LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA DOPO LA RIFORMA
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1 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA IN EDILIZIA DOPO LA RIFORMA BRESCIA, 31 MARZO 2017
2 Nuovo requisito soggettivo Il Decreto legislativo n. 148/2015 estende anche alla CIGO il requisito soggettivo in forza del quale il lavoratore può percepire il trattamento economico di Cassa se possiede un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva al momento della richiesta. ATTENZIONE!!! Il requisito non è richiesto per gli interventi di CIGO connessi agli eventi meteo.
3 Nuovi limiti di durata della CIGO (e della CIGS!) Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese industriali ed artigiane che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, non in laboratori, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata complessiva di 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
4 Nuovi limiti di durata della CIGO Per effetto della riforma, i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni: non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile; numero di ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda; non superamento dei 30 mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie.
5 Individuazione del cantiere quale unità produttiva Nella circolare 9 del 2017, l'inps ribadisce che, in caso di cantieri edilizi e affini (compresa l impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell unità produttiva «cantiere», l azienda stessa dovrà autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda d integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di durata di almeno un mese senza onere di allegazione del contratto medesimo.
6 Misura del trattamento Il trattamento di CIG ammonta all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. Attualmente, il trattamento non può superare gli importi massimi mensili pari a:
7 Misura del trattamento nel 2017 Retribuzioni Causale CIGO Importo massimo mensile Inferiori o uguali a euro 2.102,24 lordi mensili, comprensive delle mensilità aggiuntive (o, per il nostro settore, degli accantonamenti presso CAPE) Dedotto il 5,54% Eventi meteo Euro 1.166,05 Euro 1.097,95 Altre causali Euro 971,72 Euro 914,96 Superiore agli euro 2.102,24 lordi mensili, comprensive delle mensilità aggiuntive (o, per il nostro settore, degli accantonamenti presso CAPE) Eventi meteo Euro 1.401,49 Euro 1.319,64 Altre causali Euro 1.167,91 Euro 1.099,70
8 Contribuzione 2017 Tipologie Aliquote Operai imprese industria ed artigianato edile Operai imprese industria ed artigianato lapidei Impiegati imprese edili e lapidee fino a 50 dip. Impiegati imprese edili e lapidee oltre i 50 dip. 4,70% retribuzione imponibile previdenziale 3,30% retribuzione imponibile previdenziale 1,70% retribuzione imponibile previdenziale 2,00% retribuzione imponibile previdenziale
9 Le cause integrabili Il Decreto legislativo n. 148/2015 individua come cause integrabili a base della CIGO: - le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa e ai suoi dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - le situazioni temporanee di mercato. L'INPS, nella circolare 139 del 2016, interpreta la norma evidenziando i caratteri di e di temporaneità non imputabilità che devono avere le situazioni aziendali che costringono le imprese a ricorrere alla CIGO.
10 Le cause integrabili Con il Decreto ministeriale del 2016, invece, le cause vengono tipizzate: - mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato; - fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto, - mancanza di materie prime e componenti; - eventi meteo; - sciopero di un reparto o di altra impresa; - incendi, alluvioni, sisma e altri eventi naturali ovvero ordine della pubblica autorità; - guasti ai macchinari manutenzione straordinaria.
11 La procedura di consultazione sindacale E stata sostanzialmente confermata la disciplina previgente, con un'unica differenza. Viene ribadito l obbligo, per le imprese del settore edile, di attivazione della procedura di consultazione, solo in caso di richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane. La novità risiede nell obbligo di attestazione dell esperimento della procedura, nei casi in cui essa sia necessaria, nella domanda di CIGO, mediante allegazione alla stessa delle ricevute delle PEC (o delle raccomandate o del fax inviati alle Organizzazioni sindacali) nonché di copia dell'eventuale verbale di incontro.
12 La domanda di CIGO Nuovi termini e nuove modalità di presentazione La domanda deve essere presentata entro il termine di: eventi meteo o oggettivamente non evitabili: fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento; altre causali: 15 giorni dall inizio della sospensione o della riduzione. ATTENZIONE!!! Dal 6 settembre 2016 anche per le imprese edili vale quale unica modalità per la presentazione della domanda la procedura con ticket.
13 Idee di relazione tecnica dettagliata
14 Contenuto della relazione tecnica Il decreto prevede che, ai fini della concessione della CIGO, l impresa interessata documenti con una relazione tecnica dettagliata resa ai sensi del DPR 445/2000 (assistita, quindi, da responsabilità penale): le ragioni della sospensione o della riduzione dell attività la dimostrazione, sulla base di elementi oggettivi, che l impresa stessa continua ad operare sul mercato. e
15 Elementi della causale «mancanza di lavoro» e della relazione tecnica Il Decreto riconduce la «mancanza di lavoro o di commesse» alla «significativa riduzione di ordini e commesse». In tal caso la relazione tecnica documenta l andamento degli ordini di lavoro e delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta, l impresa produce la documentazione attestante l andamento degli indicatori economici-finanziari di bilancio.
16 Elementi della causale «eventi meteo» e della relazione tecnica Integra la causa integrabile «eventi meteo» la sospensione o la riduzione dell attività dovuta alle avverse condizioni climatiche. Al riguardo, l INPS, nella circolare 139/2016, ha confermato i criteri interpretativi già forniti nel precedente messaggio n /1998, per stabilire quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione della CIGO.
17 Criteri per la rilevanza, ai fini CIGO, degli «eventi meteo» Pioggia EVENTO CONDIZIONI DI INTEGRABILITA per i lavori di costruzione veri e propri: tra i mm. 2 e i mm. 3 per escavazioni, lavori stradali, fondazioni, movimento terra: mm 1.5 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione o impermealizzazione: mm. 1 Neve Nebbia e foschia Oscurità Vento Gelo Temperature elevate criteri analoghi alla pioggia eccezionalità nei fenomeni o particolarità della lavorazione svolta non riconducibilità al fisiologico accorciamento delle giornate velocità superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h) temperature al di sotto di 0 gradi, ma occorre avere riguardo anche ad altri elementi superamento dei gradi, tenuto conto del tipo di lavoro in atto
18 Elementi della causale «eventi meteo» e della relazione tecnica Circa la sospensione o la riduzione dell attività dovuta ad eventi meteo, l impresa deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione della medesima attività, specificando, nella relazione tecnica, la fase lavorativa in atto al momento del verificarsi dell evento e descrivendo le conseguenze che l evento ha determinato. Alla relazione vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
19 Elementi della causale «fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa» e della rispettiva relazione tecnica Integrano la causale in esame i brevi periodi di sospensione dell attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell attività di lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego La relazione documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copi del contratto col committente o del verbale del direttore dei lavori che attesti la fine della fase.
20 Rapporti fra la CIGO e la normativa contrattuale Art. 8 CCNL «Soste di lavoro» Art. 10 CCNL «Recuperi» E ancora valido quanto contenuto nella circolare INPS 20 novembre 1981, n. 5828? «Il mancato esercizio della facoltà di recupero non incide sull applicabilità delle norme regolanti l istituto delle integrazioni salariali.» «Ovviamente, l effettuazione del recupero, invece, facendo venir meno la riduzione dell orario di lavoro, preclude l intervento della Cassa.»
21 Esame della domanda L istruttoria svolta dall INPS si sviluppa soprattutto nell analisi della relazione tecnica dettagliata, per un esame delle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell attività nonché gli elementi oggettivi che attestano che l impresa continua ad operare sul mercato.
22 Esame della domanda Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell impresa o da documentazione tecnica concernente: - la situazione temporanea di crisi del settore; - le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto; - l analisi della ciclicità delle crisi; - la CIGO già concessa.
23 La concessione A decorrere dal 1 gennaio 2016, è stata disposta l abolizione delle Commissioni provinciali e il passaggio del potere di rilascio delle autorizzazioni al trattamento di CIGO direttamente in capo alla Sede dell INPS territorialmente competente. ATTENZIONE!!! L art. 11 del Decreto prevede che, laddove l INPS lo ritenga necessario, può chiedere all impresa interessata di fornire gli elementi necessari al completamento dell istruttoria e può sentire le Organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Può essere opportuno, quindi, un coinvolgimento del Collegio sin dall inizio della procedura.
24 Ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale, è ammesso il ricorso, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte dell INPS, al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ovvero entro 60 giorni dalla medesima notifica al Tribunale Regionale. Amministrativo
25 Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, l importo delle integrazioni è rimborsato dall INPS all impresa o conguagliato da quest ultima entro il termine di sei mesi, stabilito a pena di decadenza, decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
26 La questione del nuovo contributo addizionale A carico delle imprese cui venga autorizzata una domanda di CIGO è posto un contributo addizionale in misura pari a: - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, relativamente ai periodi di CIGO e CIGS sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12% oltre le 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; -15% oltre le 104 settimane, in un quinquennio mobile.
27 La questione del nuovo contributo addizionale Oltre ad aver incrementato le aliquote, il Decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato anche la base di calcolo del contributo, assumendo come tale la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. In UniEmens, nel campo «DifferenzeAccredito», va esposta tale retribuzione persa, considerando, oltre alla retribuzione mensile, anche i ratei di 13 a, di eventuale 14 a e di altre gratificazioni annuali e periodiche.
28 Il conguaglio del trattamento e del contributo addizionale Per l esposizione in UniEmens del conguaglio e del versamento del contributo addizionale, i datori di lavoro devono usare, nell elemento «DenunciaAziendale/ConguaglioCIG» il codice «L038», avente il significato di «conguaglio D.Lgs. n. 148/2015» e inserire, nell elemento «ImportoCongCIGO», la misura dell indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta, o meno, al contributo addizionale.
29 Il conguaglio del trattamento e del contributo addizionale Inoltre, le aziende tenute al versamento del contributo addizionale provvedono ad effettuare i relativi adempimenti informativi a partire dal flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2017, usando, nell elemento «CongCIGOCausAdd»: - il codice «E501»,», per il sistema CIGO con Ticket; - il codice «E301», per il sistema di CIG Aggregata. Il pagamento del contributo addizionale decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di concessione.
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