AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO
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1 Circolare informativa n. 6 del 12 Gennaio 2011 AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO L art. 1, comma 20, Finanziaria 2011, c.d. Legge di stabilità 2011, ha modificato, in senso sfavorevole al contribuente, la misura della riduzione prevista dalle lett. a), b) e c) del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97 che contiene la disciplina generale del operoso. Il operoso consente, come noto, la regolarizzazione delle violazioni tributarie non ancora constatate mediante l adempimento spontaneo del contribuente il quale deve: effettuare l adempimento omesso o irregolarmente eseguito; versare la sanzione in misura ridotta; versare gli eventuali interessi dovuti computati al tasso legale. LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI RIDOTTE Il citato comma 20 è intervenuto modificando la misura della riduzione applicabile per ciascuna ipotesi di come indicato nella tabella seguente. Art. 13, D.Lgs. n. 472/97 Lett. a) Lett. b) versamento Altre violazioni Riduzione sanzione previgente Riduzione sanzione attuale 30 giorni 1/12 1/10 1 anno se non è prevista la 1/10 1/8 Lett. c) Dichiarazione omessa 90 giorni 1/12 1/10 Si rammenta che tutti gli adempimenti richiesti per la regolarizzazione devono essere effettuati contestualmente entro i termini previsti da ciascuna ipotesi indicata nelle predette lett. a), b) e c), del citato art. 13. Il termine contestuale va inteso nel senso che gli adempimenti prescritti devono essere conclusi entro il termine stabilito in relazione alla tipologia di. Con riferimento ai termini individuati dal citato art. 13 va evidenziato che: il termine iniziale dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per la regolarizzazione, decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l adempimento. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo;
2 qualora il termine finale cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo. Il versamento dell imposta, della sanzione ridotta e degli interessi va effettuato con il mod. F24. Si rammenta che dall la misura degli interessi legali è aumentata dal 1% al 1,5% quindi per regolarizzare nel 2011 una commessa nel 2010 gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dell 1% fino al e del 1,5% dal Esempio Un contribuente non ha versato entro il l acconto IVA 2010 di 4.700,00. Si ipotizzi che la sia regolarizzata in data A tal fine dovranno essere versati l imposta, la sanzione ridotta ( 117,50 pari al 2,5% dell acconto non versato) e gli interessi. Gli interessi ( 3,03) sono così calcolati: 4.700,00*1%*4gg/365gg = 0, ,00*1,5%*13gg/365gg = 2,51 Totale interressi 3,03 Ai fini del calcolo delle sanzioni ridotte dovute in misura fissa si rammenta che, secondo quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 106/E, alla sanzione edittale espressa in lire va applicata la riduzione in base alle disposizioni sul (1/8, 1/10) e successivamente il risultato convertito in Euro va considerato troncando le cifre decimali. Per le sanzioni applicate in misura proporzionale non va effettuato alcun troncamento e si applicano le consuete regole di arrotondamento. I principali codici tributo da utilizzare per il operoso sono desumibili dalla seguente tabella. Imposta Codice tributo Codice sanzione ridotta operoso Codice interessi IRPEF (8915 se da mod. 730) 1989 IRES IVA Imposte sostitutive 6001,6002,,6031,6032, 6035,6099, ecc. 1663,1667,1672,4025,8055, 8056,ecc IRAP Addizionale regionale Addizionale comunale Sostituti d imposta (8916 se da mod. 730) (8917 se da mod. 730) ,1040, ecc Altre violazioni N.B. L esposizione degli interessi, separatamente dall imposta, non si applica alle somme dovute dai sostituti d imposta, per le quali il versamento va effettuato cumulando gli interessi con l imposta dovuta. DECORRENZA DELLE NUOVE SANZIONI RIDOTTE Le sanzioni ridotte, previste nella nuova (maggiore) misura risultano applicabili alle violazioni commesse a decorrere dall
3 Alle violazioni commesse prima di tale data sono applicabili le vecchie (maggiori) riduzioni. Di seguito sono esaminate le principali ipotesi di indicando le nuove e le vecchie misure delle sanzioni ridotte. OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO La regolarizzazione dell omesso versamento di un tributo può avvenire: entro 30 giorni ai sensi della lett. a) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97; entro il termine di presentazione della ai sensi della lett. b) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In mancanza della periodica il termine è di 1 anno dall omissione o dall errore. commessa 30 giorni 30% 2,5% (1/12) 3% (1/10) versamento tributi 30% 3% (1/10) 3,75% (1/8) Esempio 1 La Alfa srl ha omesso il versamento della ritenuta d acconto per relativa ad un compenso di lavoro autonomo che doveva essere versata entro il La società perfeziona il l , ossia entro 30 giorni, versando: a titolo di ritenuta non versata; a titolo di sanzione ridotta (5.000 x 2,5%); - 5,14 a titolo di interessi (5.000 x 25/365 x 1,5%). Il versamento della ritenuta va effettuato, unitamente agli interessi da, con il codice tributo La sanzione ridotta va versata con il codice tributo Esempio 2 La Beta sas omette di versare l IVA relativa al primo trimestre 2011 pari a La società perfeziona il il , ossia entro il termine di presentazione della relativa al 2011, versando: a titolo di IVA non versata; a titolo di sanzione ridotta ( x 3,75%); - 326,14 a titolo di interessi ( x 496/365 x 1,5%). Per il versamento dell IVA va utilizzato il codice tributo 6031 ; per la sanzione ridotta il codice tributo 8904 mentre per gli interessi il codice tributo MANCATA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 A ZERO La mancata presentazione del mod. F24 a zero è sanzionata ai sensi dell art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 in misura variabile da 51 a 154. In tal caso il operoso va effettuato ai sensi della lett. b) dell art. 13 presentando il mod. F24 non presentato e versando contestualmente la sanzione ridotta nelle seguenti misure.
4 presentato entro 5 giorni Mod. F24 presentato oltre 5 giorni commessa 51,00 5,00 (1/10) 6 (1/8) dell anno in cui è 154,00 15,00 (1/10) 19 (1/8) Esempio 3 La Gamma srl non ha presentato entro il il mod. F24 a zero nel quale era evidenziata la compensazione del credito IVA 2009 con il debito per ritenute e contributi pari a La società perfeziona il il effettuando i seguenti adempimenti: - presentazione del mod. F24 omesso in precedenza; - versamento della sanzione ridotta in misura pari a 15, con il mod. F24 utilizzando il codice tributo OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La non presentata nei termini può essere regolarizzata esclusivamente entro 90 giorni ai sensi della lett. c) dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Per effettuare il operoso la sanzione ridotta è commisurata alla sanzione irrogabile in misura fissa, così come affermato dal Ministero delle Finanze nella Circolare , n. 23/E in base alla quale: la tardiva è considerata valida, ferma restando l applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto per la omessa, cioè da 258 a (art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/97); la predetta sanzione in misura fissa si applica anche nell ipotesi in cui le imposte risultanti dalla non siano state versate. La sanzione in misura proporzionale prevista dall art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (dal 120% al 240% dell imposta dovuta) non si applica in quanto la tardiva non dà luogo a imposte dovute come richiesto per l applicazione di tale sanzione, ma solo a imposte non versate. commessa Dichiarazione omessa 90 giorni 258,00 21,00 (1/12) 25 (1/10) Si rammenta che è dovuta una sanzione per ciascuna non presentata nei termini (IVA, redditi, IRAP). VIOLAZIONI FORMALI CHE OSTACOLANO L ATTIVITÀ DI CONTROLLO Le violazioni di tipo formale che arrecano pregiudizio all attività di controllo sono sanzionate nella misura compresa tra 258 a (art. 8, D.Lgs. n. 471/97). È il caso ad esempio della c.d. irregolare il cui è possibile ai sensi della lett. b) del citato art. 13, mediante la presentazione di una integrativa e il versamento della sanzione ridotta nella misura seguente. Dichiarazione irregolare successiva commessa 258,00 25,00 (1/10) 32,00 (1/8)
5 VIOLAZIONI SOSTANZIALI Le violazioni di tipo sostanziale che riguardano l infedeltà della e in materia di IVA anche tutte le violazioni c.d. prodromiche, sono sanzionate generalmente in misura variabile dal 100% al 200% dell imposta non correttamente documentata, illegittimamente detratta, ecc. Per tali violazioni il operoso va effettuato ai sensi della lett. b) del citato art. 13. Il versamento della sanzione ridotta è correlato all imposta relativa all imponibile non correttamente documentato ed è dovuta nella misura di seguito riportata. commessa - Dichiarazione infedele(*) - Omessa fatturazione - Omessa registrazione - Indebita detrazione IVA 100% con un minimo di 516,00 10% con un m inimo di 51,00 (1/10) 12,5% con un minimo di 64,00 (1/8) (*) Per la infedele non è prevista la sanzione di 516. TABELLA RIASSUNTIVA commessa versamento tributi presentato entro 5 giorni presentato oltre 5 giorni 30 giorni 30% 2,5% (1/12) 3% (1/10) 30% 3% (1/10) 3,75% (1/8) 51,00 5,00 (1/10) 6,00 (1/8) 154,00 15 (1/10) 19,00 (1/8) Dichiarazione omessa 90 giorni 258,00 21,00 (1/12) 25,00 (1/10) Dichiarazione irregolare - Dichiarazione infedele(*) - Omessa fatturazione - Omessa registrazione - Indebita detrazione IVA successiva 258,00 25,00 (1/10) 32,00 (1/8) 100% con un minimo di 516,00 10% con un minimo di 51,00 (1/10) (*) Per la infedele non è prevista la sanzione di 516,00 12,5% con un minimo di 64,00 (1/8)
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