FAMIGLIA E DIVORZIO. di Roberto Cirone
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- Corrado Riccardi
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1 FAMIGLIA E DIVORZIO di Roberto Cirone Difesa della famiglia e possibilità di divorzio sembrano i termini di una contrasto irrisolvibile. In realtà il divorzio può costituire una necessità, se è vero che la legislazione di un numero crescente di paesi, tra cui l Italia, lo prevede. Tuttavia permane il grave problema di ridurre, per quanto possibile, gli inevitabili danni che ne derivano ai figli. La famiglia è il nucleo fondamentale della convivenza umana: nel corso dei secoli ne è cambiato l assetto, sono cambiati i ruoli e le funzioni dei suoi componenti, sono mutati pure i rapporti con la società nel suo complesso, ma il suo carattere di istituzione fondamentale della società è rimasto immutato in ogni civiltà. In questa istituzione sociale, pertanto, la famiglia è anche un istituzione storica con caratteristiche che, come visto, sono mutate ed evolute nel tempo ma sempre riconducibili alle funzioni essenziali che la famiglia svolge: la funzione riproduttiva, la funzione economica e quella di socializzazione; funzioni che, strettamente correlate fra loro, evidenziano il ruolo fondamentale della famiglia, consistente nell assicurare la riproduzione dei rapporti sociali. La famiglia ha conosciuto una trasformazione radicale in questo secolo nel passaggio da una società prevalentemente contadina ad una società industriale. La famiglia complessa, detta anche patriarcale estesa, formata da più unità coniugali conviventi nello stesso casolare, caratterizzata da rapporti gerarchici ad anche autoritari all interno, tipica delle società pre-industriali, è stata sostituita dalla famiglia moderna, tipica della società industriale, costituita da un solo nucleo coniugale, con pochi figli, isolata nel suo appartamento di città, fisicamente anche distante dalla parentela, con la quale, a causa dei ritmi di lavoro e della vita urbana, può intrattenere solo rapporti saltuari. La famiglia costituisce anche il primo ed essenziale centro degli affetti umani, sia per quanto concerne la relazione uomo-donna, che proprio 1
2 nell istituto familiare riceve la sua sistemazione affettiva e giuridica, sia per quanto concerne la relazione genitori-figli. Questi ultimi all interno del nucleo familiare possono ricevere affetto, calore, educazione, i primi elementi della socializzazione ed ogni altra attenzione necessaria alla loro crescita ad alla loro maturazione psicologica. Data l importanza della famiglia, considerata la cellula della società, la sua protezione ed i suoi rapporti, sia al suo interno fra i suoi componenti, sia al suo esterno con le altre istituzioni sociali, sono regolamentati in ogni paese da apposita legislazione. Nel nostro Paese la Costituzione stessa negli articoli 29,30 e 31 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e tutela, in ogni caso, i diritti dei figli al mantenimento, all istruzione ed all educazione. Il matrimonio, atto costitutivo della famiglia, è disciplinato dalla legge che, tra l altro, riconosce validità civile anche al matrimonio celebrato con rito religioso. Disciplinando l istituto matrimoniale, i diritti ed i doveri dei coniugi, gli obblighi nei confronti dei figli, la legge intende proteggere la famiglia dai rischi che possono compromettere la sua integrità e la sua funzione sociale. A lungo si è parlato nel passato di crisi della famiglia tanto che qualcuno ha perfino voluto sperimentare, ma con esito del tutto fallimentare, legami alternativi come coppie aperte, comuni convivenze ecc. Oggi, in tempo di disorientamento ideale e di crisi dei valori, nuovamente si vede nella famiglia un centro di affetti sicuri e di aiuto personale. Anche i giovani, dopo le ondate di contestazione negli anni scorsi, non cercano più di fuggire dalla famiglia ma la considerano nuovamente, dinanzi alle difficoltà della società, una valida ancora di salvezza. Non si può disconoscere comunque che le grandi trasformazioni sociali ed economiche degli anni sessanta e settanta hanno investito anche l istituto familiare. Lo sviluppo industriale ha imposto un po ovunque il modello della famiglia cosiddetta moderna, ha generalizzato il lavoro della donna in fabbrica o in ufficio, ha quindi posto le premesse per una nuova e diversa impostazione del problema della parità tra l uomo e la donna. 2
3 I matrimoni sono diventati più rari e tardivi, sono aumentate le convivenze e diminuito notevolmente il numero dei figli per coppia, è aumentato il numero dei divorzi. D altronde i movimenti femministi hanno lottato contro lo stereotipo della sposa-madre come unica possibile realizzazione della donna e contro le discriminazioni che penalizzavano la componente femminile nella famiglia e nella società. I profondi mutamenti sociali e di costume, avvenuti negli anni sessanta e settanta, sono stati accompagnati in Italia da importanti riforme legislative, come, ad esempio, l introduzione del divorzio, la cui legge è stata sottoposta nel 1974 a referendum popolare ed approvata; il nuovo diritto di famiglia, approvato nel 1975, che pone sul piano di perfetta parità giuridica i coniugi; infine la legge che introduce l interruzione volontaria della gravidanza (1978). In particolare, l introduzione nel 1970 del divorzio nella nostra legislazione era stata accompagnata da una forte battaglia civile che aveva diviso l opinione pubblica in due schieramenti contrapposti, con una ulteriore radicalizzazione del contrasto in occasione del referendum abrogativo di quella legge, indetta nel Il divorzio è stato non solo mantenuto nella legislazione del nostro Paese ma sono state anche introdotte profonde modifiche con un ulteriore ed apposita legge nel Ancora oggi le polemiche sul divorzio non sono sopite. Gli antidivorzisti, in buona parte di fede cattolica, credono fermamente nell indissolubilità del matrimonio e considerano l istituto del divorzio molto pericoloso per la tutela dell integrità della famiglia, base stessa della società, in quanto indurrebbe i giovani a compiere il passo decisivo del matrimonio con una certa leggerezza e con poche responsabilità, pensando proprio alla possibilità riparatrice del divorzio. Mettono in rilievo la penalizzazione del coniuge più debole ed il danno incalcolabile che ne deriva ai figli, privati in questo modo della famiglia originaria e spesso costretti ad inserirsi in un nuovo ambiente familiare. I sostenitori del divorzio sostengono invece che questo istituto non aggiunge alcun danno a quello che già c è in una famiglia divisa o in stato di continua conflittualità: col divorzio non si fa che riconoscere la fine già 3
4 esistente di un matrimonio, consentendo anzi a tanti coniugi separati di rifarsi una nuova vita coniugale. La legge del 1970 istitutiva del divorzio, superando il principio dell indissolubilità del matrimonio di tradizione cattolica, aveva inteso il divorzio unicamente come rimedio ad una situazione che il giudice riconosceva d impossibile ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sancito dal giudice, comporta l estinzione dei doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza ecc., dei coniugi ma lascia del tutto inalterati i doveri nei confronti dei figli. La nuova normativa sul divorzio, introdotta con la legge del 1987, stabilisce che il divorzio può essere pronunciato dal giudice quando, dopo il matrimonio, l altro coniuge viene condannato per reati dolosi che prevedono una pena detentiva superiore a 15 anni; quando la separazione personale tra i coniugi, sancita giuridicamente, si è protratta ininterrottamente per almeno tre anni; quando l altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all estero il divorzio o ha contratto nuovo matrimonio; quando, infine, il matrimonio non è stato consumato. Il procedimento per la pronuncia del divorzio può avere forma contenziosa oppure può avvenire su richiesta congiunta dei coniugi. Il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, potrà decidere l obbligo per un coniuge di procurare periodicamente un assegno all altro coniuge, quando questi non ha mezzi adeguati di sostentamento economico ma l obbligo viene meno in caso di nuove nozze da parte del coniuge più debole. Inalterata, rispetto allo stato coniugale, resta la disciplina degli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli; il giudice potrà stabilire di affidarli ad un coniuge o ad alternanza, tenendo conto, in questo, esclusivamente dell interesse della prole. Importante è nella nostra legislazione la presenza dell istituto della separazione come momento di possibile riflessione per i coniugi in contrasto tra loro, come occasione di ripensamento che può risolversi con la richiesta del divorzio o anche con la ripresa della convivenza coniugale. Il divorzio, infine, ha effetti solo civili, non incide sul matrimonio religioso che per il credente resta indissolubile: in questo caso infatti si parla 4
5 non di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Il divorzio resta comunque un grave dramma per tutti i componenti del nucleo familiare: per i coniugi è il riconoscimento di un fallimento, per i figli la rottura del nido familiare. Soprattutto questi ultimi possono conoscere momenti di grande frustrazione e di profondo sconforto, in quanto la loro situazione psicologica richiede la presenza concorde delle due figure paterna e materna, non sostituibili facilmente da surrogati come nonni, zii, patrigni ecc. Alcune situazioni di profondo disagio di tanti adolescenti oggi sono infatti in buona parte riconducibili a problemi gravi, come nel caso di genitori separati o divorziati: fughe da casa, insuccessi negli studi, tendenza alla solitudine, angosce, droga sono alcune delle situazioni in cui possono cadere adolescenti privati del calore di una famiglia completa. Anche i genitori sono costretti a vivere in una situazione di profondo disagio, provati prima da uno stato di penosa conflittualità e poi dalla rottura dell unità familiare con il percorso di noie giudiziarie e burocratiche, di problemi economici, di possibili sensi di colpa nei riguardi dei figli. Non bisogna credere tuttavia che la possibilità del divorzio uccida la famiglia. La legislazione della maggior parte dei paesi prevede l istituto del divorzio ma sempre con il riconoscimento di una sia pur penosa necessità. Infatti il divorzio significa non la possibilità di cancellare l esperienza negativa e drammatica di un matrimonio fallito, dato che non è possibile tornare alla condizione pre-matrimoniale, bensì la possibilità di riformarsi una famiglia, un nuovo centro di affetti, un nuovo legame che consenta di uscire dalla solitudine e dal tormento di un esperienza sbagliata. Resta comunque sempre l obbligo categorico di tutelare i figli e di attenuare,per quanto possibile, il danno arrecato loro dalla rottura dell unità familiare. Si capisce facilmente che non è possibile azzerare tale danno, in quanto i figli vengono privati della loro famiglia naturale ma bisogna riconoscere che, in tante situazioni familiari, il danno maggiore per i figli è forse proprio il 5
6 trascinarsi di un unione familiare conflittuale, fonte di tensione e di angoscia non solo per i coniugi ma anche e soprattutto per i figli. Una situazione familiare caratterizzata da forte conflittualità fra i coniugi, infatti, non assicura ai figli le attenzioni che meritano né fornisce loro quell intensità di affetto necessaria alla loro serena maturazione psicologica. D altronde, anche il trascinarsi di una situazione si separazione può determinare, nel coniuge a cui sia stato affidato un eventuale figlio, una tendenza iperprotettiva e soffocante nei confronti del fanciullo stesso, riflesso della condizione di solitudine affettiva in cui il genitore è costretto a vivere ma psicologicamente altrettanto nociva per il figlio. Il problema dell attenuazione del danno arrecato ai figli resta la questione più grande in materia di divorzio. Le leggi mirano sempre,in ogni caso, a salvaguardare l interesse della prole: sul piano economico vengono obbligati entrambi i coniugi a concorrere al mantenimento dei figli, sul piano morale essi vengono obbligati ad allevarli ed educarli con lo stesso impegno anche nel caso di passaggio a nuove nozze. Più difficile diventa, invece, la questione affettiva: in questo caso, la normativa spinge a ricercare soluzioni o a rimuovere ostacoli in modo da ridurre l inevitabile disagio. Ha favorevolmente colpito l opinione pubblica, ad esempio, il caso di quel giudice che, chiamato alcuni anni fa, a pronunciarsi su una richiesta di divorzio, privilegiando in assoluto l interesse dei due figli, assegnò proprio ai due fratellini la casa coniugale per non dividerli, obbligando i coniugi ad alternarsi mensilmente nell abitazione suddetta. Certamente situazioni penose di crisi e rotture familiari ci saranno sempre, per cui non sarà la possibilità o meno del divorzio ed evitarle, anzi questo consente a tante di queste situazioni problematiche di trovare un accettabile soluzione, in caso di mancanza di prole e un sia pure parziale rimedio, in caso di presenza dei figli. Anzi, proprio l esistenza di tanti divorzi, con tutte le conseguenze emotive, psicologiche, burocratiche, economiche, sociali può indurre a riflettere sulla necessità di fare ogni sforzo per costruirsi, ciascuno di noi, una vita familiare quanto mai serena e soddisfacente. 6
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