Codice Etico Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

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1 Codice Etico Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

2 CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. CODICE ETICO INDICE PREMESSA. 4 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari....5 Art. 2 Principi generali....6 Art. 3 Comunicazione.. 7 Art. 4 Responsabilità 7 Art. 5 Correttezza. 8 Art. 6 Conflitto di interesse.. 8 Art. 7 Riservatezza 9 Art. 8 Salute e sicurezza. 10 Art. 9 Beni aziendali e strumentazioni informatiche 12 Art. 10 Tutela Ambientale.. 12 COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI Art. 11 Principi generali Art. 12 Pubblicità e Concorrenza.. 12 Art. 13 Rapporti con fornitori 13 Art. 14 Rapporti con istituzioni e pubblici funzionari..13 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Art ORGANISMO DI VIGILANZA Art DISPOSIZIONI FINALI Art

3 PREMESSA La Società CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. (di seguito anche la Società ), ha per oggetto l esercizio in Italia e all estero di ogni forma di assicurazione e riassicurazione sulla vita classificata per ramo così come previsto all art. 2 comma 1 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché le assicurazioni complementari ai rami vita autorizzati secondo le disposizioni di legge vigenti, e ogni altra attività consentita dalla Legge. La Società persegue, in tutte le fasi della sua crescita, un impegno sociale costante, nel convincimento che la competitività si deve accompagnare non solo alla sensibilità etica, ma anche al coinvolgimento sociale ed al rispetto per l ambiente. E convinzione della Società che l etica nella conduzione degli affari favorisca il successo di una attività imprenditoriale contribuendo a diffondere una immagine di affidabilità, correttezza e trasparenza delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi. CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione e sulla base dell esperienza maturata nei settori di competenza, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli. Si rende pertanto necessario individuare e definire quei valori che tutti i destinatari del Codice Etico devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell agire in nome e/o per conto della Società stessa. 3

4 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito Codice ) sono da considerarsi quali integrazioni ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede agli effetti dell art del Codice Civile ( Diligenza del prestatore di lavoro ) che qualificano l adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell ambiente di lavoro. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, i Sindaci, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro con la Società ( Dipendenti ) e per tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società e operano per perseguirne gli obiettivi ( Collaboratori ). Gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente Destinatari. Ogni Destinatario, oltre al rispetto delle leggi vigenti, della normativa di vigilanza e delle norme contrattuali che regolano il mandato di amministrazione o il rapporto di lavoro o di collaborazione, è tenuto all osservanza di quanto stabilito nel presente Codice. La Società si impegna a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie. Ogni comportamento in violazione di tali norme teso a realizzare gli interessi della Società, o comunque a raggiungere un qualsiasi vantaggio a favore della stessa, è vietato e perseguito nelle forme previste. La Società, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione. CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. si impegna alla diffusione, verifica e monitoraggio del presente Codice Etico, nonché all applicazione delle relative sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni previste dallo stesso. 4

5 Art. 2 Principi generali Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l affidabilità della gestione e l immagine della Società. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Società che esterni. La Società riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presente normativa. Pertanto CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. ripudia ogni discriminazione delle persone basata sull età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute, sulla razza o nazionalità, sulle opinioni politiche e sindacali o sulle credenze religiose. Art. 3 Comunicazione La Società provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull applicazione del Codice, raccomandandone l osservanza. In particolare, la Società provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne: alla diffusione del Codice presso i Destinatari; all interpretazione e al chiarimento delle disposizioni; alla verifica dell effettiva osservanza; all aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano. 5

6 In ogni rapporto d affari, tutte le controparti devono essere informate dell esistenza e dei contenuti del Codice e sono tenuti per contratto a rispettarli. Copia del presente Codice è consegnata ad ogni Dipendente all inizio del proprio rapporto con la Società ed a quelli già in servizio, perché sia fornita prova di conoscenza preventiva con attestazione corrispondente. Art. 4 Responsabilità Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti. Tutti i Responsabili di specifiche attività e delle Unità Organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio. Art. 5 Correttezza Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell incarico sono ispirati alla legittimità sotto l aspetto formale e sostanziale e alla tutela della Società, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell incarico. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici. 6

7 Nel caso in cui un dipendente di CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. subisca pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o altrui attività aziendale, oppure riceva proposte che ledano il dovere di imparzialità, ne informa senza indugio il suo diretto superiore. Il dipendente, che aspiri ad una promozione o ad altro provvedimento non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede che altri lo facciano. Nella trattazione delle pratiche, il dipendente, in relazione al tipo di attività svolta, rispetta l ordine cronologico delle richieste o le priorità. Art. 6 Conflitto di interesse La Società ha con i propri Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Agenti un rapporto basato sulla reciproca fiducia, ispirato alla massima onestà. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società. Pertanto, CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. si impegna a mettere in atto misure idonee ad evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano, o possano solo apparire, in conflitto di interesse. I Destinatari di questo Codice devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto di interesse, in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza. Ciascun Amministratore che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi della Società, deve darne comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all Organismo di Vigilanza, restando valide le norme specifiche previste dal Codice Civile. 7

8 I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società. Gli Amministratori, i Dipendenti, gli Agenti e le altre persone od enti con possibilità oggettiva di influenzare le scelte della Società, devono astenersi dall utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a proprio favore di parenti, amici e conoscenti. Art. 7 Riservatezza CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. organizza il flusso informativo in modo tale da osservare lo specifico circuito instaurato al fine della prevenzione dei reati a norma del D. Lgs. n. 231/01. La Società considera riservate e facenti parte del proprio patrimonio aziendale tutte le informazioni ed i documenti, collegati o relativi alla Società a prescindere dalle modalità di diffusione, trasmissione, archiviazione, contenuti su qualsiasi supporto (magnetico, elettronico, cartaceo, ecc.). I dati personali dei Dipendenti e della clientela, i piani commerciali, le informazioni ed i documenti riservati, il know-how ed i processi tecnologici vanno custoditi e protetti in materia adeguata e continua. Tali informazioni potranno essere discusse soltanto con i colleghi che abbiano bisogno di conoscerle per motivi di lavoro. Al riguardo, la riservatezza è considerata principio fondamentale nell esercizio dell attività societaria ed è alla base della reputazione e della fiducia degli assicurati. 8

9 Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate dagli Amministratori, dai Dipendenti, dagli Agenti o dai Consulenti della Società, i diretti destinatari della richiesta o coloro che comunque ne venissero a conoscenza devono darne tempestiva comunicazione: gli Amministratori, ne danno pronta informativa all Organo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione; gli altri Soggetti, ne informano la Società tramite il proprio diretto superiore o referente aziendale. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne. Art. 8 Salute e Sicurezza Nell ambito della propria attività, la Società persegue l obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei Destinatari, mediante le iniziative opportune a tal fine. Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche, in particolare, allo specifico fine di prevenire i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro. CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A., ai sensi dell art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a porre in essere le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 9

10 il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo é, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. E vietato fumare negli ambienti di lavoro e nei luoghi accessibili al pubblico. La Società esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, non si dia luogo a molestie, intendendo come tali, a mero titolo di esempio: la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 10

11 l ingiustificata interferenza con l esecuzione di prestazioni lavorative altrui; l ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale. Anche a tutela del principio di illiceità delle molestie sessuali devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l instaurarsi di relazioni gerarchiche con particolare riferimento ai dipendenti e collaboratori l autorità deve essere esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Art. 9 Beni aziendali e strumenti informatici Il personale deve usare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure operative predisposte per l utilizzo dei beni aziendali, documentando, ove richiesto, il loro impiego. I beni aziendali, ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi telefonici e personal computer collegati in rete, sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa; pertanto, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato ad esigenze di carattere professionale. E vietato, anche alla luce dell art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 delitti informatici e trattamento illecito di dati, alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico. Art. 10 Tutela Ambientale CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. si impegna, nel compimento delle sue attività, a contribuire in modo costruttivo alla tutela del patrimonio ambientale, 11

12 ricercando un equilibrio tra gli obiettivi economici e le imprescindibili esigenze di tutela del territorio. Per il compimento della sua attività, la società si impegna affinché i progetti, i processi, le metodologie e i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell equilibrio territoriale, della prevenzione dell inquinamento e della tutela del paesaggio. COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI Art. 11 Principi Generali La Società nello svolgimento delle relazioni d affari si ispira ai principi di legalità, trasparenza, lealtà e correttezza. Art. 12 Pubblicità e Concorrenza I Dipendenti conformeranno le proprie azioni a quanto previsto dalla legge e dalle Autorità di Vigilanza nei diversi settori di competenza (IVASS, Autorità Garante della concorrenza, ecc.). In particolare, il rispetto delle leggi, dei Regolamenti e dei Codici di Autodisciplina in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi e in materia di concorrenza è di estrema importanza. Le leggi in materia di concorrenza vietano attività quali ad esempio concordare con i concorrenti i livelli delle tariffe, limitazioni alla concorrenza, la divisione dei mercati ed il boicottaggio congiunto di clienti o venditori. Non si devono commettere violazioni delle norme Antitrust quando si partecipa alle attività dell Associazione di categoria e a gruppi di lavoro interaziendali. La Direzione Generale deve essere sempre preventivamente consultata quando possa sorgere solo il sospetto che l attività che si è in procinto di porre in essere (sia essa la partecipazione ad una riunione o l invio di una comunicazione o la semplice annotazione di appunti) possa essere rilevante ai fini del rispetto da parte della Società delle regole della correttezza. 12

13 Art. 13 Rapporti con fornitori CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A. richiede ai propri fornitori ed ai Collaboratori esterni il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento e, ritenendo questo aspetto fondamentale per l instaurazione di un corretto rapporto d affari, in ogni contratto fa specifico riferimento all obbligo di rispetto di detti valori per i contraenti. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. Le relazioni con i fornitori sono regolate da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto. Art. 14 Rapporti con istituzioni e pubblici funzionari I rapporti della Società nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale ( Pubblici Funzionari ) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà. Qualora il Destinatario riceva da parte di un Pubblico Funzionario richieste esplicite o implicite di benefici, salvo omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso. 13

14 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Art. 15 Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d affari con l impresa. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell incarico e all eventuale risarcimento dei danni. La Società, in presenza di una condotta rilevante per la violazione dei principi sanciti dal Codice Etico, assume provvedimenti sanzionatori secondo criteri di coerenza, imparzialità, uniformità e proporzionalità, nonché in conformità alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. ORGANISMO DI VIGILANZA Art. 16 L Organismo di Vigilanza di CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A., istituito secondo i dettami del D. Lgs. n. 231/2001 ha il compito di vigilare sul rispetto, l adeguatezza e l aggiornamento del modello organizzativo-gestionale e di controllo societario per la prevenzione dei reati adottato in ossequio alle previsioni del predetto decreto, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento. A tal fine effettua controlli sul funzionamento e l osservanza del modello ed è libero di accedere a tutte le fonti di informazione della Società; ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; propone agli organi competenti eventuali aggiornamenti del modello e dei protocolli interni che ne fanno parte e riferisce al Presidente della Società. 14

15 DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio e diffusa tempestivamente ai Destinatari. 15

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