DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
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1 Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Fiscalita' delle imprese e finanziaria 1 Milano, 16/10/2008 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CORSO EUROPA MILANO (MI) Prot. n /2008 OGGETTO: Consulenza giuridica n. Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Codice Fiscale Istanza presentata il 30/06/2008 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 117 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO Con istanza del 27 giugno 2008, l'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che disciplinano l'istituto del consolidato fiscale. In particolare, una società a responsabilità limitata (società A) ha esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo a decorrere dal periodo di imposta 2008 congiuntamente con altre tre società controllate (B, C e D) con riferimento alle quali possiede la maggioranza del capitale sociale sin dall'inizio del periodo di imposta, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del TUIR nonché di quanto previsto dall'articolo 120, Agenzia delle Entrate - Ufficio Fiscalita' delle imprese e finanziaria 1 - Via Manin n CAP Milano Tel Fax dr.lombardia.fief2@agenziaentrate.it
2 Pagina 2 di 5 comma 2, del TUIR. Successivamente al 1 gennaio 2008, la società consolidante ha acquisito l'intera partecipazione al capitale sociale di una nuova società (E) che non partecipa al perimetro di consolidamento. Nel corso del 2008 le società C, D ed E hanno programmato una operazione di fusione per incorporazione che consiste, in particolare, nella incorporazione delle società D ed E nella società C. Gli effetti della predetta operazione, ai fini contabili e delle imposte sui redditi, decorreranno retroattivamente dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la fusione ha effetto e, dunque, dal 1 gennaio Nel quesito si osserva che l'operazione di fusione è motivata da valide ragioni economiche in virtù della strategia di espansione che intende percorrere la società consolidante mediante, ad esempio, l'acquisizione di partecipazioni in società concorrenti, quale appunto la società E. Lo scopo sarebbe, dunque, quello di procedere alla integrazione delle società acquisite mediante operazioni di fusione. Nel quesito viene, altresì, precisato che le società D ed E, partecipanti all'operazione di fusione, non evidenziano perdite fiscali né dispongono di perdite fiscali pregresse. Soltanto la società C dispone di perdite pregresse di modesto importo che, ai fini dell'operazione di fusione, saranno monitorate secondo le disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2, dello stesso TUIR. Tanto premesso, il quesito dell'ordine è finalizzato a conoscere se la fusione per incorporazione della società E, che non partecipa al consolidato, nella società C, partecipante al consolidato, sia suscettibile o meno di produrre l'interruzione del regime di tassazione di gruppo in relazione alla posizione della società incorporante qualora la fusione in questione si perfezioni entro il 31 dicembre 2008.
3 Pagina 3 di 5 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Secondo l'ordine istante, posto che la problematica in questione non risulterebbe essere stata risolta nei documenti di prassi emanati sinora, l'operazione di fusione come prospettata non è suscettibile di interrompere la tassazione di gruppo nei confronti della società incorporante C. Viene ulteriormente osservato come la circostanza che il controllo di E da parte di A non sussista sin dall'inizio del periodo di imposta non costituisce circostanza ostativa alla prosecuzione del regime di tassazione di gruppo. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 124, comma 5, del TUIR disciplina alcune ipotesi nelle quali, al verificarsi di operazioni straordinarie, quale quella di fusione, il regime di tassazione consolidata si interrompe. Sul punto, la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004, nell'illustrare il contenuto della norma richiamata e del Decreto ministeriale del 9 giugno 2004 contenente le disposizioni di attuazione del regime di tassazione di gruppo, ha precisato che la disposizione di cui all'articolo 124, comma 5, del TUIR prevede come causa di interruzione la fusione della società o dell'ente controllante con società od enti non inclusi nel consolidato. Tale causa di interruzione può essere rimossa per iniziativa delle società interessate, le quali possono richiedere all'agenzia delle Entrate la continuazione del consolidato mediante l'esercizio del diritto di interpello, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n La fusione della società consolidata in altra non inclusa nel consolidato, invece, costituisce ipotesi di interruzione del consolidato, sia che si tratti di fusione propria che di fusione per incorporazione in base a quanto previsto dall'articolo 124, comma 5,
4 Pagina 4 di 5 del TUIR e dall'articolo 13, comma 1, lettera f) del citato decreto. Con riferimento all'istanza in esame, va osservato che la fattispecie prospettata riguarda una operazione di fusione che interessa una società consolidata che procede all'incorporazione di una società consolidata e di una società non consolidata. Sotto questo profilo, va chiarito che la fusione che interessa la società consolidate C e D, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto prima menzionato, non interrompe la tassazione di gruppo. Mediante l'operazione di fusione in esame, tuttavia, la società C procede altresì ad incorporare anche la società E non compresa nel perimetro di consolidamento, la cui partecipazione è stata acquisita dalla consolidante A nel corso del Tale ipotesi risulta disciplinata dall'articolo 11, comma 3, del decreto 9 giugno 2004, nel quale si dispone che la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato (sia come consolidata che come consolidante) non interrompe la tassazione di gruppo qualora permangano i requisiti di cui all'articolo 117 del TUIR. Sul punto si può, altresì, richiamare quanto chiarito dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 53 prima ricordata, ai punti a) e d) del paragrafo Da ultimo, si richiama quanto affermato nella risoluzione n. 103 del 20 marzo 2008, secondo la quale la fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidata, o da parte della stessa società (o ente) consolidante, non rappresenta un'ipotesi di interruzione del regime di tassazione consolidata. La risoluzione chiarisce inoltre che i requisiti di cui all'articolo 117 del TUIR devono essere riferiti, nei casi di specie, alla posizione della società controllante rispetto alla posizione della società controllata che procede alla incorporazione della società esterna al consolidato. Per completezza è appena il caso di precisare che una operazione di fusione soggiace alla necessaria osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR ed è sindacabile ai fini di quanto previsto dall'articolo 37 bis del DPR 29
5 Pagina 5 di 5 settembre 1973, n. 600, anche nel caso in cui sia posta in essere da società che hanno aderito al regime di tassazione di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, c.2, D.Lgs 39/93 IL DIRIGENTE DI VERTICE TAMARA GASPARRI
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