Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2013 Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO in particolare, l art.7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO, in particolare, l articolo 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in base al quale l Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza, Segretario del Consiglio dei Ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario; VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2013, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI sono state delegate funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri; RITENUTO necessario provvedere all organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente di sezione del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI; SU PROPOSTA del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri DECRETA
2 Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, di seguito denominato Sottosegretario. 2. L efficacia del presente decreto decorre dal 29 aprile Articolo 2 (Uffici di diretta collaborazione) 1. Sono uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario la Segreteria particolare e la Segreteria tecnica. Articolo 3 (Segreteria particolare) 1. La Segreteria particolare provvede al coordinamento degli impegni del Sottosegretario e cura i rapporti personali intrattenuti dal Sottosegretario in ragione del suo incarico istituzionale. 2. Alla Segreteria particolare è preposto il Capo della Segreteria particolare, nominato con decreto del Sottosegretario di Stato tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione. 3. Il Segretario particolare, nominato con decreto del Sottosegretario di Stato tra il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'agenda e la corrispondenza privata del Sottosegretario. Articolo 4 (Segreteria tecnica) 1. La Segreteria tecnica predispone dossier e rapporti nelle materie di competenza del Sottosegretario curando l istruttoria tecnica in relazione alle questioni e problematiche sottoposte al Sottosegretario. 2. Su indicazione del Sottosegretario cura, inoltre, le relazioni con le amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di volta in volta interessati alle problematiche e provvede alla organizzazione delle riunioni convocate dal Sottosegretario. Svolge ogni altra attività attinente alle materie di competenza del Sottosegretario di Stato su indicazione di quest ultimo. 3. La Segreteria tecnica è coordinata dal Capo della Segreteria tecnica, nominato con decreto del Sottosegretario tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ed equiparati, ovvero tra esperti appartenenti ad altre categorie, anche estranei alla pubblica amministrazione dotati di elevata professionalità. Articolo 5 (Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario) 1. Agli uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario è assegnato, in aggiunta alle figure di cui agli articoli 3 e 4, un contingente non superiore a 12 unità di personale non dirigenziale scelto tra dipendenti appartenenti alla categoria A e B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Comparto Ministeri. Nell ambito
3 di tale contingente non più di 6 unità possono essere scelte anche tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, equiparati per una unità alla categoria B con posizione economica non superiore a F6, per una unità alla categoria B con posizione economica non superiore ad F4, e, per le restanti quattro unità, alla categoria B con posizione economica F3 del personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Con decreto del Sottosegretario possono, altresì, essere nominati 4 esperti in materie giuridiche. Articolo 6 (Trattamenti economici del personale) 1. Al Capo della Segreteria tecnica compete un trattamento economico fondamentale corrispondente a quello spettante ai Dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un emolumento accessorio, determinato con decreto del Sottosegretario, non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta altresì un indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro ,00 annui lordi, rideterminata in euro ,00 annui lordi, in applicazione dell articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. 2. Al Capo della Segreteria Particolare compete un trattamento economico fondamentale corrispondente a quello spettante ai Dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un emolumento accessorio, determinato con decreto del Sottosegretario, non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione variabile spettante ai Dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta altresì un indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro ,00 annui lordi, rideterminata in euro ,00 annui lordi, in applicazione dell articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. 3. Al Segretario particolare, che conserva il trattamento economico fondamentale in godimento, spetta, altresì, un emolumento accessorio, determinato con decreto del Sottosegretario, non superiore alla misura minima della retribuzione di posizione variabile spettante ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E corrisposta inoltre un indennità di diretta collaborazione in misura non superiore ad euro ,00 annui lordi, rideterminata in euro 9.846,00 annui lordi, in applicazione dell articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n Al personale non dirigenziale assegnato ai predetti uffici spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, una indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario in una misura non superiore ai seguenti importi annui lordi: a) euro ,00 a non più di 5 unità; b) euro ,00 a non più di 7 unità.
4 5. A due degli esperti, previsti al comma 2 dell articolo 5 del presente decreto, spetta un emolumento di natura accessoria non superiore ad euro ,00 annui lordi ciascuno e ai restanti due spetta un emolumento di natura accessoria non superiore ad euro ,00 annui lordi ciascuno. Articolo 7 (Disciplina degli incarichi) 1. Gli estranei all'amministrazione sono assunti con contratti individuali di lavoro subordinato, di durata non superiore all'incarico governativo del Sottosegretario. 2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al presente decreto, le nomine, l'attribuzione delle funzioni, l'assegnazione del personale ovvero le cessazioni sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto. 3. I dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni sono posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 1, commi 66 e 67 della legge 6 novembre 2012, n Articolo 8 (Durata e cessazione dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione) 1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, può essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del Sottosegretario. 2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzione di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere effetto al giuramento di un nuovo governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Sottosegretario. Cessa, altresì, immediatamente ed automaticamente l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione negli Uffici di cui all'articolo Salvi i trattamenti più favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione, in ogni caso il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente trattamento economico. 4. Il servizio prestato negli Uffici di diretta collaborazione è utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Art. 9 (Misure per il contenimento della spesa) 1.Nell ambito dei processi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, i trattamenti economici definiti nel presente decreto rimangono invariati anche per gli anni successivi al Art. 10 (Oneri di gestione) 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5 Il presente decreto è trasmesso all Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza. Roma, 31 maggio 2013 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 331
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