Bandiere sociali Pag Autorità Pag Madrina Pag Consegna e Benedizione della Bandiera Pag Gonfaloni Pag Rassegna Pag Allestimento Pag. 4 Capitolo III ONORI AI CADUTI E ONORI FUNEBRI 1. Generalità Pag Alzabandiera Pag Onori Funebri Pag Familiari e orazione funebre Pag. 6 Capitolo IV CORTEI 1. Composizione Pag Autorità locali Pag Servizio di accoglienza Pag Inizio della cerimonia Pag Autorità rappresentate Pag Spiegamento del corteo Pag. 8 Capitolo V RADUNI 1. Generalità Pag Tipologia Pag Ammassamento e sfilamento Pag Ordine di sfilamento Pag Autorità e rappresentanze esterne Pag Gonfaloni degli enti locali Pag Palco Pag. 10

4 8. Onori alle Autorità Pag Raduni Provinciali Pag Medagliere della Federazione Pag Vin d honneur e Pranzo sociale Pag Decorazioni e Onorificenze Pag Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza Pag. 11 Capitolo VI COMITATI, ED INVITI 1. Comitato esecutivo o organizzativo Pag Comitato d onore Pag Inviti Pag Locandina Pag Manifesti Pag Patrocinio Pag Speaker Pag Ordine di precedenza fra sodalizi invitati a partecipare alle cerimonie Pag. 13 Capitolo VII RIUNIONI 1. Riunioni conviviali Pag Consegna di targhe, attestati e premi Pag Interventi Pag Lotterie Pag Collocazione delle Autorità in cattedra o in teatro Pag Assegnazione dei posti Pag Disposizione della cattedra Pag Servizio di accoglienza Pag. 17 Capitolo VIII ORDINE DELLE PRECEDENZE 1. Generalità Pag Categorie Pag Ordine territoriale di precedenza Pag Ordine di precedenza tra Regioni, Province e Comuni Pag Autorità civili destinatarie di onori militari Pag Simboli destinatari di onori militari Pag Ordine generale delle Bandiere e dei Gonfaloni Pag Ordine dei reparti Pag Ordini Cavallereschi ed altre Onorificenze Pag Uso della Bandiera Nazionale Pag. 20 Capitolo IX RAPPORTI E RELAZIONI 1. Presentazioni Pag Visite di cortesia Pag Rapporti Pag Relazioni Pag Organizzazione di manifestazioni fuori territorio di competenza Pag. 21

5 Capitolo X INAUGURAZIONI 1. Edificazione di monumenti e similari Pag Inaugurazione o intitolazione di caserme Pag Etica e professionalità Pag. 22 Capitolo XI MANIFESTAZIONI ALL ESTERO ED ALTRE 1. Manifestazioni all estero Pag Manifestazioni addestrative Pag Uso della divisa Pag. 23 Annessi Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica 1 italiana e di quella dell'unione europea" 2 (D. P. R , n.121) Regolamento che disciplina l'uso e l'esposizione delle bandiere Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. 4 Preghiera dei Combattenti e Reduci

6 Capitolo I CERIMONIE IN CHIESA O IN LUOGHI CHIUSI 1. Assegnazione dei posti I banchi delle prime file centrali, nel numero stimato per le autorità e le persone di rilievo, devono essere riservati, ponendovi in tempo utile i relativi cartelli. L assegnazione dei posti in base all importanza dell autorità deve avvenire partendo, dal centro verso i lati, sia del primo banco di sinistra, che di quello di destra. E necessario che sul posto vi sia un socio con tale incarico. Tenuto conto che in chiesa i posti più importanti sono quelli a sinistra del corridoio centrale (guardando l altare, perché è a destra del Crocifisso e dell ambone di lettura del vangelo), nell assegnazione dei posti si procede in linea di massima come segue: - nel primo banco a sinistra prendono posto (eccezione fatta per la presenza di autorità più elevate) nell ordine il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, Assessori, e così via, sino ad occupare i banchi dietro. - Nel primo banco di destra (sempre guardando l altare) prendono posto il Presidente della Federazione Provinciale, il Presidente di Sezione, il Comandante la Stazione Carabinieri e così via sino ad occupare i banchi dietro. - L ordine dei posti inizia su entrambi i lati del corridoio centrale. E opportuno non contrassegnare i posti con cartoncini od altro, tranne che nelle celebrazioni di Stato. Nel corridoio centrale, all altezza dei banchi riservati alle autorità, deve esserci un incaricato che all arrivo delle persone indichi loro il posto. E necessario che lo stesso impedisca ad estranei di mettersi tra le autorità. I soci che vestono la divisa sociale tolgono il copricapo ed i guanti, eccezion fatta per l Alfiere e la scorta d onore. Da tener presente, che trattasi di cerimonie aperte per le quali, anche se sono stati rivolti inviti, non è esclusa la partecipazione di altre persone. Eventuali interventi per indirizzi di auguri, commemorazioni, ecc. è opportuno farli al termine della celebrazione. 2. Ingresso L ingresso può avvenire: Senza formalità, il Presidente di Sezione (o il Coordinatore a secondo della circostanza) attende l arrivo delle Autorità, delle persone in vista o di altri soci che rivestono cariche sociali, all esterno della porta principale, accompagnandole o facendole accompagnare nei posti stabiliti; In corteo, formato davanti all ingresso. 3. Posizione delle Bandiere, dei Gonfaloni, dei labari Tutti i vessilli prendono posizione ai lati dell altare o prossimità di esso, a secondo della struttura della Chiesa equamente distribuiti. La Bandiera della Sezione ANCR locale prende una posizione preminente davanti agli altri vessilli, ponendosi in posizione avanzata, su un lato dell altare. Il gonfalone del Comune o/e Provincia si pone in parallelo con la Bandiera della Sezione, sull altro lato. 4. Bandiera e Alfiere Alla Bandiera sono dovuti gli onori di rito. Deve essere portata dall Alfiere munito sempre di guanti bianchi. Può essere affiancata a latere da due soci come scorta d onore oppure dal Presidente della Sezione, a secondo delle circostanze. L Alfiere porta la Bandiera aderente al fianco destro.

7 L Alfiere e la scorta d onore non salutano, ma nelle circostanze dovute (Resa degli onori) assumono la posizione di Attenti. L Alfiere alza il vessillo al momento dell elevazione eucaristica e della Preghiera dei Combattenti e Reduci. 5. Benedizione e consegna della Bandiera La Bandiera viene consegnata dall offerente al Presidente di Sezione, racchiusa nel fodero o ben piegata. Il sacerdote procede quindi alla benedizione, al temine della quale il Presidente la passa all Alfiere, che la spiega e l inserisce sull asta. In questa fase tutti i presenti, assistono in piedi, alla cerimonia della consegna. 6. Trombettiere Il trombettiere, qualora disponibile, suona: - Uno squillo all inizio della funzione, seguito dal riposo dopo un breve intervallo; - Uno squillo all elevazione, seguito dal riposo al termine; - Uno squillo alla lettura della Preghiera dei Combattenti e Reduci, seguito dal riposo al termine. Alla fine della SS. Messa il trombettiere può suonare il Silenzio fuori Ordinanza, per solennizzare maggiormente la manifestazione. 7. Lettura della Preghiera dei Combattenti e Reduci Deve essere letta da un ex Combattente o dal Presidente di Sezione. Nella circostanza essi calzano, il basco o la bustina 8. Interventi Prima della Preghiera dei Combattenti e Reduci, che chiude la funzione o manifestazione, i rappresentanti delle FF. AA. in servizio o dell Associazione possono fare gli interventi di circostanza. Tali interventi devono essere molto brevi.

8 Capitolo II CERIMONIE STATICHE IN LUOGHI APERTI 1. Premessa Le cerimonie in luoghi aperti devono essere adattate all ambiente. Esse si riferiscono anche a quelle che si svolgono nel corso o al termine di cortei. Per inaugurazione di edifici, di sedi sociali, di cippi, di monumenti, ecc. è sempre necessario un cerimoniere che dirige tutta la manifestazione, dall inizio alla fine. 2. Reparti militari in armi o di rappresentanza Si schierano a lato del sito. Il Comandante o capo rappresentanza scandisce gli ordini nelle fasi della cerimonia e dà le relative indicazioni al trombettiere. Al termine dà il rompete le righe. 3. Rappresentanza d onore La rappresentanza d onore è costituita da un numero di soci adeguato all autorità in visita o all importanza dell evento. Si schiera di fronte al reparto in armi e mai vicino al gruppo Bandiera. E capeggiata dal socio più elevato in grado o più anziano di grado. Coloro che rivestono una carica sociale primaria si mettono fuori dai ranghi. La rappresentanza segue gli ordini e le fasi della cerimonia del predetto comandante militare o capo rappresentanza. 4. Bandiere sociali Sono disposte ai lati del sito e rendono gli onori seguendo gli ordini del comandante del reparto militare o del capo rappresentanza o in mancanza dal responsabile della cerimonia. 5. Autorità Si dispongono di fronte al sito. Davanti le autorità più elevate ed a seguito le altre. Al taglio del nastro o scoprimento di una lapide si avvicinano le autorità più elevate (Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Comandante di unità delle FF. AA. e Presidente di Sezione ANCR). La lapide o targa o cippo vengono ricoperti da un drappo tricolore, in modo che possa essere facilmente rimosso. Il nastro tricolore viene fissato ai lati del sito. In caso di inaugurazione di una sede o altro luogo, le autorità fanno visita al sito, precedute dal titolare dello stesso. A seguire le altre persone intervenute. 6. Madrina Per lo scoprimento di una targa o di una lapide e per il taglio del nastro viene prescelta una madrina che abbia possibilmente attinenza all evento. La madrina taglia il nastro davanti alle principali autorità, avvicinatesi per tale scopo. Tagliato il nastro, ne ricava alcuni pezzi da consegnare al promotore della manifestazione ed eventualmente altri per ricordo, trattenendo un pezzo per sé. La madrina che ha scoperto la targa o lapide trattiene il drappo per sé. 7. Consegna e Benedizione della Bandiera La Bandiera sociale (nel caso di inaugurazione o intitolazione di una sede o simile) viene consegnata dal donatore (Sindaco o altri) al Presidente della Sezione, ben ripiegata su se stessa e possibilmente sopra un adeguato vassoio o cuscino. La Bandiera può essere poi issata eventualmente sul pennone da parte dell Alfiere, al quale viene consegnata dal Presidente che l aveva ricevuta. (nel contempo viene eseguito l Inno di Mameli).

9 8. Gonfaloni Il gonfalone della città o Comune e la Bandiera sociale della Sezione in cui si svolge la cerimonia devono assumere un punto preminente rispetto agli altri vessilli. Per rendere gli onori ai gonfaloni decorati al Valore (Militare o Civile) è necessario un trombettiere che suoni, dopo l ordine di Attenti: - Uno squillo per i gonfaloni decorati con Medaglia di Bronzo; - Due squilli per quelli decorati con Medaglia d Argento; - Tre squilli per quelli decorati con Medaglia d Oro. Agli altri non spettano gli onori militari che consistono nella presentazione delle armi da parte del picchetto armato e nel saluto militare da parte di coloro che sono in uniforme. A questi ultimi gonfaloni può essere riservato l Attenti. 9. Rassegna Quando la rappresentanza dell ANCR è in formazione e viene passata in rassegna da parte dell autorità assume la posizione di Attenti, mentre il capo rappresentanza saluta militarmente. L Autorità sarà accompagnata dal Comandante di FF. AA. più alto in grado e dal socio ANCR più elevato in carica, eccezion fatta per quando la rappresentanza ANCR è schierata assieme a reparti in servizio. 10 Allestimento Tutta la zona interessata dalla manifestazione deve essere adeguatamente preparata in tempo utile, sia sotto l aspetto dell agibilità, sia sotto l aspetto coreografico, con il supporto e l ausilio dell Amministrazione comunale. In tale contesto si può richiedere anche la collaborazione della gente che abita nella zona interessata, affinché esponga bandiere e vessilli attinenti ed inneggianti all evento.

10 Capitolo III ONORI AI CADUTI E ONORI FUNEBRI 1. Generalità Si possono rendere gli onori ai Caduti di qualsiasi circostanza, depositando una corona di alloro alla base di monumenti, cippi, steli, mausolei o presso cimiteri civili o militari. Il corteo arriva davanti al sito e si dispone a U in base allo spazio esistente e secondo modalità prestabilite. Le fasi della cerimonia vengono scandite da un cerimoniere incaricato. La corona può essere portata da militari in servizio nelle FF. AA. o in congedo, i quali indossano il basco/berretto e i guanti bianchi. E auspicabile la presenza di un trombettiere, per gli squilli di tromba all inizio e alla fine, e per suonare il Silenzio durante la resa degli onori da parte delle Autorità presenti. Allo squillo, preceduto dal comando Onore ai Caduti da parte del cerimoniere, le Autorità più rappresentative, l esponente governativo più elevato (Prefetto o Questore, Presidente della Provincia, Sindaco, Comandante militare più elevato in grado, esponente ANCR gerarchicamente più elevato e Presidente di Sezione), si staccano dalla posizione primaria e si avvicinano alla corona già depositata, la toccano con una mano ed assumono la posizione di Attenti per circa un minuto, mentre il trombettiere suona il Silenzio. Contestualmente i militari ed i soci ANCR in divisa salutano militarmente portando la mano destra alla visiera del berretto o al basco. Terminato il suono del Silenzio, le autorità che hanno reso gli onori rientrano nella posizione di partenza. Il suono del Silenzio può essere sostituito o seguito dalla Leggenda del Piave. Il trombettiere può essere sostituito da una registrazione sonora. 2. Alzabandiera L alzabandiera deve avvenire quando i reparti, le autorità e i partecipanti si sono messi in posizione e tutti sono rivolti verso il pennone. Al primo squillo di tromba o all ordine Alzabandiera dato a voce alta dal cerimoniere, tutti assumono la posizione di attenti ed osservano l assoluto silenzio. Dopo il terzo squillo il trombettiere inizia l Inno di Mameli ed a questo punto l addetto (Socio ANCR o militare della FF. AA.) innalza lentamente la Bandiera. Tutti i militari ed i soci ANCR in divisa salutano militarmente portando la mano destra alla visiera del berretto o al basco restando in tale posizione per tutta la durata dell Inno. Se sono presenti Reparti armati o rappresentanza, salutano soltanto il Comandante ed il caposquadra della rappresentanza, dopo che questi ha dato l attenti alla squadra. 3. Onori funebri Per una giusta e consolidata consuetudine, si rendono gli onori ai Soci ANCR defunti, solo con il permesso o a richiesta dei familiari. La Sezione alla quale il defunto era iscritto partecipa alla funzione con la Bandiera sociale, alla quale viene applicato il nastro nero, in segno di lutto. La Bandiera è portata dall Alfiere ed è affiancata dal Presidente di Sezione o da chi ne fa le veci. Accompagnata la Bandiera sull Altare, il Presidente della Sezione può rientrare nel gruppo della Rappresentanza ANCR, prendendo posto in prima fila. Tale procedura viene ripetuta in senso inverso al termine della funzione. Per i defunti non iscritti, non si interviene con Bandiera sociale ed i soci sono liberi di partecipare al rito funebre, sia in divisa che in abito civile. La rappresentanza militare può rendere gli onori in formazione, il cui numero deve essere proporzionato al grado militare o carica sociale rivestiti dal defunto, in analogia alla rappresentanza della FF. AA. in servizio. Il decesso di un socio effettivo deve essere sempre comunicato alla Federazione Provinciale per la cancellazione dai ruoli e la pubblicazione sul periodico La nostra Fede.

11 4. Familiari e Orazioni funebre Al termine della SS. Messa il Presidente di Sezione e/o altri possono fare l orazione funebre ed a seguire lo stesso o altri leggono La Preghiera del Combattenti e Reduci, evitando di utilizzare l ambone di lettura del Vangelo. Premesso che in una Chiesa cattolica l area del celebrante è riservata alle autorità ecclesiastiche, i primi banchi a destra della navata centrale (guardando l altare) devono essere riservati ai familiari, mentre quelli di sinistra alle Autorità. Le condoglianze vengono espresse ai familiari del defunto, al termine del rito in chiesa e prima che il feretro venga prelevato. Eventuali interventi da parte di rappresentanti ANCR devono essere fatti in concomitanza di quelli dei familiari, prima o dopo a seconda del desiderio e con il permesso degli stessi. Tali interventi devono essere brevi e pronunziati possibilmente, da un pulpito diverso da quello del celebrante, con il quale deve essere preventivamente concordata la sequenza.

12 Capitolo IV CORTEI 1. Composizione Il Corteo è composto da tutte le persone invitate e dai mezzi ad esse collegate, che convergono nell area, predisposta come punto di ritrovo o di partenza (ammassamento termine militare). Sul posto deve trovarsi il responsabile, incaricato di mettere in ordine le componenti del corteo, (persona ben istruita). Il corteo viene aperto da una staffetta di carabinieri o polizia o vigili urbani, con lo scopo della viabilità e della sicurezza. Seguono nell ordine (con un margine di distacco di almeno tre metri): La Banda musicale (o fanfara); Le Bandiere sociali ed i labari delle associazioni, secondo l ordine previsto dalla normativa (Capitolo VI punto 8); I Gonfaloni dei Comuni, dando la precedenza a quelli decorati (Capitolo II punto 8). A fianco del Gonfalone portato dall Alfiere (un agente della polizia locale) può prendere posto il Sindaco o persona da lui delegata. Il Gonfalone può avere, oltre all Alfiere, uno o due altri agenti di polizia locale come scorta d onore; Corona di alloro (quando ne è prevista la deposizione); Le Autorità in ordine di importanza o precedenza e coloro che rivestono una carica sociale nonché altre persone di riguardo. Le precedenze sono riferite all incarico per le autorità civili e militari. Per gli altri militari in servizio ed in congedo vale il grado militare, tenendo presente che colui che è in servizio precede soltanto il parigrado in congedo e quelli di grado inferiore; Tutti i Soci ANCR in divisa sociale ed a seguire tutti gli altri. Quando il numero dei soci è consistente nelle diverse compagini, possono essere formati gruppi diversi, seguendo il seguente ordine: - Soci effettivi, Famigliari e Simpatizzanti in divisa sociale; - Volontari dei nuclei di Protezione Civile. A seguire tutti gli altri che non sono in divisa. 2. Autorità locali Il sindaco, il Presidente della sezione ed il comandante (la stazione dei carabinieri, della guarda di finanza, polizia o altra FF. AA.) locali devono stare assieme o vicino alle principali Autorità sia perché sono i padroni di casa sia per questione di riguardo, nonché per dare assistenza informativa alle autorità stesse. 3. Servizio d accoglienza Il presidente della Sezione deve posizionarsi nel punto più adatto sotto l aspetto logistico e ricevere le Autorità accompagnandole (o facendole accompagnare) al punto prestabilito il Presidente deve essere affiancato dai Consiglieri sezionali, preposti a collaborare nell accompagnamento delle autorità ed a coordinare l afflusso dei partecipanti. Il Presidente della Sezione deve ricevere la massima Autorità (o le massime autorità) invitata assieme; - Al Sindaco; - Al Comandante più elevato in grado presente; - Al responsabile dell Associazione più elevato in carica presente. La massima Autorità arriva, solitamente, quando sono già presenti gli invitati e le diverse componenti. La stessa Autorità viene quindi accompagnata nel punto previsto (palco o altro) dagli stessi che lo hanno accolto.

13 4. Inizio della cerimonia La cerimonia deve avere inizio poco dopo l arrivo della massima Autorità, se questa ritarda, deve essere contattata al fine di considerare l entità del ritardo e dare inizio alla cerimonia, eventualmente senza la sua presenza. 5. Autorità rappresentate Le Autorità che non possono intervenire talvolta danno in carica ad altri di rappresentarli. In tal caso a detti rappresentanti spetta il posto che sarebbe spettato al titolare, a condizioni che rivestano un grado (o carica) di livello immediatamente inferiore a quello del titolare. 6. Spiegamento del corteo Il corteo deve essere formato con il massimo ordine possibile, per evitare che dia l impressione di un semplice assembramento, pregiudicando il rispetto e l onore che si debbono ai vessilli, talvolta decorati al valore, che rappresentano istituzioni ovvero entità locali. Per curare l ordine è necessaria la presenza di soci appositamente incaricati che seguono il fianco del corteo, evitando l intrusione di persone estranee nelle diverse compagini. Il corteo procede in file parallele composte in relazione al numero dei partecipanti e del luogo da un minimo di quattro ad un massimo di nove.

14 Capitolo V RADUNI 1. Generalità Per raduno s intende la partecipazione ad un evento della sezione di tutta l area geografica interessata, con Bandiera sociale e Striscioni identificativi. non sono raduni le manifestazioni senza tali elementi e senza che i responsabili abbiano rivolto l invito in tale senso a tutte le sezioni di competenza. 2. Tipologia I Raduni possono essere: Nazionali (con la partecipazione di tutte le sezioni sparse sul territorio nazionale ed estero); Interregionali (più regioni confinanti tra loro); Interprovinciali (più provincie della stessa regione); Provinciali (limitatamente al territorio provinciale); Intersezionali (sezioni della stessa zona). Ai Raduni intersezionali possono essere invitate sezioni di una qualsiasi area geografica che abbiano un motivo connesso all evento. I Raduni Nazionali, Interregionali e Regionali vengono identificati con numeri romani. I Raduni Provinciali prendono il numero progressivo arabo. 3. Ammassamento e sfilata L ammassamento per la sfilata viene predisposto in spazi adeguati ed idonei, in relazione all entità dell evento ed al numero dei partecipanti previsto. L ordine di sfilata dei diversi raduni riflette quello dei Raduni nazionali, per i quali la Presidenza Nazionale dà specifiche direttive legate anche a situazioni contingenti. In linea di massima, l entità che sfila per prima è quella che nel precedente analogo raduno aveva sfilato per ultima, mentre per ultima sfila l entità ospitante. Eccezion fatta per i Raduni Nazionali, il cui ordine viene di volta in volta stabilito dal Comitato Organizzatore, negli altri Raduni si segue l ordine alfabetico riferito alle rappresentanze su base geografica. All interno delle rappresentanze, quando lo consigliano ragioni logistiche ed ambientali, si può soprassedere all ordine alfabetico e le sezioni si posizionano secondo l ordine di arrivo. La sezione capoluogo precede, in ambito provinciale, tutte le altre e deve essere riservato ad essa lo spazio necessario. 4. Ordine di sfilamento L ordine di posizionamento e sfilamento riflette le entità rappresentate ed ognuna è preceduta dallo striscione identificativo. Dietro il rispettivo striscione ed a non meno di cinque metri, si posizionano le rappresentanze. a. Rappresentanza regionale: - In prima posizione lo striscione della Federazione Provinciale della regione ospitante; - In seconda posizione le Bandiere sociali (labari) ed eventuale Gonfalone della regione; - In terza posizione il Presidente provinciale della provincia ospitante con alla sua destra il delegato di zona addetto alla organizzazione dell evento; - A seguire le rappresentanze provinciali.

15 b. Rappresentanza provinciale: - In prima posizione la Bandiera (labaro) della provincia; - In seconda posizione il Presidente provinciale con alla sua destra il delegato di zona dove si svolge l evento; - A seguire le rappresentanze sezionali. c. Rappresentanza sezionale: - In prima posizione la Bandiera sociale; - In seconda posizione il Presidente con alla sua destra il Vice Presidente (più anziano, od ove nominato il Presidente onorario); - In terza posizione i Soci ANCR effettivi ed in divisa; - A seguire tutti gli altri partecipanti. 5. Autorità e rappresentanze esterne Ai Presidenti Provinciali, ai delegati di zona, ai Presidenti di Sezione ed ai Presidenti Onorari si uniscono il sindaco e i militari in divisa (non inquadrati, di qualsiasi arma o corpo e qualsiasi grado). 6. Gonfaloni degli Enti locali I Gonfaloni dei comuni precedono la Bandiera sezionale. 7. Palco Il palco o pedana sono estremamente necessari nel quadro di manifestazioni, perché posti nel punto più favorevole. Al palco deve essere addetto un socio che permetta l accesso soltanto alle persone previste e che riservi la prima fila alle maggiori autorità. Davanti al palco prendono posto: - 2 militari; - 2 soci della sezione in divisa; - Il gonfalone del comune (con l alfiere o alfieri); - La bandiera sociale della Sezione (con Alfiere). 8. Onori alle Autorità I capi rappresentativi (Presidente Provinciale, delegato di zona, e Presidente di Sezione) salutano militarmente le massime autorità (Ministro della Difesa, Comandante di FF. AA. E Presidente Nazionale ANCR) al passaggio davanti al palco. Soltanto in presenza del Presidente della Repubblica, le bandiere vengono abbassate davanti al palco in segno di saluto. 9. Raduni Provinciali Nei raduni Provinciali l organizzazione è complessa e, pertanto, di volta in volta viene armonizzata con le strutture e risorse disponibili. Tali raduni solitamente si svolgono di domenica (come consuetudine la terza di giugno) e vengono illustrati in modo esaustivo su La Nostra Fede. 10. Il Medagliere della Federazione Provinciale Il medagliere della Federazione è custodito presso l ufficio del Presidente Provinciale dell ANCR. Il suo impiego viene autorizzato dal Presidente. Interviene ai raduni Provinciali ed in altri

16 particolari eventi di rilievo. Quando viene impiegato è portato da un socio Alfiere e come scorta d onore, da due soci. 11. Vin d honneur e Pranzo Ufficiale Al termine delle manifestazioni è buona regola offrire un sobrio vino d onore a tutti i partecipanti evitando possibilmente locali separati. Il Presidente di Sezione deve avere l accortezza di accompagnarvi le Autorità. È buona regola, inoltre, accompagnare le massime autorità all auto quando lasciano definitivamente il luogo della manifestazione. Se è previsto il pranzo, lo stesso Presidente (o suoi delegati) deve farsi parte diligente di accompagnare (o dare precise indicazioni al riguardo) le Autorità sino al ristorante. 12. Decorazioni e Onorificenze I nastrini delle decorazioni e delle onorificenze possono essere sempre portati (sopra il taschino sinistro della giacca) sull uniforme sociale. Le insegne, invece, possono essere portate (sempre sopra il taschino sinistro della giacca) soltanto nei casi previsti dalla normativa (per il periodo della cerimonia) e cioè; - Festa della Repubblica Italiana; - Festa della Federazione Provinciale; - Altre circostanze in cui si svolgono particolari cerimonie, su direttive del responsabile dell organizzazione o Comandante militare (esempio: inaugurazione di Monumento). Per ogni tipo di decorazione e onorificenza (insegne e nastrini) si porta soltanto quella di grado più elevato. L uso delle insegne è alternativo a quello dei nastrini. 13. Autorità di Pubblica Sicurezza Quando una manifestazione si svolge all esterno ed impegna un luogo pubblico o aperto al pubblico, con pregiudizio della viabilità e della sicurezza stradale, è necessaria un ordinanza del Sindaco e l intervento della Polizia locale ovvero di appartenenti alle Forze di Polizia Ordinaria. Inoltre è prevista la segnalazione al Questore, ai sensi dell art. 18 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

17 Capitolo VI COMITATI ED INVITI 1. Comitato Organizzativo o esecutivo Quando si promuovono manifestazioni artistiche, culturali, sociali, ricreative ed altre, il Consiglio sezionale deve costituire il Comitato Organizzatore, generalmente presieduto dal Presidente di Sezione. Tale comitato ha il compito di programmare e gestire la manifestazione. Il comitato può nominare un segretario per la gestione dei fondi. Il comitato è costituito, oltre che dal Presidente della Sezione, da soci della stessa e possibilmente da rappresentante del Comune. In occasione di raduni provinciali nel Comitato può essere inserito il delegato di zona. 2. Comitato d Onore Viene compilato dal Comitato organizzatore e vi vengono inserite le Autorità e Personalità nazionali e locali, secondo l ordine delle precedenze. Prima dell inserimento in elenco, si deve richiedere il loro consenso (per iscritto o per le vie brevi attraverso le segreterie). Ad avvenuta compilazione dell elenco, deve essere poi inviato (con congruo anticipo) alle stesse il biglietto d invito assieme alla locandina dell evento, sulla quale deve essere riportato lo stesso Comitato. Il Comitato d Onore non è obbligatorio e viene costituito in occasione di grandi manifestazioni. E opportuno che il biglietto d invito alle massime autorità venga portato dal Presidente del Comitato Organizzatore o dal Presidente di Sezione (qualora quest ultimo non presiede il comitato stesso). 3. Inviti Gli inviti devono essere fatti a nome (non è indispensabile che siano firmati) di: Presidente di Sezione se si tratta di una manifestazione autonoma che non ha coinvolto l Amministrazione Comunale o altri Enti; Sindaco e Presidente di Sezione quando l evento vede partecipe in qualche modo l Amministrazione Comunale; Sindaco, Presidente di Sezione e responsabile sopra-ordinato ANCR (Delegato di Zona, quando l evento interessa l area geografica). Quanto precede vale anche nel caso di manifestazioni artistiche e varie. L invito può assumere anche la forma di locandina, nella quale riportare l intervento del Presidente della Sezione e del Sindaco. All invito può essere aggiunto un biglietto di invito a pranzo (o cena) con precise indicazioni su orario e località. Per pranzo s intende quello comunemente inteso e non secondo il cerimoniale ufficiale che indica il pranzo come seconda colazione e la cena come pranzo. 4. Locandina La locandina è un manifestino che contiene notizie illustrative dell evento. La composizione, raffigurazione e dimensione è libera, ma in linea di massima contiene sinteticamente: Cenni sulla località in cui si svolge; Cenni sull evento; Intervento (o saluto) del Sindaco; Intervento (o saluto) del Presidente di Sezione; Intervento (o saluto) del Presidente Provinciale; Interventi eventuali (poco frequenti) di altre autorità; Comitato organizzatore.

18 Tale locandina viene allegata al biglietto d invito e può essere distribuita nei locali pubblici ed alla popolazione per comunicare l evento. 5. Manifesti I manifesti (soggetti a Tassa Comunale) si possono realizzare in formato diverso e in linea di massima devono personalizzare l evento con una immagine di fondo, riportando (dall alto verso il basso): I loghi o stemmi araldici delle Istituzioni interessate; Intestazione ANCR e della Sezione che organizza a manifestazione; Titolo e data della manifestazione; Programma dettagliato. 6. Patrocinio Per l utilizzo di stemmi, loghi, ecc. di Istituzioni e organi statali e locali, è necessaria l autorizzazione da parte degli stessi, che deve essere richiesta preventivamente, per iscritto. 7. Speaker In tutte le manifestazioni è necessario uno speaker adeguatamente preparato, con buona pronuncia e facilità di parola, con il compito di coordinare le diverse fasi della manifestazione. Tale esigenza è indispensabile in occasione di raduni. Lo speaker deve essere posizionato in modo ideale, per avere la più ampia panoramica del teatro dell evento e degli strumenti necessari (pedana, microfono, ecc.) 8. Ordine di precedenza fra i sodalizi invitati a partecipare alle cerimonie militari Ultimo aggiornamento di Difesa Gabinetto protocollo n / del Gruppo Decorati Ordine Militare D Italia 2. Gruppo Medaglie D oro Al Valor Militare 3. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) 4. Associazione Nazionale Ciechi di Guerra (A.I.C.G.) 5. Istituto del Nastro Azzurro 6. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.) 7. Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto 8. Associazione Nazionale Volontari di Guerra (A.N.V.G.) 9. Associazione Nazionale Combattenti Guerra di Liberazione Inquadrati nei Reparti Regolari delle Forze Armate 10. Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) 11. Associazione Nazionale Partigiani d Italia (A.N.P.I.) 12. Federazione Italiana Volontari della Libertà (F.I.V.L.) 13. Federazione Italiana Associazioni Partigiane (F.I.A.P.)

19 14. Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (A.N.V.R.G.) 15. Federazione Italiana dei Combattenti Alleati (F.I.D.C.A.) 16. Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.I.) 17. Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra (A.N.F.C.D.G.) 18. Associazione Nazionale Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria (A.N.F.I.M.) 19. Associazione Italiana Combattenti Interalleati (A.I.C.I.) 20. Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (U.N.I.R.R.) 21. Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'arma (ASSOARMA) 22. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'italia (U.N.U.C.I.) 23. Associazione Nazionale del Fante (A.N.F.) 24. Associazione Nazionale Marinai d Italia (A.N.M.I.) 25. Associazione Arma Aeronautica (A.A.A.) 26. Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) 27. Associazione Nazionale Finanzieri d'italia (A.N.F.I.) 28. Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna (A.N.G.S.) 29. Associazione Nazionale Bersaglieri d'italia (A.N.B.) 30. Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) 31. Associazione Nazionale Carristi d Italia (A.N.C.I.) 32. Associazione Nazionale Paracadutisti d Italia (A.N. P. d'i.) 33. Associazione Lagunari e Truppe Anfibie (A.L.T.A.) 34. Associazione Nazionale Arma Cavalleria (A.N.A.C.) 35. Associazione Nazionale Artiglieri d Italia (A. N. Art. I.) 36. Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'italia (A.N.G.E.T.) 37. Associazione Nazionale Aviazione Esercito (A.N.A.E.) 38. Associazione Nazionale Autieri d Italia (A.N.A.I.) 39. Associazione Nazionale Commissariato Militare 40. Associazione Nazionale Amministrazione Militare (A.N.AM.MI) 41. Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici Esercito (A.N.U.T.E.I.) 42. Associazione Nazionale Cappellani Militari d Italia (ANCMI) 43. Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana (A.N.S.M.I.) 44. Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo (ANUPSA)

20 45. Associazione Nazionale Ufficiali Marina Provenienti dal Servizio Effettivo (ANUMPSE) 46. Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (A.N.U.A.) 47. Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'aeronautica (A.N.F.C.M.A.) 48. Associazione Nazionale Sottufficiali d Italia (ANSI) 49. Unione Nazionale Sottufficiali Italiani in Congedo (UNISCO) 50. Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.) 51. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (A.N.V.V.F.) 52. Associazione Forestali in Congedo d'italia (A.N.F.I.C.) 53. Istituto Nazionale per la Guardia d'onore alle Reali Tombe del Pantheon (I.N.G.O.R.T.P.)

21 Capitolo VII RIUNIONI 1. Riunioni conviviali Nelle riunioni conviviali ufficiali, alle Autorità viene riservato un tavolo posto nella posizione ideale in modo che possa essere il più visibile possibile da parte di tutti. Al tavolo prendono posto le principali autorità, iniziando dal centro verso i lati. Al centro siede il Sindaco, il Presidente di Sezione, il Comandante di FF. AA. Più elevato in grado, il rappresentante ANCR più elevato in carica ed a seguire altre autorità o persone di riguardo. Spazio permettendo, è buona regola dare posto a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed altri rappresentanti ANCR presenti. In presenza di Autorità più elevate, saranno loro riservati posti al centro, vicino al Sindaco ed al Presidente di Sezione. E molto gradito il menù personalizzato. L apertura della riunione conviviale (pranzo, cena od altro) viene annunciata (possibilmente con microfono) dal Presidente della Sezione, dopo aver brevemente presentato le autorità ospiti e le altre persone presenti allo stesso tavolo, quando tutti i commensali hanno preso posto. 2. Consegna di targhe, attestati e premi Nel corso delle riunioni conviviali, la consegna di targhe, attestati, premi ed altro viene svolta durante o dopo il pranzo, a seconda della durata di esso. Se tale fase non richiede molto tempo è opportuno collocarla a metà, altrimenti è meglio alla fine. In tale contesto è opportuno sentire anche eventuali esigenze da parte delle autorità stesse, che devono essere messe al corrente di tale incombenza. Il Presidente di Sezione stabilisce se la consegna avviene per mano: Del Presidente stesso; Di una sola Autorità; Delle diverse Autorità. Quest ultima soluzione è quella più opportuna, a condizione che non richieda un notevole lasso di tempo. Le singole premiazioni vengono precedute dalla presentazione da parte del Presidente di Sezione o persona da lui delegata. 3. Interventi Prima dell eventuale consegna di targhe, attestati, ecc, di cui al precedente punto 2, è opportuno che il Presidente di Sezione inviti le Autorità a fare un intervento per porgere un saluto alle persone convenute ed un breve cenno sulla ricorrenza. Il primo intervento lo fa il Presidente della Sezione, seguito in ordine decrescente dalle Autorità. In presenza di più Autorità della stessa Istituzione, è opportuno che prende la parola quello più elevato in grado o in carica. Lo spazio temporale per gli interventi deve essere scelto con oculatezza e deve essere libero da altre operazioni contingenti. 4. Lotterie E opportuno che le lotterie o simili vengano svolte al termine del pranzo, evitando che si prolunghino per un tempo eccessivo. 5. Collocazione della Autorità in cattedra o in teatro In occasione di convegni, congressi, ecc., è necessario nominare un Moderatore che gestisca le fasi della manifestazione e che regoli l intervento dei Relatori. Mentre il Moderatore si pone fuori (se esiste un leggio a parte) o a lato della cattedra, i Relatori vi prendono posto, assieme all organizzatore della manifestazione. L ordine di collocazione è sempre in base all importanza del

22 relatore, dal centro verso i due lati. L ordine degli interventi segue quello prestabilito e solitamente riportato su una locandina inviata con l invito. 6. Assegnazione dei posti Per l assegnazione dei posti occorre anzitutto predisporre una pianta della sala. Redatto un elenco della autorità invitate e che hanno dato conferma, si passa all assegnazione dei posti secondo l ordine di precedenza. Sulla piantina si scrive il cognome dell invitato in corrispondenza di ciascuno dei posti raffigurati. L ospite o invitato più importante avrà il posto n 1 e così via gli altri. Preliminarmente devono essere contrassegnati tutti i posti funzionali che hanno una collocazione predeterminata (piazzamenti particolari). Si contrassegnano, inoltre, alcuni posti di riserva per far fronte ad imprevisti (accorgimenti di flessibilità). 7. Disposizione della cattedra Sul lato sinistro della cattedra o tavolo dei relatori (guardando dalla platea) deve essere posta la Bandiera sociale, senza l Alfiere. Si possono aggiungere anche la Bandiera europea e quella della Regione, avendo cura che quella Italiana venga posta al centro tra le altre due. All estremo lato destro o sinistro si mette il moderatore, che oltre a gestire la manifestazione dà direttive al fotografo ed all addetto agli apparati fonici e di registrazione. Davanti al leggio è in stile mettere una targa che riporta il titolo della manifestazione. Sulla parete della cattedra alle spalle dei relatori, va posto in alto in modo che sia bene in vista lo striscione della Sezione (o della Federazione Provinciale). 8. Servizio di accoglienza Il Presidente di Sezione riceve le autorità e le persone di riguardo all ingresso, disponendo l accompagnamento ai posti assegnati. Il Presidente attende, infine, l Autorità più elevata e l accompagna personalmente al posto riservato. Per il servizio di accoglienza si avvale di propri collaboratori e collaboratrici, possibilmente dotati di un cartellino pensile posto all altezza del taschino sinistro della giacca, riportando la scritta SERVIZIO DI ACCOGLIENZA sotto l intestazione della Sezione. E quanto mai opportuno che tale servizio venga per lo più affidato a delle signore, le quali sono generalmente preparate e adatte per tale compito e danno un tocco di eleganza alla manifestazione stessa.

23 Capitolo VIII ORDINE DELLE PRECEDENZE 1. Generalità La materia è regolata dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006, con le modifiche apportate dal Decreto del 16 aprile L ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell ambito di una cerimonia pubblica, con ciò determinando il rango protocollare spettando a ciascuna di esse. 2. Categorie Le cariche pubbliche vengono suddivise in 7 categorie e nell ambito di ciascuna di esse viene fissato l ordine di successione. Stante la complessità e la moltitudine delle cariche pubbliche (circa160) si rinvia ai Decreti sopra citati. 3. Ordine territoriale di precedenza Le Autorità di cui al punto 2 vengono raggruppate in cinque categorie, nell ambito dell Ordine territoriale di precedenza ed in tale contesto si citano soltanto quelle più conosciute: Categoria A: Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale, Membri del Parlamento, Sindaco, Prefetto, Presidente della Provincia, Presidente della Corte d Appello, Vescovo, ecc. In tale categoria rientrano le massime Autorità dello Stato, Capi di Stato Maggiore delle FF. AA., Comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Capo della Polizia, Presidente Nazionale ANCR e Presidenti Nazionali delle Associazioni Combattentistiche e d Arma. Categoria B: Ambasciatori, Vice Presidenti delle Giunte regionali, Vice Presidenti dei Consigli regionali, Vice Ministri, Parlamentari, Premi nobel, Assessori regionali, Procuratore generale della Repubblica, Rettore dell Università, Presidente del TAR, Presidente di sezione regionale della Corte dei Conti, Presidente del Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio Provinciale, Generali di Corpo d Armata o cariche statali equiparate ecc. In tale categoria rientrano: Comandanti interregionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e cariche equipollenti. Categoria C: Decorati di Medaglia d oro al V. M. e V. C., Consiglieri regionali, Presidenti Provinciali ANCR, Procuratore regionale della Corte dei Conti, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Questore, Generali di Divisione e Cariche Statali aventi qualifiche corrispondenti, ecc; in tale categoria rientrano: i Comandante Regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e gli Ispettori Regionali (o cariche equipollenti) delle Associazioni Combattentistiche, d Arma ed equiparati di altri Corpi o Istituzioni. Categoria D: Consoli onorari, Presidente Comunità Montane, Direttore di Delegazione della Banca d Italia, Preside di Facoltà universitaria, Vice Sindaco, Vice Presidente del Consiglio Comunale, Vice Presidente del Consiglio provinciale, Assessori comunali, Assessori provinciali, Difensore civico, Segretario generale del Comune, Generali di Brigata e cariche statali aventi qualifica corrispondente, ecc. In tale categoria rientrano: i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, Coordinatori Provinciali (o cariche equiparate) della Associazioni Combattentistiche, d Arma ed equiparati degli altri Corpi o Istituti.

24 Categoria E: Direttori Generali ALS, Consiglieri comunali, Consiglieri provinciali, Professori ordinari di Università, Segretari comunali, Colonnelli e Cariche statali aventi qualifica combattentistiche, d Arma ed equiparati degli altri Corpi o Istituzioni. 4. Ordine di Precedenza tra Regioni, Province e Comuni In ambito Nazionale la precedenza è data dall ordine alfabetico, eccezion fatta per Roma e per i Comuni capoluogo di Regione e di Provincia. In ambito locale l ordine è il seguente: Presidente della Regione; Presidente del Consiglio Regionale; Sindaco; Presidente della Provincia; Presidenti di regione e di Consigli Regionali di altre Regioni; Presidente del Consiglio comunale; Presidente del Consiglio provinciale; A seguire i Presidenti di altre Provincie, di altri Consigli Provinciali, i Sindaci di altri Comuni. 5. Autorità civili destinatarie di onori militari Nelle occasioni ufficiali gli onori militari sono resi alle seguenti cariche civili: Presidente della Repubblica; Presidenti delle due Camere; Presidente del Consiglio dei Ministri; Presidente della Corte Costituzionale; Presidenti emeriti della Repubblica; Ministro della Difesa; Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati; Sottosegretari di Stato alla Difesa; Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati, 6. Simboli destinatari di onori militari Gli onori militari sono tributati, nelle modalità prescritte, ai seguenti simboli: Milite Ignoto; Caduti; Bandiera di guerra; Bandiera d Istituto; Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d oro al Valor militare. 7. Ordine Generale delle Bandiere e dei Gonfaloni L ordine di precedenza delle Bandiere e dei Gonfaloni è il seguente, tenendo presente che l ordine di accesso è inverso, mentre quello di uscita è proprio: - Bandiere di Guerra (concesse dal Presidente della Repubblica); - Bandiere nazionali decorate al V. M. e V. C. (oro, argento e bronzo); - Bandiere nazionali; - Gonfaloni decorati al V. M. e V. C. (oro, argento e bronzo); - Medaglieri e Labari di Associazioni decorati di medaglia al V. M. e V. C.; - Gonfaloni di regioni, province e comuni; - Insegne di Associazioni.

25 8. Ordine dei reparti Per lo schieramento dei reparti si segue il seguente ordine: - Esercito Italiano; - Marina Militare; - Aeronautica Militare; - Arma dei Carabinieri; - Corpo della Guardia di Finanza; - Polizia di Stato; - Polizia Penitenziaria; - Corpo Forestale dello Stato. 9. Ordini cavallereschi ed altre onorificenze Gli ordini cavallereschi nazionali sono, in ordine di precedenza: L Ordine al Merito della Repubblica Italiana; L Ordine Militare d Italia; L Ordine della Stella della Solidarietà Italiana; L Ordine al Merito del Lavoro; L Ordine di Vittorio Veneto. Ai predetti si aggiungono le decorazioni al Valor Militare, la Stella al Merito del Lavoro, le ricompense al Valor civile ed altre. 10. Uso della Bandiera nazionale Le modalità di esposizione e d uso delle Bandiere sono regolate dalla legge 5 febbraio 1998, n 22 e dal regolamento di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n 121 (vedi annessi). Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la Bandiera nazionale, quella europea e quella dell ente territoriale.

26 Capitolo IX RAPPORTI E RELAZIONI 1. Presentazioni Il Presidente di Sezione ha il dovere per una questione di etica, rispetto e di collaborazione presentarsi al Presidente della Federazione Provinciale territorialmente compente, qualche giorno dopo la sua elezione o dell assunzione di comando da parte di questi ultimi. Nella circostanza illustra l attività svolta e la programmazione futura. Analogamente fa il Presidente Provinciale nei confronti del Presidente Nazionale. 2. Visite di cortesia E buona regola che il Presidente di Sezione faccia visita al Comandante la Stazione carabinieri, saltuariamente ed in occasione dell approssimarsi di particolari ricorrenze. Le stesse visite possono essere fatte alla Sezione (ove ha sede propria) da parte dei predetti Comandanti di stazione ed anche da quelli di FF. AA. di grado più elevato. 3. Rapporti Il Presidente di Sezione cura i rapporti e le relazioni con il comune, i comandi Militari vari (ove esistono sul proprio territorio). Il Delegato di zona mantiene i rapporti con gli assessori comunali della propria zona per le organizzazioni dei vari eventi nella zona di proprio interesse e di protezione civile. Gli altri soci o socie che rivestono cariche sociali, non hanno compiti formali se non quelli di curare l organizzazione di eventi programmati secondo le direttive impartite. 4. Relazioni Il Presidente di Sezione mantiene le relazioni con i Presidenti o Capi Gruppo delle altre Associazioni Combattentistiche e d Arma, e di volontariato in genere, partecipando o delegando alle cerimonie da loro svolte. Il Presidente di Sezione che organizza un evento invita i Presidenti di Sezione o Gruppo delle altre Associazioni Combattentistiche e d Arma che hanno sede nell ambito del territorio di competenza, con o senza Bandiera o Labaro a seconda delle circostanze. Per la partecipazione alle cerimonie svolte dalle Associazioni di volontariato non è consigliato portare la Bandiera o il Labaro. 5. Organizzazione di manifestazioni fuori territorio di competenza Le Sezioni hanno un territorio di competenza in cui hanno la potestà di operare. Il Presidente di Sezione che intende partecipare ad una manifestazione fuori territorio, organizzata o non dal competente Presidente, deve darne notizia al medesimo, per le vie brevi. Il Presidente di Sezione che intende organizzare o dare supporto ad una manifestazione fuori territorio, deve concordarla con il Presidente della Sezione di competenza, operando di comune accordo e con la massima collaborazione. Se il Presidente ospitante non condivide le finalità della manifestazione, deve darne notizia al Presidente Provinciale per un opportuna valutazione dell iniziativa e per un eventuale autorizzazione al riguardo.

27 Capitolo X INAUGURAZIONI 1. Edificazione di Monumenti e similari Le iniziative per l edificazione di monumenti, stele, cippi, targhe, ecc. trovano l apprezzamento della Federazione Provinciale ANCR, il Presidente di Sezione che prende l iniziativa inoltrando formale richiesta all Amministrazione Comunale deve informarne subito: La Federazione Provinciale (cui compete informare la Presidenza Nazionale), trasmettendo copia del progetto dell opera da realizzare, la delibera dell Amministrazione Comunale e l onere di spesa con l indicazione degli Enti o privati che se ne fanno carico. Il Comando Militare presente sul territorio. L inaugurazione deve essere concordata con la Presidenza Provinciale. Per le modalità vale quanto esposto al Capitolo III. Nella circostanza è auspicabile un raduno di adeguato livello. 2. Inaugurazione o Intitolazione di Caserme L organizzazione di tali cerimonie o similari sono di esclusiva competenza delle FF. AA. In servizio. I Presidenti di Sezione ANCR sono tenuti a fornire il massimo supporto e di intervenire con Bandiera sociale con il maggior numero possibile di soci, in uniforme sociale. 3. Etica e professionalità Il Presidente di Sezione deve essere consapevole che le FF. AA. In servizio hanno la prevalenza nei confronti di quella in congedo e non può organizzare autonomamente cerimonie o manifestazioni all insaputa o senza prendere i necessari contatti con la FF. AA. e il Comandante la stazione carabinieri competente per territorio. Quando il Presidente di Sezione non trova la dovuta collaborazione o il sostegno da parte di quest ultimi deve rivolgersi al delegato di zona, che è il naturale interlocutore di Enti. Il Presidente di Sezione deve bandire ogni forma di prevaricazione e di esibizionismo, mantenendo una condotta lineare e rispettosa. Il fatto di non essere più militari non significa abiurare la disciplina militare, in quanto facente parte di una Associazione Combattentistica bisogna sempre e comunque tenere un atteggiamento consono, con quanto dettato dal regolamento di disciplina.

28 Capitolo XI MANIFESTAZIONI ALL ESTERO ED ALTRE 1. Manifestazioni all estero Le manifestazioni all estero da parte di rappresentative ANCR in divisa sociale ed anche in borghese, se sono in forma ufficiale, devono essere autorizzate dalla Presidenza Nazionale. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata tramite il Presidente Provinciale, che deve esprimere motivato parere. 2. Manifestazioni addestrative Nelle manifestazioni addestrative, isolate o assieme alle rappresentanze delle FF. AA. O Corpi Armati dello Stato, i soci ANCR possono indossare la tuta mimetica di tipo militare e le buffetterie come gli altri, ma senza le stellette. 3. Uso della divisa La divisa sociale può essere indossata soltanto dai soci ANCR regolarmente iscritti. Gli appartenenti alle FF. AA. (Esercito Marina Aeronautica Carabinieri) possono indossare la divisa ordinaria nelle manifestazioni militari o di tipo militare, previa autorizzazione (di volta in volta) del competente Comando militare.

29 A N N E S S I

30 Annesso n 1 Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'unione europea" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 Art La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'italia all'unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari. 2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n Art La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività: a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito; b) i Ministeri; c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi; d) gli uffici giudiziari; e) le scuole e le università statali. 2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. 3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo. Art Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

31 Art A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno Art All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

32 il Regolamento che disciplina l'uso delle bandiere (D.P.R , n.121) Annesso n 2 Tricolore e bandiera dell'ue a norma di legge. Con un regolamento, emanato ai sensi della legge n. 22 del 1998, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2000, sono definiti tempi, modalità e spazi di esposizione del vessillo ufficiale della Repubblica italiana. Nessuna differenza formale, precisa il testo, tra il simbolo italiano e la bandiera azzurra dell'unione europea: le nuove regole, infatti, si applicano anche alla bandiera della Ue. Con un imperativo, però, per quanto concerne i tempi: nelle cerimonie ufficiali deve per prima essere alzata la bandiera italiana -che sarà anche l'ultima ad essere ammainata- e solo dopo quella europea. Definite anche le giornate festive durante le quali è doveroso innalzare, nei luoghi istituzionali, il simbolico drappo: la Festa della Repubblica, per esempio, e quella Tricolore; ma anche la Festa del patrono d'italia e delle Nazioni Unite. Ribadita la regola di tenere a mezz'asta la bandiera in segno di lutto. Il Tricolore La bandiera degli italiani. Esporlo non è un optional. Le "istruzioni per l'uso" sono leggi dello Stato: Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'unione europea". Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile N.121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici". Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 14 aprile 2006 "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche". All'alzabandiera "Fratelli d'italia" Non esistono convenzioni internazionali sull'uso della bandiera (flag etiquette), ma le disposizioni adottate da un gran numero di paesi hanno tali analogie da poter ipotizzare delle linee di comportamento comunemente accettate. In generale si identificano due diversi ambiti di esposizioni di bandiere: a livello nazionale o in occasione di eventi internazionali. In ambedue i casi è norma generalmente seguita che bandiere nazionali esposte in gruppo debbano aver stessa dimensione, essere issate ciascuna su un proprio pennone o su funi separate se fissate su yardarm. La pratica di fissare due o più bandiere alla stessa fune é considerata generalmente scorretta. La maggior parte dei paesi seguono le seguenti regole per l'esposizione della propria bandiera nazionale. La bandiera viene esposta dall'alba al tramonto, ma non in caso di tempo inclemente. L'esposizione notturna ne è consentita purché ben illuminata. La bandiera viene alzata vivacemente ed abbassata con solennità. La bandiera viene sempre usata in modo dignitoso. Non deve mai toccare il suolo né l'acqua. Non deve mai essere portata sostenuta piatta o orizzontalmente, ma sempre in alto e libera di sventolare naturalmente. Mai usata come copertura di tavoli o sedute o come qualsiasi tipo di drappeggio. Mai usata come involucro per qualsiasi oggetto da contenere, trasportare o spedire. La bandiera nazionale non può mai essere esposta in posizione inferiore ad altre rispetto alle quali deve bensì occupare la posizione privilegiata. Tutte debbono essere issate su un proprio pennone e tutti della stessa altezza. Le bandiere devono avere tutte la stessa dimensione o almeno la stessa larghezza ed essere issate tutte alla stessa altezza. Le altre bandiere nazionali devono susseguirsi in ordine alfabetico come istituito dal linguaggio locale.

33 Quando le bandiere sono due esposte accoppiate, quella nazionale occupa la posizione di sinistra rispetto all'osservatore. Lo stesso deve risultare anche qualora si usasse incrociare le aste. In una esposizione di tre bandiere in linea, quella nazionale occupa la posizione centrale. Quando sono quattro in linea, quella nazionale deve essere la prima a sinistra dell'osservatore. Quando sono cinque e oltre sarebbero da prevedere due nazionali, una per ciascuna estremità. Presso sedi di organizzazioni internazionali e in occasioni di conferenze o altri eventi, anche sportivi, internazionali, è consuetudine che le bandiere si susseguano secondo l'ordine alfabetico locale oppure di quello dell'inglese. ( ) I termini giusti su pennoni e bandiere (glossario essenziale) COME SI ESPONE Il Presidente Giorgio Napolitano. Dietro, a sinistra dell'aula, la corretta esposizione delle bandiere: a sinistra quella del Quirinale, al centro il Tricolore, a destra quella europea.

34 DOPO 206 ANNI CODIFICATI I TONI DEL NOSTRO SIMBOLO NAZIONALE: verde prato brillante ( ), bianco latte ( ) e rosso pomodoro ( ) della scala Pantone. Si consiglia per altri quesiti, di rivolgersi ai siti di seguito segnati: Dipartimento del Cerimoniale di Stato - Ufficio del cerimoniale - FAQ Dipartimento del Cerimoniale di Stato - Ufficio del cerimoniale - La Bandiera Dipartimento del Cerimoniale di Stato - Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica

35 Schemi di esposizione della bandiera italiana Quotidianamente su sedi statali Alla presenza di un ospite straniero su sedi statali Alla presenza di un ospite straniero appartenente all'unione Europea su sedi statali Alla presenza di un ospite straniero su sedi Regionali, Provinciali, Comunali Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali, Comunali In presenza di quattro pennoni su sedi Regionali, Provinciali, Comunali I = Italia; E = Europa; O = Ospite; RPC = Regione, Provincia, Comune Può peraltro essere ceduta alla bandiera ospite la prima posizione per ragioni di cortesia se l'autorità che viene in visita ha rango pari o superiore rispetto al padrone di casa.

36 Annesso n 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. (GU 174 del 28 luglio 2006) Emanate le nuove norme in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. (Galateo per cerimonie ufficiali) Il Decreto 14 aprile 2006 detta in particolare le regole che le autorità sono tenute a seguire quando prendono posto in occasione delle cerimonie nazionali e delle cerimonie territoriali, le disposizioni generali in materia di cerimoniale, le prescrizioni sugli onori alle autorità civili. Sono infine previste alcune indicazioni specifiche sull'uso e sui colori della bandiera nazionale. La Sezione Quinta riguarda la "Bandiera della Repubblica, Inno nazionale, Feste nazionali ed esequie di Stato" (artt ). (Redazionale - 21 agosto 2006) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; Considerata la necessità, segnalata anche dalle amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all'ordinamento giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonché l'esigenza di garantire la loro più generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali; Visto il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali; Acquisito su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli incontri promossi d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali; Considerato che gli Organi costituzionali ai quali è stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l'intesa degli Organi dello Stato interessati; Decreta: Sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni

37 generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche. Per il Presidente, Gianni Letta. Roma, 14 aprile Allegato PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE DI STATO CAPO I DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE SEZIONE PRIMA DEFINIZIONE DELL' AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI Art. 1 (Ambito di applicazione) I. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese rispettivamente nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9. Art. 2 (Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali) Ai fini della presente disciplina: a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5; b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a). Art. 3 (Cerimonie e relazioni internazionali) 1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. 3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

38 Art. 4 (Criteri di precedenza tra le cariche) 1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse. 2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica. SEZIONE SECONDA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI Art. 5 (Ordine nazionale di precedenza) 1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche. CARICHE (Omissis) Art. 6 (Ordine di precedenza tra i Ministri) 1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico. 3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico. Art. 7 (Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici) 1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano. Art. 8 (Rango delle cariche europee e straniere) I. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che

39 rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. 2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia alla quale prendono parte. SEZIONE TERZA PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI Art. 9 (Ordine territoriale di precedenza) 1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche. CARICHE (Omissis) Art. 10 (Ulteriori cariche) 1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A. Art. 11 (Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni) 1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione. 2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia. 3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente: 1) Presidente della Regione, in sede; 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede; 3) Sindaco, in sede; 4) Presidente della Provincia, in sede;

40 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede; 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede; 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2); 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1); 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2); CAPO II DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE SEZIONE PRIMA PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA Art. 12 (Presidenza della cerimonia) 1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che Io precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse. Art. 13 (Autorità cessate dalla carica) 1.Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica. 2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una -delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9. Art. 14 (Rappresentanza protocollare) 1.Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'istituzione o dell'amministrazione, alla cerimonia. 2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

41 Art. 15 (Rappresentanti) 1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato. Art. 16 (Posizione del rappresentante) 1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato. Art. 17 (Altre forme di delega) 1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria. Art. 18 (Limiti della rappresentanza) 1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa. 2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega. Art. 19 (Supplenza e interim) 1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico ad interim spetta la medesima posizione prevista per il titolare. SEZIONE SECONDA SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ Art. 20 (Visite d'insediamento e di congedo) 1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione. 2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita. Art. 21 (Modalità della visita) 1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali. 3. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella restituzione della visita.

42 SEZIONE TERZA PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI Art. 22 (Autorità civili destinatarie di onori militari) 1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili: a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti delle due Camere; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) Presidenti emeriti della Repubblica; f) Ministro della Difesa; g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati; h) Sottosegretari di Stato alla Difesa; i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati. 2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti. 3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato. 5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari. Art. 23 (Simboli destinatari di onori militari) 1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le

43 modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli: a) Milite Ignoto; b) Caduti; c) Bandiere di Guerra; d) Bandiere d'istituto; e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare. Art. 24 (Limitazioni agli onori militari) 1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica. 2. In caso di presenza di più autorità' di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori. 3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n , per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare. 4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati. Art. 25 (Onori militari ad autorità europee e straniere) 1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Art. 26 (Servizi d'onore) I. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato. Art. 27 (Ordine dei reparti) 1. Per lo schieramento di reparti in anni, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

44 Art. 28 (Onori civili al Presidente della Repubblica) I. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata, nel luogo del suo arrivo, dal Prefetto, che è, altresì, presente al momento della partenza del Presidente della Repubblica. 2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione. SEZIONE QUARTA DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE Art. 29 (Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica) 1. La Repubblica premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali. 2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono: 1) l'ordine al Merito della Repubblica Italiana; 2) l'ordine Militare d'italia; 3) l'ordine della Stella della Solidarietà Italiana; 4) l'ordine al Merito del Lavoro; 5) l'ordine di Vittorio Veneto. Art. 30 (Onorificenze e decorazioni) 1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemerenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile. 2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste. 3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/ L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei

45 Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta. SEZIONE QUINTA BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) 1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere: Verde Bianco Rosso L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. Art. 32 (Uso delle bandiere) 1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze. Art. 33 (Uso di insegne sulle autovetture) 1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Art. 34 (Inno nazionale) 1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

46 2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze annate. Art. 35 (Feste nazionali civili) 1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'unità nazionale - giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e l maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n Art. 36 (Esequie di Stato) 1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE /1/ Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne. 3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 37 (Disposizioni finali) 1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale. 2. In presenza del Capo dello Stato eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

47 PREGHIERA DEI COMBATTENTI E REDUCI Annesso n 4 Eterno Iddio, cui danno gloria i cieli, magnificenza la terra, obbediscono i venti e i mari, benedici noi, soldati di terra, di mare e di cielo: combattenti e reduci di tutte le Armi e di tutte le guerre. Sorretti dalla tua fortezza, abbiamo servito la Patria in armi, nelle ore cruente della sua storia; donaci la virtù di servirla con onestà, libertà e concordia, nelle opere feconde della Pace. Accresci nei nostri cuori l amore alla religione, alla famiglia, alla Patria. Fa che la nostra Bandiera sventoli sempre, simbolo di civiltà, garanzia di giustizia, segno di vittoria. Accogli nella Tua gloria, in compagnia dei Santi Tuoi, i nostri Caduti e rendi la nostra vita degna del loro sacrificio; e tu Maria, Vergine Bella, Madre di Gesù e Madre nostra, Castellana d Italia, veglia maternamente su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra Patria. Così sia.

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