LOCAZIONI DI IMMOBILI REGIME IMPOSITIVO principio di equiparazione del leasing alle locazioni semplici. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 1

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1 LOCAZIONI DI IMMOBILI REGIME IMPOSITIVO principio di equiparazione del leasing alle locazioni semplici 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 1

2 EFFETTI L. 248 / 2006 Decorrenza retroattiva dal 4/07/2006 per tutte le operazioni successive all entrata in vigore avvenuta il 12/08/2006 Periodo Transitorio dal 4/07/06 al 11/08/2006: con applicazione della norma di cui al comma 292 Finanziaria 2007 per le operazioni effettuate dal 4/07/06 al 11/08/ /02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 2

3 AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEFINIZIONE accolta nella Circ. 27/E/2006: - immobili abitativi Cat.A/1- A/11 con esclusione di A/10 - immobili strumentali Cat. C B D E A/10 - Circ. 27/7 del 4/08/2006 DEFINIZIONE impresa costruttrice e ristrutturatrice, anche mediante contratto di appalto, di immobili ceduti entro 4 anni dall ultimazione lavori, con esclusione delle c.d. impresa di mera compravendita e/o rivendita... (cfr oltre) che rientrano sempre nella nozione altri soggetti 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 3

4 REGIME NATURALE DELLE LOCAZIONI e LEASING REGOLA GENERALE introdotta dal DL. 223/06 dopo la conversione nella L. 248/2006 REGIME DI ESENZIONE IVA PER TUTTE LE LOCAZIONI nonché LEASING IMMOB. A) - SALVO OPZIONE- nei casi previsti dalla normativa soltanto per immobili strumentali B) SALVO SEMPRE IVA per gli immobili abitativi, nonché vs. privati o equiparati privati (soggetti passivi Iva con pro-rata di detrazione Iva NON superiore al 25% 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 4

5 REGIME IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA AI FINI DELLA LOCAZIONE e LEASING se relativi a: IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA (Cat. B C D E A/10) - Da QUALUNQUE TIPO DI SOGGETTO IMPRESA, indipendentemente dal periodo temporale decorso dall ultimazione lavori: - REGOLA: A) IMPONIBILE SEMPRE (IVA 20% e Registro 1% ) vs. privati e/o equiparati (con pro-rata di detraz. IVA NON superiore al 25%) B) SEMPRE ESENTE, SALVO OPZIONE, VS. tutti gli altri soggetti 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 5

6 Soggetti di cui al punto A): Privati tout court Soggetti passivi IVA con pro- rata di detrazione NON superiore al 25% (banche, assicuraz. Finanziarie, sim ecc.medici, poliambulatori, case di cura, residenze protette ecc.) NB: sono equiparati ai privati i conduttori che non detraggono comunque IVA assolta sulla locazione e sul leasing: - società semplici - soggetti non residenti privo di stabile organizzazione in Italia - ente non commerciale se l immobile è in conduzione per lo svolgimento dell attività NON commerciale Obbligo del condutttore: dichiarare nel contratto di locazione/leasing che non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 6

7 Problema: regolamentazione periodo transitorio 4/07/ /08/2006 per il quale valeva il regime di esenzione per obbligo senza norma opzionale. Finanz è intervenuta al comma 292 per fornire adeguata norma di copertura al periodo transitorio e permettere l esercizio dell opzione da parte del locatore/soc. leasing con racc. a.r. all Agenzia Entrate e opzione in D/IVA anno 2006 onde evitare effetti negativi del regime esente sulla rettifica detrazione Iva art. 19 bis 2 co. 3,4,5, Problema procedurale: quale pro-rata in corso d anno, comunicazione al locatore, modifica successiva del pro-rata definitivo, influenza delle modifiche negli anni successivi della percentuale di pro-rata nel corso della locazione 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 7

8 TABELLA DI RIEPILOGO LOCAZIONI E LEASING IVA e REGISTRO Contrariamente all operazione di cessione nelle locazioni comprese quelle finanziarie NON ha mai rilevanza il termine in cui è stata acquistata o ha avuto ultimazione la costruzione locata o è stata data la comunicazione di fine lavori della stessa. Al contrario ai fini dell applicazione della disciplina di cui all art. 19 Bis 2 sarà rilevante - se è decorso il c.d. periodo di tutela fiscale per gli immobili (sia abitativi che strumentali per natura) pari a 10 ANNI - se l immobile è stato acquistato prima del , data di entrata in vigore della disciplina sulla rettifica 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 8

9 IMMOBILE LOCATO o IN LEASING LOCATORE ovvero Società CONCEDENTE CONDUTTORE IVA REGISTRO ABITATIVO indipendent. dal decorso periodo dall ultimazione lavori - SOGG. IVA senza distinzione fra costr. e altre imp. - PRIVATO - PRIVATO PRIVATO PRIVATO SOGG. IVA ESENTE ex Art. 10 n.8 D.P.R 633/72 2% 2% 2% 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 9

10 STRUMENTALI indipend. dal momento della fine lavori SOGG. IVA senza distinzione fra costruttrici e altri sogg. PRIVATO SEMPRE IVA 20% 1% STRUMENTALI indipendentemente dal momento della fine lavori SOGG. IVA senza distinzione fra costruttrici e altri soggetti SOGG. IVA PRO-RATA NON SUPERIORE 25% SEMPRE IVA 20% 1% 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 10

11 STRUMENTALI indipend. dalla fine lavori SOGG. IVA senza distinzione fra costruttrici e altri soggetti ALTRI SOGGETTI IVA SEMPRE ESENTE (ESAME EFFETTO RETTIFICA ART.19 BIS 2) 1% STRUMENTALI indipend. dalla fine lavori SOGG. IVA senza distinzione fra costruttrici e altri soggetti ALTRI SOGGETTI IVA POSSIBILE OPZIONE PER IVA 20% (nessun effetto per rettifica art. 19 bis.2) 1% 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 11

12 LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI (Cat. A/1 - A/11 escluso A/10) - da QUALUNQUE TIPO DI SOGGETTO IMPRESA, indipendentemente dal periodo temporale decorso dall ultimazione lavori: EGOLA: SEMPRE ESENTE SENZA OPZIONE, VS.TUTTI I SOGGETTI CONDUTTORI ON SI APPLICA IVA - REGISTRO sempre 2% - 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 12

13 REGOLA GENERALE OPZIONE NON E MAI POSSIBILE PER LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI CHIUNQUE SIA L IMPRESA LOCATRICE E CHIUNQUE SIA IL CONDUTTORE Caso dell impresa immobiliare di gestione MISTA (operazioni attive imponibili ed esenti ) PUO Adesso, dopo la conversione nella L. 248/06, SEPARARE LE DUE ATTIVITA ART. 36 co. 3 DPR 633/72 Risultato pratico: limitare l effetto negativo della rettifica sulla detrazione Iva operata ante riforma solo sugli esenti e non anche su immobili strumentali per cui è possibile l opzione IVA. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 13

14 REGOLA GENERALE IMMOBILI STRUMENTALI PER LE LOCAZIONI ED I LEASING DEGLI IMMOBILI DI CAT. B C D E A/10 E SEMPRE POSSIBILE L OPZIONE PER IL REGIME IVA (20% + 1% Registro) ECCEZIONE IMPORTANTE: qualora convenga cfr immobili ante e per i quali è decorso il periodo 10 anni di sorveglianza ex art. 19 bis 2 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 14

15 ASPETTI CRITICI DELL APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI ESENZIONE- IMPONIBILITA ALLE OPERAZIONI DI CESSIONE LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA DI IMMOBILI ABITATIVI E STRUMENTALI 1. definizione del pro-rata al momento dell operazione: Circ. 27/E - vale quello provvisorio applicato nel 2006 e determinato per l anno precedente o in via presuntiva quello applicato in attesa delle determinazione, se primo periodo d imposta del conduttore-cedente 2. obbligo di riportare in atto di cessione o locazione la dichiarazione dell acquirente in merito al pro-rata di detrazione se superiore o inferiore al 25% a meno che non si opti, comunque, per l imponibilità della cessione o locazione il 3. consiglio di regolare in atto la successiva comunicazione del pro-rata definitivo da parte del cessionario, per applicare corretto regime, di imponibilità o meno, alla cessione e regolare l emissione della nota di variazione Iva art. 26 per addebito dell IVA nel caso il pro-rata definitivo di detrazione non sia superiore al 25%. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 15

16 4. prevedere i termini di comunicazione del pro-rata definitivo anche in ordine alla rivalsa per sanzioni in caso di non assoggettamento ad Iva e alle altre imposte indirette dell operazione di cessione e/o locazione 5. la Circ. 28/E ha chiarito che il pro-rata da osservare in via definitiva per stabilire il regime naturale di imponibilità dell operazione è quello relativo all anno in cui avviene l operazione, senza effettuare ulteriori verifiche sul supero del 25% negli anni successivi alla cessione o alla stipula del contratto di locazione 6. Telefisco del in relazione ai termini di comunicazione della percentuale definitiva di pro-rata al cedente ha chiarito che essa deve essere effettuata dal cessionario tempestivamente 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 16

17 7. Finanziaria 2007 Legge 296/2006 art. 1 comma 292: è intervenuta a colmare un vuoto normativo e ha regolamentato l assoggettamento al regime della L. 248/2006 Manovra Bis delle operazioni di cessione/locazione avvenute nel periodo transitorio 4/07/ /08/2006, (ndr. La L 248/2006 di conversione con modifiche dl DL. 223/06) 8. in particolare era stato previsto che il regime opzionale di imponibilità Iva delle operazioni esenti relativa solamente ad immobili strumentali è in vigore dal 12/08/2006 e non prevede applicazione retroattiva) 9. per effetto della previsione di legge Finanziaria 2007 è possibile, dove lo prevede la normativa L. 248/2006, optare in deroga al regime di esenzione, per l imponibilità IVA della cessione o locazione dell immobile strumentale stipulata nel periodo transitorio mediante raccomandata a.r. all Agenzia delle Entrate e opzione in D/IVA relativa all anno 2006, con contestuale emissione a carico del cessionario/locatario di Nota di Variazione IVA art. 26 D.P.R 600/72 per IVA su cessione o su canoni fatturati però esenti. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 17

18 10. L imposta di registro addebitata al momento della cessione (E 168, oltre 4% ipocatastali) ed in caso di locazione (Reg. 1% ) può essere compensata con le maggiori imposte reg-ipo-cat. ed il residuo importo può essere chiesto a rimborso dall acquirente La Circolare Assonime N. 36/2006 (paragr. 13) ha precisato che scelta per l opzione IVA dell operazione di cessione/locazione compete al cedente/concedente. 12. In caso di mancata opzione resta obbligo al cedente di effettuare la rettifica delle detrazione IVA sul beni immobili strumentali ceduti o locati (art. 19 bis 2 comma 2 comma 3, 4-5 (?)); in questo caso se l operazione è occasionale non dà luogo né rientra nel calcolo per la determinazione del pro-rata 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 18 ex art. 19 bis, se invece l operazione rientra nell oggetto dell attività d impresa

19 NOVITA FINANZIARIA 2007 PER LE LOCAZIONI DI IMM. ABITATIVI IN ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA CONVENZIONATA Legge 296/2006 Art. 1 comma 330 la locazione è effettuata da imprese costruttrice o che ha effettuato interventi di ristrutturazione e recupero di cui all art. 31 della L. 457/78 in attuazione di piani di edilizia convenzionata la Finanziaria 2007 all art. 1 comma 330 A REINTRODOTTO IMPONIBILITA IVA di queste locazioni Alle seguenti condizioni: 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 19 - la locazione è effettuata entro 4 anni dalla ultimazione della costruzione e/o

20 EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE LEASING IMMOBILIARI - Locazioni e leasing immobiliari ABITATIVI ORA ESENTI (da chiunque sogg. IVA vs. chiunque): - prima la registrazione era solo in caso d uso e a tassa fissa E. 168 in base al principio di alternatività Iva Registro - ORA obbligo di registrazione ENTRO 30 GG. dalla stipula e con versamento 2% ovvero per le locazioni in corso alla data del 12/08/2006 obbligo di apposita dichiarazione e registrazione straordinaria entro 18/12/ Dal 4/07/06 al 11/08/06 regolamentazione integrativa comma 292 della Finanziaria 2007 AGEVOLAZIONE e Circ. 33/E /2006 PER CONTRATTI DI LEASING IN CORSO E FUTURI La tassa di registro 1% ( es. imm. strumentali) potrà essere scomputata dall imposta di registro dovuta al momento dell esercizio dell opzione di riscatto del bene da parte dell acquirente 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 20

21 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI - Locazioni e leasing immobiliari STRUMENTALI a prescindere dal regime IVA applicato (esenzione o imponibilità per opzione e da chiunque sogg. IVA vs. chiunque: - prima la registrazione era solo in caso d uso e a tassa fissa E. 168 per pr. Alternatività Iva Registro - ORA SEMPRE obbligo di registrazione ENTRO 30 GG. dalla stipula e con versamento 1% (in deroga al principio di alternatività iva-registro come modificato art. 40 co.1 bis DPR 131/86 ex art. 35 co. 10 DL 223/06 convertito) 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 21

22 - ovvero per le locazioni in corso alla data del 12/08/2006 obbligo di apposita dichiarazione e registrazione straordinaria entro 18/12/2006 (su Provvedimento Ag. Entrate del 15/09/2006) - Dal 4/07/06 al 11/08/06 regolamentazione integrativa comma 292 della Finanziaria 2007 EVITANDO il passaggio automatico all ESENZIONE con effetto di applicazione obbligatoria e Circ. 33/E della /2006, rettifica per cui detrazione per i ctr. Locazione IVA pregressa e leasing in (per corso la al costruzione 4/07/2006 èe/o possibile lavori di manutenz. sull immobile) ex art. 19 bis 2 (co a seconda dei casi e delle interpretazioni effettuare l opzione e chiarimenti per imponibilità che l Agenzia Iva, a valore delle retroattiva Entrate dal fornirà 4/07/2006, sul punto) con la comunicazione r.r. e opzione in D/IVA 2006 con versamento del reg. 1% 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 22

23 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA SCHEMA RIASSUNTIVO ART. 19 BIS 1 modificato dal Dl. 223/06 convertito nella L. 248/06 con decorrenza dal 4/07/2006 ha sancito il divieto di detrazione IVA su tutti gli acquisti afferenti immobili abitativi, o loro porzioni, compresa la locazione, la manutenzione, il recupero e la gestione degli stessi, salvo che per le imprese di costruzione e ristrutturazione ex art. 31, L. 457/78 la disposizione non si applica per i soggetti che applicano il pro-rata per effetto di operazioni esenti di cui all art. 10, n. 8 ART. 19 BIS 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE quando scatta e come si determina Comma 1 rettifica IVA per cambio di destinazione dei beni relativamente all IVA assolta su beni e servizi NON ammortizzabili; Comma 2 rettifica IVA per cambio di destinazione dei beni AMMORTIZZABILI relativamente all IVA assolta sull acquisto degli stessi Comma 3 rettifica per mutamenti nel regime fiscale Comma 4 rettifica del pro-rata di detrazione superiore ai 10 punti Comma 5,6 procedimento di rettifica in ambito pro-rata per beni immobili Comma 8 equiparazione di fabbricati e loro porzioni e aree edificabili ai beni ammortizzabili 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 23

24 ART. 35 DL. 223/06 CONVERTITO L.248/06 CO. 9 in sede di prima applicazione non si effettua la rettifica della detrazione dell imposta prevista dall art. 19 bis 2 nei seguenti casi: -per i fabbricati diversi da strumentali posseduti alla data del 4/7/2006 -per fabbricati diversi posseduti da imprese costruttrici o ristrutturatrici alla data del 4/7/2006 e ultimati entro il 4/7/2002 -per i beni strumentali la rettifica non si effettua solo se nel primo atto (cessione o locazione) stipulato dopo l entrata in vigore della legge viene esercitata l opzione per l imponibilità IVA 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 24

25 CASO DEL LEASING DI IMMOBILI ABITATIVI Il leasing di abitazioni diventa ora ESENTE (prima era imponibile al 10% o al 20% per abitazioni di lusso, Registro in misura fissa e solo in caso d uso) in base al disposto dell art. 35 co. 9 DL.223/06 convertito L.248/06 Esclusione Rettifica ex art. 19 bis 2 se le abitazioni sono possedute in proprietà al 4/07/2006 Obbligo di registrazione in termine fisso con Registro al 2% del canone leasing pattuito entro il 18/12/06 per i contratti in corso al 4/07/2006 CASO IMMOBILE STRUMENTALE IN LEASING 1.fino al 3/07/2006 scontava IVA 20% - Registro solo in caso d uso e in misura fissa E dal 4/07/2006 al 11/08/2006 op. esente per ogni tipo di conduttore Reg. in caso d uso E dal 12/08/2006 in poi: - OBBLIGO IVA SEMPRE per Privati ed c.d. equiparati ( con pro-rata non SUP. 25%) REGISTRO SEMPRE 1% con obbligo registrazione in termine fisso di 30gg. - ESENTE PER TUTTI GLI ALTRI CONDUTTORI REGISTRO AL 1% IN TERMINE FISSO DI 30 GG. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 25

26 LOCAZIONE DI TERRENI - La locazione di terreni agricoli resta un operazione ESENTE con obbligo di registrazione entro 30 gg. del contratto e con imposta di Registro 0.50%, anche con adempimento cumulativo sull anno precedente in relazione alla registrazione (nessuna modifica rispetto alla Manovra Bis) NOVITA LOCAZIONE TERRENI EDIFICABILI E AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - la Locazione di aree destinate a parcheggio e di aree edificabili dà luogo sempre a operazione imponibile IVA 20% con obbligo ORA di registrazione in termine fisso entra 30 gg. con imposta Registro in misura fissa E. 168 Sulla definizione di aree edificabili si propende poter essere applicabile l interpretazione autentica fornita con art. 36 co.2 DL. 223/2006 e pertanto la loro individuazione deve essere effettuata sulla base dei piani urbanistici anche SOLO ADOTTATI dal COMUNE (PRG adottato dal Consiglio Comunale), anche in assenza di Decreto di approvazione della Regione e/o di piani o strumenti attuativi 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 26

27 NORMA ANTIELUSIVA SUI CONTRATTI D AFFITTO D AZIENDA nde evitare l abuso con intento elusivo dell affitto d azienda in luogo della mera locazione di immobile strumentale è stata introdotta la norma che OBBLIGA applicazione delle maggiori imposte (IVA- Registro), in OGNI CASO se SFAVOREVOLI al contribuente-locatore, E il valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 14 DPR 633/72 SUPERA il 50% del valore complessivo dell azienda affittata rocedura: confrontare le due diverse tassazioni, immobiliare e affitto d azienda ( IVA 20% e REGISTRO in misura fissa e solo in caso d uso) e applicare quella più onerosa per le parti ROBLEMI EVIDENZIATI: riqualificare il contratto al di là della specifica volontà delle parti anche quando non vi è intento elusivo ma effettivamente solo di porre l affitto d azienda 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 27

28 1. Impresa mista di gestione che ha dato in locazione immobile strumentale acquistato nel 1999, per il periodo , l immobile costituito da C/1 e A/10 a soggetti passivi IVA c.d. normali. La locazione è esente. Nell ipotesi in cui l immobiliare non opti per l imponibilità Iva dell operazione si ha: costo acquisto C/1 e A/10 E oltre IVA 20% E fino al 3/07/2006 operazione imponibile dal 4/07/ operazione esente Effetti dell applicazione della rettifica art. 19 bis 2 co. 3 e co.8 IVA assolta E Anni decorsi con imponibilità IVA dal 1999 al 4/07/2006: la detrazione acquisita in via definitiva Anni da decorrere in esenzione dal 4/07/2006 al 2008 compreso: quota IVA non detraibile da rettif. Risulta pari a E /10= x anni che mancano al decorso del decennio IVA acquisita in modo definitivo: E x 7.5= IVA da recuperare in unica soluzione in D/IVA 2006= x2.5= Caso di rettifica IVA per cambio di destinazione art. 19 bis 2 co. 2 Lo stesso risultato si ottiene anche in caso di applicazione dell Art. 19 bis 2 co.2 rettifica per cambio di destinazione dell immobile nel caso in cui, in presenza di attività separate, si faccia transitare un immobile dalla gestione imponibile a quella esente 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 28

29 2. Caso di rettifica detrazione IVA ex art. 19 bis 2 comma 4 e 5 per variazione di oltre 10 punti del pro-rata Immobiliare di gestione che non effettua separazione dell attività ex art. 36 co.3 ed applica prorata ex art. 19 bis, deve rettificare, se vi sono i presupposti, Iva assolta su beni ammortizzabili e beni immobili in ragione di 1/5 e 1/10 della differenza fra IVA, specifica detratta nell anno dell acquisto, e quella ricalcolata sulla base del nuovo prorata, specificamente, nell anno di supero dello scostamento di 10 punti dal prorata originario Anno 2002 pro-rata di detraibilità pari al 62% IVA su beni strumentali se l IVA assolta sull acquisto era E IVA detratta risulta di E Anno : il prorata non varia di OLTRE 10 punti Anno 2006: pro- rata risulta 38% con scarto superiore a 10 punti rispetto al 2002, acquisizione dell immobile E X 38%= E quindi differenza E e è E e la rettifica da operare pari a 1/10= E di maggior IVA a debito in D/IVA 2006 Anno 2007: il prorata risulta pari a 15% cioè varia di oltre 10 punti E x 15%= E quindi differenza E e E è pari a E e 1/10 pari a E da rettificare in aumento in D/IVA 2007 In caso di cessione del bene prima del termine del periodo di 10 anni va recuperata la maggior rettifica operata ma fino a compensazione dell IVA assolta sulla vendita del bene. Analogamente si procederà in rettifica per tutti gli anni, fino al 2011, che mancano al termine del decennio. 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 29

30 EFFETTI CONTABILI DELL OPZIONE TARDIVA MA VALIDA PER IL REGIME IVA Se si opta per il regime impositivo del contratto di locazione e leasing immobili strumentali (per immobili abitativi l opzione NON è MAI Possibile) sarà necessario: - NOTA A DEBITO IVA per il periodo 4/07/06 in poi, per regolarizzare IVA (Al. 20% - 10%) Registrazione del contratto di locazione- leasing con versamento Registro 1% CASO DI PRESTAZIONE PARA-ALBERGHIERE IN ABITAZIONI CIVILI E LOCAZIONI TURISTICHE Il caso di impresa che loca mini-appartamenti con formula comprensiva di prestazioni paraalberghiere ( es. residence locazioni turistiche) il DL 223/06 non ha modificato queste operazioni che restano imponibili IVA al 10% ex Tab. A n. 120 D.P.R. 633/72 12/02/2007 a cura Dott.ssa Francesca Muraro 30

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