REGOLAMENTO COMUNALE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE Allegato alla Deliberazione Consiliare.., n.

2 TITOLO I Art. 1 Oggetto del Regolamento Finalità ed Ambito di applicazione Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Cittadella, istituita dall art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n Art. 2 Soggetto attivo Relativamente alla componente patrimoniale del tributo, il Comune di Cittadella è soggetto attivo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio. Relativamente alla tariffa corrispettiva sui rifiuti il soggetto attivo unitamente al Comune è il Gestore ETRA S.p.A. partecipata dal Comune. Art. 3 Componenti del Tributo Il tributo si articola in due componenti: la componente patrimoniale costituita dall imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 del D.L. 8 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; la componente servizi, articolata a sua volta: a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all art. 1, commi , della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e all art. 1 del D.L. 7 marzo 2014, n. 16. b) nella tariffa sui rifiuti (TARI), di cui all art. 1, commi , della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e art. 2 del D.L. 7 marzo 2014, n. 16, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presente Regolamento, disciplina l Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. L Imposta Comunale Propria (IMU) è disciplinata dal relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 giugno 2012, n. 18. La Tariffa sui Rifiuti (TARI) è disciplinata dal relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 2013, n. 47. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e i regolamenti vigenti.

3 TITOLO II DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Art. 4 Presupposto impositivo e finalità Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. E assoggettata ad imposizione anche l abitazione principale così come definita ai fini dell IMU. Art. 5 Individuazione Servizi Indivisibili L art. 1, comma 682, L. 147/2013, dispone che con il regolamento da adottare ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune individua i servizi indivisibili al cui finanziamento il gettito TASI è diretto. A tal fine nel bilancio di previsione anno 2014 sono individuati i seguenti servizi indivisibili: - Polizia Locale - Istruzione pubblica Scuola Materna - Istruzione pubblica Scuola Elementare - Istruzione pubblica Scuola Media - Istruzione pubblica assistenza scolastica - Biblioteca e servizi culturali - Viabilità e servizi connessi - Illuminazione pubblica - Verde pubblico e altri servizi al territorio e ambiente - Servizi per l infanzia, minori, anziani, assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - Servizio necroscopico La Deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni TASI, da assumere annualmente contestualmente all approvazione del Bilancio di Previsione, darà atto dei costi per i servizi di cui sopra. Art. 6 Soggetti passivi Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree edificabili di cui all art. 4. Nel caso in cui l oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per

4 la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta interamente soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota, del fabbricato o dell area edificabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo. Per le parti comuni di condominio individuate dall art c.c. e occupate e condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Art. 7 Base imponibile La base imponibile è la stessa prevista per l applicazione dell Imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13, D.L. 201/2011. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art. 10, D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma precedente. In caso di ristrutturazione di un immobile storico, viene considerato come base imponibile il valore dell area fabbricabile dalla data di inizio dei lavori di demolizione fino alla data di fine lavori o fino all attribuzione di una nuova rendita se antecedente alla data di fine lavori.

5 Art. 8 Aliquote Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia di destinazione degli immobili Ai fini dell applicazione delle aliquote sono equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio viene assegnata al coniuge non proprietario; l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili nella quale dimoravano ed avevano la residenza prima dell acquisizione della residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'unità immobiliare a fini residenziali posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata; le unità immobiliari degli ATER/IACP regolarmente assegnate e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci. Art. 9 Periodi di applicazione del Tributo L imposta è dovuta per anni solari e proporzionalmente alla quota di possesso. Ogni possessore o detentore effettua il versamento dell imposta conteggiando per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni. Art. 10 Dichiarazione Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo e tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino

6 modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero dell interno, ove esistente. Art. 11 VERSAMENTI I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo paragrafo. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l anno. Il tributo non è versato qualora lo stesso sia inferiore ad 5,00, come normato dal Regolamento generale delle entrate tributarie in vigore nel Comune di Cittadella. Tale importo s intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Art. 12 Rimborsi e compensazioni Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse pari al tasso legale. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. Non si procede al rimborso di somme fino ad 10,00.

7 Art. 13 Attività di controllo e sanzioni L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147/2013 e L. n. 296/2006. Il funzionario responsabile è il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari del Comune di Cittadella a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno setti giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all art del codice civile. In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a 500,00. Le sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e omessa, incompleta, infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine di proposizione del ricorso, interviene l acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Non si procede all emissione dell atto di accertamento qualora l ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all importo di 10,00, con riferimento ad ogni periodo d imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all intervenuta definitività.

8 Art. 14 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Il Comune, su istanza del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, e successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Se l importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La polizza fidejussoria deve essere accettata dal Comune. La sospensione e la rateizzazione comportano l applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell istanza. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione. L importo non può più essere rateizzato e le sanzioni sono applicate per intero. Art. 15 Riscossione coattiva La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore al compenso che il Comune deve pagare per la loro riscossione. Art. 16 Entrata in vigore Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

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