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1 A salvaguardia della professione. RC professionale Assoenologi per tecnici del settore vitivinicolo. Assicurazione Assoenologi per ritiro patente. Formula A - Formula B Informativa contrattuale 2012/2013

2 Novità a salvaguardia della professione La Convenzione assicurativa tra la Milano Assicurazioni Spa - Gruppo Fondiaria Sai - e l Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo - Assoenologi - prevede, anche per quest anno, oltre alla tradizionale polizza di Responsabilità Civile Professionale, confermata nella struttura e nei contenuti, la polizza Ritiro patente nella sua doppia formulazione: Formula A e Formula B. Le polizze Assoenologi 2012/2013 sono quindi: Responsabilità Civile Professionale La copertura tutela i tecnici del settore vitivinicolo per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla loro attività professionale svolta nell ambito delle condizioni contrattuali previste in polizza. L assicurazione garantisce gli Associati sia nella loro qualità di liberi professionisti che alle dipendenze di terzi. Ritiro della patente di guida Formula A: corrisponde alla già esistente polizza Ritiro patente. Le prestazioni comprendono la diaria da 50 o 100 e le indennità: Recupero punti, punti 0, Perdita requisiti fisici e psichici. Esclusivamente i soci che hanno aderito nel 2011 alla polizza Ritiro patente - Formula A possono sottoscrivere questa formula anche nel 2012 e negli anni futuri. Formula B: può essere sottoscritta da tutti gli Associati e prevede il rimborso delle spese sostenute per recuperare i punti persi, per la revisione della patente fino a 1.000, e per l utilizzo di veicoli alternativi in caso di sospensione della patente fino a 750. Come sempre si può contare su una serie di vantaggi: premi contenuti, vaste coperture, alte prestazioni, bonus fedeltà a chi rinnova la sua sottoscrizione: +10% dell importo di diaria per la polizza ritiro patente, solo di franchigia per i danni a cose e/o persone per la Rc professionale. La scheda di adesione, completa dell assegno o copia della ricevuta del bonifico, deve pervenire all Associazione Enologi Enotecnici Italiani entro il 15 giugno 2012.

3 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSOENOLOGI Definizioni generali Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali Danni Il pregiudizio conseguente a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose Dipendente La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso lo studio/ufficio alle dipendenze dell Assicurato Direttore dei lavori Il libero professionista che, su incarico e nell interesse del committente, segue e sorveglia l esecuzione dei lavori Franchigia La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato Massimale La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento in caso di Sinistro Perdite patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Polizza Il documento che prova l Assicurazione Premio La somma dovuta alla Società dall Assicurato a corrispettivo dell Assicurazione Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro Scoperto La parte di Danno o Perdita patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato Sinistro La richiesta di Risarcimento per Danni e/o Perdite patrimoniali per i quali è prestata l Assicurazione Società L Impresa Assicuratrice Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia

4 2 Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. I premi devono essere pagati alla Società. Art. 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società e l Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso dell Assicurato ha efficacia dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione Il contratto si intende stipulato per la durata di un anno e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta delle parti. Su richiesta dell Assicurato da farsi entro 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, il contratto è rinnovabile per l anno successivo, salvo che la Convenzione, nel frattempo, sia cessata. Art. 8 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all Agenzia cui è assegnato il contratto. Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 10 Competenza territoriale Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la Polizza. Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. Art. 12 Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

5 Art. 13 Pagamento del Risarcimento Verificata l operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del Risarcimento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni. Art. 14 Soggetti non considerati Terzi Non sono considerati Terzi: a) l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; b) i Dipendenti dell Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro; c) i collaboratori, Dipendenti e praticanti che si avvalgano delle prestazioni professionali dell Assicurato; d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore. Art. 15 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 16 Estensione territoriale L assicurazione vale esclusivamente per le richieste di risarcimento relative a danni verificatisi nel territorio europeo. Norme che regolano l assicurazione RC Professionale Assoenologi 1 Responsabilità civile verso terzi (RCT) 1.1 Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile del Tecnico del settore vitivinicolo -* Socio Assoenologi Oggetto dell Assicurazione Inizio della garanzia Termine della garanzia Richiesta di postuma Limite di Risarcimento Scoperto Vincolo di solidarietà Esclusioni Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, quale civilmente responsabile, sino ad un massimo di ,00 per anno e per sinistro di quanto questi sia tenuto a pagare, nell esercizio dell attività professionale di enologo o enotecnico e non iscritto all Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo Assoenologi Soc. Coop., svolta nei termini della Legge n.129 del 10 Aprile 1991 Per maggiori informazioni rivolgersi a: Assoenologi 3

6 4 e delle attività comprese nel tariffario professionale di orientamento e su quanto stabilito dal codice deontologico, sia in qualità di libero professionista che alle dipendenze di terzi: a) per Danni e Perdite patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti: 1) derivanti dall esercizio dell attività professionale di cui sopra, con esclusione di quanto previsto alle successive lettere b) e c); 2) derivanti dallo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D. Lgs. N. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche o integrazioni, purché l Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività; 3) a seguito di incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di documenti, disegni, supporti informatici e atti di archivio in genere; 4) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi purché conseguente a Sinistro risarcibile a termini di Polizza; 5) derivanti da fatto colposo o doloso dei suoi Dipendenti, limitatamente all attività svolta in nome e per conto dell Assicurato. b) per Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti: 1) inerenti all attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; 2) derivanti dall inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. N. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche o integrazioni, purché l Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere suddette attività; 3) in occasione di visite e di sopralluoghi all esterno della sede dell attività, compresi i terreni coltivati e le aziende agricole, resi necessari dallo svolgimento dell attività assicurata. c) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti: 1) derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Decreto legislativo n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali; 2) per le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso. Fermo tutto quanto sopra stabilito, vengono determinati i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo: - lett. a) punto 3: relativamente all evento incendio la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso; - lett. a) punto 4: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 30% dello stesso; - lett. c) punto 1: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza del 10% dello stesso; - lett. c) punto 2: la garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di 1/2 dello stesso. Limitatamente ai danni di natura patrimoniale, diversi dai casi sopra indicati, viene stabilito un limite di indennizzo pari a per anno e per sinistro Inizio della garanzia L Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di Risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. L Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo.

7 1.1.3 Termine della garanzia Sono escluse dalla garanzia le richieste di Risarcimento pervenute all Assicurato successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo della presente Assicurazione, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere prima o durante il periodo di efficacia della stessa Richiesta di postuma La Società prorogherà la validità della Polizza per i 5 anni successivi alla cessazione definitiva dell attività da parte dell Assicurato, purché questa sia determinata dai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia, quiescenza o cessazione volontaria. L operatività di questa estensione è subordinata all esistenza delle seguenti condizioni: a) che vi sia specifica richiesta scritta dell Assicurato o dei suoi eredi indirizzata alla Società entro 90 giorni dalla data di cessazione dell attività; b) che l Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi di quanto previsto dagli Art e 1893 del Codice Civile di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa fare presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento a termini di Polizza; c) che l Assicurato non abbia ricevuto richieste di Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5 anni precedenti la cessazione dell attività. L estensione di garanzia avverrà mediante l emissione di specifica appendice contrattuale ed il contestuale pagamento di un premio pari al 200% di quello incassato per l ultima annualità Limite di Risarcimento L Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo Scoperto e franchigia Fermi i massimali, la garanzia è prestata con: franchigia assoluta di per danni materiali e diretti arrecati a cose e/o persone; scoperto del 30% dell importo di ogni sinistro con il minimo di ed il massimo di per danni di natura patrimoniale Vincolo di solidarietà Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l Assicurazione è limitata alla sola, esclusiva e personale responsabilità attribuibile all Assicurato, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno Esclusioni L Assicurazione non vale: a) per i Danni subiti dalle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo; b) per le Perdite patrimoniali conseguenti a incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonché quelle derivanti dal furto o rapina; c) per le Perdite patrimoniali inerenti all attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di Amministratore, di Consigliere di amministrazione in Società o enti. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia

8 POLIZZA RITIRO PATENTE DI GUIDA ASSOENOLOGI Formula A - Formula B Definizioni generali Nel testo che segue si intende per: Assicurato Assicurazione Contraente Polizza Premio Rischio Sinistro Società Persona per la quale è prestata l Assicurazione. Il contratto di assicurazioni. Persona, Ditta o Ente che stipula l Assicurazione. Il documento che prova l Assicurazione. Somma dovuta dall Assicurato alla Società a corrispettivo dell Assicurazione. La probabilità che si verifichi il sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. L impresa assicuratrice. Condizioni generali di assicurazione Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 dei giorni indicati come decorrenza della garanzia nel frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. I premi devono essere pagati direttamente alla Società assicuratrice. Art 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, la Società, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, può recedere dall Assicurazione riguardante il singolo Associato con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 6

9 Art. 7 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione Il contratto si intende stipulato per la durata di un anno e cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta delle parti. Su richiesta dell Assicurato da farsi entro 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, il contratto è rinnovabile per l anno successivo, salvo che la Convenzione, nel frattempo, sia cessata. Art. 8 Oneri fiscali Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto. Art. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art. 10 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede della Società MILANO ASSICURAZIONI - Agenzia Norme che regolano l assicurazione Ritiro Patente Assoenologi Definizioni Nel testo che segue si intende per: Ritiro della patente di guida Sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida. Revoca della patente di guida Sanzione amministrativa accessoria adottata dall Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida. Sospensione patente di guida Sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada che comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida. Formula A (solo per rinnovi) 1a Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a corrispondere all Assicurato l indennità giornaliera scelta dall Assicurato di 50,00 o 100,00 nelle seguenti ipotesi: sospensione disposta dal Prefetto o dal Giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada; sospensione conseguente all inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di fermarsi e di prestare l assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. La garanzia opera a condizione che l Assicurato venga prosciolto o assolto dall imputazione del reato di Per maggiori informazioni rivolgersi a: Assoenologi 7

10 fuga o di omissione di soccorso; infrazione ai seguenti articoli del Codice della Strada: Art. 142 limite di velocità Art. 143 posizione veicoli Art. 145 precedenza Art. 147 comportamento ai passaggi a livello Art. 148 sorpasso Art. 149 distanza tra veicoli Art. 150 incrocio tra veicoli Art. 176 comportamento in autostrada Art. 186 comma 2: guida sotto l influenza dell alcool. Ai fini dell operatività della garanzia è necessario che l evento che determina il provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della copertura. 2a Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) Nel caso di infrazioni al Codice della Strada commesse durante la validità del contratto, l Assicurato potrà fruire delle seguenti forme di indennità specifiche della patente a punti: Indennità recupero punti Qualora, a seguito di infrazioni commesse, il punteggio sulla patente diventi inferiore a 10, la Società rimborserà, entro il limite massimo di 1.000,00, il costo necessario per frequentare, presso un autoscuola, un corso valido per recuperare i punti stabiliti. La Società provvederà al rimborso previa esibizione da parte dell Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. Indennità punti 0 Qualora, a seguito di infrazioni commesse, il punteggio sulla patente venga azzerato, la Società rimborserà, entro il limite massimo di 1.000,00, le spese sostenute per l esame di revisione e le eventuali altre spese necessarie al riconseguimento della patente di guida. L indennità verrà corrisposta previa ricezione di copia del provvedimento di Revoca notificato all Assicurato e copia delle spese sostenute per il riconseguimento della patente. Indennità patente per perdita requisiti fisici e psichici Nel caso di Revoca della patente di guida per perdita requisiti psichici e/o fisici, a condizione che la perdita dei suddetti requisiti avvenga durante la validità della Polizza, la Società rimborserà, nel limite di 1.000,00, le spese sostenute per il riconseguimento della patente. L indennità sarà corrisposta dalla Società previa ricezione di copia del provvedimento di Revoca della patente notificato dai competenti uffici e copia dei giustificativi delle spese sostenute per il riconseguimento della patente. 3a Denuncia ed obblighi in caso di sinistro La denuncia della Revoca/Sospensione/Ritiro della Patente deve essere fatta alla Società dall Assicurato con lettera raccomandata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento notificato. Per le prestazioni aggiuntive: Indennità recupero punti: l Assicurato dovrà presentare copia delle ricevute/fatture di spesa comprovante la frequenza al corso presso l autoscuola ed il pagamento dello stesso; Indennità 0 punti: l Assicurato dovrà presentare copia delle ricevute/fatture di spesa sostenute per il riconseguimento della patente. 8

11 4a Liquidazione dell indennità giornaliera L indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione o il ritiro della patente e fino a quando la patente non venga restituita o, dopo il provvedimento di sospensione, venga per qualsiasi causa revocata, fermo sempre il limite massimo di 180 giorni indennizzabile. Il pagamento è, di norma, effettuato al termine del periodo indennizzabile. Tuttavia, a richiesta dell Assicurato, la Società corrisponde bimestralmente l indennità già maturata. In ogni caso l Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell avvenuta restituzione della patente. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l indennità è corrisposta solo dopo che l Assicurato sia stato prosciolto od assolto. In caso di morte dell Assicurato durante il periodo di Sospensione della patente, la Società è tenuta a versare agli aventi diritto soltanto l indennità non corrisposta e maturata fino al giorno del decesso. La Società si impegna a corrispondere una diaria maggiorata di 10,00 per gli Assicurati che sottoscrivono anche l R.C. Professionale (60,00 al giorno invece di 50,00 110,00 al giorno invece di 100,00 ). Formula B 1b Oggetto dell assicurazione La società, in caso di infrazione al Codice della strada commessa in corso di validità del contratto, si impegna corrispondere all assicurato le seguenti indennità: Indennità recupero punti La società rimborsa il costo sostenuto dall assicurato, per il corso di recupero del punteggio sul documento di guida previsto dall Art. 126 bis del Codice delle strada. La garanzia è prestata fino ad un massimo di per annualità assicurativa e opera a condizione che venga documentato che: il punteggio assegnato al documento di guida diventi inferiore a 10 a seguito dell infrazione commessa; il titolare del documento di guida abbia regolarmente frequentato il corso di aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal dipartimento per i Trasporti terrestri. Indennità revisione La società rimborsa il costo sostenuto dall Assicurato per l esame di revisione del documento di guida disposta dalla competente autorità e per le altre spese necessarie al riconseguimento della patente di guida, nel caso di: azzeramento del punteggio; perdita dei requisiti fisici e psichici. La garanzia è prestata fino ad un massimo di per annualità assicurativa e opera a condizione che l Assicurato al momento della revoca della patente abbia almeno 10 punti. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Milano Assicurazioni - Agenzia

12 Indennità per utilizzo veicoli alternativi La Società, nel caso di ritiro della patente, rimborsa all Assicurato, nel limite di 50 al giorno e per un massimo di 750 per annualità assicurativa, le spese sostenute per l utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico (autobus, treno, taxi) o privato a noleggio, se consentito dal Codice della strada. Si intende compreso il noleggio di bicicletta o l acquisto della stessa nel limite di 100. Ai fini dell operatività delle prestazioni sopra descritte è necessario che l evento che determina il provvedimento di decurtazione dei punti o il ritiro della patente si sia verificato durante il periodo di validità della copertura. 2b Denuncia e obblighi in caso di sinistro La denuncia deve essere fatta alla società dall Assicurato con lettera raccomandata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento notificato. 3b Liquidazione dell indennizzo Indennità recupero punti/revisione La società, ricevuta dall Assicurato la necessaria documentazione, ricevute o fatture comprovante la frequenza del corso e il pagamento dello stesso, provvederà al rimborso delle spese sostenute per il recupero dei punti o, in caso di revoca, per il nuovo esame di idoneità alla guida. Indennità utilizzo veicoli alternativi La Società, ricevuta dall Assicurato la necessaria documentazione comprovante l operatività di una delle prestazioni previste in garanzia, provvederà al rimborso delle spese sostenute. Norme comuni alle Formule A e B 1 Esclusioni L assicurazione non è valida nei casi in cui: a) nei confronti dell Assicurato siano stati adottati provvedimenti di Sospensione della patente prima della stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società; b) l Assicurato guidi il veicolo senza essere abilitato ai sensi di legge o partecipi a competizioni e relative prove; c) la Sospensione della patente sia conseguente a guida sotto influenza di sostanze stupefacenti (Art. 187 del Nuovo Codice della Strada); d) la Sospensione della patente avvenga in relazione a fatti dolosi compiuti dall Assicurato, nonché in caso di condanna per il reato di fuga o di omissione di soccorso (Art. 189 Nuovo Codice della Strada); e) il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti; f) l Assicurato, ai fini della garanzia Indennita recupero punti, al momento della prima adesione abbia punteggio sulla patente inferiore a 16 punti. Per i rinnovi successivi l assicurazione manterrà piena efficacia, senza tener conto del punteggio assegnato all Assicurato, a condizione che non vi sia stata soluzione di continuità nella copertura assicurativa. 2 Estensione territoriale La garanzia vale in relazione a sinistri avvenuti in Europa. 10

13 PREMI PREMIO ANNUO (Compreso imposta) RITIRO PATENTE Formula A per diaria di 50 premio annuo 170 (solo per rinnovi) per diaria di 100 premio annuo 270 RITIRO PATENTE Formula B premio annuo 70 RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE premio annuo 250 Qualora scegliate di aderire ad entrambe le garanzie il premio della R.C. Professionale sarà di 230. A coloro che rinnovano la loro adesione anche per il 2012 viene riconosciuto un premio fedeltà : il 10% in più sull importo della diaria per la polizza Ritiro patente e una franchigia di anziché per i danni diretti e materiali a persone o cose (sono esclusi i danni patrimoniali) per la polizza Rc professionale. Il testo delle condizioni delle assicurazioni è a Vs. disposizione presso la sede Milano Assicurazioni Gruppo Fondiaria Sai - Agenzia 2276 e la sede centrale di Assoenologi. Per maggiori informazioni rivolgersi a: Assoenologi 11

14 Compilare, firmare ed inviare entro il 15 giugno 2012 a: Assoenologi, Sede centrale Via Privata Vasto, Milano Fax barbara.renoldi@assoenologi.it SCHEDA DI ADESIONE ALL ASSICURAZIONE Cognome Nome n Tessera Associativa Assoenologi / / / / / / Cap / / Località / / Prov. / / Via e n Codice Fiscale / / / / Tel. / / / / Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di assicurazione tutte della Convenzione Ritiro Patente e/o della Convenzione Responsabilità civile Professionale e di approvare espressamente tali condizioni. Aderisco alla garanzia: Soluzione Polizza Diaria giornaliera Premio RITIRO PATENTE Formula A Diaria e indennità (solo per rinnovi) RITIRO PATENTE Formula B Indennità 70 RC PROFESSIONALE 250 RC PROFESSIONALE + RITIRO PATENTE Formula A RC PROFESSIONALE + RITIRO PATENTE Formula B 300 La mia adesione vale fino al termine di scadenza del 1 luglio Provvedo a versare il premio mediante: Assegno non trasferibile n / Banca Importo intestato a Milano Assicurazioni S.p.a. Bonifico Bancario a favore di: Milano Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 2276 Banca Intesa Sanpaolo Spa Filiale 24, Via Novara n Milano - IBAN: IT97J Causale: Convenzione Assoenologi - sottoscrizione polizza Soluzione... Nome Cognome. Importante! Allegare copia della ricevuta contabile Firma Dichiaro di approvare in particolare il disposto delle Condizioni Generali: - RESPONSABILITA CIVILE DELLA PROFESSIONE - RITIRO PATENTE Art. 2 Pagamento del Premio Art. 2 Pagamento del Premio Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Art. 6 Recesso in caso di Sinistro Art.10 Competenza territoriale Art.11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro Firma INFORMATIVA SULLA PRIVACY Preso atto dell informativa ricevuta l Assicurato ai sensi degli artt.13, 23, 26 e 43 del D. Lgs. 196/03: Acconsente al trattamento, da parte del Titolare (Milano Assicurazioni - Agenzia 2276) e degli altri soggetti della Catena assicurativa, dei dati personali sia comuni che sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;. acconsente alla comunicazione dei dati a terzi operanti nel settore assicurativo/finanziario e all eventuale trasferimento degli stessi all estero (Paesi UE e Paesi extra UE) (*);. acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi assicurativi di Suo interesse, nonché di indagini sul gradimento della Clientela e di indagini di mercato (*). (*) (ove l interessato NON intenda dare il proprio consenso deve premettere la parola NON alla parola acconsente ). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa Luogo Data Firma 12

15

16 Milano Assicurazioni S.p.A. Agenzia 2276 Tel. 045/ Fax 045/

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