Circolare 2008/18 Direttive di investimento assicuratori

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1 Circolare 2008/18 Direttive di investimento assicuratori Investimenti nel patrimonio vincolato e utilizzo di prodotti finanziari derivati nel settore assicurativo Riferimento: Circ. FINMA 08/18 «Direttive di investimento assicuratori» Data: 20 novembre 2008 Entrata in vigore: 1 gennaio 2009 Ultima modifica: 26 giugno 2013 [le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento] Concordanza: sostituisce la Dir. UFAP 9/2006 «Direttiva di investimento» (in tedesco e francese) del 12 giugno 2006 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LSA art , 22, 37, 51, 56, 87 OS art. 56, 57, 68, 70-95, 96, 97, , 139 OS-FINMA art. 1 Allegato 1: Descrizione dei metodi di valutazione per gli immobili Allegato 2: Esempio di una verifica di due diligence per gli investimenti alternativi Allegato 3: Esempi relativi a operazioni su derivati Allegato 4: Modello di convenzione dell Associazione Svizzera dei Banchieri Allegato 5: Elenco delle limitazioni nel patrimonio vincolato Einsteinstrasse 2, 3003 Berna Tel. +41 (0) , fax +41 (0)

2 Banche Gruppi e congl. finanziari Altri intermediari Assicuratori Gruppi e congl. assicurativi Intermediari assicurativi Borse e operatori Commercianti di val. mobiliari Direzioni di fondi SICAV Società in accomandita per ICC SICAF Banche depositarie Gestori patrimoniali di ICC Distributori Rappresentanti di ICC esteri Altri intermediari OAD IFDS Assoggettati OAD Società di audit Agenzie di rating Destinatari LBCR LSA LBVM LICol LRD Altri X

3 Indice I. Campo di applicazione nm A. Struttura nm. 1 B. Quadro sintetico delle basi legali nm. 2 C. Patrimonio vincolato nm a) Patrimonio vincolato separato nm b) Portafogli assicurativi stranieri nm D. Impiego di strumenti finanziari derivati nm. 15 II. Principi relativi al patrimonio vincolato nm A. Definizione, scopo e obbligo di costituzione nm. 16 B. Principi di base nm a) Utilizzo nm b) Divieto di gravame e di compensazione nm C. Copertura nm a) Obbligo di copertura permanente nm b) Obbligo di copertura per le assicurazioni sulla vita legate a partecipazioni nm D. Prescrizioni di base concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato nm a) Criteri generali per l attribuzione degli elementi al patrimonio vincolato nm b) Principi di investimento nm aa) Sicurezza nm bb) Redditività nm. 52 cc) Diversificazione nm /94

4 Indice dd) Liquidità nm c) Rispetto dei principi di investimento per importi legali di modesta entità nm d) Investimenti indiretti: prima acquisizione, ristrutturazioni nm E. Limitazioni nm F. Requisiti posti all impresa di assicurazione nm a) Strategia di investimento nm b) Regolamento di investimento nm c) Organizzazione nm aa) Gestione degli investimenti nm bb) Gestione dei rischi e controllo ai sensi degli art. 78, 96 e 97 OS nm d) Regolarità dei provvedimenti necessari nm e) Verifica della solvibilità dei debitori nm f) Garanzia del mantenimento del valore effettivo nm G. Custodia degli elementi patrimoniali nm a) Custodia in Svizzera nm b) Custodia all estero nm H. Elementi patrimoniali investiti all estero nm I. Rendiconto all attenzione della FINMA nm III. Disposizioni sulle singole forme di investimento nm A. Depositi in contanti nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Requisiti speciali nm /94

5 Indice c) Valutazione nm. 145 B. Prestiti obbligazionari, obbligazioni convertibili nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Valutazione nm C. Prodotti strutturati e crediti cartolarizzati nm a) Prodotti strutturati nm aa) Definizione nm bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm cc) Computo e valutazione nm dd) Requisiti speciali nm. 178 ee) Limitazioni nm. 179 b) Crediti cartolarizzati nm aa) Definizione nm bb) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm cc) Requisiti speciali nm dd) Limitazioni nm ee) Valutazione nm D. Altri riconoscimenti di debito nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Elementi non ammessi nm c) Requisiti speciali nm d) Valutazione nm. 219 E. Azioni e altri titoli di partecipazione quotati nm /94

6 Indice a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Elementi non ammessi nm. 224 c) Limitazioni nm. 225 d) Valutazione nm F. Immobili nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm aa) Tipologie di edifici nm bb) Immobili in diritto di superficie nm cc) Immobili non attribuibili nm dd) Uso misto nm b) Limitazioni nm c) Valutazione nm aa) Investimenti diretti nm bb) Società immobiliari nm cc) Immobili in diritto di superficie nm. 265 dd) Plausibilizzazione delle valutazioni nm d) Dossier completo per ogni immobile computato nm G. Ipoteche nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Elementi non ammessi nm c) Limitazioni nm d) Valutazione nm aa) Valutazione al valore nominale nm /94

7 Indice bb) Limiti di prestito nm cc) Determinazione del valore venale degli oggetti gravati nm dd) Correzione del computo nm ee) Verifica del valore venale degli oggetti gravati nm e) Dossier completo per ogni ipoteca computata nm H. Investimenti alternativi nm a) Definizione nm b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm c) Requisiti speciali nm aa) Requisiti posti a organizzazione, know-how e processo di investimento dell impresa di assicurazione nm bb) Requisiti posti alla gestione (e al controllo) dei rischi nm cc) Due diligence nm dd) Monitoraggio dei rischi legali nm ee) Requisiti per l investimento in fondi di fondi nm d) Limitazioni nm e) Valutazione nm f) Piano relativo agli investimenti alternativi nm I. Strumenti finanziari derivati nm a) Principi nm aa) Campo di applicazione nm. 365 bb) Impiego di strumenti finanziari derivati nm cc) Obbligo di copertura per l impiego di derivati nm dd) Strategia di investimento nm /94

8 Indice ee) Requisiti posti all organizzazione e al personale nm b) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm aa) Basi legali nm. 396 bb) Disposizioni generali nm cc) Derivati ammessi a copertura delle consistenze patrimoniali nm dd) Derivati ammessi a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali nm ee) Derivati ammessi per la preparazione di acquisizioni nm ff) Derivati ammessi per l incremento dei proventi nm gg) Combinazioni ammesse nm hh) Prodotti strutturati nm. 467 ii) Operazioni ed elementi non consentiti nm c) Limitazioni nm aa) Derivati a copertura di posizioni patrimoniali nm. 473 bb) Derivati a copertura dei flussi di pagamento da impegni attuariali (secondo il punto III.I.b.dd.bbb.) nm. 474 cc) Derivati per la preparazione di acquisizioni e per l incremento dei proventi nm dd) Computo delle esposizioni ai limiti dell underlying nm d) Valutazione nm aa) Valore di mercato e valore conforme ai livelli di mercato nm bb) Disposizioni speciali di computo nm e) Condizioni quadro giuridiche, accordi di netting nm aa) Disposizioni legali nm bb) Master agreement (MA, contratti quadro) ammessi nm cc) Ulteriori regolamentazioni per le transazioni con controparti estere nm /94

9 Indice dd) Netting opinion nm ee) Costituzione di garanzie nm ff) Requisiti per i prodotti derivati standardizzati nm. 514 gg) Rappresentazione delle operazioni su derivati nel patrimonio vincolato nm J. Investimenti collettivi e fondi a investitore unico nm a) Elementi ammessi nel patrimonio vincolato nm b) Requisiti speciali posti agli investimenti collettivi nm c) Requisiti speciali posti ai fondi a investitore unico nm aa) Disposizioni generali nm bb) Regolamento del fondo nm cc) Comunicazioni relative al piano di esercizio nm dd) Ulteriori informazioni e documenti che devono essere presentati alla FINMA unitamente alla comunicazione del piano di esercizio nm d) Limitazioni nm aa) Investimenti collettivi di capitale nm bb) Fondo a investitore unico nm. 559 e) Valutazione nm aa) Investimenti collettivi di capitale nm bb) Fondo a investitore unico nm IV. Disposizioni complementari (sul patrimonio vincolato) nm A. Prestito di valori mobiliari (securities lending) nm a) Basi legali nm. 564 b) Operazioni ammesse nel patrimonio vincolato nm aa) Condizioni quadro nm /94

10 Indice bb) Operazioni non consentite nm c) Requisiti speciali nm aa) Contratti quadro nm bb) Garanzie / Collateral nm d) Limitazioni nm. 587 e) Valutazione nm B. Operazioni repo (repurchase agreement, reverse repo) nm a) Definizione nm b) Computabilità nm. 593 c) Motivazione nm C. Relazioni infragruppo nm a) Fattispecie nm b) Investimenti non ammessi nel patrimonio vincolato nm aa) Azioni proprie nm bb) Obbligazioni proprie nm cc) Prestiti a società dello stesso gruppo nm dd) Partecipazioni nm c) Valutazione nm. 615 V. Disposizioni transitorie nm /94

11 I. Campo di applicazione A. Struttura La presente circolare 1 è strutturata nel modo seguente: 1. indicazione dei testi rilevanti relativi a leggi e ordinanze (in carattere Times New Roman); 2. testo della circolare (in carattere Arial); 3. spiegazioni sul testo della circolare (in carattere Arial corsivo). 1 B. Quadro sintetico delle basi legali Le modalità di determinazione e di costituzione del patrimonio vincolato sono disciplinate soprattutto nelle seguenti basi giuridiche in materia di diritto di vigilanza: 2 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004 (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS ) Art , 22, 37, 51, 56, 87 LSA Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private del 9 novembre 2005 (Ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS ) Art. 56, 57, 68, 70-95, 96, 97, , 139 OS Ordinanza della FINMA sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 9 novembre 2005 (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza, OS-FINMA; RS ) Art. 1 OS-FINMA C. Patrimonio vincolato Basi legali rilevanti: Art. 17 LSA Patrimonio vincolato 1 L impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d assicurazione. 2 [ ] Art. 20 LSA Prescrizioni concernenti il patrimonio vincolato Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costituzione, la localizzazione, la copertura, i cambiamenti e il controllo del patrimonio vincolato. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari tecnici. La presente circolare disciplina a integrazione delle disposizioni contenute nelle leggi e nelle ordinanze gli aspetti dettagliati relativi agli attivi che vengono attribuiti al patrimonio vincolato. Per gli attivi che non sono iscritti sotto il patrimonio vincolato non sono previste particolari disposizioni di investimento, ad eccezione delle norme relative agli strumenti finanziari derivati (cfr. punto. I.D. 2 ). Tali attivi non rientrano pertanto nell ambito di applicazione della presente circolare Le prescrizioni in materia di diritto di vigilanza su cui si basa la presente circolare sono riportate nel capitolo «Campo di applicazione» e nei capitoli successivi che trattano specificatamente le singole forme di investimento. I punti senza ulteriore indicazione si riferiscono alla presente circolare. 11/94

12 Nell ambito della vigilanza in materia di solvibilità, la FINMA richiede che gli attivi non vincolati (patrimonio libero) siano allocati e amministrati secondo principi di investimento generalmente riconosciuti. Questo principio trova applicazione anche per il patrimonio delle imprese di riassicurazione svizzere che non devono allestire alcun patrimonio vincolato. Le casse malati che offrono assicurazioni complementari per l assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LCA sono soggette in tale misura alla vigilanza della FINMA. Esse devono quindi costituire un patrimonio vincolato per le assicurazioni assoggettate alla vigilanza della FINMA. Gli investimenti da destinare al patrimonio vincolato sono soggetti anche alle prescrizioni della presente circolare. 6 7 a) Patrimonio vincolato separato Basi legali rilevanti: Art. 77 OS Patrimoni vincolati separati 1 Patrimoni vincolati separati devono essere costituiti per: a. le assicurazioni della previdenza professionale; b. la quota risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1, A.2.2 e A2.3; e c. la quota risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.4, A2.5 e A Per i contratti in valuta estera del portafoglio di assicurazioni svizzero può essere costituito un patrimonio vincolato separato. 3 Per i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero, per i quali all estero non deve essere fornita nessuna sicurezza equivalente, può essere costituito un patrimonio vincolato separato. Ogni singolo patrimonio vincolato separato deve ottemperare alle prescrizioni della presente circolare. Per ogni singolo patrimonio vincolato separato trovano applicazione, per esempio, i limiti legali (cfr. punto II.E.) oppure l obbligo di copertura (cfr. punto II.C.). I rami assicurativi da A2.1 ad A2.3 si riferiscono alle assicurazioni sulla vita vincolate a quote di fondi, mentre i rami assicurativi da A2.4 ad A2.6 alle assicurazioni sulla vita vincolate a portafogli di investimento interni o ad altri valori di riferimento (cfr. allegato OS) b) Portafogli assicurativi stranieri Basi legali rilevanti: Art. 17 LSA Patrimonio vincolato 1 L impresa di assicurazione deve costituire un patrimonio vincolato destinato a garantire le pretese derivanti dai contratti d assicurazione. 2 L impresa di assicurazione non è tenuta a garantire secondo il capoverso 1 i suoi portafogli esteri per i quali deve costituire garanzie equivalenti all estero. Art. 73 OS Portafoglio assicurativo straniero È considerato portafoglio assicurativo straniero secondo l articolo 17 capoverso 2 LSA il complesso dei contratti assicurativi con stipulanti domiciliati all estero. Art. 77 OS Patrimoni vincolati separati [ ] 3 Per i contratti del portafoglio di assicurazioni straniero, per i quali all estero non deve essere fornita /94

13 nessuna sicurezza equivalente, può essere costituito un patrimonio vincolato separato. D. Impiego di strumenti finanziari derivati Gli art OS disciplinano l impiego degli strumenti finanziari derivati per tutte le imprese di assicurazione assoggettate alla vigilanza della FINMA. Tali disposizioni valgono indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari derivati appartengano al patrimonio vincolato oppure a quello libero. Le prescrizioni della presente circolare che disciplinano l'impiego degli strumenti finanziari derivati, specificate al punto III.I.a., trovano pertanto applicazione per tutte le imprese di assicurazione, inclusi i riassicuratori. 15 II. Principi relativi al patrimonio vincolato A. Definizione, scopo e obbligo di costituzione Al fine di garantire i diritti degli assicurati, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza della FINMA ad eccezione dei riassicuratori sono obbligate per legge a dotarsi di determinati elementi patrimoniali, ossia a costituire i cosiddetti «patrimoni vincolati». L importo legale del patrimonio vincolato viene determinato dall entità delle riserve tecniche e da un adeguato supplemento ai sensi dell art. 1 OS-FINMA. Gli elementi patrimoniali corrispondenti a tale importo vengono predisposti per attribuzione e sono registrati e contrassegnati con la denominazione di «patrimonio vincolato». 16 B. Principi di base a) Utilizzo Basi legali rilevanti: Art. 19 LSA Destinazione del patrimonio vincolato 1 Gli elementi del patrimonio vincolato sono destinati a sopperire alle pretese che il patrimonio vincolato deve garantire. 2 Se il portafoglio è trasferito a un altra impresa di assicurazione, gli elementi del patrimonio vincolato o elementi corrispondenti passano a quest altra impresa, salvo decisione contraria della FINMA. Art. 54 LSA Liquidazione del fallimento [ ] 4 Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d assicurazione garantiti in virtù dell articolo 17. L eccedenza è versata alla massa fallimentare. Attraverso il patrimonio vincolato, gli assicurati beneficiano in particolare di un substrato di responsabilità atto a garantire che, in caso di fallimento dell impresa di assicurazione, le loro pretese vengano soddisfatte in via prioritaria rispetto a quelle di tutti gli altri creditori /94

14 b) Divieto di gravame e di compensazione Basi legali rilevanti: Art. 84 OS Ammissione degli elementi 1 [ ] 2 Gli elementi del patrimonio vincolato non devono essere gravati. I debiti dell impresa di assicurazione non possono essere compensati con i crediti appartenenti al patrimonio vincolato. È riservato l articolo 91 capoverso 3 (strumenti finanziari derivati). È esclusa qualsiasi forma di gravame a carico del patrimonio vincolato derivante da diritti di pegno, di ritenzione, di compensazione o da diritti analoghi (eccezione: cfr. punto III.I. Strumenti finanziari derivati). Gli elementi del patrimonio vincolato non possono in alcun modo fungere da garanzia (collateral) per i diritti di terzi nei confronti dell impresa di assicurazione (eccezione: cfr. punto III.I. Strumenti finanziari derivati). Allo stesso modo, è vietato gravare il patrimonio vincolato anche in relazione a un operazione di assunzione di capitale di terzi di tipo palese (p. es. crediti o pronti contro termine / repo) o occulto (p. es. vendite allo scoperto). A carico del patrimonio vincolato non può essere fatto valere alcun obbligo di versamento suppletivo C. Copertura a) Obbligo di copertura permanente Base legale rilevante: Art. 74 OS Copertura 1 L importo legale deve essere coperto in qualsiasi momento dagli attivi (art. 79 OS). 2 Se accerta un insufficienza di copertura, l impresa di assicurazione deve integrare senza indugio il patrimonio vincolato. La FINMA può in casi particolari concedere un termine per l integrazione. L impresa di assicurazione deve garantire sempre e comunque, attraverso opportuni provvedimenti di natura organizzativa, che l importo legale nel momento considerato ai sensi degli art. 56, 57 e 68 OS sia coperto con elementi patrimoniali ammessi ai sensi degli art. 79 e 81 OS. L entità dell importo legale viene calcolata sulla base delle riserve detenute. Ai fini della determinazione di tali riserve, nel corso dell anno possono essere applicate anche stime basate su dati fondati. L obbligo di verifica dell importo legale si spiega con la necessità di stanziare immediatamente ulteriori attivi a titolo di copertura del suddetto importo legale del patrimonio vincolato qualora si verifichino eventi durante l anno che richiedono ulteriori riserve tecniche e che quindi esercitano un influenza rilevante sull importo legale stesso, come per esempio sinistri imprevisti, fabbisogno di reintegro delle riserve o assunzione di nuove attività operative. Questo obbligo non significa tuttavia che l importo legale deve essere ricalcolato con frequenza giornaliera. In assenza di indicazioni specifiche secondo cui l importo legale non risulta più coperto, in genere sono sufficienti stime improntate alla cautela delle variazioni rispetto all ultimo calcolo per dare all impresa di assicurazione la certezza che l importo legale nel momento considerato è coperto /94

15 b) Obbligo di copertura per le assicurazioni sulla vita legate a partecipazioni Base legale rilevante: Art. 81 OS Elementi ammessi e assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni 1 Il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1, A2.2 e A2.3 può essere costituito solo con quote di investimenti collettivi di capitale aperti che rientrano nella legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale. 2 Il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.4, A2.5 e A2.6 può essere costituito con elementi di cui all articolo 79 alle seguenti condizioni: a. se le prestazioni sono legate direttamente al valore di un portafoglio di investimenti interno, le riserve tecniche devono essere costituite tramite quote corrispondenti oppure, se non sono costituite quote, tramite elementi patrimoniali che costituiscono tale portafoglio; b. se le prestazioni sono legate a un indice o a un altro valore di riferimento, le riserve tecniche devono essere costituite tramite elementi patrimoniali che corrispondono ai valori sui quali si basa il valore specifico di riferimento. Non è consentito effettuare la copertura delle pretese degli assicurati derivanti da assicurazioni sulla vita legate a quote di fondi per le quali devono essere costituite riserve mediante altri attivi diversi da quelli sottostanti al contratto in questione, in quanto l impresa di assicurazione sarebbe altrimenti esposta a un ulteriore rischio di investimento (mismatch). Ciò non concerne tuttavia la copertura di un eventuale supplemento all importo legale. Se nei suddetti contratti assicurativi è stabilito un termine posteriore alla scadenza dei premi per l acquisizione degli attivi sottostanti al contratto, entro questo termine può essere computato nel patrimonio vincolato denaro in contanti per un ammontare pari ai premi non ancora investiti. Nel quadro della sovracopertura, gli elementi patrimoniali elencati all art. 79 cpv. 1 OS che in nessuna circostanza e in nessun momento hanno valore negativo possono essere computati nel patrimonio vincolato Abrogato 31 D. Prescrizioni di base concernenti gli investimenti nel patrimonio vincolato a) Criteri generali per l attribuzione degli elementi al patrimonio vincolato Affinché un elemento patrimoniale (di seguito denominato anche «investimento») possa essere attribuito al patrimonio vincolato e venga considerato come investimento di capitale consentito (di seguito anche «investimento»), devono sostanzialmente risultare soddisfatti i seguenti criteri: 32 l investimento deve corrispondere a una strategia che tiene conto sia della tipologia e della complessità delle attività assicurative svolte, sia della situazione finanziaria dell impresa di assicurazione (cfr. punto II.F.a.); l investimento deve essere, in linea di massima, valutabile senza alcun problema e presentare un elevata liquidabilità in relazione alla rispettiva categoria; l impresa di assicurazione deve disporre del necessario know-how tecnico-specialistico e 35 15/94

16 applicare adeguati processi e sistemi, necessari per la selezione professionale, l amministrazione e il controllo degli investimenti effettuati (cfr. punto II.F.c.); l impresa di assicurazione deve possedere le debite conoscenze tecnico-specialistiche e applicare i necessari processi per comprendere le conseguenze degli investimenti e delle loro singole componenti di rischio e per valutare in qualsiasi momento i rischi finanziari, giuridici e operativi; 36 la solvibilità come debitore deve essere verificabile (cfr. punto II.F.e.); 37 l investimento non può essere né gravato, né compensato con crediti di terzi (cfr. punto II.B.b); 38 l investimento non può contenere rischi di assicurazione. 39 Questi principi saranno oggetto di ulteriori precisazioni nel corso dei prossimi capitoli. Nel Capitolo III vengono stabilite apposite disposizioni complementari per ogni categoria di investimento. 40 b) Principi di investimento Basi legali rilevanti: Art. 76 OS Principi generali 1 [ ] 2 Gli elementi del patrimonio vincolato sono scelti innanzitutto secondo il criterio della sicurezza, della reale situazione finanziaria nonché della struttura e dell evoluzione attesa del portafoglio assicurativo. 3 Inoltre, con un adeguata diversificazione occorre perseguire un reddito conforme alle condizioni del mercato e assicurare in ogni momento il prevedibile fabbisogno di liquidità. La selezione degli elementi patrimoniali ai fini dell attribuzione al patrimonio vincolato avviene in base ai seguenti principi di investimento: sicurezza, redditività, diversificazione, liquidità. Ai fini della composizione del portafoglio, l impresa di assicurazione deve attenersi ai principi di allocazione definiti nella propria strategia di investimento e/o nel proprio regolamento di investimento (art. 78 lett. 1 cpv. a e b OS). Tali principi trovano applicazione sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti (p. es. investimenti collettivi di capitale). Anche se non tutti gli obiettivi dei principi di investimento possono essere raggiunti nella stessa misura, l impresa di assicurazione è tenuta a considerare tutti i principi di investimento in modo adeguato e secondo la propria capacità di rischio. Gli investimenti all interno del patrimonio vincolato dovrebbero comunque essere orientati a un risultato e un efficacia sostenibili nel lungo periodo /94

17 aa) Sicurezza Gli investimenti nel patrimonio vincolato devono essere selezionati in modo tale da offrire un congruo livello di sicurezza, garantire cioè in qualsiasi momento che le pretese avanzate dagli assicurati siano soddisfatte. Non è consentita la scelta di elementi patrimoniali che potrebbero compromettere la solvibilità dell impresa di assicurazione (p. es. elementi patrimoniali da cui possono risultare obblighi di versamento suppletivo a carico del patrimonio vincolato). La sicurezza degli investimenti è garantita se questi risultano sicuri sotto il profilo economico e giuridico. Per sicurezza economica si intende il mantenimento di valore del capitale e/o del patrimonio, mentre la sicurezza giuridica degli investimenti viene misurata in funzione della loro disponibilità e alienabilità. Il requisito della sicurezza economica e giuridica vale sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti. Sotto l aspetto del mantenimento del valore del patrimonio, viene prestata particolare attenzione, per esempio, ai seguenti criteri: oscillazione di valore (volatilità) minima dell intero patrimonio vincolato; metodo di valutazione affidabile degli investimenti; quotazione in borsa su un mercato regolamentato e liquido o altra forma di alienabilità in qualsiasi momento; livelli di qualità e di solvibilità elevati degli emittenti confermati da un agenzia di rating riconosciuta o da un istituto analogo (cfr. anche punto II.F.e.). La sicurezza giuridica dell investimento fa riferimento in particolare ai seguenti criteri: facoltà incondizionata di disporne; alienabilità illimitata e trasferibilità dei valori. In relazione alle prescrizioni da osservare per il principio di «sicurezza», si rimanda anche alle disposizioni speciali delle singole categorie di investimento bb) Redditività L impresa di assicurazione seleziona investimenti che sono remunerativi e generano un flusso reddituale sostenibile e duraturo. Gli investimenti patrimoniali che non producono rendimenti non sono idonei per il patrimonio vincolato. Ciò vale sia per gli investimenti diretti che per quelli indiretti. Gli investimenti devono generare proventi commisurati alle condizioni di mercato (p. es. remunerazione in linea con i tassi di interesse del mercato). 52 cc) Diversificazione Gli investimenti devono presentare una diversificazione sufficiente e appropriata. Occorre pertanto ottenere un adeguata combinazione tra le diverse categorie di investimento e una differenziazione degli investimenti per quanto riguarda gli emittenti degli elementi patrimoniali. Gli investimenti in categorie particolarmente rischiose possono essere effettuati nel patrimonio vincolato soltanto nell ambito di un mix di allocazione improntato alla cautela e di un opportuno livello di diversificazione. La capacità di rischio dell impresa di assicurazione deve essere tenuta in considerazione in ogni circostanza. Gli investimenti in titoli con rating inferiore all investment grade (BBB/Baa) sono consentiti soltanto a fronte di un elevata diversificazione della rispettiva categoria di investimento e in presenza di un adeguato know-how specialistico nel campo dei rischi di credito /94

18 Devono essere assolutamente evitati i grandi rischi. L esposizione nei confronti di una singola controparte non può superare la soglia del 5% dell importo legale nel patrimonio vincolato. Qualora l esposizione verso una controparte ecceda tale soglia, occorre darne immediata notifica alla FINMA al fine di ottenere un apposita autorizzazione (cfr. punto II.E. Limiti e allegato 5). I crediti nei confronti della Confederazione e di Cantoni, banche cantonali con garanzia statale, istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie o Stati con rating AAA sono esclusi dalla limitazione del 5%. La stessa esclusione vale per i crediti nei confronti di enti esteri i cui impegni sono garantiti in qualsiasi momento e integralmente da uno Stato con rating AAA. Gli impegni derivanti da contratti di assicurazione / polizze dovrebbero essere coperti mediante investimenti congruenti sotto il profilo valutario. Gli investimenti in valute diverse da quella di riferimento sono limitate al 20% dell importo legale del patrimonio vincolato. È considerata valuta di riferimento la moneta in cui sono stilati i contratti di assicurazione / le polizze stipulati da parte dell impresa di assicurazione. L obiettivo della diversificazione è quello di contenere al massimo gli effetti dell insolvenza di una o più controparti oppure la perdita di valore di uno strumento di investimento. Un opportuna combinazione di allocazioni tra le diverse categorie di investimento deve tenere conto in particolare dei seguenti criteri: profilo di rischio specifico e rischio di insolvenza del debitore e/o rischio di perdita di valore delle singole classi di investimento, rendimento atteso (prospettive di redditi e utili di corso), orizzonte temporale (durata) dell investimento, correlazione tra le categorie di investimento. Un adeguata diversificazione degli investimenti in termini di debitori ed emittenti deve considerare almeno i seguenti criteri: diversi debitori / emittenti, diverse regioni geografiche in cui i debitori hanno la propria sede, diversi settori e segmenti in cui i debitori esercitano le loro attività operative dd) Liquidità Gli investimenti devono essere selezionati in modo tale che il fabbisogno prevedibile di risorse liquide da parte dell impresa di assicurazione sia garantito sempre e comunque. La liquidabilità di un investimento dipende tra l altro dalla durata dello stesso (p. es. obbligazioni, depositi a termine), così come dalla possibilità di cessione (vendita) dell investimento sul mercato e/o su una borsa valori. In linea di principio, l impresa di assicurazione dovrebbe scegliere investimenti che, in caso di necessità, risultano prontamente liquidabili c) Rispetto dei principi di investimento per importi legali di modesta entità I principi di investimento di sicurezza, redditività, diversificazione e liquidità (cfr. punto II.D.b.) devono essere rispettati, in linea generale, anche dalle imprese di assicurazione di piccole dimensioni. 63 In casi motivati, le piccole imprese di assicurazione possono richiedere l applicazione di una 64 18/94

19 regolamentazione in deroga per il limite di controparte del 5%. Oltre alla giustificazione dello scostamento dalle disposizioni vigenti, la domanda deve contenere anche indicazioni specifiche sul debitore dei crediti di importo superiore al 5% dell importo legale del patrimonio vincolato nonché sull entità del limite di controparte richiesto, tenendo in debita considerazione il principio di un adeguata diversificazione. Per le piccole imprese di assicurazione che presentano soltanto un basso importo legale del patrimonio vincolato, il rigido rispetto del principio di diversificazione può risultare, in talune circostanze, sproporzionato dal punto di vista economico. 65 d) Investimenti indiretti: prima acquisizione, ristrutturazioni Un allocazione (come prima acquisizione oppure a seguito di ristrutturazioni) nei cosiddetti investimenti indiretti, per esempio fondi, partecipazioni, prodotti strutturati o fondi emessi da società veicolo (special purpose vehicle, SPV) non può comportare un elusione delle disposizioni concernenti gli investimenti diretti. La presente circolare contiene prescrizioni in materia di investimento in relazione a diversi strumenti indiretti: investimenti collettivi di capitale di cui al punto III.J.b., fondi a investitore unico di cui al punto III.J.c., società immobiliari di cui al punto III.F.c.bb. (come partecipazione > 50%) oppure secondo il punto IIl.E.a. (come società immobiliare quotata), prodotti strutturati e crediti cartolarizzati di cui al punto III.C., investimenti alternativi di cui al punto III.H. Le disposizioni per questi strumenti di investimento sono strutturate in modo che, a seconda del prodotto, siano richiesti requisiti qualitativi specifici e un elevata liquidità per la totalità dello strumento stesso oppure venga invece applicato un cosiddetto approccio look through. Un allocazione in un investimento indiretto che contiene strumenti diretti non computabili è consentita solo se risultano adempiute le disposizioni specifiche per tale investimento indiretto e se, in ragione delle sue caratteristiche, gli svantaggi comportati dalla mancata computabilità dello strumento diretto non si ripercuotono sull investimento indiretto. Esempio: un allocazione in immobili che presentano una relativa illiquidità e una valutabilità difficoltosa e non risultano quindi idonei come investimenti nel patrimonio vincolato, conformemente alla presente circolare non può essere computata come investimento ammesso anche se essa viene ristrutturata sotto una nuova veste giuridica. L unica eccezione è costituita dal caso in cui la situazione di rischio dell investitore registra un effettivo miglioramento, come risulta dalla seguente tabella sulla base di un investimento immobiliare. Struttura Computabilità Motivazione Investimento diretto: investimento immobiliare illiquido e difficilmente valutabile (p. es. stadio di calcio) no Realizzabilità e valutabilità difficoltose (punto III.F.a.) Ristrutturazione in un fondo a investitore unico no Viene applicato l approccio look through, equiparazione a un investimento diretto (punto III.J.c.aa.). Ristrutturazione in una no Viene applicato l approccio look through, /94

20 società immobiliare Costruzione di un prodotto strutturato con partecipazione a immobili Creazione di un investimento alternativo (p. es. un fondo di private equity), cioè un investimento in quote di una società che a sua volta detiene come valori patrimoniali gli immobili in questione Creazione di un investimento collettivo ai sensi dell art. 82 cpv. 1 OS E. Limitazioni no no sì equiparazione a un investimento diretto (punto III.F.c.bb.). Ogni singolo elemento del prodotto strutturato e i sottostanti delle operazioni su derivati devono essere singolarmente computabili (punto III.C.a.bb.). Gli strumenti tradizionali che non risultano computabili come investimenti diretti non possono essere trasferiti nella categoria Investimenti alternativi (punto III.H.a.). Per gli investimenti collettivi sussistono tuttavia condizioni restrittive: alienabilità in qualsiasi momento su un mercato liquido e assoggettamento a un autorità effettiva di vigilanza in materia di fondi (punto III.J.b.). Questo sistema porta a un portafoglio immobiliare liquido, diversificato e sottoposto a vigilanza. Basi legali rilevanti: Art. 83 OS Limitazioni La FINMA può stabilire limitazioni per singole categorie di investimento. Sulla base dell art. 83 OS, per le singole categorie di investimento vengono fissate limitazioni specifiche. Ciò significa che un impresa di assicurazione può detenere posizioni di una determinata categoria di investimento fino a concorrenza della percentuale indicata come limite massimo per l importo legale di ogni singolo patrimonio vincolato. È obbligatorio rispettare le limitazioni di base (cfr. punto II.D.b.cc.) e quelle vigenti per ogni categoria di investimento. Nell ambito della sovracopertura dell importo legale, è consentito un eventuale superamento delle limitazioni fissate. Dietro richiesta, un impresa di assicurazione può derogare alle limitazioni delle categorie III.E. (azioni e altri titoli di partecipazione quotati), III.F. (immobili), III.G. (ipoteche) appositamente contrassegnati nella tabella dell allegato 5, nonché alle limitazioni per l esposizione valutaria netta (cfr. punto II.D.b.cc.), richiedendo la concessione di limitazioni apposite per queste categorie. L approvazione di limitazioni apposite da parte della FINMA avviene alle seguenti condizioni: l impresa di assicurazione dimostra in modo plausibile che non si prevedono ripercussioni 77 20/94

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