INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

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2 INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E IL MODELLO 770 IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE RICORRENTI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

3 FINALITA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ISTITUITO CON L ART. DEL D.LGS 472/97 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN ALCUNI ASPETTI DAL DECRETO LEGGE 185 DEL 2008 ( DECRETO ANTICRISI ), CONSENTE AL CONTRIBUENTE DI RIMEDIARE SPONTANEAMENTE AD ERRORI E/O OMISSIONI NEL VERSAMENTO DI UNO O PIU TRIBUTI, O DI PORRE RIMEDIO A VIOLAZIONI FORMALI E/O SOSTANZIALI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA

4 IN COSA CONSISTE NELLA POSSIBILITA DI BENEFICIARE DI UNA SANZIONE RIDOTTA RISPETTO A QUELLA ORDINARIA PURCHE NON SIANO GIA IN CORSO ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE DA PARTE DELL AGENZIA ENTRATE O GDF SOGGETTI TUTTI I CONTRIBUENTI (PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA, ENTI COMMERCIALI/NON COMMERCIALI) OGGETTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP); IMPOSTE INDIRETTE (IVA, BOLLO, REGISTRO) TRIBUTI COMUNALI (ICI). NON PUO ESSERE UTILIZZATO PER I CONTRIBUTI INPS E INAIL IN QUANTO SEGUONO UN ALTRO REGIME SANZIONATORIO

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6 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE: LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI Può accadere che il contribuente si renda conto di aver commesso errori od omissioni che comportano violazioni in termini di compilazioni dei modelli dichiarativi o di mancati o insufficienti versamenti d imposta. Per quanto riguarda le imposte dirette, le violazioni che possono essere regolarizzate mediante ravvedimento sono. Omessi versamenti; Violazioni formali; Violazioni sostanziali; Omessa presentazione della dichiarazione annuale.

7 TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI L IMPOSTA NON E STATA VERSATA O IL PAGAMENTO E STATO EFFETTUATO IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL DOVUTO ERRORI FORMALI NON INCIDONO SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO ERRORI SOSTANZIALI INCIDONO SUL VERSAMENTO CHE RISULTA CARENTE O ASSENTE OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DENUNCIA LA DICHIARAZIONE NON E STATA PRESENTATA

8 OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI L importo della sanzione ordinaria in caso di omesso o tardivo versamento delle imposte è pari al 30% dell imposta dovuta. Con l istituto del ravvedimento operoso l importo di detta sanzione è notevolmente ridotto a seconda del termine in cui viene regolarizzato il pagamento. A conferma di quanto detto, è intervenuto recentemente anche il decreto legislativo 185/08 ( DECRETO ANTICRISI ), diminuendo notevolmente gli importi delle sanzioni. E necessario distinguere tra: ravvedimento breve: qualora gli omessi versamenti di imposte (anche a titolo di acconto) vengano regolarizzati entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, si applica la sanzione ridotta a 1/12 del minimo previsto per tale violazione, ossia pari al 2,50%; ravvedimento lungo: se la regolarizzazione di errori commessi nelle dichiarazioni o di omissioni nei versamenti di imposte è effettuata entro la scadenza per presentare la dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, si applica la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo previsto, ossia pari al 3%. Se non è prevista la presentazione della dichiarazione, gli omessi o insufficienti versamenti possono essere regolarizzati entro un anno dalla violazione.

9 Oltre al pagamento della sanzione in misura ridotta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali moratori che fino al 31/12/2009 erano pari al 3% e a partire dal 01/01/2010, con il D.M. del 04/12/2009 sono stati fissati al tasso dell 1% annuo, da calcolarsi giornalmente. ERRORI FORMALI Per formali si intendono le violazioni inerenti la compilazione della dichiarazione che non incidono sulla liquidazione dell imposta, ma possono tuttavia arrecare pregiudizio all attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. Le più frequenti violazioni formali, previste dall art. 8 comma 1, d.lgs n.471/1997 sono: la dichiarazione non redatta su modello non conforme a quello approvato dal Ministero; omessa o indicazione errata ed incompleta di: dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; elementi necessari per la determinazione del tributo; ogni altro elemento prescritto per effettuare controlli. E possibile regolarizzare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso, corrispondendo una sanzione pari ad 1/10 della sanzione minima (euro 258,00) ossia 25,00 euro.

10 VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI Con il termine violazioni meramente formali si intendono irregolarità che: non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo; non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. In tal caso non è prevista nessuna sanzione e quindi non è necessario effettuare alcun ravvedimento operoso. E fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare l errore (senza pagamento di alcuna sanzione) prima che siano iniziate attività di controllo o verifica. La mancata presentazione del modello F24 a zero, non è qualificabile come violazione meramente formale, in quanto configura ostacolo all attività di accertamento. Tale violazione è tuttavia ravvedibile, presentando il modello F24 omesso e versando contestualmente una sanzione ridotta pari a: 1/10 del minimo (euro 51,00) ossia 5,00 euro se il modello è presentato entro i cinque giorni seguenti; 1/10 del massimo (euro 154,00) ossia 15,00 euro se il modello è presentato oltre i cinque giorni seguenti.

11 ERRORI SOSTANZIALI Si tratta di violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le ipotesi più comuni riguardano: errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/73; dichiarazione infedele ERRORI RILEVABILI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE O CONTROLLO FORMALE Per quanto riguarda la prima ipotesi, sono considerati tali le seguenti violazioni: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili; errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute; indicazione in misura superiore a quelle spettanti delle detrazioni d imposta; indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili; maggiore indicazione delle ritenute d acconto; maggiore indicazione dei crediti d imposta. La sanzione ordinaria in questo caso è pari al 30% delle somme non versate. La suddetta sanzione risulterà ridotta: ad un terzo (10%) se le somme vengono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica (art. 36 bis, D.P.R. n. 600/73);

12 a due terzi (20%) nel caso in cui le somme siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione dell esito del controllo formale effettuato ai sensi dell art. 36 ter del D.P.R. n.600/73. In ogni caso anche le suddette violazioni sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso, che prevede il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione: della maggiore imposta o minor credito; degli interessi moratori pari al 1% a partire dal 01/01/2010, con maturazione giornaliera; della sanzione ridotta, pari ad 1/10 del minimo, quindi 3%. Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. Nell ipotesi in cui il contribuente abbia optato per il versamento rateale, le eventuali violazioni per omesso o insufficiente versamento degli importi dovuti per le singole rate, sono regolarizzabili: entro 30 giorni dal termine previsto per ogni singola rata pagando una sanzione pari al 2,50%; altrimenti entro il termine di presentazione della dichiarazione versando una sanzione pari al 3%. La sanzione ridotta e gli interessi legali devono essere calcolati in riferimento a ciascuna rata pagata in ritardo. A tal fine il D.M. del 21 maggio 2009, ha disposto la riduzione del tasso di

13 interesse, dovuti nella misura del 4% annuo (e non più del 6%), pari allo 0,33% mensile (precedentemente era dello 0,50% mensile). DICHIARAZIONE INFEDELE La dichiarazione si definisce infedele nel caso di : omessa indicazione dei redditi; errata indicazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni d imposta; esposizione di indebite deduzioni dall imponibile. La sanzione ordinaria in questo caso va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. Il ricorso all istituto del ravvedimento operoso prevede il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione: della maggiore imposta o minor credito; degli interessi legali dell 1% (a partire dal 0101/2010),con maturazione giorno per giorno; della sanzione ridotta, nella misura di 1/10 della sanzione minima, ossia 10%. Inoltre entro il termine suddetto, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa.

14 OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE L omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (compresa quella unificata), è regolarizzabile purché sia presentata entro 90 giorni dal termine ordinario di scadenza. Qualora si intenda regolarizzare la propria posizione, la procedura corretta da seguire è la seguente: Si presenta una dichiarazione annuale entro 90 giorni; Si paga 1/12 (e non più 1/8) della sanzione minima prevista per l omessa dichiarazione (l importo della sanzione minima è pari ad euro 258,00. In caso di ravvedimento operoso l importo è di euro 21,00). Il codice del modello F24 da utilizzare per effettuare il versamento della sanzione è 8911 e l anno d imposta è quello in cui è stata commessa la violazione. Inoltre se dalla dichiarazione scaturisce un debito d imposta, si dovrà procedere anche al pagamento del: 2,50% (corrisponde ad 1/12 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%) dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza; 3,00% (corrisponde ad 1/10 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%) dell imposta a debito se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza ma entro il 90 giorno dalla data originaria di scadenza (nell ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un imposta a debito); gli interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale dell 1%. Si precisa che nel caso di dichiarazione unificata, la sanzione di euro 21,00 sarà applicata a ogni singola dichiarazione presentata (IVA e redditi). Ai fini fiscali, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione stessa (art. 2, comma 7, D.P.R. 322/1998 ).

15 RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE RIGUARDANTI LE IMPOSTE DIRETTE

16 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL MODELLO 770 Le violazioni riguardanti gli adempimenti a carico del sostituto d imposta, che possono essere sanate con l istituto del ravvedimento operoso sono: mancati o insufficienti versamenti delle ritenute; errori nella compilazione dei modelli dichiarativi che possono essere qualificate come violazione formali (non incidenti sulla determinazione del tributo) e sostanziali (incidenti sulla determinazione del tributo); mancata presentazione della dichiarazione entro i termini; operazioni di conguaglio del modello 730. Le due violazioni che possono interessare principalmente il Caf e le sue sedi dal punto di vista della dichiarazione, riguardano la seconda e la terza ipotesi. TIPO DI VIOLAZIONE ERRORI MERAMENTE FORMALI Omissioni o errori che non pregiudicano l attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo VIOLAZIONI FORMALI Omissioni o errori che pregiudicano l attività di controllo ma non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo VIOLAZIONI SOSTANZIALI-RITENUTE INTERAMENTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE Mancata indicazione in dichiarazione delle somme erogate e mancato versamento di ritenute SANZIONE RIDOTTA Nessuna sanzione 1/10 del minimo, pari a euro 25,00 1/10 del minimo, pari al 10% della maggiore imposta TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO Regolarizzazione prima dell inizio dell attività di controllo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo VIOLAZIONI SOSTANZIALI-RITENUTE INTERAMENTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE Mancata indicazione in dichiarazione delle somme erogate ma ritenute interamente versate 1/10 del minimo (euro 258,00) ovvero euro 25,00 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo

17 OMESSA INDICAZIONE NEL MODELLO 5,00 euro per ciascun percepiente non 770 DI UN PRECEPIENTE indicato OMESSA PRESENTAZIONE DELLA EURO 21,00 se la dichiarazione viene DICHIARAZIONE- TRASMISSIONE trasmessa entro i 90 giorni successivi ai TARDIVA DELLA DICHIARAZIONE termini ordinari previsti per la presentazione della dichiarazione. Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo Il codice da dover utilizzare per il versamento delle sanzioni di cui sopra è 8906( qualora ricorrano più violazioni, le sanzioni si sommano e si versano tutte con lo stesso codice tributo), ad eccezione per la tardiva presentazione della dichiarazione il cui codice è 8911.

18 IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE RICORRENTI Lo strumento a cui si ricorre per effettuare i versamenti connessi alle violazioni che abbiamo esaminato è il modello F24. Il modello si divide in varie sezioni. Nella prima parte troviamo le informazioni relative al soggetto che effettua il versamento (codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale). Seguono poi le sezioni dove vengono indicati tipologia di tributo e importo da versare o da utilizzare in compensazione. Per ogni tipologia di imposta, tassa o contributo deve essere utilizzata una singola riga dove, sulla parte sinistra, dovranno essere riportati i dati identificativi mentre sulla parte destra sono presenti due colonne per l'importo a seconda che sia a debito o a credito. Il modello è diviso a seconda del soggetto a cui il versamento è destinato: Sezione Erario: raccoglie i versamenti effettuati verso lo stato. I codici di tali imposte sono composti da quattro cifre; Sezione Inps: sono indicati i contributi dovuti a vario titolo verso l'istituto per lavoratori dipendenti, lavoratori a progetto, associati in partecipazione e altre categorie obbligate al versamento; Sezione Regioni: utilizzata per i tributi di competenza regionale come l'irap e l'addizionale regionale all'irpef; Sezione ICI e altri tributi locali: utilizzata per i tributi di competenza comunale come l'addizionale comunale all'irpef e l'ici Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi: sostanzialmente riservata ai versamenti verso l'inail

19 Anche nella compilazione dei modelli F24 è possibile commettere alcuni errori, che pur non incidendo sulla determinazione del tributo dovuto, devono essere sanati onde evitare possibili sanzioni da parte dell amministrazione finanziaria. Tali irregolarità riguardano l errata indicazione: del codice fiscale; del codice tributo; dell anno di riferimento; della ripartizione tra più tributi dell importo a debito o a credito, indicato con un solo codice tributo. La correzione di tali errori, che si configurano come violazioni meramente formali, non determinano l irrogazione di alcuna sanzione da parte dell Ufficio. Sarà dunque sufficiente presentare all Agenzia delle Entrate locale di riferimento, una istanza di correzione relativa ai dati erroneamente indicati.

20 I CODICI F24 UTILIZZATI PIÙ FREQUENTEMENTE CODICI TRIBUTO TIPOLOGIA DI VERSAMENTO 8901 Sanzione pecuniaria IRPEF 8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale all IRPEF 8903 Sanzione pecuniaria addizionale comunale all IRPEF 8906 Sanzione pecuniaria Sostituti d Imposta 8911 Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 1989 Interessi sul ravvedimento - IRPEF 1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale 1995 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale 4001 Saldo IRPEF 4033 IRPEF ACCONTO- Prima Rata 4034 IRPEF ACCONTO- Seconda Rata o Acconto in unica soluzione 3801 Addizionale Regionale All IRPEF 3843 Addizionale Comunale All IRPEF 1668 Interessi Pagamento Dilazionato Imposte Erariali 3805 Interessi Pagamento Dilazionato Tributi Regionali

21 ESEMPIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO Supponiamo che il contribuente abbia presentato un modello UNICO entro i termini di scadenza ordinari (30/09/2009), ma non abbia provveduto a versare il debito IRPEF risultante dalla dichiarazione paria euro 1000, 00. In data 03/02/2010, decide di presentare il modello F24 ed effettuare il pagamento. SALDO IRPEF A DEBITO: 1000,00 SCADENZA ORIGINARIA PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO: 16/06/2009 DATA REGOLARIZZAZIONE: 03/02/2010 Utilizzando il programma del modello F24 la procedura corretta da seguire è quella analizzata di seguito. Aprire il programma dell F24 e una volta compilata la sezione DATI F24, cliccare sulla linguetta ERARIO ed inserire i dati relativi all imposta indicando il codice Tributo (SALDO IRPEF 4001),la rata oggetto del pagamento (trattandosi di rata unica inserire 0101), l anno a cui si riferisce il versamento del tributo (in questo caso trattandosi della dichiarazione 2009 i redditi sono quelli del 2008), l importo a debito.

22 Successivamente, confermando i dati, una volta selezionata l imposta oggetto del ravvedimento, sarà possibile cliccare sul pulsante RAVVEDIMENTO posto in basso a destra all interno della maschera. Si aprirà la seguente schermata in cui vengono riepilogati i dati relativi al ravvedimento. Sarà sufficiente inserire la data del 16/06/2009 nella casella Normale scadenza e il programma in automatico eseguirà i calcoli.

23 Cliccando successivamente su ok, i dati presenti nella schermata verranno inseriti automaticamente nel modello F24. Nell ipotesi in cui le imposte a debito fossero più di una, ovviamente questa operazioni dovrà essere ripetuta per ognuna di esse.

24 E da notare come in automatico vengono calcolati gli interessi in base ai due tassi, ossia al 3% fino al 31/12/2009 e al 1% dal 01/01/2010 al 03/02/2010 (data del ravvedimento).

25 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Nel caso di Imposta Comunale sugli Immobili, le violazioni che risultano regolarizzabili mediante il ravvedimento operoso sono le seguenti: omesso o insufficiente versamento d imposta: violazioni inerenti la dichiarazione ICI (dichiarazione infedele o omessa). OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO D IMPOSTA Premesso che la sanzione ordinaria in caso di omesso o insufficiente versamento dell ICI dovuta in acconto o a saldo entro le normali scadenze è pari al 30% dell imposta non versata, è necessario distinguere tra ravvedimento: breve, entro il termine di 30 giorni, dalla data in cui è stata commessa la violazione, con una sanzione ridotta pari a 1/12 del minimo ossia il 2,5%; lungo, oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con una sanzione pari ad 1/10 del minimo, ossia il 3%. Inoltre dovranno essere versati gli interessi moratori (con maturazione giornaliera) fissati nella misura del 1%.

26 DICHIARAZIONE INFEDELE Siamo in presenza di una dichiarazione ICI infedele, nel momento in cui la violazione: incide sulla determinazione del tributo, nel qual caso la sanzione ridotta sarà pari ad 1/10 del minimo ( 1/10 del 50% della maggior imposta dovuta), ossia 5%; non incide sulla determinazione dell imposta, quindi la sanzione per il ravvedimento sarà pari ad euro 5,00 (1/10 del minimo di 51,00 euro). In ogni caso sarà necessario effettuare una dichiarazione rettificativa, inserendo nel campo annotazioni la dicitura Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione e allegando ad essa la copia della ricevuta di versamento. OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Anche la dichiarazione ICI può essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. In questo caso per stabilire l importo della sanzione ridotta sarà necessario verificare se: le imposte sono state interamente versate entro i termini ordinari, allora la violazione sarà regolarizzata con il versamento di una sanzione ridotta pari a 1/12 del minimo (euro 51,00) ossia paria ad euro 4,00 (che potrà essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo Imposta comunale sugli immobili-sanzioni); le imposte non sono state pagate, in questo caso si dovrà provvedere a versare l imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta; gli interessi moratori con maturazione giornaliera; la sanzione del 8,33% (pari ad 1/12 del 100%) dell imposta non versata.

27 Ovviamente bisognerà presentare la dichiarazione al comune competente, inserendo nel campo annotazioni la dicitura Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione, specificando le somme versate a titolo d imposta, di interessi e sanzione (nell ipotesi in cui il tributo non sia stato pagato) e allegando ad essa la copia della ricevuta di versamento. Anche per l ICI il programma consente di eseguire il calcolo del ravvedimento operoso. Una volta determinata l imposta da versare e cliccato sull icona del bollettino, sarà sufficiente selezionare il pulsante ravvedimento posto in basso a sinistra.

28 Nella maschera successiva verrà riportato in automatico l importo a debito, con la possibilità di indicare l importo che è stato in realtà pagato (in caso si pagamento parziale, altrimenti qualora non sia stato effettuato nessun versamento è sufficiente non indicare nulla). Inserendo la data del ravvedimento, saranno calcolati in automatico gli importi degli interessi (indicati separatamente per ciascun anno) e la sanzione al 3%, in quanto trattasi nel caso in esame di ravvedimento lungo.

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