XIV ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE PARMA 16/17/APRILE 2015 RACCOLTA DELLE MOZIONI

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1 XIV ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE PARMA 16/17/APRILE 2015 RACCOLTA DELLE MOZIONI MOZIONE SULLA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE L Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Parma nei giorni 16 e 17 Aprile 2015, formula i seguenti indirizzi da condividere con tutti gli Organismi Forensi, con il Consiglio Nazionale Forense, con il Ministero della Giustizia e con gli uffici giudiziari territoriali. 1) Promozione della mediazione demandata dal Giudice Si invita a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a promuovere, ove necessario, l incentivo della mediazione demandata dal Giudice, anche a mezzo di eventi informativi e formativi o tavole rotonde, esaminando la ormai significativa giurisprudenza sul tema nonché gli specifici contenziosi di sezione. 2) Tavoli di lavoro Si invita a costituire e rendere operativi tavoli di lavoro interdisciplinari cui partecipino Magistrati, Mediatori e rappresentanti degli Organismi di Mediazione Forense al fine di instaurare un costruttivo confronto sulle tematiche da affrontare nell ambito della mediazione demandata dal Giudice, sugli strumenti per la selezione dei casi e la valutazione della mediabilità, sull eventuale contenuto dell ordinanza e sul monitoraggio, a fini di studio e statistici, delle procedure inviate. 3) Protocolli Ove ritenuto opportuno, potranno essere concordati Protocolli operativi tra gli Organismi di Mediazione Forense ed i Tribunali al fine di individuare linee guida operative ed elaborare principi di best practices per lo svolgimento delle procedure. Tali protocolli, a seconda delle esigenze di ogni singolo Tribunale, potranno 1

2 concernere tanto le cause di recente iscrizione, quanto le cause più risalenti, per le quali ultime gli organismi di conciliazione potranno praticare delle riduzioni delle spese di mediazione per incentivare la prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. 4) Elaborazione modello di ordinanza Si auspica che, grazie al predetto confronto, possa essere elaborato un modello di ordinanza che tenga conto della recente giurisprudenza e che, in particolare, preveda: - l effettuata valutazione di mediabilità, nel caso concreto, da parte del Giudice; - la partecipazione personale delle parti all incontro di mediazione e non la mera presenza del legale in sua rappresentanza; - l invito all effettivo svolgimento del tentativo che non deve limitarsi al formale incontro di fronte al mediatore. 5) Gestione del primo incontro e proposta di modifica normativa Ai fini dello svolgimento del primo incontro, è opportuno distinguere le tre ipotesi: - primo incontro pre-contenzioso instaurato in quanto materia soggetta alla condizione di procedibilità, laddove la valutazione di mediabilità nel caso concreto non è stata ancora effettuata; - primo incontro su ordine del Giudice, in caso di rilievo del mancato esperimento della mediazione su materia soggetta alla condizione di procedibilità; - primo incontro su ordine del Giudice, su materia non soggetta ex-lege a condizione di procedibilità, ove il Giudice ha effettuato una valutazione di mediabilità nel caso concreto (mediazione demandata in senso stretto). In particolare, nella terza ipotesi, o nella seconda (ove la valutazione di mediabilità, nel caso concreto, sia stata esplicitata dal Giudice), si auspica che le parti 2

3 provvedano a proseguire la mediazione, anche direttamente al primo incontro. All uopo, si auspica che vengano concessi rinvii dal Mediatore solo in casi eccezionali. Il Mediatore provvederà, inoltre, anche ad informare le parti (ove nonostante l invito del Giudice non intendessero proseguire) degli orientamenti Giurisprudenziali e delle eventuali conseguenze, poiché la procedura potrebbe non essere considerata idonea ai fini dell assolvimento della condizione di procedibilità. Il Mediatore potrà dare atto a verbale della volontà o meno di ciascuna parte di proseguire la mediazione, senza alcuna motivazione di merito. Per quanto riguarda la nomina dell esperto, ai sensi dell art. 8, quarto comma, del D.Lgs. 28/2010, si richiamano le precedenti delibere del Coordinamento (v. mozioni di Pescara), ribadendo il necessario rispetto della volontà delle sole parti aderenti al procedimento di mediazione. 6) Proposta di modifica normativa Alla luce dell esperienza applicativa della mediazione riformata e della giurisprudenza evolutiva sull effettività della mediazione, il Coordinamento auspica che si possa aprire un tavolo di confronto con il Ministero, il Consiglio Nazionale Forense, l OUA e le Associazioni forensi, sulla possibile ridefinizione normativa dei contenuti del primo incontro, assicurando un giusto contemperamento tra l esigenza di contenimento dell obbligo preventivo e la necessità che la mediazione si svolga effettivamente. MOZIONE SULLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO A seguito della recente emanazione del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, istituiti ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Coordinamento della Conciliazione Forense ritiene che gli Organismi di Mediazione Forense e gli Ordini di riferimento debbano farsi promotori della costituzione di questi nuovi Organismi, anche per favorire il 3

4 coinvolgimento degli avvocati nel ruolo di gestori delle crisi; istituisce un gruppo di lavoro (composto dai Sig.ri Avv.ti Marco Vitali, anche in funzione di coordinatore, Filippo Ventola, Paola Ventura, Maria Agnino, Giuseppe Di Stefano, Rosalba Maselli, Angela Napoletano, Elena Di Bartolomeo, Marina Vajana, Alvise Cecchinato e Angelo Santi) al fine di predisporre un vademecum per la costituzione di tali organismi, che possa agevolare il lavoro di tutti gli Ordini forensi, oltre che al fine di prendere contatti con il Ministero per l attività di registrazione e per la redazione di una bozza di regolamento che sia conforme alla legge ed al decreto attuativo; promuove l organizzazione, in via sperimentale, di un corso di formazione per gestori della crisi, secondo quanto previsto dal decreto attuativo. MOZIONE SULLE SPESE DI AVVIO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR n.1351/2015 (mozione superata, allo stato, dalla recente Ordinanza del Consiglio di Stato, esattamente in linea con la delibera) Con riferimento alla Sentenza del TAR del Lazio n. 1351/2015, il Coordinamento della Conciliazione Forense, nel confermare la nota informativa già diffusa agli organismi aderenti, ribadisce che le spese già definite di avvio coprono i soli costi generali e di gestione amministrativa delle procedure di mediazione (quali, tra gli altri, i costi per i locali, per il personale amministrativo, per la predisposizione e spedizione delle comunicazioni, per il rilascio dei verbali) e non costituiscono alcun "compenso", né per l'organismo, né per il mediatore. Ferma restando la libertà operativa dei singoli organismi, il Coordinamento ritiene, pertanto, che gli stessi organismi possano richiedere alle parti un rimborso forfettario delle "spese amministrative", anche a fronte di tutte le comunicazioni e degli altri adempimenti effettuati dagli ODM, fatta salva l espressa volontà delle parti di corrispondere il rimborso per ogni singolo adempimento. MOZIONE SULL INTERPELLO ALL AGENZIA DELLE ENTRATE IN TEMA DI APPLICABILITA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI In merito all applicabilità dell esenzione dell imposta di Registro fino a Euro , nonché della totale esenzione dell Imposta di Bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi 4

5 specie o natura si delibera quanto segue: il Coordinamento della Conciliazione Forense provvederà a formulare Interpello all Agenzia delle Entrate affinché l esenzione prevista per il verbale di mediazione riguardi anche l atto redatto dal notaio, se quest ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, atteso che davanti al notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione. Tale interpretazione è stata confermata dalla Agenzia delle Entrate direzione Regionale del Lazio con la consulenza giuridica n /2014. Pertanto, al fine di consentire una interpretazione ed applicazione conforme sull intero territorio nazionale, si provvederà a formulare interpello all uopo. Gli Organismi di Mediazione aderenti al Coordinamento della Conciliazione Forense si impegnano a comunicare ogni eventuale prassi difforme assunta dalle Agenzie delle Entrate Territoriali. INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO SULLE PRECEDENTI MOZIONI SUGLI STANDARD FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO PER GLI AVVOCATI MEDIATORI Ad integrazione e chiarimento delle precedenti mozioni assunte all Assemblea di Pesaro e di Firenze, si ribadisce che l attività di uditorato o di tirocinio assistito può essere sostituita, nella piena discrezionalità di ogni singolo organismo, con un attività di confronto tra mediatori sulle proprie esperienze applicative. 5

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