NOTA TECNICA E NORMATIVO PRODOTTO AFFITTO SERENO

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1 DIREZIONE OPERATIVA venerdì 13 settembre 2013 NOTA TECNICA E NORMATIVO PRODOTTO AFFITTO SERENO OGGETTO DELLA COPERTURA Affitto Sereno è una polizza che rientra nel ramo ministeriale 16 (perdite pecuniarie) avente ad oggetto la copertura delle perdite pecuniarie che il locatore di un immobile dovesse subire a seguito dell intimazione ed esecuzione dello sfratto. Premesso che lo sfratto può essere intimato, sostanzialmente, per tre motivi (finita locazione, morosità e per necessità), Affitto Sereno prevede due ordini di coperture: - Copertura Full (spese legali e perdite pecuniarie dovute a morosità ed alla mancata disponibilità dell immobile a seguito della finita locazione nel caso in cui il locatore non possa consegnare il locale al nuovo conduttore avendo già individuato e stipulato un contratto preliminare di affitto con altri e, questi, abbia versato l opportuna caparra); - Copertura base (spese legali e perdite pecuniarie dovute a morosità). Lo sfratto per necessità non rientra nei motivi di copertura. GARANZIE PRESTATE Le garanzie prestate da Affitto Sereno sono le seguenti: - indennizzo della perdita pecuniaria del locatore (canone di affitto non percepito) a seguito del deposito della convalida di sfratto fino alla data di rilascio dell immobile; - rimborso delle spese legali e di giudizio sopportate dal locatore per riottenere il possesso dell immobile. OPERATIVITA DELLE GARANZIE Le garanzie di cui sopra operano dopo un periodo di carenza. La carenza è doverosa per evitare un uso improprio della copertura e, soprattutto, l emissione di contratti con già l insolvenza acclarata. La carenza stabilita è di 12 mesi. Da ciò deriva che la polizza non potrà che essere poliennale (indipendentemente dal frazionamento del premio). Nel periodo di carenza la copertura non è operativa per cui, se si verifica il motivo che può causare lo sfratto, anche in presenza di successiva ordinanza di convalida dello sfratto, nulla è dovuto da Nobis. Per tale motivo ed evitare la nullità del contratto, a livello contrattuale, il locatore dichiarerà, all atto della stipula della polizza, che non sono presenti motivi di sfratto e che, quindi, il conduttore risulta essere un buon pagatore (pagamenti regolari sia a livello di tempistica che per le modalità di pagamento). REGOLE PREASSUNTIVE

2 L assunzione del rischio deve prevedere l acquisizione di una serie di documenti (tramite normalmente Cribis) riguardanti la solvibilità e la regolarità dei pagamenti da parte del conduttore (c.d. dichiarazione del buon pagatore). Siccome una delle condizioni essenziali per il rilascio ed efficacia della copertura è la registrazione del contratto di locazione, sarà necessario acquisire preventivamente al rilascio della polizza copia del contratto regolarmente registrato. A corollario della documentazione assuntiva, ci sarà anche una valutazione economica e finanziaria del locatore. INDENNIZZO L obbligo di indennizzo da parte di Nobis sorge a seguito della emissione da parte del giudice dell ordinanza di sfratto con contestuale indicazione della data di esecuzione per il rilascio dell immobile. Ne consegue che la copertura assicurativa è rilasciata a perdita definitiva. Ciò comporta che tra la richiesta di convalida e l esecuzione dello sfratto trascorrano almeno 120 gg rendendo, commercialmente, poco appetibile la copertura. Per tale motivo, Affitta Sereno consente un anticipo (pari al 30% della somma assicurata) all atto del deposito della convalida di sfratto e la liquidazione differenziata a seconda dello stadio della procedura nel seguente modo: - Anticipo 30% della somma assicurata all atto del deposito dell atto di convalida di sfratto; - 30% della somma assicurata all atto della emissione dell ordinanza da parte del giudice; - Saldo della perdita pecuniaria e pagamento delle spese di giudizio all atto della data di esecutività dello sfratto. Naturalmente la copertura rimborsa la perdita pecuniaria (mancanza di fitti) netta del locatore; se lo stesso non ha una perdita totale di fitto causa pagamento parziale da parte del conduttore o recupero della somma dovuta per altri canali, la copertura indennizza solo la perdita effettiva per evitare un illecito arricchimento da parte del locatore. SOMMA GARANTITA La somma garantita è pari, al massimo, a sei mensilità del contratto. La massima somma garantita non può superare ,00 se non previa analisi supplettiva del rischio. TARIFFA LOCAZIONI COMMERCIALI Locazione commerciale Valore della locazione (durata 6 anni) premio di riferimento per l'intera durata 5.000,00 420, ,00 840, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Provvigioni riconosciute 15% perdite canoni spese legali Tasso lordo su valore locazione 51, ,00 500,00 103, , ,00 155, , ,00 207, , ,00 259, , ,00 311, , ,00 363, , ,00 415, , ,00 467, , ,00 519, , ,00

3 DIREZIONE OPERATIVA LOCAZIONI FRA PRIVATI Locazione fra privati Valore della locazione (durata 4 anni) premio di riferimento per l'intera durata 5.000,00 400, ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 GLOSSARIO Provvigioni riconosciute 20% perdite canoni venerdì 13 settembre 2013 spese legali Tasso lordo su valore locazione 65, ,00 500,00 131, , ,00 197, , ,00 263, , ,00 329, , ,00 395, , ,00 461, , ,00 527, , ,00 593, , ,00 659, , ,00 Assicurato Il Locatore, quale soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicuratore NOBIS Assicurazione Il contratto di assicurazione. Conduttore Il soggetto che assume il godimento dell immobile attraverso la stipula del Contratto di Locazione con il Locatore. Contraente Il Conduttore, quale soggetto che stipula l Assicurazione con l Assicuratore. Contratto di Locazione Il contratto di locazione, relativo all immobile ad uso abitativo o commerciale, stipulato in conformità alla normativa in vigore, tra il Locatore ed il Conduttore. Convalida dello sfratto per morosità L Ordinanza del Giudice competente di convalidare lo sfratto per morosità di cui all art. 658 del Codice di Procedura Civile. In tal sede il Giudice fissa la data di esecuzione dello sfratto per il rilascio dell immobile ed invia alla Cancelleria l atto per l apposizione della formula esecutiva, comandando a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione lo sfratto, a richiesta del Locatore, con l assistenza della forza pubblica. Indennizzo La somma dovuta dall Assicuratore in caso di Sinistro. Limite di indennizzo/somma assicurata La somma massima dovuta dall Assicuratore in caso di Sinistro. Locatore Il soggetto legittimato a stipulare il Contratto di Locazione in quanto titolare del diritto di proprietà, proprietà superficiaria o usufrutto sull immobile locato. Premio La somma dovuta dal Contraente all Assicuratore. Periodo di carenza Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Sinistro Il verificarsi del fatto/evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di comunicare preventivamente alla Società l esistenza di eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente Assicurazione, fermo l obbligo di darne avviso in caso di Sinistro ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 5 Forma delle comunicazioni Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta via PEC (posta elettronica certificata) oppure con lettera raccomandata o a mezzo fax. Art. 6 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. Art. 7 Pagamento del Premio Viene convenuto fra le Parti che il pagamento del premio sia effettuato in un unica soluzione alla data della stipula del contratto. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Non è previsto alcun rimborso del premio nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione. Art. 8 Oggetto dell Assicurazione. La Società si obbliga ad indennizzare l Assicurato per le perdite pecuniarie derivanti dalla perdita dei canoni ed oneri accessori e delle spese legali per il rimpossessamento dell immobile a condizione che: a) sia stata ottenuta convalida di sfratto con contestuale fissazione della data di esecuzione ai sensi dell art. 663 del codice di procedura civile, b) il contratto di locazione (che forma parte integrante della polizza) sia stato preventivamente registrato presso l Agenzia delle Entrate; c) il conduttore abbia attivato le utenze dell immobile (luce, gas, acqua, rifiuti e telefono) o le abbia volturate a sé; d) (nel caso in cui lo sfratto sia per finita locazione) la perdita sia documentata da un nuovo preliminare di locazione con versamento della caparra. Art. 9 Estensione territoriale L Assicurazione è operante per il territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 10 Somma assicurata La somma assicurata è pari a quella indicata nel modulo di polizza. La somma assicurata è suddivisa fra perdita canoni e spese legali. Art. 11 Denuncia del sinistro e documenti da produrre per ottenere l indennizzo In caso di avvio della procedura per la convalida di sfratto, il Contraente dovrà inviare tempestivamente a Nobis comunicazione circa l avvio della procedura nonché la documentazione a supporto del suo diritto. Art. 12 Pagamento dell indennizzo Il Contraente/Assicurato, avrà diritto ad ottenere su richiesta - un anticipo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata perdita canoni entro 10 giorni da quando Nobis avrà ricevuto originale o copia autenticata del deposito dell istanza di convalida di sfratto; - un anticipo di indennizzo pari al 30% della somma assicurata perdita canoni entro 10 giorni da quando Nobis avrà ricevuto originale o copia autenticata dell ordinanza di 4

5 sfratto con indicazione della data di esecutività dello stesso; - saldo dell indennizzo alla data indicata di esecutività dello sfratto entro 10 giorni dall invio della documentazione giustificativa della perdita pecuniaria e delle spese legali sostenute. Resta inteso che la Compagnia ha in ogni momento il diritto di verificare richiedendo l acquisizione di documenti, anche presso il conduttore, circa la legittimità della richiesta di indennizzo. Art. 15 Foro competente Salvo deroga precisa, la presente polizza è soggetta al diritto della legge italiana. La Compagnia e l Assicurato convengono di sottoporre ogni controversia che non si sia potuta risolvere d accordo fra le parti, al Foro competente della Società di Assicurazione o salvo diversa pattuizione al foro competente del Contraente/Assicurato. Art. 13 Esclusioni Sono escluse dalla copertura della presente polizza le perdite derivanti da: - spese legali differenti da quelle necessarie per la pura e semplice attivazione della procedura di sfratto; - in caso di subaffitto dell immobile locato; - peri contratti di locazione rinnovati per i quali non siano stati pagati regolarmente i canoni e/o gli oneri accessori per il periodo di locazione antecedente alla data di rinnovo; - quanto già eventualmente ritenuto dal locatore, in conto canoni ed oneri, sul deposito cauzionale laddove prestato dal conduttore in sede di stipula del contratto di locazione; - quanto già eventualmente recuperato, ancorché parzialmente, per effetto delle azioni stragiudiziali; - Contratti o accordi in forza dei quali il godimento dell immobile è il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d opera. Art. 14 Surrogazione Con il pagamento dell indennizzo, Nobis rimane surrogata nei limiti delle somme corrisposte, in ogni diritto, ragione ed azione del locatore verso il conduttore, i suoi aventi diritti e terzi coobbligati. Ove Nobis lo richieda, il locatore è tenuto a fare cessione formale di detti diritti ed azioni ed a munirla dei necessari mandati ed ad assisterla efficacemente nell esperimento delle azioni medesime, fornendo i documenti che la stessa Nobis ritenga utili.

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